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Obbligo specifico: deve informare le parti delle caratteristiche: è responsabile se omette di far conoscere le
circostanze a lui note che possono influire che possono influire sulla conclusione dell’accordo.
Risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e risponde dell’ultima girata dei titoli di credito
trasmessi per suo lavoro.
Di regola, è estraneo all’esecuzione del contratto però può essere incaricato di rappresentare una delle
parti: può anche prestare fidejussione per l’inadempimento delle obbligazioni di una delle parti.
ATTENZIONE!! Il mediatore è responsabile per legge se tace ad contraente il nome di un altro: garantisce il
nome dell’ignoto e permane anche dopo che viene svelato il nome.
Contratti di agenzia:
Art 1742: contratto con il quale una parte (agente) assume stabilmente verso retribuzione l’incarico di
promuovere contratti in una zona determinata. L’agente lavora in modo autonomo e a proprio rischio; deve
fare una dichiarazione di inizio attività presso la camera di commercio.
Contratto con forma scritta a fini probatori; per evitare incertezza, ciascuna parte ha diritto di ottenere
dall’altra un documento sul contenuto del contratto.
A questo contratto è abbinata la clausola di esclusiva: da un lato il preponente non può avvalersi
contemporaneamente di più agenti nella stessa zona o ramo di attività.
È vietato di trattare nella stessa e ramo di attività d’affari tra imprese in concorrenza.
Obblighi: promuovere, nella zona assegnata, la conclusione di contratti: lealtà e buona fede.
I contratti saranno stipulati dall’imprenditore preponente.
Agente con rappresentanza:
I contratti vengono stipulati direttamente con la clausola: salvo approvazione della casa. Può essere
autorizzato a riscuotere i crediti dell’impresa, ma non può concedere dilazioni/scambi. In ogni caso, l’agente
ha per legge una limitata rappresentanza attiva/passiva in ordine ai contratti conclusi per suo tramite. Il
compenso prende il nome di provvigione.
Sull’agente grava un triplice rischio sul buon fine dell’affare:
a) Non trovare cliente.
b) Promozione.
c) Esecuzione. 12
L’agente è considerato parte debole: esistono norme a protezione dell’agente; ha diritto a:
1) Provvigione se il preponente e il terzo contraente si accordano a non dare esecuzione al contratto.
2) Provvigione anche per gli affari conclusi direttamente col preponente con terzi che aveva
presentato l’agente.
3) Provvigione anche per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del rapporto di agenzia anche se il
rapporto si era già sciolto.
Non è possibile pattuire la clausola dello “star del credere”: in forza del quale, l’agente è obbligato a tenere
indenne il preponente delle perdite subite per l’inadempimento del terzo.
L’imprenditore preponente deve:
1) Avvertire l’agente non appena preveda che i volumi di vendita vanno calando.
2) Ha l’obbligo d’informare l’agente se accetta/rifiuta di stipulare il contratto.
3) Deve pagare le provvigioni entro il mese successivo del trimestre in cui sono state maturate.
Rapporto: a tempo
1) Determinato.
2) Indeterminato.
In caso di scioglimento all’agente può spettare un’indennità di fine rapporto: anche in caso di morte per
l’agente. Il preponente continua a ricevere sostanziali vantaggi con la clientela procuratagli dall’agente. Non
è dovuta se il rapporto si scioglie per causa imputabile all’agente o se l’agente cede il contratto a terzi.
L’indennità non può superare un anno di retribuzione: calcolata la media di 5 anni oppure dall’inizio del
rapporto (meno di 5 anni). Non la riceve l’abusivo.
Al rapporto di agenzia è legato un patto di non concorrenza: provato per iscritto, stessa zona. Stessa
clientela, stesso genere di patti/servizi. (non può accedere i 2 anni).
Contratto di commissioni:
Mandato senza rappresentanza che ha per oggetto esclusivo l’acquisto/vendita di beni per conto del
committente e in nome del commissionario.
Commissionario: si presume autorizzato a stipulare operazioni a FIDO: a concedere dilazioni di pagamento
in conformità agli usi. Deve subito informare il committente della persona a cui ha fatto credito e del
termine di pagamento, se non lo fa: paga subito il commissionario (onere).
Ha diritto ad una provvigione calcolata in percentuale sugli affari, se il committente revoca l’incarico prima
della conclusione dell’affare, al commissionario spetta comunque una provvigione tenendo conto delle
spese sostenute e dell’opera prestata.
Differenze:
Commissione Agenzia Concessione di vendita
Stipula in nome proprio Stipula per conto del preponente /
Vende la merce del committente / Compra per rivendere.
