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CLAUSOLA PENALE:
clausola che le parti possono inserire in un contratto per stabilire ex ante quanto il debitore dovrò
pagare in caso di inadempimento
—> può essere prevista in caso di INADEMPIMENTO e di SEMPLICE RITARDO
—> è una FONTE di un’obbligazione
CAPARRA:
contratto reale con cui viene consegnata (da una parte all’altra) una somma di denaro / cose
infungibili
Caparra CONFIRMATORIA: vengono consegnati nel momento stesso del perfezionamento
dell’accordo
—> dev’essere restituita quando viene eseguito il contratto
Caparrra PENITENZIALE:
chi ha versato la caparra può decidere di esercitare la facoltà di recedere dal contratto, perdendo
la caparra (—> la caparra ha funzione di corrispettivo di un diritto di recesso convenzionale che le
parti possono riservarsi)
Contratto a favore di terzi:
contratto con cui le parti attribuiscono ad un terzo il diritto di pretendere in proprio l’adempimento di
un contratto, benché stipulato da altri
CESSIONE del contratto:
quando una parte (CEDENTE) di un contratto originario
stipula con un terzo (CESSIONARIO) un apposito contratto di cessione,
con il quale si accordano per trasferire al cessionario il contratto originario
(cioè l’insieme di tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal consenso ceduto, che legavano il
cedente e il ceduto) —> il CESSIONARIO subentra al CEDUTO
—> indispensabile il consenso del ceduto
—> il ceduto può dichiarare espressamente che non intende liberare il cedente
senza corrispettivo
con corrispettivo a carico del cessionario / cedente
ELEMENTI ACCIDENTALI del contratto:
strumenti a disposizione delle parti per orientare gli effetti del negozio in modo da renderli meglio
rispondenti ai loro specifici interessi
Condizione:
avvenimento futuro ed incerto, dal quale le parti fanno dipendere
- la PRODUZIONE degli effetti del negozio cui è apposta (condizione SOSPENSIVA)
- l’ELIMINAZIONE degli effetti che il negozio ha già prodotto (condizione RISOLUTIVA)
Condicio FACTI:
dipende dalla VOLONTA’ DELLE PARTI
Condicio IURIS:
è prevista e stabilita dalla LEGGE
Condizione CAUSALE:
il suo avveramento dipende dal CASO o dalla VOLONTA’ DI TERZI
Condizione POTESTATIVA:
dipende dalla VOLONTA’ di UNA DELLE PARTI
Condizione MISTA:
dipende in parte dal CASO o VOLONTA’ DI TERZI
e in parte dalla VOLONTA’ di UNA DELLE PARTI
Condizione MERAMENTE POTESTATIVA:
dipende da un comportamento della stessa parte obbligata,
che può tenerlo o meno secondo il SUO ARBITRIO
Condizione ILLECITA:
quando è contraria a norme imperative
ordine pubblico
buon costume
Condizione IMPOSSIBILE:
consiste in un avvenimento irrealizzabile, dal punto di vista naturale / giuridico
Può essere UNILATERALE: prevista nell’interesse di una sola parte
Sì retroattività
Termine:
avvenimento futuro e certo
DAL quale devono prodursi gli effetti del negozio (termine INIZIALE)
FINO al quale devono prodursi gli effetti del negozio (termine FINALE)
Termine DETERMINATO
Termine INDETERMINATO
NO retroattività
Atto di liberalità / atto liberale:
atto con cui una parte arricchisce l'altra senza esservi tenuta
(es: donazione)
Modo:
clausola accessoria che si appone ad un atto di liberalità allo scopo di limitarlo,
imponendo un determinato dovere di condotta / astensione a carico del beneficiario della
liberalità
= è un peso imposto dall'autore di un atto liberalità sul beneficiario dell'atto stesso
- limitazione = obbligo di dare / fare / non fare
- solo ai negozi a titolo GRATUITO
- obbliga semplicemente il beneficiario, ma non sospende l'efficacia dell'atto di liberalità.
Modo ILLECITO considerati come
Modo IMPOSSIBILE non apposti
———————————————
Dichiarazioni fatte NELLO SCHERZO:
fatte in condizioni tali che ciascuno intenda che non si agisce sul serio —> NULLO
Dichiarazioni fatte PER SCHERZO:
fatte con intenzione non seria, senza però che ciò risulti all’altra parte —> VALIDO
Riserva mentale:
dichiarare intenzionalmente cosa diversa da ciò che si vuole effettivamente
(senza che l’altra parte sia in condizione di scoprirlo)
Simulazione:
le parti pongono in essere l’esteriorità di una dichiarazione contrattuale, ma sono tra loro d’accordo
che gli effetti previsti dall’atto simulato non sono voluti e non si devono verificare
—> hanno fatto una finzione concordata per rappresentante gli occhi dei terzi una determinata
situazione giuridica
—> le parti d'accordo e consapevolmente fingono di stipulare un contratto perché vogliono
che all'esterno (e quindi nei confronti dei terzi) appaia una certa situazione giuridica da poter
invocare quando occorra, mentre all'interno è rilevante ciò che hanno stabilito tra loro circa il
contratto SIMULATO.
Elemento fondamentale della simulazione è, quindi, "l'accordo simulato" =
cioè quello che le parti hanno stabilito in merito al negozio simulato, cioè sul fatto che il contratto è
simulato e non ha effetto tra le parti.
