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Contratti commerciali

I contratti commerciali presuppongono almeno da un lato la presenza come stipulante di un imprenditore, oppure hanno una funzione strumentale: contratti con i fornitori, clienti, franchising. L'impresa è una rete di contratti (civili/commerciali) disciplinati nel codice civile.

Impresa e contratto

L'impresa è un laboratorio creativo dei contratti: molti contratti nascono dalle esigenze dell'imprenditore che lavora sul mercato. Atipicità: necessità di stipulare nuovi contratti purché meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art.1322). Tipicità economica ma non normativa (non sono tipizzati). Atipicità normativa: crea il problema di colmare alcune lacune: spesso questi contratti atipici mirano a realizzare le funzioni di più contratti tipici. Es. leasing ha causa finanziaria e traslativa (diritto di riscatto). Le lacune le deve colmare il giudice: deve applicare in via analogica le regole di più contratti tipici.

Elementi importanti nei contratti

  • Regolamenti delle autorità di vigilanza (banca d'alba/consob).
  • Ruolo degli usi.
  • Condizioni generali del contratto.

In genere gli imprenditori cercano di essere il più possibile analitici, cioè disciplinare tutti gli aspetti del contratto. Vogliono confezionare un testo contrattuale autosufficiente e che in caso di controversie non si debba ricorrere all'autorità giudiziaria.

Controversie e clausole

In caso di controversia su inadempimento? Clausola di risoluzione espresso (automatica).

Normativa sulla tutela della parte debole

I contratti tra impresa e consumatore vengono visti dal legislatore come contratti tra una parte forte e una parte debole. Esiste una forte asimmetria informativa: norme del codice del consumo.

Dlgs. 206/2005

Art. 39: regole nelle attività commerciali: le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede/correttezza e lealtà valutate anche alla stregua delle esigenze di protezione dei consumatori.

Art. 3/a: definisce il consumatore come la persona fisica che agisce per scopi estranei dell'attività imprenditoriale/commerciale/artigianale/professionale svolta.

Art. 3/c: definisce il professionista come colui che agisce nell'esercizio delle proprie attività imprenditoriali/commerciale/artigianale/professionale svolta. Sia persona fisica che giuridica.

Art. 33 e ss: clausole vessatorie. Dalla lettura congiunta tra art. 33 e 36 si evince che sono nulle le clausole che malgrado la buona fede determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti/obblighi derivanti dal contratto.

Si sottraggono alla sanzione di nullità 3 categorie di clausole:

  • Che riproducono norme di legge.
  • Attengono all'oggetto del contratto o all'adeguatezza del corrispettivo economico dei beni/servizi.
  • Le clausole che sono state oggetto di trattative individuali.

Clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria: limitative della responsabilità del professionista o dei diritti del consumatore. È un elenco chiuso (tassativo). Art. 33 dalla lettera a alla v.

Norme a tutela del consumatore

  • Art. 35 c1 codice del consumo: Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
  • Art. 36 c3 codcons: La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
  • Art. 37 e 140: introdotto l'azione di classe (class action): azione inibitoria in favore delle associazioni rappresentative dei consumatori al fine di ottenere dal giudice una pronuncia che inibisca al professionista l'uso di condizioni generali di contratto vessatorie o che inibisca atti/comportamenti lesivi al consumatore.

Tutela azione di classe

  • Diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che si trovano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea.
  • Diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto/servizio nei confronti del relativo produttore.
  • Diritti omogenei al ristoro (risarcimento) del danno derivante al consumatore/utente da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anti concorrenziali.

La sentenza che decide l'azione di classe vincola tutti gli aderenti: se viene raggiunta una transazione essa vincola solo gli aderenti.

Legge speciale sulla pubblicità ingannevole

Dlgs 145/2007: prevede che l'autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto/organizzazione che ne abbia interesse, può inibire la continuazione ed eliminare gli effetti delle pubblicità ingannevoli o comparativa illecita.

Art. 2/b: pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente.

Esistono norme specifiche per le televendite.

Si salda con il codice del commercio che vieta le pratiche commerciali scorrette dei professionisti a danno dei consumatori o delle microimprese.

Divieto delle pratiche commerciali scorrette

Art. 20: vieta le condotte contrarie alla diligenza professionale e che per la loro ingannevolezza/aggressività sono idonee a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio.

Art. dal 23 al 26: lista nera di pratiche considerate scorrette.

Art. 22: anche l'omissione di informazioni rilevanti per fare assumere al consumatore una decisione consapevole è un comportamento scorretto.

Art. 19: queste regole valgono non solo in sede di informazione ma anche per tutte le pratiche poste in essere prima/durante/dopo un'operazione commerciale.

Disciplina dei contratti a distanza

A distanza: art. 50: fa riferimento a qualunque mezzo che senza la presenza simultanea del fornitore e consumatore viene utilizzato per la conclusione del contratto tra le parti.

