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INSUFFICIENTI'?
Può chiedere informazioni complementari allo stato emittente.
Quindi c'è già un primo momento nel quale lo stato può negare la consegna della persona attraverso la
funzione di controllo. Quindi se non ci sono i requisiti richiesti dall’art 8 della decisione quadro lo stato di
esecuzione può negare la consegna della persona.
Ci sono 3 ipotesi in cui l’autorità di esecuzione è obbligata a non eseguire il mandato di arresto europeo:
Art 3 decisione quadro
• -SE IL REATO E' COPERTO DA AMNISTIA
• - RISPETTO DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM (L AUTORITA' GIUDIZIARIA DI ESECUZIONE
NON PUO' CONSEGNARE LA PERSONA SE RISULTA CHE TALE PERSONA SIA STATA GIA
SOTTOPOSTA A SENTENZA DEFINITIVA DA UNO QUALSIASI DEGLI STATI MEMBRI .
• - LA PERSONA SIA CONSIDERATA MINORE D'ETA' SECONDA LA LEGGE DI ESECUZIONE
DI ARRESTO EUROPEO.
Quindi l'autorità di esecuzione prima esegue una funzione di controllo sul modello e deve verificare che ci
siano tutti i requisiti richiesti. Inoltre se ci sono dei motivi elencati nelle tre ipotesi l'autorità di esecuzione è
obbligata a non eseguire il mandato di arresto.
Ci sono anche motivi facoltativi di non esecuzione del M.A. da parte dello stato di esecuzione: art 4
decisione quadro
• IN CASO DI DOPPIA INCRIMINAZIONE
• MOTIVI CHE ATTENGONO ALLE MODALITA' DI CONFIGURAZIONE
DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO DI ESECUZIONE( ad es. la prescrizione).
(Sono tutti strumenti di tutela per la persona richiesta .)
Per quanto concerne i motivi di non attuazione facoltativa , la Corte di giustizia ha affermato che gli stati
possono nell'attuazione interna eliminare i motivi di non attuazione facoltativa perchè è a discrezione dello
stato facilitando la consegna della persona e il raggiungimento dello stesso obbiettivo previsto dal mandato.
La norma prevede sette motivi di non attuazione facoltativa. Quindi per es. lo stato Italiano è legittimato
nella legge interna a richiamare o tutti o alcuni o nessuno dei motivi di esecuzione facoltativa proprio per il
loro carattere FACOLTATIVO. La corte di giustizia afferma che lo stato italiano fa bene perchè se li elimino
è per facilitare la consegna delle persone.
Tra i motivi di non esecuzione facoltativi è stato poi inserito successivamente l'art 4 bis che riguarda
l'ipotesi in cui l'interessato non è comparso personalmente al processo penale instaurato nei suoi
confronti( quello che viene definito il PROCESSO IN CONTUMACIA).
La norma non utilizza l'espressione “contumacia” perchè si tratta di un atto normativo che riguarda gli
ordinamenti giuridici dell'UE quindi il termine “contumace” PUO' NON AVERE IL SIGNIFICATO
UGUALE IN TT GLI STATI MEMBRI.
L'ART 4 BIS VIENE INSERITO ATTRAVERSO UNA DECISIONE QUADRO che prevede una disciplina
uniforme non solo per il mandato di arresto europeo ma anche per tutte le questioni che applicano il principio
del reciproco riconoscimento.
STRUTTURA ART 4BIS
L'autorità giudiziaria di esecuzione quando riceve il mandato di arresto europeo può decidere di rifiutare
l'esecuzione del mandato.
es. Tizio viene richiesto per l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà, l'autorità giudiziaria di esec. Può
rifiutare di eseguire il mandato se l'interessato non è comparso durante il processo di esecuzione.
Negli atti che riguardano la cooperazione giudiziaria civile la regola della contumacia ha trovato
applicazione nelle convenzione di Bruxelles. Già qui si diceva che se un soggetto non si presentava ad un
processo civile , ciò non significava che la sentenza non poteva essere eseguita .
Allora sono previste attualmente 4 ipotesi in cui l’autorità giudiziaria di esecuzione anche se la persona non
si presenti in processo deve provvedere ad eseguire il mandato:
1. LA PERSONA RICHIESTA E’ STATA CITATA PERSONALMENTE . Quindi è stato informato
personalmente della data del processo ed è stato informato anche della possibilità di emissione di una
decisione giudiziaria anche in caso di non comparizione in giudizio. Quindi la persona era
irrevocabilmente al corrente del processo.
2. ESSENDO AL CORRENTE DELLA DATA FISSATA AVEVA CONFERITO UN MANDATO
AL DIFENSORE NOMINATO DALLO STATO PER PATROCINARLO,
Le altre due ipotesi riguardano il caso in cui la persona abbia diritto ad un nuovo processo:
3. E' STATA MANDATA LA DECISIONE (NOTIFICAZIONE) ED E' STATO
RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI UN NUOVO PROCESSO O DI FARE L'APPELLO MA
LA PERSONA NON HA OTTENUTO UN NUOVO PROCESSO O NON HA FATTO
RICORSO ALL'APPELLO O HA DICHIARATO DI NON OPPORSI ALLA DECISIONE
4. LA PERSONA NON HA RICHIESTO LA NOTIFICA DELLA DECISIONE MA RICEVERA'
SICURAMENTE LA NOTIFICAZIONE
Quindi mentre nella prima ipotesi la decisione viene senza indugio notificata, nella seconda ipotesi l'autorità
provvederà a consegnare la decisione ma quando sarà notificata la persona avrà la possibilità di impugnarla
o di chiedere un nuovo processo.