L'accordo simulato è essenziale per l'idea stessa di simulazione, deve essere precedente o
contemporaneo all'atto simulato
Accordo simulato:
intesa (riservata) tra i simulanti che il contratto ufficiale (SIMULATO) da questi ultimi è meramente
fittizio e quindi idoneo a realizzare gli effetti cui appare preordinato
Accordo SIMULATO —> nullo, no effetto tra le parti
Accordo DISSIMULATO —> ha effetto tra le parti, per avere efficacia devono esserci i presupposti
di forma e sostanza
Le parti di un contratto fingono di stipularlo ma, in realtà:
- o non ne stipulano nessuno (simulazione ASSOLUTA)
- o ne pongono in essere un tipo diverso (= DISSIMULATO) rispetto a quello che appare
(simulazione RELATIVA)
Simulazione ASSOLUTA:
le parti vogliono solo fingere di porre in essere un contratto ma non vogliono nessuno come nel
caso in cui si finge di vendere una casa ma questa rimane di proprietà del finto venditore.
Il contratto simulato non ha effetto tra le parti
Simulazione RELATIVA:
le parti fingono di stipulare un contratto mentre, in realtà ne pongono in essere un altro: si simula di
vendere una casa, ma questa viene donata al finto acquirente. In questo caso vale il negozio
dissimulato, cioè la donazione, mentre non ha effetto la finta vendita
Può dar luogo ad un’interposizione fittizia di persona
(falsa rappresentazione dei soggetti dell’atto)
=
le parti sono d’accordo con un terzo che in realtà gli effetti dell’atto si verificheranno nei confronti di
quest’ultimo
Tra le parti la simulazione ha valore solo quanto realmente voluto e non l'apparenza del negozio
simulato
terzi che sono pregiudicati dalla simulazione:
sono gli aventi causa del simulato alienante (del finto venditore) come i suoi eredi;
questi, senza limitazione di mezzi di prova, possono far valere la realtà sulla finzione che appare
dal contratto simulato
terzi che hanno acquistato diritti dal titolare apparente
sono coloro che in base al contratto simulato hanno acquistato diritti dal finto acquirente del bene;
in questo caso bisogna distinguere:
1. acquisto dei terzi avvenuto in buona fede: l'acquisto è fatto salvo nonostante che il negozio da
cui i terzi derivano il loro diritto sia solo simulato;
2. acquisto dei terzi avvenuto in mala fede: in tal caso i terzi sapevano della simulazione ed il loro
acquisto non può essere opposto a coloro, parti o aventi causa, che intendono far valere la realtà
sull'apparenza del contratto simulato
Creditori del simulato alienante:
avranno tutto l'interesse a far valere la simulazione poiché vogliono far tornare nel patrimonio del
loro debitore quello che (apparentemente) ne era uscito
Creditori del simulato acquirente:
avranno un interesse opposto ai primi in quanto vorranno far considerare efficace l'atto di acquisto
del loro debitore in modo da essere più garantiti
se il credito è sorto prima del contratto simulato
i creditori chirografari del simulato alienante prevarranno sui creditori chirografari del simulato
acquirente; in tal caso la realtà prevale sulla finzione
se il credito è sorto dopo il contratto simulato
prevarranno i creditori chirografari del simulato acquirente sui creditori chirografari del simulato
alienante perché questi ultimi hanno fatto affidamento sul patrimonio del loro debitore che, al
momento della nascita del credito, appariva privo del bene oggetto del contratto simulato
—> fa riferimento ai creditori "chirografari" che sono quelli che non sono garantiti da pegno o
ipoteca;
di conseguenza l'esistenza di tali diritti di garanzia salvaguarderà la posizione dei creditori titolari di
tali diritti indipendentemente dal momento in cui è sorto il loro credito.
MEZZI DI PROVA
simulazione fatta valere dalle parti
potranno far valere la simulazione solo con atto scritto che di solito di identifica con la
controdichiarazione o ricorrendo al giuramento;
non potranno valersi di testimoni a meno che non si voglia provare l'illiceità del contratto
dissimulato
simulazione fatta valere dai terzi o dai creditori
potranno far valere la simulazione con qualsiasi mezzo di prova
Negozio fiduciario:
quando un soggetto (FIDUCIANTE) trasferisce senza corrispettivo / fa trasferire da un terzo
(pagando lui) ad un FIDUCIARIO la titolarità di un bene mobile o immobile
—> la titolarità dev’essere utilizzata dal fiduciario nell’interesse del fiduciante o secondo le sue
istruzioni
Negozio INESISTENTE:
quando ha una deficienza talmente grave da impedire l’identificazione dell’atto compiuto come
negozio di un certo tipo
Negozio INVALIDO:
quando è affetto da vizi che lo rendono non idoneo ad acquistare pieno ed intaccabile
valore giuridico
—> NULLITA’
ANNULLABILITA’
Efficacia:
concreta idoneità del negozio a produrre gli effetti ai quali è preordinato
(deve essere per forza valido)
—> inefficacia ORIGINARIA
inefficacia SUCCESSIVA
NULLITA’
Atto NULLO:
originariamente e insanabilmente invalido e inefficace
= radicalmente inidoneo, non può produrre in alcun modo gli effetti ai quali è orientato
CAUSE di nullità del contratto:
vizi ritenuti così gravi da determinare una condan