Il contratto di lavoro subordinato
Il prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Gli elementi che definiscono la prestazione di lavoro subordinato sono essenzialmente due: la dipendenza economica del lavoratore e l’eterodeterminazione della prestazione in quanto il lavoratore deve seguire le direttive del datore di lavoro.
Modelli di lavoro subordinato
Il lavoro subordinato gode di numerose norme che hanno a che fare con:
- L'assunzione di lavoratori in quanto il datore di lavoro deve documentare l'instaurazione del rapporto di lavoro e deve rispettare il divieto di discriminazione del lavoratore in base alle opinioni personali, all’affiliazione sindacale, all’appartenenza etnica o religiosa, all'orientamento sessuale.
- La retribuzione che non può essere definita in maniera arbitraria dal datore di lavoro in quanto la Costituzione definisce il principio della proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro ed evidenzia che in ogni caso la retribuzione deve essere sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
- Le controversie di lavoro che sono assoggettate a dei riti speciali per garantire una risoluzione rapida.
- La tutela previdenziale e assicurativa in quanto il datore di lavoro è obbligato al pagamento presso l'INPS dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti (AGO) e al pagamento presso l'INAIL dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- La tutela in caso di licenziamento che, tuttavia, negli ultimi anni è minore in quanto in caso di licenziamento illegittimo non è più previsto il reintegro del lavoratore, ma un'indennità economica.
Le caratteristiche del contratto di lavoro subordinato
Il contratto di lavoro subordinato è:
- Oneroso perché prevede una retribuzione.
- Sinallagmatico perché prevede delle prestazioni corrispettive (retribuzione e lavoro).
- Commutativo perché la legge definisce in maniera precisa l'entità della prestazione e della controprestazione.
- Eterodeterminato perché si basa su disposizioni di legge.
La capacità dei soggetti contraenti
Il lavoratore ed il datore di lavoro per poter stipulare un contratto di lavoro subordinato devono possedere determinati requisiti che sono:
- La capacità giuridica, che per il datore di lavoro è l'attitudine ad essere titolare di diritti e di obblighi. Per quanto riguarda il datore di lavoro questa viene acquisita alla nascita se si tratta di una singola persona, mentre se si tratta di una persona giuridica viene acquisita con il riconoscimento della personalità giuridica. Per quanto riguarda il prestatore di lavoro, invece, si parla di capacità giuridica speciale, cioè l’attitudine a prestare il proprio lavoro, che è assoggettata al rispetto dell'obbligo di istruzione e formazione per almeno 10 anni. Di conseguenza, la capacità giuridica per il prestatore di lavoro si acquisisce a 16 anni oppure a 15 nel caso in cui il periodo di istruzione preveda un contratto di apprendistato.
- La capacità di agire, che è l'altitudine a compiere manifestazioni di volontà e si riferisce alla capacità di stipulare il contratto di lavoro e di esercitare le azioni che da esso discendono.
- L'idoneità psicofisica e tecnica.
I requisiti del contratto
Il contratto di lavoro subordinato deve presentare degli elementi essenziali, in assenza dei quali il contratto è considerato nullo. I requisiti sono:
- La volontà, ossia l’accordo tra le parti contraenti che deve essere libero e privo di vizi. In alcuni casi si può avere una simulazione assoluta quando le parti fingono, ad esempio per ragioni fiscali, l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato quando in realtà non c'è nessun rapporto di lavoro. In tal caso il contratto simulato non produce effetto tra le parti. In altri casi, invece, si può avere una simulazione relativa, che si verifica quando le parti danno vita ad un contratto diverso da quello voluto e realmente svolto (ad esempio si instaura un rapporto di lavoro autonomo quando in realtà si tratta di un lavoro subordinato) e in tal caso viene applicata la disciplina del tipo di lavoro che le parti hanno effettivamente realizzato.
- La forma, che generalmente è libera, seppur la forma scritta è largamente utilizzata perché risulta utile per il datore di lavoro in virtù dell'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni del contratto di lavoro. Ci sono dei casi, poi, in cui la forma scritta è obbligatoria e questo vale per il periodo di prova, la somministrazione, il tempo determinato, il tempo parziale, il lavoro agile, il contratto di apprendistato.
- La causa, ossia la funzione che il contratto realizza.
- L'oggetto del contratto che riguarda sia la prestazione che la retribuzione.