Quindi motivo di non esecuzione facoltativo della decisione pronunciata in absentia on queste 4
eccezioni: - la rinuncia volontaria a partecipare personalmente, - la rinuncia al nuovo processo o al
ricorso in appello (il punto è che bisogna assicurare i diritti della difesa ed evitare anche l’abuso di
diritto perché per il semplice fatto che io non mi presento al processo penale io posso invocare la
contumacia per evitare le conseguenze dell’esecuzione di una pena, questo determina un
raggiramento delle norme di diritto perché le uso strumentalmente: so che se non mi presento posso
invocare il motivo, dire che non mi sono presentato e quindi non si può eseguire la condanna nei
mie confronti). Qui torniamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: il diritto
ad essere presente al proprio processo è un diritto rinunciabile , cioè la parte, sia nel processo civile
che nel processo penale, può rinunciare ad essere presente al processo; se rinuncio ad essere
presente al mio processo poi devo subirmi le conseguenze della mia assenza. La Corte europea dei
diritti dell’uomo quando valuta l’applicazione della norma sull’equo processo e sui diritti della
difesa dice che il diritto ad essere presente al processo è un diritto rinunciabile purchè vengano
rispettati i diritti della difesa.
ART 5 DECISIONE QUADRO
Prevede che lo Stato emittente può chiedere allo Stato d’esecuzione che vengano fornite particolari
garanzie prima di decidere sulla consegna , e se ritiene che queste garanzie non sussistono può escludere
la consegna.
1. Una di queste garanzie riguarda chi ha la cittadinanza dello Stato di esecuzione o è residente
dello Stato membro di esecuzione: se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo viene
richiesta dallo stato emittente per essere sottoposta ad un processo penale, l’autorità penale
dell’esecuzione può subordinare la consegna alla garanzia che se verrà condannata nello Stato
emittente verrà rinviata allo Stato d’esecuzione per l’esecuzione della pena, quindi è la stessa
conseguenza prevista dall’art 4 paragrafo 6. Mi chiedi Tizio, che è cittadino o risiede in Italia,
per sottoporlo al processo penale, io te lo mando ma se lo condanni me lo rispedisci perché
l’esecuzione della pena avverrà in Italia. Qual è la ratio di queste norme? Favorire il
reinserimento sociale della persona condannata perché è chiaro che se io sono cittadino o risiedo
in quello Stato si presuppone che io abbia tutto un contesto di relazioni personali e familiari, e
una volta eseguita la pena mi reintegrerò nella società. Quindi non vi è il divieto di consegna, ma
viene o subordinata a garanzie quando viene richiesto per essere sottoposto ad un processo
penale, oppure può essere subordinato al motivo di non esecuzione facoltativa se viene richiesto
per l’esecuzione di una pena.
2. Qual è l’altra garanzia che può indurre lo Stato di garanzia a non consegnare la persona
richiesta? Se la persona richiesta è stata condannata (sinteticamente) all’ergastolo ma il termine
utilizzato è “pena privativa della libertà a vita”, io che sono l’autorità giudiziaria dell’esecuzione
posso subordinare la consegna alla garanzia che l’ordinamento dello Stato di emissione preveda
la possibilità, su richiesta della persona, o al più tardi dopo vent’anni una revisione della pena
comminata. Immaginiamo che nel mio Stato membro non ho la pena dell’ergastolo, io ti mando
la persona richiesta ma tu mi garantisci che dopo vent’anni o su richiesta della persona ci può
essere una possibilità di revisione della pena, è sempre una possibile da parte dell’autorità
dell’esecuzione.
Tornando a monte: l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può effettuare una valutazione di merito
sull’attività che è stata svolta dall’autorità giudiziaria dello Stato emittente ma può decidere di non
consegnare la persona se non ci sono tutti gli elementi richiesti dal modello allegato alla decisione
quadro, se ricorre un motivo di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo, se ricorre un
motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo, se ritiene di non avere avuto le
garanzie previste dall’art 5 in caso di ergastolo oppure nell’ipotesi in cui vi sia la richiesta di un cittadino
o di una persona che risiede nello Stato membro di esecuzione.
Accanto a questi poi c’è un limite generale che riguarda tutto il meccanismo della procedura ed è il
rispetto dei diritti fondamentali, perché l’art 1 paragrafo 3 della decisione quadro che dice: “L’obbligo di
rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato
sull’Unione europea, non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro.” L’art 6 in
questione era quello sul vecchio trattato sull’Unione europea, attualmente è quello del Trattato di
Lisbona che dice che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo stesso valore giuridico
dei Trattati, che l’UE rispetta i diritti dell’uomo come garantiti dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e dalle Costituzioni degli Stati membri dell’UE. Quindi un limite generale al funzionamento
del meccanismo è la tutela dei diritti fondamentali.
DIRITTI DEL RICERCATO
Diamo una rapida occhiata ai diritti de