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Estratto del documento

CLAUSOLA PENALE:

clausola che le parti possono inserire in un contratto per stabilire ex ante quanto il debitore dovrò

pagare in caso di inadempimento

—> può essere prevista in caso di INADEMPIMENTO e di SEMPLICE RITARDO

—> è una FONTE di un’obbligazione

CAPARRA:

contratto reale con cui viene consegnata (da una parte all’altra) una somma di denaro / cose

infungibili

Caparra CONFIRMATORIA: vengono consegnati nel momento stesso del perfezionamento

dell’accordo

—> dev’essere restituita quando viene eseguito il contratto

Caparrra PENITENZIALE:

chi ha versato la caparra può decidere di esercitare la facoltà di recedere dal contratto, perdendo

la caparra (—> la caparra ha funzione di corrispettivo di un diritto di recesso convenzionale che le

parti possono riservarsi)

Contratto a favore di terzi:

contratto con cui le parti attribuiscono ad un terzo il diritto di pretendere in proprio l’adempimento di

un contratto, benché stipulato da altri

CESSIONE del contratto:

quando una parte (CEDENTE) di un contratto originario

stipula con un terzo (CESSIONARIO) un apposito contratto di cessione,

con il quale si accordano per trasferire al cessionario il contratto originario

(cioè l’insieme di tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal consenso ceduto, che legavano il

cedente e il ceduto) —> il CESSIONARIO subentra al CEDUTO

—> indispensabile il consenso del ceduto

—> il ceduto può dichiarare espressamente che non intende liberare il cedente

senza corrispettivo

con corrispettivo a carico del cessionario / cedente

ELEMENTI ACCIDENTALI del contratto:

strumenti a disposizione delle parti per orientare gli effetti del negozio in modo da renderli meglio

rispondenti ai loro specifici interessi

Condizione:

avvenimento futuro ed incerto, dal quale le parti fanno dipendere

- la PRODUZIONE degli effetti del negozio cui è apposta (condizione SOSPENSIVA)

- l’ELIMINAZIONE degli effetti che il negozio ha già prodotto (condizione RISOLUTIVA)

Condicio FACTI:

dipende dalla VOLONTA’ DELLE PARTI

Condicio IURIS:

è prevista e stabilita dalla LEGGE

Condizione CAUSALE:

il suo avveramento dipende dal CASO o dalla VOLONTA’ DI TERZI

Condizione POTESTATIVA:

dipende dalla VOLONTA’ di UNA DELLE PARTI

Condizione MISTA:

dipende in parte dal CASO o VOLONTA’ DI TERZI

e in parte dalla VOLONTA’ di UNA DELLE PARTI

Condizione MERAMENTE POTESTATIVA:

dipende da un comportamento della stessa parte obbligata,

che può tenerlo o meno secondo il SUO ARBITRIO

Condizione ILLECITA:

quando è contraria a norme imperative

ordine pubblico

buon costume

Condizione IMPOSSIBILE:

consiste in un avvenimento irrealizzabile, dal punto di vista naturale / giuridico

Può essere UNILATERALE: prevista nell’interesse di una sola parte

Sì retroattività

Termine:

avvenimento futuro e certo

DAL quale devono prodursi gli effetti del negozio (termine INIZIALE)

FINO al quale devono prodursi gli effetti del negozio (termine FINALE)

Termine DETERMINATO

Termine INDETERMINATO

NO retroattività

Atto di liberalità / atto liberale:

atto con cui una parte arricchisce l'altra senza esservi tenuta

(es: donazione)

Modo:

clausola accessoria che si appone ad un atto di liberalità allo scopo di limitarlo,

imponendo un determinato dovere di condotta / astensione a carico del beneficiario della

liberalità

= è un peso imposto dall'autore di un atto liberalità sul beneficiario dell'atto stesso

- limitazione = obbligo di dare / fare / non fare

- solo ai negozi a titolo GRATUITO

- obbliga semplicemente il beneficiario, ma non sospende l'efficacia dell'atto di liberalità.

Modo ILLECITO considerati come

Modo IMPOSSIBILE non apposti

———————————————

Dichiarazioni fatte NELLO SCHERZO:

fatte in condizioni tali che ciascuno intenda che non si agisce sul serio —> NULLO

Dichiarazioni fatte PER SCHERZO:

fatte con intenzione non seria, senza però che ciò risulti all’altra parte —> VALIDO

Riserva mentale:

dichiarare intenzionalmente cosa diversa da ciò che si vuole effettivamente

(senza che l’altra parte sia in condizione di scoprirlo)

Simulazione:

le parti pongono in essere l’esteriorità di una dichiarazione contrattuale, ma sono tra loro d’accordo

che gli effetti previsti dall’atto simulato non sono voluti e non si devono verificare

—> hanno fatto una finzione concordata per rappresentante gli occhi dei terzi una determinata

situazione giuridica

—> le parti d'accordo e consapevolmente fingono di stipulare un contratto perché vogliono

che all'esterno (e quindi nei confronti dei terzi) appaia una certa situazione giuridica da poter

invocare quando occorra, mentre all'interno è rilevante ciò che hanno stabilito tra loro circa il

contratto SIMULATO.

Elemento fondamentale della simulazione è, quindi, "l'accordo simulato" =

cioè quello che le parti hanno stabilito in merito al negozio simulato, cioè sul fatto che il contratto è

simulato e non ha effetto tra le parti.

L'accordo simulato è essenziale per l'idea stessa di simulazione, deve essere precedente o

contemporaneo all'atto simulato

Accordo simulato:

intesa (riservata) tra i simulanti che il contratto ufficiale (SIMULATO) da questi ultimi è meramente

fittizio e quindi idoneo a realizzare gli effetti cui appare preordinato

Accordo SIMULATO —> nullo, no effetto tra le parti

Accordo DISSIMULATO —> ha effetto tra le parti, per avere efficacia devono esserci i presupposti

di forma e sostanza

Le parti di un contratto fingono di stipularlo ma, in realtà:

- o non ne stipulano nessuno (simulazione ASSOLUTA)

- o ne pongono in essere un tipo diverso (= DISSIMULATO) rispetto a quello che appare

(simulazione RELATIVA)

Simulazione ASSOLUTA:

le parti vogliono solo fingere di porre in essere un contratto ma non vogliono nessuno come nel

caso in cui si finge di vendere una casa ma questa rimane di proprietà del finto venditore.

Il contratto simulato non ha effetto tra le parti

Simulazione RELATIVA:

le parti fingono di stipulare un contratto mentre, in realtà ne pongono in essere un altro: si simula di

vendere una casa, ma questa viene donata al finto acquirente. In questo caso vale il negozio

dissimulato, cioè la donazione, mentre non ha effetto la finta vendita

Può dar luogo ad un’interposizione fittizia di persona

(falsa rappresentazione dei soggetti dell’atto)

=

le parti sono d’accordo con un terzo che in realtà gli effetti dell’atto si verificheranno nei confronti di

quest’ultimo

Tra le parti la simulazione ha valore solo quanto realmente voluto e non l'apparenza del negozio

simulato

terzi che sono pregiudicati dalla simulazione:

sono gli aventi causa del simulato alienante (del finto venditore) come i suoi eredi;

questi, senza limitazione di mezzi di prova, possono far valere la realtà sulla finzione che appare

dal contratto simulato

terzi che hanno acquistato diritti dal titolare apparente

sono coloro che in base al contratto simulato hanno acquistato diritti dal finto acquirente del bene;

in questo caso bisogna distinguere:

1. acquisto dei terzi avvenuto in buona fede: l'acquisto è fatto salvo nonostante che il negozio da

cui i terzi derivano il loro diritto sia solo simulato;

2. acquisto dei terzi avvenuto in mala fede: in tal caso i terzi sapevano della simulazione ed il loro

acquisto non può essere opposto a coloro, parti o aventi causa, che intendono far valere la realtà

sull'apparenza del contratto simulato

Creditori del simulato alienante:

avranno tutto l'interesse a far valere la simulazione poiché vogliono far tornare nel patrimonio del

loro debitore quello che (apparentemente) ne era uscito

Creditori del simulato acquirente:

avranno un interesse opposto ai primi in quanto vorranno far considerare efficace l'atto di acquisto

del loro debitore in modo da essere più garantiti

se il credito è sorto prima del contratto simulato

i creditori chirografari del simulato alienante prevarranno sui creditori chirografari del simulato

acquirente; in tal caso la realtà prevale sulla finzione

se il credito è sorto dopo il contratto simulato

prevarranno i creditori chirografari del simulato acquirente sui creditori chirografari del simulato

alienante perché questi ultimi hanno fatto affidamento sul patrimonio del loro debitore che, al

momento della nascita del credito, appariva privo del bene oggetto del contratto simulato

—> fa riferimento ai creditori "chirografari" che sono quelli che non sono garantiti da pegno o

ipoteca;

di conseguenza l'esistenza di tali diritti di garanzia salvaguarderà la posizione dei creditori titolari di

tali diritti indipendentemente dal momento in cui è sorto il loro credito.

MEZZI DI PROVA

simulazione fatta valere dalle parti

potranno far valere la simulazione solo con atto scritto che di solito di identifica con la

controdichiarazione o ricorrendo al giuramento;

non potranno valersi di testimoni a meno che non si voglia provare l'illiceità del contratto

dissimulato

simulazione fatta valere dai terzi o dai creditori

potranno far valere la simulazione con qualsiasi mezzo di prova

Negozio fiduciario:

quando un soggetto (FIDUCIANTE) trasferisce senza corrispettivo / fa trasferire da un terzo

(pagando lui) ad un FIDUCIARIO la titolarità di un bene mobile o immobile

—> la titolarità dev’essere utilizzata dal fiduciario nell’interesse del fiduciante o secondo le sue

istruzioni

Negozio INESISTENTE:

quando ha una deficienza talmente grave da impedire l’identificazione dell’atto compiuto come

negozio di un certo tipo

Negozio INVALIDO:

quando è affetto da vizi che lo rendono non idoneo ad acquistare pieno ed intaccabile

valore giuridico

—> NULLITA’

ANNULLABILITA’

Efficacia:

concreta idoneità del negozio a produrre gli effetti ai quali è preordinato

(deve essere per forza valido)

—> inefficacia ORIGINARIA

inefficacia SUCCESSIVA

NULLITA’

Atto NULLO:

originariamente e insanabilmente invalido e inefficace

= radicalmente inidoneo, non può produrre in alcun modo gli effetti ai quali è orientato

CAUSE di nullità del contratto:

vizi ritenuti così gravi da determinare una condan

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A.A. 2015-2016
16 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Stefini Umberto.