Il patto di prova
Rappresenta una particolare clausola che può essere apposta al contratto di lavoro subordinato e prevede che entrambe le parti subordinano l'assunzione definitiva all'esito positivo di un periodo di prova. Il patto di prova deve risultare da un atto scritto nel quale deve essere indicata anche la durata del periodo di prova che non è prorogabile e che solitamente non supera i 6 mesi. Se manca la forma scritta, l'assunzione si ritiene definitiva. Durante lo svolgimento del patto di prova il datore di lavoro può recedere in ogni momento dal contratto senza obbligo di preavviso e senza necessità di giustificazione, a meno che non sia stabilito un periodo minimo del patto di prova. Se nessuna delle parti recede al termine del periodo di prova, l'assunzione si intende definitiva.
L'invalidità del contratto
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro subordinato non producono effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Il lavoratore, quindi, ha comunque diritto al trattamento economico e normativo previsto per il periodo in cui ha effettivamente lavorato, a meno che il contratto sia stato stipulato con un oggetto o una causa illecita, tranne nei casi in cui l'illiceità riguarda violazioni di norme che tutelano il lavoratore, che in tal caso avrà comunque diritto alla retribuzione concordata. La nullità e annullabilità, invece, riguardano gli effetti prodotti dal lavoro stesso.
La certificazione del contratto di lavoro
È una procedura attraverso la quale il datore di lavoro ed il lavoratore possono far attestare che il contratto di lavoro che intendono sottoscrivere possiede i requisiti richiesti dalla legge. Si tratta di una procedura volontaria che è stata introdotta con l'obiettivo di ridurre il contenzioso in materia di lavoro e può essere effettuata da apposite commissioni di certificazione che sono gli enti bilaterali costituiti da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli ispettorati territoriali del lavoro e le province, le università pubbliche e private, le fondazioni universitarie, i consigli provinciali dei consulenti del lavoro, la direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. L'avvio della procedura di certificazione deve essere comunicata alla sede territoriale dell'ispettorato del lavoro che a sua volta deve darne notizia alle autorità pubbliche. Il procedimento di certificazione deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. In caso di contratto in corso di esecuzione gli effetti della certificazione retroagiscono fino al momento di inizio del contratto. In caso di contratto ancora non sottoscritto dalle parti, invece, gli effetti si producono soltanto nel momento in cui queste provvedono a sottoscriverlo. Le parti ed i terzi possono impugnare l'atto di certificazione e in tal caso si avvia un'azione giudiziaria che, però, deve essere preceduta obbligatoriamente da un tentativo di conciliazione. La certificazione ha effetti civili, amministrativi, fiscali, previdenziali.
Il lavoro autonomo
Il lavoro autonomo si differenzia rispetto al lavoro subordinato in quanto non prevede il vincolo di subordinazione. Il Jobs Act ha introdotto una serie di modifiche a tutela del lavoro autonomo. Attualmente, ad esempio, in caso di gravidanza, malattia o infortunio che riguarda lavoratori autonomi che lavorano in via continuativa per un determinato committente, se l'interesse del committente permane è possibile evitare l'estinzione del rapporto di lavoro che può rimanere sospeso senza corrispettivo per un periodo non superiore a 150 giorni. Il Jobs Act, inoltre, prevede in caso di maternità delle lavoratrici autonome, che con il consenso del committente è possibile prevedere la sostituzione delle lavoratrici autonome che possono essere sostituite con altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse o da soci. In caso di malattia o di infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per più di 60 giorni il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio per un massimo di 2 anni, oltre i quali scatta l'obbligo di versamento in capo al lavoratore. Inoltre non è possibile recedere da un contratto di lavoro con un lavoratore autonomo senza pagamento di preavviso. È necessario emettere il pagamento al lavoratore autonomo entro 60 giorni dall'emissione della fattura. Infine, il rifiuto del committente di stipulare un contratto in forma scritta è ritenuto abusivo.
La parasubordinazione
In queste categorie contrattuali rientrano le prestazioni d'opera continuativa e coordinata, definite anche co.co.co, che rappresentano una via di mezzo tra il lavoro subordinato e quello autonomo in quanto è necessario che il lavoro del collaboratore sia coordinato con le esigenze del committente che, però, non ha potere né direttivo né disciplinare.