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Contabilità e bilancio:

Introduzione e formazione del bilancio:

Oggetto del corso è la contabilità ed il bilancio delle imprese.

Per parlare di bilancio è opportuno sottolineare che Ricavi ≠ Incassi (entrate) e Costi ≠

pagamenti (uscite).

Il bilancio è un documento complesso, obbligatorio, che va redatto tenendo

conto di determinate regole e tecnicità. Esso è lo strumento principale

dell’informativa esterna dell’impresa, infatti attraverso il bilancio gli stakeholder

ottengono informazioni sulla situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria

dell’impresa.

Il bilancio è composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto

finanziario + nota integrativa.

Lo Stato Patrimoniale rappresenta ciò che l’impresa possiede (attività e

 passività).

I dati sono istantanei, come se si scattasse una foto di ciò che l’impresa possiede al

momento della chiusura dell’’esercizio. Considerando solo le attività avremo la

ricchezza “lorda”.

Se alle attività sottraiamo le passività avremo la ricchezza “netta”.

Il conto economico confronta costi e ricavi (dati di flusso), perciò dà una

 indicazione sulle variazioni di reddito dell’esercizio precedente.

Il rendiconto finanziario presenta la variazione e le cause di variazione della

 cassa (mostra la cassa al momento iniziale e finale ed individua le macro cause che

ne hanno causato eventuali variazioni, indicando le operazioni che danno luogo ad

incassi o pagamenti).

Nel bilancio la somma delle attività coincide sempre con la somma delle passività + il

patrimonio netto.

Nel bilancio vi è precisione all’euro, non si mettono i centesimi.

La precisione contabile è fondamentale per la formazione del bilancio; a questo livello

di precisione si arriva grazie ad uno strumento di rilevazione, detto “partita doppia”,

che segue determinate regole.

Il bilancio si forma nel periodo successivo all’esercizio in riferimento .

Il processo logico che porta alla formazione del bilancio è il seguente:

1) Ogni impresa pone in essere operazioni di gestione.

2) Per ogni attività che ricade in una delle macro-classi (finanziamento, impiego,

trasformazione e vendita) delle operazioni di gestione arrivano dei documenti

contabili, base della rilevazione contabile.

Oggetto della rilevazione contabile sono quindi le operazioni di gestione descritte dai

documenti contabili.

3) La rilevazione contabile viene fatta sui documenti contabili e trascritta sul

“libro-giornale” .

Il libro giornale è un libro sul quale, giorno per giorno, vengono annotate le operazioni

di gestione contenute nei documenti contabili, tali scritture (dette “articoli”, semplici o

complessi a seconda che alimentino solo 2 o più di 2 conti) sono accostate da un

elenco numerato di “mastrini/ conti” .

La rilevazione ha il fine di valutare i risultati della gestione derivanti dalle operazioni

“partita doppia”

da questa messe in atto, ed è effettuata con la modalità della

(DARE/AVERE).

La partita doppia si basa sul principio dualistico, per cui gli scambi di mercato possono

essere osservati da un duplice punto di vista: finanziario ed economico ( esempio Un

:

barista vende caffè per 3 euro: dal punto di vista finanziario egli aumenta la cassa di 3 euro, dal punto di

vista economico egli ottiene un ricavo; i due punti di vista sono necessari, infatti osservando una

operazione solo da un punto di vista non si avrebbe la giustificazione della stessa ed, inoltre si avrebbe

confusione: basti pensare ad un amico del barista che gli da 3 euro a prestito, dal punto di vista

finanziario non cambia nulla, la cassa aumenta, dal punto di vista economico però l’operazione è diversa,

).

non vi è un ricavo, bensì un debito per il barista

Ogni scrittura contabile è “quadrata”, cioè il dare (variazioni F positive/variazioni E

negative(costi)) è uguale all’avere (variazioni F negative/variazioni E positive(ricavi)),

per cui vi è il funzionamento antitetico dei conti (se un conto si movimenta in dare un

altro si movimenta in avere).

4) Le scritture contabili nel libro giornale alimentano automaticamente i

“mastrini/conti” (insieme di valori riferiti ad un determinato oggetto con lo scopo di

rilevare le variazioni che subisce nel tempo la grandezza a cui il conto è intestato).

5) I mastrini sono poi organizzati tutti nel libro mastro, il quale li classifica e li tiene

ordinati secondo quanto predisposto nel piano dei conti (struttura generale e

organizzata dei conti che si presume occorrerà attivare nel corso dell’esercizio per

rilevare i fatti di gestione), dividendoli tra quelli relativi alle attività, alle passività, al

patrimonio netto, ai costi ed ai ricavi.

Espressioni di tipo definitorio che riguardano i conti e la loro utilizzazione:

• Aprire un conto: intestare un conto e annotarvi il primo valore.

• Tenere un conto: proseguire le rilevazioni nel conto.

• Addebitare (o accreditare) un conto: annotare un valore nella sua sezione Dare (o Avere).

• Chiudere un conto: determinare il saldo del conto.

• Saldo del conto: somma algebrica dei valori di segno opposto accolti nel conto: si parla di saldo dare

quando A>D e di saldo avere quando D>A.

• Conto spento: conto il cui saldo risulta pari a zero.

• Conto acceso: conto il cui saldo è diverso da zero.

• Conto monofase: conto che rileva valori soltanto nella sezione Dare o soltanto in quella Avere.

• Conto bifase: conto che funziona sia nella sezione Dare sia nella sezione Avere.

6) Prima di giungere al bilancio si devono effettuare le valutazioni di fine esercizio

(dette anche scritture di assestamento o giudizi di competenza economica), con cui si

passa da valori di conto (dati “grezzi” rilevati dalla contabilità generale) ai valori di

bilancio (dati che permettono di avere informazioni sulla situazione patrimoniale e

reddituale dell’impresa).

Le scritture di assestamento costituiscono lo strumento che permette, al termine

Tali

dell’esercizio, di stabilire la competenza economica dei costi e dei ricavi.

scritture si dividono in:

-Scritture di integrazione: Aggiungono componenti di reddito che, pur essendo di

competenza dell’esercizio, non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria (es.

ratei e accantonamenti).

-Scritture di rettifica: Stornano (rettificano) componenti di reddito che, pur avendo

avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio, non sono di competenza dello

stesso (es. risconti, rimanenze).

-Scritture di ammortamento: Imputano all’esercizio quote di costi pluriennali

considerate di competenza (es. ammortamento = quantità di valore utile perso ogni

anno, rappresenta la quota delle immobilizzazioni che si considera utilizzata in ogni

esercizio).

7) Si arriva al bilancio, riunendo: attivo/passivo/PN sotto “Stato Patrimoniale” e

costi/ricavi sotto “Conto Economico”.

Clausola generale e principi di redazione del bilancio:

l’articolo 2423 c.c. comma 1 afferma che il bilancio di esercizio è composto da

Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e nota

integrativa (commenti descrittivi dei dai contabili) e che il diritto/dovere di

redigere il bilancio di esercizio spetta agli amministratori della società.

relazione sulla gestione

Al bilancio di esercizio viene allegata la (art.2428 c.c.).

Vi sono 3 tipologie di bilancio: ordinario, abbreviato, micro.

Rientrano in ognuna delle categorie riportate le società che, alla data di chiusura

dell’esercizio, soddisfano almeno due dei tre criteri stabiliti.

I principi che informano la redazione del bilancio sono collocati su tre livelli

gerarchici:

1) Clausola generale, con valore inderogabile e superiore ad ogni altra disposizione

(art 2423 c.c. comma2).

2) Postulati di bilancio (o principi di redazione) (art. 2423-bis, comma 1, del c.c.).

3) Criteri di valutazione (art. 2426 del c.c.).

Clausola generale,

La (art. 2423 comma 2) finalità primaria del bilancio di

esercizio recita:

“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il

risultato economico dell’esercizio”.

I punti fondamentali della clausola generale sono quindi: chiarezza, veridicità e

correttezza. carattere formale,

La Chiarezza è un requisito di essa può essere intesa come:

 Capacità del bilancio di favorire l’accesso alla sua lettura e di essere

adeguato a soddisfare le sue finalità conoscitive

Un bilancio può ritenersi redatto con chiarezza quando i dati sono esposti

in modo comprensibile per il lettore. Tale principio si traduce nelle seguenti

norme specifiche:

- Obbligo di rispettare gli schemi di bilancio stabiliti dal codice civile.

- Divieto di raggruppamento di voci che possano ridurre la comprensibilità del

bilancio (le voci possono essere raggruppate solo quando i loro importi sono

irrilevanti al fine di rendere più chiara ed immediata la lettura del bilancio ma in

questo caso bisogna comunque indicare nella nota integrativa gli importi separati)

- Divieto di compensi di partite, nel senso che non vanno operate compensazioni

tra valori di bilancio di segno opposto a meno che questo non sia espressamente

consentito.

La rappresentazione veritiera e corretta (“true and fair view”) è un requisito di

 carattere sostanziale.

La nozione di verità è intesa come corrispondenza tra realtà fattuale e

rappresentazione delle informazioni nel bilancio, essa assume un valore

diverso in funzione del tipo di valori ai quali ci si riferisce:

- Quantità economiche certe (o quantità misura): verità di tipo oggettivo.

- Quantità economiche stimate (o astratte): verità di tipo relativo.

Un bilancio si ritiene corretto se è redatto con un atteggiamento di lealtà

e buona fede, in conformità al set di principi contabili applicabili.

«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di

Il comma 4 dispone che

rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione

veritiera e corretta».

I fatti non rappresentati devono essere illustrati comunque in nota integrativa insieme

ai criteri ed alle ragioni che hanno portato a considerarli «irrilevanti».

L’art. 2423 stabilisce poi altri tre principi :

l’obbligo di fornire informazioni integrative e complementari laddove si

1)

rendano necessarie in “quanto le informazioni richieste da specifiche disposizioni di

legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta” (art. 2423,

comma 3).

2) l’obbligo di derogare a specifiche disposizioni di legge qualora la loro

applicazione risulti incompatibile con la finalità di fornire la

rappresentazione veritiera e corretta . In questo caso, adeguate spiegazioni in

relazione alle motivazioni che hanno condotto a derogare dalle disposizioni di legge

devono essere fornite nella nota integrativa che deve anche indicare l’influenza delle

deroghe sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato

economico (art. 2423, comma 4).

il bilancio va redatto in unità di euro

3) , senza cifre decimali, ad eccezione della

nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro (art. 2423, comma 5).

postulati di bilancio

I (art. 2423-bis) rappresentano le linee guida (o i criteri)

fondamentali cui devono uniformarsi i redattori nella preparazione del

bilancio. Non sussiste un ordine gerarchico di priorità tra i vari postulati, di

conseguenza, in situazioni di potenziale conflitto tra di essi, occorre contemperarli.

I principali postulati di bilancio sono:

Principio della prudenza: il quale afferma di dover rappresentare in bilancio i

 costi, sia certi che incerti (componenti negativi di reddito), ma solo i ricavi certi

(“asimmetria negativa delle valutazioni”).

Esso ha il fine di evitare l’annacquamento patrimoniale, cioè la sovrastima del

patrimonio netto e dell’utile dell’esercizio.

Principio della continuità aziendale: Questo principio afferma l’unitarietà della

 gestione aziendale nel tempo. La vita dell’impresa è ripartita solo in modo

convenzionale in periodi amministrativi discreti per soddisfare l’esigenza di

determinazione periodica del reddito e del capitale netto. L’intero processo di

redazione del bilancio e i criteri di valutazione poggiano sull’assunto della

continuazione dell’attività dell’impresa (bisogna tener conto di tutte le informazioni

relative ai successivi 12 mesi dalla data di redazione del bilancio). Se la prospettiva

di continuazione dell’attività supera i 12 mesi si presume che continua, se è

inferiore a 12 mesi si è in una prospettiva di liquidazione.

Vi sono delle eccezioni: significative incertezze

- Per le imprese in cui vi sono sulla futura continuità i

principi di redazioni sono affiancati dall’informativa sull’incertezza.

- Per le imprese per cui non vi sono ragionevoli alternative alla continuazione

vi sono cause di

dell’attività nei 12 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio ,ma

scioglimento non accertate bisogna tener conto del ridotto orizzonte temporale nel

redigere il bilancio. cause certe di scioglimento,

- Per le imprese in cui vi sono si può abbandonare il

principio della continuità aziendale, ma non applicare quelli di liquidazione.

imprese in processo iniziato di liquidazione

- I quali sono invece applicati per le .

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma: Tale principio sostiene che

 laddove vi siano operazioni regolate da forme contrattuali che non sono aderenti

alla sostanza economica dell’operazione stessa, in bilancio si debba rilevale la

sostanza economica e non la forma giuridica dell’operazione (per esempio nel

leasing finanziario il conduttore paga quote di prezzo del bene a rate e ne sopporta

i rischi, per questo deve essere rappresentato in contabilità come un acquisto).

Poiché la migliore rappresentazione di un fenomeno si ha quando si iscrivono in

bilancio tutte le attività e passività che ne derivano, ai fini della rappresentazione

sostanziale assume un ruolo fondamentale la segmentazione o aggregazione degli

effetti derivanti da un contratto.

Principio della realizzazione degli utili: Secondo questo principio nel Conto

 Economico si possono indicare gli utili, intesi come componenti positivi di reddito,

solo quando essi possono considerarsi realizzati alla data di chiusura dell’esercizio.

Si vuole in tal modo rafforzare ulteriormente il principio della prudenza, escludendo

la possibilità di considerare gli utili non ancora realizzati.

Il principio della competenza (economica) richiede di attribuire al Conto

 Economico di un determinato esercizio i costi e i ricavi indipendentemente dalla

loro manifestazione finanziaria.

- I ricavi sono di competenza dell’esercizio quando: Il processo produttivo dei beni o

dei servizi è stato completato (produzione ottenuta) e lo scambio è già avvenuto, si

è cioè verificato il passaggio sostanziale e non solo formale del titolo di proprietà

(momento rappresentato dalla spedizione).

- I costi sono di competenza dell’esercizio in cui hanno contribuito a generare i

ricavi ad essi correlati.

Tale correlazione si realizza:

a) Per associazione di causa–effetto tra costi e ricavi (in modo diretto o indiretto)

b) Per ripartizione dell’utilità pluriennale sistematica (ad. es. ammortamento di un

cespite)

c) Per imputazione diretta dei costi al Conto Economico (ad esempio perché non

presentano più alcuna residua utilità o funzionalità).

Principio della valutazione separata delle voci di bilancio Il codice civile

 prevede che gli elementi eterogenei delle singole voci devono essere valutati

separatamente. Questo principio mira ad evitare compensazioni tra valutazioni

cumulative di segno opposto. Non è perciò possibile una valutazione complessiva

delle voci eterogenee, in quanto le perdite devono in ogni caso essere evidenziate

anche se solo presunte, mentre gli utili solo se realizzati. La valutazione separata

delle poste di bilancio costituisce la naturale integrazione del principio della

chiarezza e del postulato della prudenza.

Principio della continuità di applicazione dei criteri di valutazione: Il codice

 civile, al fine di limitare la discrezionalità “tecnica” dei redattori del bilancio,

impone anche che i criteri di valutazione non possano essere modificati da un

esercizio all’altro (l’impresa può sceglierli solo la prima volta).

La non modificabilità dei criteri di valutazione è volta a rendere comparabili nel

tempo (stessa impresa, tempo diverso e stesse regole) e nello spazio (più imprese,

stesso anno e stesse regole) i bilanci.

Il legislatore, consente di derogare a questo principio solo in casi eccezionali. La

deroga deve però essere motivata nella nota integrativa con l’indicazione

dell’effetto prodotto sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale se si

fosse scelta l’altra modalità di valutazione (obbligo addizionale di indicare i risultati

anche nell’altro criterio).

Casi eccezionali: Obbligo di disapplicare una disposizione se essa è in contrasto con

la rappresentazione veritiera e corretta (2423 comma 4), possibilità di derogare il

postulato della continuità di applicazione ai criteri di valutazione (2423-bis comma 2).

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giob10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Contabilità e bilancio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Pinto Eugenio.
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