Fuori dal locale commerciale: fa riferimento alle tecniche di contrattazione cosiddette aggressive:

  • Contatta a domicilio il consumatore.
  • Organizza eventi al fine di proporgli la stipulazione di contratti.
  • Conclusione contratti in aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 52: per i contratti a distanza viene protetto l'interesse del consumatore ad un'adeguata e completa informazione (identità) oggettive (caratteristiche del bene) e normative (recesso, durata e garanzie del contratto). Questa informazione deve essere chiara e comprensibile.

Art. 54: viene tutelato l'interesse alla corretta esecuzione del contratto, fissando termini essenziali di consegna e l'obbligo del fornitore (in caso di inadempienza) di rimborsare il prezzo pagato senza possibilità di consegnare un bene diverso.

Art. 56: il consumatore non è tenuto ad alcun corrispettivo in caso di forniture non richieste e in nessun caso si applica la regola del silenzio-assenso. Diritto di ripensamento: entro 10 giorni, se non avvisato ci saranno tempistiche diverse in caso di vendita a distanza e fuori dal locale commerciale.

Altre disposizioni contrattuali

Art. 1330: regola sul mantenimento dell'efficacia della proposta o dell'accettazione del contratto anche in caso di morte o di incapacità dell'imprenditore se riguardano l'esercizio dell'impresa.

Art. 1722 nr.4: il mandato si estingue in caso di morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario.

Art. 2558: Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Art. 1674: Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento.

Contratto di vendita

Art. 1470: La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Le parti sono il compratore (colui che compra) ed il venditore (colui che vende).

Non è un contratto tipico d'impresa: entrambe le parti possono non essere imprenditori, ha però rilievo centrale per l'imprenditore: da un lato si procura le materie prime, dall'altro vende i prodotti finiti.

Disciplina: gruppo di norme che si applicano ad ogni tipo di vendita (1470 1509).

Norme specifiche: dedicate alla vendita dei beni mobili (1510 1536) e beni immobili (1537 1541) e vendita eredità (1542 1547).

È un contratto consensuale: si perfeziona con il semplice scambio di consensi: non sono necessari la consegna del bene ed il pagamento del prezzo.

Art. 1376: È un contratto ad effetti reali: Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Art. 1465: con il passaggio della proprietà viene trasferito anche il rischio.

Casi di vendita obbligatoria ad effetti reali differiti

Il trasferimento della proprietà si verifica in un secondo momento, ma senza un nuovo scambio di accettazione:

  • Vendita con riserva di proprietà: il trasferimento avviene al pagamento dell'ultima rata.
  • Vendita di cose generiche: il trasferimento della proprietà passa con l'individuazione del bene. Se devono essere trasportate, il trasferimento della proprietà avviene con la consegna al vettore.
  • Vendita di cose future: quando il bene viene ad esistenza: non è un contratto aleatorio: la vendita è nulla se la cosa non viene ad esistenza a meno che non sia una vendita di una cosa sperata.
  • Vendita di cose altrui: acquisto del bene da parte del venditore. Se il venditore non procura il bene acquistato, occorre distinguere 2 ipotesi:
  1. Il compratore conosceva l'altruità del bene: può ottenere la risoluzione per inadempimento solo dopo che sia scaduto il termine (stabilito di comune accordo o dal giudice) per l'acquisto del venditore.
  2. Il compratore ignorava l'altruità del bene: potrà chiedere subito la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

La vendita può riguardare anche cose parzialmente altrui: il compratore può richiedere la riduzione del prezzo oppure può ottenere la risoluzione solo se dimostra che non avrebbe comprato il bene senza la sua 'completezza'.

Obbligazioni del venditore

  • Consegna del bene.
  • Far acquisire la proprietà al compratore.
  • Garantire il compratore dall'evizione e dai vizi.

Consegna del bene

Deve avvenire nel luogo e alla scadenza concordata e dev'essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. (art. 1477). Se sono cose determinate, sul venditore grava anche l'obbligo di custodire la cosa fino alla fine alla consegna (art.1177). Il venditore deve anche consegnare i documenti relativi all'uso della cosa venduta.

Regole particolari per la vendita con il trasporto

Art. 1510 c2: salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.

In caso di perimento del bene? Il rischio grava sul compratore.

Caso particolare: vendita su documenti

Si ha quando il vettore/magazziniere hanno rilasciato un titolo di credito rappresentativo. In questo caso la consegna delle merci è sostituita dalla consegna dei documenti rappresentativi. Il compratore è obbligato a pagare la merce contestualmente alla consegna dei documenti: se regolari il compratore non può rifiutarsi di pagare adducendo un vizio della merce. Se è inserita la polizza di assicurazione: i rischi di perimento del bene sono a del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore.

Garanzie per evizione

L'evizione si ha quando il compratore perde in:

  1. Tutto
  2. Parte

La proprietà della cosa acquistata, oppure:

  • Il compratore subisce una limitazione del suo diritto di proprietà per effetto del riconoscimento giudiziale di un diritto.

