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CONTRATTI D’ IMPRESA 23/02/17

Ci sono dei contratti:

 Necessariamente d’ impresa, sono quei contratti in cui uno dei contraenti è di necessità un

imprenditore. Es. contratti di assicurazione, contratti bancari, contratti di appalto, contratti di leasing,

contratti di factoring.

 Normalmente d’ impresa: sono quelli in cui non è necessario, ma frequentemente uno dei contraenti

è imprenditore. Es. compravendita (imprenditore stipula delle compravendite: da un lato per

acquistare le materie prime dall’ altro invece per vendere i prodotti finiti).

Quali sono le ragioni che hanno spinto il legislatore a prevedere dei contratti necessariamente di impresa?

1. Ragione di carattere giuspolitico è quella di sottoporre l’ attività per esempio delle banche a un

controllo, perché nella costituzione c’è l’ art. 46 che tratta il Risparmio.

2. Ragione di carattere tecnico es. contratto di assicurazione solo un imprenditore è in grado di

ammortizzare i rischio. Un privato non è in grado di ammortizzare i rischi.

I contratti commerciali sono comunque disciplinati dal codice civile, al codice si affiancano leggi speciali e

il codice del consumo (d.lgs 206/2005).

Un’ altra distinzione dei contratti è:

 Contratti tipici: sono disciplinati dalla legge e tipicizzati dal codice civile.

 Contratti atipici: art. 1322 “le parti sono sempre libere di stipulare contratti atipici purché volti a

di tutela”. Spesso si dice

soddisfare interessi meritevoli che l’ impresa è un laboratorio di contratti

perché molti contratti atipici nascono nel mondo dell’ imprenditore e sono volti a soddisfare

esigenze concrete e poi vengono tipicizzati in secondo momento. (Prima nascono poi vengono

disciplinati).

Caratteri che accumunano i contratti d’ impresa:

 Garantire la continuità aziendale, vi sono una serie di norme da cui si desume che la parola data

(impegno assunto) sopravvive alla persona dell’ imprenditore. Queste norme sono:

“la

1. Art. 1330 morte o incapacità dell’ imprenditore: proposta o l’ accettazione quando è

fatta dall’ imprenditore nell’ esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l’

imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che

si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell’ affare o da

altre circostanze”. Il contratto sopravvive.

“il contratto di appalto non si scioglie

2. Art. 1674 morte dell’ appaltatore: per la mote dell’

appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante

del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell’

opera o del servizio”.

appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’

Si scioglie soltanto se si tratta di un contratto intuitus personae, ovvero che non lo avrei

stipulato con una diversa da quell’ appaltatore. (di regola il contratto prosegue a meno

che sia intuitus personae).

3. Art. 1722 n° 4: il manato si estingue per la morte, l’ interdizione o l’ inabilitazione del

mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di

atti relativi all’ esercizio di un’ impresa non si estingue se l’ esercizio dell’ impresa è

salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi”.

continuato, 1

Dall’ analisi dei singoli contratti emergono delle vistose deroghe rispetto alle regole di diritto privato:

 “in

Art. 1564 somministrazione: caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole

prestazioni, l’ altra può chiedere la risoluzione del contratto se l’ inadempimento ha una notevole

importanza ed è tale da far venire meno la fiducia nell’ esattezza dei successivi adempimenti”.

Per ottenere la risoluzione del contratto occorrono due condizioni: 1) un inadempimento di

notevole importanza 2) l’ inadempimento dev’ essere tale da far venir meno la fiducia

Regola di generale di diritto privato art. 1455: il contratto non si può risolvere se l’

inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza. Norma formulata in negativo mentre per

la somministrazione la regola è formulata in positivo. Es. fornitore doveva consegnare ogni mese

tot materie prime, il somministrato non paga alla consegna, il contratto si risolve? Si risolve

soltanto se l’ inadempimento ha notevole importanza e viene meno la fiducia (questo doppio

requisito è finalizzato a salvaguardare la continuità aziendale). La dottrina a tal proposito

afferma che si tratta di una sorta di test di affidabilità, si fa un test di affidabilità sul

somministrato nel senso che se mi dà fiducia continuo ad effettuare il forni mento altrimenti no.

 Art. 1565 sospensione della somministrazione: “se la parte che ha diritto alla somministrazione è

inadempiente e l’ inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’

esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso”. Per sospendere deve dare un congruo

preavviso, questa norma dev’essere rapportata con l’ art. 1460.

Art. 1460 eccezione di inadempimento: “nei contratti con prestazioni corrispettive ciascuno dei

contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’ altro non adempie o non offre di

adempiere contemporaneamente la propria salvo che termini diversi per l’ adempimento siano

stati dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se,

contrario alla buona fede”. Per sospendere devo

avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è

avvertire per consentire al somministrato di trovarsi un altro fornitore (non fermare il ciclo

produttivo).

 esecuzione: “qualora per effetto di circostanze

Art. 1664 onerosità o difficoltà dell’

imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della

manodopera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo

complessivo convenuto, l’ appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del

prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il

…”

decimo questa norma richiama la norma di privato: risoluzione per eccessiva onerosità

sopravvenuta (art. 1467).