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Norme sulla commissione:
a) Art.1735: deroga l’entrata del commissionario nel contratto:
Deroga al divieto del mandatario di acquistare per sé quanto ha avuto in carico di vendere e di
fornire egli stesso le cose che ha avuto carico di comprare.
Se la commissione ha per oggetto titoli/merci aventi un prezzo ufficiale, il commissionario può
rendersi contraente improprio.
Prezzo ufficiale: no al pericolo che il commissionario anteponga i propri interessi a quelli del
committente. Quando entra nel contratto, gli spetta la provvigione.
b) Art.1736: Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo "star del credere" risponde
nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. In tal caso ha diritto, oltre che
alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si
determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il
giudice secondo equità.
Contratto di appalto:
art.1655: il contratto con cui l’appaltatore assume con organizzazione dei mezzi necessari e congestione a
proprio rischio, il compimento di un’opera/servizio (obbligazione di risultato).
Differenza tra appaltatore e:
a) Contratto d’opera: l’appaltatore è un imprenditore commerciale.
b) Vendita: cambia l’oggetto:
1. A: un “fare”.
2. V: un “dare”.
Naturalmente, non è facile distinguere:
>>> acquistare una libreria da costruire: criterio prevalenza: si ha appalto se la prestazione di fare prevale
sul dare, e vendita al contrario. Va parametrato allo scopo del negozio.
Si ha vendita di cosa futura se il bene ordinato rientra nella normale produzione del venditore, si ha appalto
se il bene è un bene fuori serie.
Obbligazioni appaltatore: compiere l’opera o il servizio, di regola, fornisce anche il materiale: se invece è
fornita dal committente, l’appaltatore deve denunciare preponente: i difetti che possono compromettere
l’esecuzione a regola d’arte. (1663).
Quando tutta la materia prima è fornita dal committente, l’appaltatore non può limitarsi alla funzione
d’intermediario nell’organizzazione dell’altro lavoro. Divieto d’appalto di mano d’opera.
I dipendenti dell’appaltatore hanno un’azione diretta verso il committente per conseguire quanto loro
dovuto. Possono agire direttamente verso il committente a loro tutela.
L’opera dev’essere eseguita secondo le modalità tecniche concordate in un documento chiamato capitolato.
Dev’essere realizzato a regola d’arte.
È vietato apportare modifiche al progetto: a meno che non ci sia un’autorizzazione scritta dal committente.
Se il prezzo è stato determinato globalmente, l’appaltatore ha diritto ad un compenso aggiuntivo solo se è
stato pattuito: se sono modifiche necessarie per fare l’opera a regola d’arte.
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Diritti alla verifica/comando da parte del committente:
Verifica: personalmente o tramite un direttore dei lavori, se ha esito negativo, il committente può
assegnare all’appaltatore un termine per conformarsi all’esito del committente: decorso il termine vale la
regola del silenzio assenso: risoluzione contrattuale.
Per legge, l’opera s’intende accettata in 2 casi:
1. Il committente ammette di procedere alla verifica senza giustificati motivi.
2. Il committente riceve senza riserve l’opera.
Effetti accettazione:
1) I rischi del perimento/deterioramento passano dall’appaltatore al committente.
2) L’appaltatore è liberato dalla garanzia per vizi e deformità riconoscibili. (1667).
3) L’appaltatore ha diritto al compenso.
Garanzie per vizi/deformità:
Termini brevi:
a) 60 giorni dalla scoperta per la denuncia.
b) 2 anni dalla consegna per citare in giudizio.
Il committente può chiedere la risoluzione del contratto solo se vizi o deformità sono talmente gravi da
rendere l’opera inidonea alla sua destinazione. In caso contrario il committente può soltanto chiedere:
1. Riduzione del prezzo.
2. Può chiedere l’eliminazione dei difetti e dei vizi a spese dell’appaltatore.
È possibile il risarcimento dei danni solo se i vizi/deformità sono dovuti a colpa dell’appaltatore:
responsabilità contrattuale poiché la colpa si presume.
Art. 1669: Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel
corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in
tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei
confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Art.1657: Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di
determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal
giudice.
Il prezzo può essere stabilito:
1) A corpo (forfait): l’appaltatore ha diritto ad un compenso integrativo per le condizioni.
2) A misura: il corrispettivo aumenta per ogni metro cubo di costruzione.
Disciplina sulla revisione del prezzo (art.1664): la revisione del prezzo può essere chiesta da entrambe le
parti quando il costo dei materiali/mano d’opera subisce variazioni dovute a circostanze imprevedibili al
momento della conclusione del contratto.
1) La revisione può essere concessa solo per la parte che eccede il 10%.
2) L’appaltatore ha diritto ad un equo compenso per difficoltà incontrate nell’esecuzione dell’opera
derivanti da cause geologiche/idriche/simili.
Lo s