Dobbiamo distinguere 3 momenti:

  1. Pericolo di evizione: in caso di pericolo il compratore può sospendere il pagamento del prezzo ancora dovuto quando abbia motivo di temere che la cosa acquistata possa essere rivendicata da un terzo a meno che il venditore presti idonea garanzia (art.1481).
  2. Evizione minacciata: il compratore chiamato in giudizio da un terzo dovrà chiamare in giudizio a sua volta il venditore (integrare il contradditorio). Se non lo fa e subisce evizione, perde il diritto alla garanzia se il venditore dimostra che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda del terzo.
  3. Evizione compiuta: quando il compratore subisce l'evizione.

Rimedi diversi a seconda di evizione:

  • Totale: il venditore dovrà rimborsare al compratore il prezzo pagato e le spese convenute anche se immune da colpe, se in colpa dovrà risarcire i danni.
  • Parziale: il compratore ha solo diritto ad una riduzione del prezzo, può chiedere la risoluzione solo se dimostra che non l'avrebbe comprata senza la sua 'completezza'.

La garanzia per evizione può essere aumentata/diminuita/esclusa: se esclusa è nullo il patto che esclude la garanzia per evizione derivante da un fatto proprio del venditore. Se l'esclusione è valida, il venditore deve rimborsare il prezzo e le spese, non deve rimborsare i danni. Se la vendita è stata stipulata a rischio e pericolo del compratore, nessun rimborso.

Garanzia per vizi

Il venditore deve garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Questa garanzia copre i vizi occulti o non facilmente riconoscibili dal compratore: onere di diligenza di controllo.

Eccezioni:

  1. La garanzia copre anche i vizi facilmente riconoscibili quando il venditore ha dichiarato espressamente che la cosa era a posto (immune di vizi).
  2. La garanzia copre anche i vizi apparenti quando si tratta di cose trasportate (art.1511).

La garanzia non vale se in malafede vengono omessi i vizi. In presenza di vizi il compratore ha 2 possibilità:

  • Chiedere la risoluzione del contratto con diritto al rimborso del prezzo e delle spese.
  • Riduzione del prezzo.

La scelta di una o dell'altra è irrevocabile se fatta con domanda giudiziale: operano indipendentemente dalla colpa, che se presente il compratore ha diritto al risarcimento dei danni.

Termini brevi: consentire al venditore di fare rivalsa al suo fornitore, possono essere di:

  • Decadenza: 8 giorni dalla scoperta termine variabile.
  • Prescrizione: 1 anno dalla consegna termine fisso.

Garanzia di qualità

Il venditore deve garantire che la cosa venduta abbia le qualità promesse/essenziali per l'uso a cui è destinata, se mancano: il compratore può richiedere la risoluzione del contratto, ma a condizione che il difetto di qualità supera i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi: vengono applicati i termini brevi.

Teoria: aliud pro alio (una cosa per un'altra): si applica il normale termine di prescrizione decennale quando il venditore consegna al compratore una cosa completamente diversa (anche quando manca delle qualità per assolvere le sue funzioni).

Garanzia di funzionamento

  • Per beni mobili: dev'essere pattuita a meno che non sia stabilita dagli usi, il tempo dev'essere determinato. Termini di denuncia e prescrizione.
  • Per beni di consumo: ulteriore garanzia: di conformità (codice del consumo art. 128/135). Si presume che quando il bene è idoneo all'uso a cui servono abitualmente beni di quel tipo oppure quando è idoneo all'uso particolare che il compratore abbia esplicitato al venditore.

Onere di verifica: La garanzia non copre i difetti di conformità che il compratore conosceva o avrebbe potuto conoscere controllando il bene. Il compratore può richiedere la riparazione o sostituzione del bene a spese del venditore e se non sono praticabili può richiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Nelle vendite non è consentito un esame preventivo sulla merce, tranne in 3 clausole:

  1. Vendita con riserva di gradimento: si perfeziona solo dopo che il compratore ha esaminato la merce ed ha espresso il suo gradimento. Prima c'è solo una semplice proposta irrevocabile del venditore che il compratore è libero di accettare o meno. Se il compratore non si esprime, occorre distinguere due ipotesi:
    • Il venditore è liberato dalla proposta se l'esame della merce è stato fatto presso di lui.
    • Se la merce è già dal compratore, l'inerzia vale come gradimento.
  2. Vendita a prova: subordinata alla condizione sospensiva dell'esito positivo della prova: vendita già perfetta.
  3. Vendita su campione/tipo di campione: il compratore può chiedere la risoluzione contrattuale per qualsiasi difformità del bene rispetto al campione. Occorre di difformità notevole se la vendita è su campione.

La principale obbligazione è quella di pagare il prezzo e le spese accessorie: di regola vengono pattuiti dalle parti, ma in alcuni casi hanno un prezzo imposto dalla legge.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher boom21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Spiotta Marina.
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