 Art. 1341 riguarda la formazione del contratto nel caso in cui il contratto sia concluso mediante

moduli o formulari: la condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono

efficaci nei confronti del’ altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha

conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ ordinaria diligenza.

Comma 2 prevede la doppia firma: In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente

approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,

limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’ esecuzione, o

sanciscono a carico dell’ altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre

eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o

rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’ autorità

giudiziaria.

A questa norma si affiancano gli articoli dal 33 al 36 del codice del consumo. 2

 Art. 33 si presumono vessatorie le clausole non specificatamente negoziate del contratto tra

professionisti e consumatori che malgrado la buona fede determinano a carico del consumatore

un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Sanzione: nullità

della clausola.

Contratti a distanza: contratti stipulati fuori dai locali dell’ impresa: porta a porta (se il

consumatore firma in modo superficiale ha 8 giorni per recedere perché non è il consumatore

che era pronto a contrattare, ma sono gli altri che si sono recati da esso).

 Art. 1368 le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo

in cui il contratto è stato concluso. Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le

clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la

sede dell’ impresa.

Contratto di vendita

Definizione: art. 1470 la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa

o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. (nell’ appalto non è prezzo, ma

corrispettivo). La vendita è un contratto normalmente d’ impresa. È un contratto che ha un rilievo centrale

perché l’ imprenditore si procura i fattori produttivi e colloca sul mercato il prodotto finito. Il codice civile

disciplina diversi tipi di vendita:

1. Vi sono norme che si applicano a tutti i tipi di vendita ( art. dal 1470 al 1509)

2. Norme specifiche sulla vendita di cose mobili (art. 1510 al 1536)

3. Vendita di cose immobili (art. 1537 al 1541)

4. Vendita di eredità (art. 1542 al 1547), vi è un progetto di riforma che intende introdurre norme

specifiche per la vendita di partecipazioni sociali. Qual è il problema che si pone in tema di vendita

di quote/azioni? Il valore dell’ azione/quota è stato parametrato al patrimonio sociale, quindi entro

nella società pensando che abbia un determinato giro di affari (se l’ amministratore mi ha tratto in

inganno redigendo un bilancio falso io subisco un danno diretto e ho un azione di responsabilità

contro l’ amministratore). Il problema è che può sorgere una divergenza tra il valore della quota e il

valore del patrimonio sociale ( l’ oggetto della vendita è la quota che però non è viziata , ma l

oggetto mediato è il patrimonio sociale perche acquistando la quota acquisto una fetta del

patrimonio, quest’ ultimo è viziato).

Caratteristiche del contratto di vendita

1. È un contratto consensuale, nel senso che si perfeziona con lo scambio dei consensi (proposta-

accettazione), non occorre né la consegna né il pagamento del prezzo.

2. È con effetti reali nel senso che il consenso delle parti comporta il trasferimento della proprietà. Con

il passaggio della proprietà si trasferiscono anche i rischi, vale il principio res perit domino , il

rischio del perimento del bene grava sul proprietario. Ci sono però dei casi di vendita obbligatoria o

ad effetti reali differiti al verificarsi di un certo evento che comporta automaticamente il passaggio

della proprietà senza che occorra una nova manifestazione di volontà.

I casi di vendita obbligatoria sono 4:

1. Vendita con riserva di proprietà, l’ avvenimento che comporta il passaggio della proprietà è il

pagamento dell’ ultima rata del prezzo. Si tratta di un mezzo di tutela.

2. Vendita di cose generiche, l’ avvenimento che comporta il passaggio della proprietà è l’

individuazione, quest’ ultima si può avere con la consegna al proprietario o con la consegna al

vettore o allo spedizioniere. (art. 1378) 3

3. Vendita di cose future, l’ avvenimento che comporta il passaggio della proprietà è quando viene

ad esistenza la cosa. (Art. 1479). La vendita di cose future di per sé non è un contratto aleatorio,

quindi la vendita è nulla se la cosa non viene ad esistenza, ma le parti possono configurare la

vendita di cose future come contratto aleatorio e in tal caso si parla di vendita della speranza.

4. Vendita di cosa altrui, l’ acquirente diventa proprietario nel momento stesso in cui il venditore

acquista dal terzo (art. 1478). Cosa accade se il venditore non riesce ad acquistare la proprietà?

Bisogna distinguere tra 2 ipotesi:

a. Se il compratore conosceva l’ altruità della cosa venduta potrà ottenere la risoluzione del

contratto per inadempimento solo dopo la scadenza del termine fissato

convenzionalmente (di comune accordo) per l’ acquisto della proprietà .

b. Se il compratore ignorava l’ altruità della cosa potrà chiedere immediatamente la

risoluzione del contratto e il risarcimento del danno (art. 1479). Se la cosa era

parzialmente altrui (es. vendo un terreno e un pezzettino non era mio) in questo caso il

rimedio è la riduzione del prezzo, sarà possibile ottenere la risoluzione del contratto se

dalle circostanze risulta che il compratore non avrebbe acquistato la cosa senza la parte

di cui non è diventato proprietario (terreno di quelle dimensioni).

Caratteristiche del contratto:

 A prestazioni corrispettive (uno paga il prezzo e l’ altro consegna).

 

Di regola non formale se non per l’ oggetto (es. immobile forma scritta).

 A titolo oneroso ( non ci fosse il prezzo sarebbe una donazione).

Obbligazioni del venditore 1476

1. Consegnare la cosa al compratore.

2. Fargliene acquistare la proprietà a meno che quest’ effetto sia immediato, quindi fargliene

acquistare la proprietà in casi di vendita obbligatoria.

3. Garantire il compratore con la garanzia per vizi ed evizione.

Consegna

La cosa va consegnata nel luogo e alla scadenza concordata. La cosa dev’ essere consegnata nello stesso

stato in cu si trovava al momento della vendita, ciò significa che fino a quel momento se sono cose

determinate il venditore ha anche un onere di custodia. Il venditore deve consegnare al compratore anche i

documenti (i titoli) relativi alla proprietà e all’ uso della cosa venduta. In tema di consegna vi sono norme

specifiche nel caso in cui la consegna riguarda beni da trasportare da un luogo ad un altro, art. 1510 il

venditore si libera dall’ obbligo della consegna rimettendo la consegna al vettore o allo spedizioniere ; se la

cosa viene distrutta durante il trasporto, il compratore paga il prezzo o no? Si lo paga per il principio perit

domino e avrà un’ azione di rivalsa verso lo spedizioniere o il vettore. La consegna se sono cose generiche

vale anche con l’individuazione. Le spese di trasporto di regola sono a carico del compratore, ma le parti

possono accordarsi diversamente.

Vi sono norme particolari contenute nell’ art. 1527 a 1530 sulla vendita su documenti: in questo tipo di

vendita il documento diventa l’ oggetto.

Art. 1527: nella vendita su documenti il venditore di libera dall’ obbligo della consegna rimettendo al

compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto..

Art. 1528 il pagamento del prezzo: salvo usi o patti contrari il pagamento del prezzo e degli accessori deve

eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’ articolo

4

precedente. Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo

adducendo eccezioni relative alla qualità o allo stato delle cose , a meno che queste risultino già dimostrate.

Art. 1529 passaggio dei rischi.

Art. 1530 pagamento contro documenti a mezzo banca.

Garanzia per vizi ed evizione

Garanzia per evizione

Si ha evizione quando il compratore perde in tutto in parte la proprietà della cosa acquistata o subisce una

limitazione nel libero godimento della cosa. Tipi di evizione:

1. Totale

2. Parziale

3. Limitativa

Da un punto di vista temporale si distinguono 3 momenti:

1. Pericolo di evizione art. 1481: in tal caso come tutela si può sospendere il pagamento del prezzo,

ovviamente il pagamento del prezzo non può essere sospeso se il compratore era a conoscenza di

questo pericolo.

2. Evizione minacciata: minacciata significa che il compratore è stato citato in giudizio da un terzo.

Art. 1485: il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve

chiamare in causa il venditore . Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in

giudicato perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far

respingere la domanda. Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il

diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l’ evizione.

3. Evizione compiuta: il compratore subisce l’ evizione ha diritto al risarcimento dei danni. Occorre

distinguere tra:

a. Se l’ evizione è totale il venditore deve rimborsare al compratore il pezzo pagato e le spese

sostenute (questo vale anche se è immune da colpa), in più deve risarcirgli il danno se il fatto

che ha comportato l’ evizione è dovuto a un suo comportamento doloso o colposo. (il danno

è sia il danno emergente che il lucro cessante)

b. Se l’ evizione è parziale il rimedio è la riduzione del prezzo più il risarcimento dei danni,

può ottenere la risoluzione del prezzo se dimostra che senza quella parte di cui non è

diventato proprietario non avrebbe acquistato (1483/1484 ricalcano 1479/1480 in tema di

vendita di cosa altrui)

c. Se l’ evizione è limitativa si applica la stessa disciplina dell’ evizione parziale.

Questa garanzia per evizione può essere aumentata, diminuita o esclusa l’unico limite è che nullo il patto che

esclude la garanzia per evizione che deriva da un fatto proprio del venditore (venditore in malafede) art.

1487. In caso di valida esclusione di questa garanzia il venditore non è tenuto al risarcimento dei danni e

deve rimborsare al compratore evitto prezzo pagato e spese (ma non i danni). Non deve nemmeno

rimborsagli il prezzo e le spese quando la vendita è stata stipulata a rischio e pericolo del compratore 1488.

5

Garanzia per vizi 28/02/17

Art. 1490: “il venditore deve garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all’ uso o ne

in modo apprezzabile il

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher imane_enami di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Spiotta Marina.
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