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MANDATO

Ai sensi dell’art.1703 il mandato è un contratto col quale un soggetto (mandatario) si obbliga a compiere uno

o più atti giuridici per conto di altro soggetto (mandante); l’attività oggetto di questo contratto è

giuridicamente rilevante. Nel contratto di mandato si farà espresso riferimento agli atti giuridici che il

mandatario dovrà compiere, e in relazione a questi il mandato può essere:

 generale, nel caso in cui venga attribuito al mandatario il compito di compiere tutti atti di ordinaria

amministrazione;

 speciale, nel caso in cui venga attribuito al mandatario il compito di compiere determinati atti.

Il mandato è con rappresentanza quando il mandatario è stato conferito con il potere di agire in nome del

mandante, e si applicano le norme relative alla rappresentanza; in questo caso non si agisce solo per conto

del mandante (cioè nell’interesse) ma anche spendendo il nome del mandante, e gli effetti degli atti giuridici

posti in essere andranno direttamente a confluire nella sfera giuridica del mandante. Il mandato è senza

rappresentanza quando il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi

derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato: gli effetti

andranno quindi tutti a confluire nella sfera giuridica del mandatario, che poi sarà obbligato a trasferirli al

mandante. I terzi non hanno rapporto col mandante, ma egli può sostituirsi al mandatario per esercitare i

diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato e può anche rivendicare le cose mobili acquistate per

suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del

possesso di buona fede. Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili scritti in

pubblici registri, egli è obbligato a ritrasferirli al mandante se il mandato è senza rappresentanza; se il

mandato è con rappresentanza non ci sarà bisogno di questo atto di ritrasferimento. In caso di

inadempimento si potrà agire innanzi all’autorità giudiziaria e chiedere l’emanazione di una sentenza che

produca gli stessi effetti che avrebbe prodotto il trasferimento dal mandatario al mandante.

Se c’è un mandato senza rappresentanza, i creditori del mandatario non potranno rivalersi sui beni acquisiti

dal mandatario in esecuzione del mandato o sulle somme di denaro ricevute, purché, trattandosi di beni

mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento; se si tratta di

beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione dell’atto di ritrasferimento dei beni al mandante deve

essere anteriore al pignoramento.

Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito ma anche quelli necessari al loro

compimento (quelli preliminari, necessari al compimento dell’atto); il mandato generale non comprende atti

che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

Il contratto di mandato è presuntivamente oneroso e, se le parti non stabiliscono un compenso, questo verrà

determinato in base alle tariffe o agli usi, o dal giudice secondo equità. Il mandato può anche essere gratuito,

e ciò lo distingue sia dalla commissione (che è un tipo di mandato senza rappresentanza a titolo oneroso,

perché al commissario deve essere disposta una provvigione) sia dall’agenzia.

Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, ma se il mandato

è gratuito la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Gli obblighi del mandatario sono:

comunicare l’esecuzione del mandato al mandante; il ritardo del mandante a rispondere per un tempo

- superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi implica approvazione dell'opera del

mandatario, anche se questi non ha rispettato le istruzioni ricevute.

ha l’obbligo di rendiconto, cioè deve rendere conto al mandante del suo operato e rimettergli tutto ciò

- che ha ricevuto a causa del mandato, dunque informarlo della sua attività.

corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con

- decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto consegnarle o spedirle.

nel momento in cui si pongono in essere atti giuridici che non rientrano fra quelli oggetto del mandato

- o che non possono essere considerati preparatori a questi ultimi o che eccedano i poteri conferiti, il

mandatario risponderà personalmente delle obbligazioni assunte nel momento in cui si sia obbligato

nei confronti di un terzo; in questi casi si fa riferimento agli articoli che regolano la rappresentanza

senza potere.

Gli obblighi del mandante sono:

fornire al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato;

- corrispondere al mandatario tutte le spese che possono scaturire dall’esecuzione del mandato:

- rimborsare le anticipazioni (con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte), pagargli il

compenso che gli spetta e risarcire il danno che il mandatario ha subìto a causa dell’incarico.

Il mandato è una responsabilità personale, che diventa solidale nel momento in cui ci sono anche più

mandatari; non ha però effetto se non viene accettato da tutti, salvo che non sia specificato. Se nel mandato

non è indicato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l’affare, e il

mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari, altrimenti è tenuto a

risarcire i danni derivanti dall’omissione o dal ritardo. Se più mandatari hanno operato congiuntamente, sono

obbligati in solido verso il mandante.

Il mandatario può anche, se espressamente previsto o autorizzato o per la natura dell’incarico, farsi sostituire

nell’esecuzione del mandato, e risponderà dell’esecuzione del mandato la persona che ha sostituito il

mandatario; il mandato però è un contratto intuitu personae (cioè si basa sul rapporto di fiducia fra le parti)

quindi è necessario, affinché vi sia la sostituzione, che vi sia un’apposita autorizzazione.

Il mandato può essere conferito anche in rem propriam, cioè nell’interesse del mandatario o di un terzo.

es. Se sono debitore nei confronti di un soggetto e incarico questo stesso mio creditore alla riscossione

di somme di denaro da terzi, è anche suo interesse riscuotere queste somme.

Il mandato si estingue per:

 scadenza del termine;

 compimento da parte del mandatario dell’affare;

 rinunzia del mandatario: il mandatario che rinunzia senza giusta causa deve risarcire i danni al

mandante; se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario è tenuto al risarcimento qualora non

abbia dato un congruo preavviso. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modi e tempi tali che il

mandante possa provvedere, salvo il caso di impedimento grave da parte del mandatario.

 morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario (a meno che non sia mandato rem

propriam):

se il mandato si estingue per causa di morte o sopravvenuta incapacità del mandante, l’obbligo di

- diligenza imposto al mandatario nell’esecuzione del suo obbligo gli impone di adoperarsi a continuare

l’esecuzione del contratto se vi è pericolo nel ritardo.

se il mandato si estingue per morte o sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi (ovvero

- chi lo rappresenta o lo assiste in caso di interdizione o inabilitazione) se hanno conoscenza del

mandato devono avvertire prontamente il mandante e prendere, nell’interesse di questo, i

provvedimenti richiesti dalle circostanze.

 revoca da parte del mandante: essa produce effetto dal giorno in cui viene comunicata al mandatario.

Il mandante può revocare il mandato, ma se era stata pattuita l’irrevocabilità risponde dei danni, salvo

che per una giusta causa (inadempimento, non diligenza del buon padre di famiglia, ecc); il mandato in

rem propriam non si estingue né per revoca (salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta

causa) né per morte o per sopravvenuta incapacità del mandante. La revoca può essere anche tacita,

avvenendo attraverso la nomina di un altro mandatario per lo stesso affare o con il compimento

dell’affare da parte del mandante.

es. Se il mandante vuole togliere l’incarico al mandatario, può formalizzarsi attraverso un

comportamento concludente che può consistere o nel fatto che il mandante stesso esegue l’atto

giuridico per cui ha conferito mandato, oppure attraverso la nomina di un altro mandatario.

La revoca del mandato oneroso conferito per un determinato tempo e affare obbliga il mandante a

risarcire i danni se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che

ricorra una giusta causa; se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al

risarcimento qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.

[La revoca è un atto unilaterale recettizio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale; una

parte della dottrina afferma che revoca e rinunzia possono essere considerati come recesso, cioè come

scioglimento unilaterale del vincolo].

Gli atti che il mandatario ha compiuto prima di conoscere l’estinzione del mandato sono validi nei confronti

del mandante o dei suoi eredi, perché il mandatario non era ancora a conoscenza della causa di estinzione.

C’è possibilità di ratifica nell’ipotesi in cui vi sia rappresentanza senza poteri: se il mandatario agisce

eccedendo i limiti del mandato, tutte le conseguenze si ripercuotono su di lui a meno che non intervenga la

ratifica dell’atto giuridico posto in essere dal mandatario; in questo caso la ratifica ha effetto retroattivo, ma

sono salvi i diritti dei terzi.

Mentre il mandato è caratterizzato dai rapporti interni tra mandante e mandatario (i terzi infatti rimangono

fuori), la rappresentanza è invece un rapporto che ha una rilevanza esterna, tanto che vengono conferiti (con

la procura, che è un atto unilaterale recettizio) poteri al soggetto rappresentante.

COMMISSIONE

La commissione è, ai sensi dell’art.1731, un tipo particolare di mandato senza rappresentanza che ha per

oggetto l’acquisto o la vendita di determinati beni per conto del committente (mandante) e in nome del

commissionario (mandatario); mentre il mandato è un contratto presuntivamente oneroso, la commissione

è un contratto naturalmente oneroso perché questa attività viene fatta dietro pagamento di un corrispettivo

(provvigione), costituita di regola da una percentuale calcolata sul valo

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Publisher
A.A. 2015-2016
34 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher calosh22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Piraino Fabrizio.