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TITOLI
Per Titoli, senza altre specificazioni, si intendono i titoli rappresentativi del debito (emessi da Stati sovrani, enti assimilati, società etc...). I Titoli di debito attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi (ovviamente per la società che emette il titolo esso è di debito, passivo SP; ma per la società che lo acquista esso è un titolo di credito, attivo SP).
I titoli possono essere:
a) a reddito fisso: non correlato e per lo più indipendente dai risultati della gestione (titoli di stato, obbligazioni private, ecc.).
b) a reddito variabile: correlato e dipendente dai risultati della gestione (tipicamente, le azioni).
Dal punto di vista dei criteri di valutazione l'articolo 2426 del c.c. prescrive che:
I titoli, in generale-
vanno iscritti: al costo di acquisto (comprensivo degli oneri (rettificato in diminuzione in caso di perdite durevoli di valore ed accessori) eventualmente ripristinato qualora vengano meno i motivi della rettifica) se i flussi del titolo non sono determinabili; oppure al costo ammortizzato se lo sono. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono iscrivere sempre al costo di acquisto. I titoli immobilizzati devono essere valutati (31/12) con il criterio del costo ammortizzato dove possibile. I titoli non immobilizzati devono essere valutati (31/12) al minore tra il costo ammortizzato ed il valore di mercato. Per determinare il costo dei titoli "fungibili" è possibile utilizzare uno tra i metodi: titoli che incorporano gli stessi media ponderata, LIFO e FIFO. I titoli fungibili, sono diritti, sono fra loro scambiabili. Hanno un unico codice identificativo (ISIN). Alcune definizioni generali: - Il costo di acquisto (o di sottoscrizione) di un titolo di debito,è costituitodal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori rappresentati dai costi ditransazione.
I titoli possono essere emessi:
- Alla pari Prezzo = rimborso nessuna conseguenza.
- Sopra la pari Prezzo > Rimborso Scarto di sottoscrizione (per l’acquirente);
- aggio di emissione (per l’emittente)
- Sotto la pari Prezzo < Rimborso Premio (per l’acquirente); disaggio di emissione (per l’emittente).
- Zero coupon Assenza di interessi periodici, unica entrata/uscita iniziale ed unica entrata/uscita finale.
Il Valore nominale di un titolo di debito è rappresentato dall’ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere alla scadenza.
Il tasso di interesse nominale di un titolo di debito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al valore nominale, consente di determinare gli interessi.
Il prezzo di un titolo è anche detto “corso”.
- Corso secco: Indica il solo valore
capitale del titolo, senza quindi la componente interessi maturati a partire dalla data di stacco dell'ultima cedola. Esso è espresso come percentuale del valore nominale.
Corso corrente: Detto anche, corso "tel quel" indica il valore del titolo comprensivo degli interessi maturati a partire dalla data di stacco dell'ultima cedola (valore = capitale + interessi).
Corso ex. Cedola: Con il corso è ex cedola (o ex coupon) il prezzo del titolo non tiene conto della parte cedola in corso di maturazione in quanto questa viene trattenuta dal venditore. Di conseguenza, il compratore pagherà il titolo al corso secco meno gli interessi maturandi, pari al rateo di interessi dal giorno della vendita fino alla data di scadenza della cedola in corso di maturazione.
ESEMPIO: Come abbiamo detto, i titoli vanno rilevati con il metodo del costo ammortizzato qualora i flussi fossero determinabili: Ipotizziamo di avere un esercizio del genere: Il 1 gennaio 2000
L'impresa emette una obbligazione al prezzo di 1.250, corrispondente all'ammontare nominale, che verrà rimborsata il 31 dicembre 2004. Gli interessi passivi sono: il 6% per il 2000; l'8% per il 2001; il 10% per il 2002; il 12% per il 2003; il 16,4% per il 2004; pertanto gli interessi passivi sono rispettivamente: 75; 100; 125; 150; 205. Il TIR è 10%. flussi determinabili, prima iscrizione al costo ammortizzato.
Poiché il Tir è quel valore che rende uguale il valore della rilevazione iniziale al valore attuale dei flussi finanziari futuri, basta attualizzare i flussi futuri per trovarci il costo ammortizzato iniziale.
Dopo di che ci calcoliamo gli interessi passivi effettivi.
Infine, poiché i titoli vanno valutati (31/12) al costo ammortizzato, ci calcoliamo il valore alla fine dell'esercizio, esso è pari alla somma tra la differenza degli interessi effettivi e quelli contrattuali con il valore del titolo all'inizio.
dell’esercizio (o della fine dell’esercizio precedente), meno ancora eventuali perdite su titoli. Tale valore è anche uguale al valore attuale dei flussi futuri attualizzati al TIR.
ESEMPIO II:
Il 1 gennaio 2007 l’impresa emette un’obbligazione al prezzo di 1.050, avente un valore nominale di 1.250, che verrà rimborsata il 31 dicembre 2010. Gli interessi passivi sono pari al 5,75% annuo, cioè 71,88.
Il TIR é 10,895%. Flussi determinabili, prima iscrizione al costo ammortizzato.
- Prima ci calcoliamo i flussi futuri.
- Poi ci calcoliamo il valore iniziale del costo ammortizzato, esso è pari al valore attuale dei flussi futuri attualizzati al Tir.
- Dopo calcoliamo gli interessi effettivi al TIR.
- Il valore al 31/12 al costo ammortizzato del titolo è pari alla somma tra la differenza tra gli interessi effettivi e quelli contrattuali con il valore al costo ammortizzato ad inizio esercizio (o dell’anno precedente), questo ancora meno.
Le eventuali perdite di valori (non in questo caso).
La costituzione di società:
Stiamo trattando della costituzione di società di capitali, cioè: S.p.a. S.r.l. S.a.p.a.
La costituzione di una società di capitali si articola in due fasi:
- la stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico (contratto o atto unilaterale).
- l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese. Con l'iscrizione la società acquista la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale perfetta.
Nelle società di capitali il capitale di rischio viene denominato Capitale sociale; Esso è diviso:
- In azioni di eguale importo (nelle S.p.a. e S.a.p.a).
- In quote, non necessariamente dello stesso ammontare (nelle S.r.l.).
Le S.p.a. si devono costituire con un capitale sociale minimo di € 50.000.
Le S.r.l. si devono costituire con un capitale sociale minimo di € 10.000, salvo la possibilità di
Le Condizioni per la costituzione sono che: 1) deve essere stato sottoscritto il capitale sociale. 2) devono essere state rispettate tutte le condizioni relative ai conferimenti in sede di costituzione. 3) devono sussistere le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione (ad es.: banche e assicurazioni). Le somme depositate a titolo di conferimento restano vincolate presso una banca fino al completamento del processo di costituzione. Esse poi possono essere consegnate solo agli amministratori e a condizione che questi provino l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2331 c.c., comma 4). Per quanto riguarda i conferimenti nelle S.p.a./S.a.p.a.: - Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente il capitale sociale deve essere costituito con un importo minimo di €10.000 (fino anche ad €1), purché i conferimenti siano in denaro e vengano versati per intero agli amministratori (art.2463, co. 4).conferimento deve farsi indenaro.- alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro, o, se si tratta di atto unilaterale, l’intero ammontare
- Possono essere conferiti anche beni in natura o crediti a patto che le azioni relative a tali conferimenti siano interamente liberate (pagate) al momento della sottoscrizione.
- Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o di servizi.
Per quanto riguarda i conferimenti nelle S.r.l:
- Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente il conferimento deve farsi indenaro
- Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l’intero sovraprezzo o, se si tratta di attounilaterale, l’intero ammontare.
- Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (anche prestazioni d'opera e servizi), a patto che le quote corrispondenti a tali conferimenti siano integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Per il conferimento di beni in natura/crediti:
Per SPA e SAPA:
- La Società rivolge istanza per la nomina da parte del tribunale dell'esperto incaricato di valutare i beni.
- Il tribunale emette decreto di nomina dell'esperto "nel cui circondario ha sede la società conferitaria."
- L'esperto rilascia una dichiarazione di stima giurata, in cui attesta che il valore dei "è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del beni conferiti CS e dell'eventuale sovrapprezzo".
La relazione dell'esperto deve indicare i criteri di valutazione seguiti e va allegata all'atto costitutivo. "controllare"
Entro 180
giorni dalla iscrizione della società gli amministratori devono le valutazioni contenute nella relazione ... e se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima". Fino al controllo delle valutazioni, le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono inalienabili. inferiore die) Se i beni, secondo la valutazione degli amministratori, hanno un valore "oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento la società deve, proporzionalmente ridurre il capitale sociale annullando le azioni che risultano scoperte", salvo che il socio non versi la differenza in denaro o receda. Per SRL: a) Chi conferisce beni in natura e/o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali