Contabilità e bilancio:
Introduzione e formazione del bilancio:
Oggetto del corso è la contabilità ed il bilancio delle imprese.
Per parlare di bilancio è opportuno sottolineare che Ricavi ≠ Incassi (entrate) e Costi ≠
pagamenti (uscite).
Il bilancio è un documento complesso, obbligatorio, che va redatto tenendo
conto di determinate regole e tecnicità. Esso è lo strumento principale
dell’informativa esterna dell’impresa, infatti attraverso il bilancio gli stakeholder
ottengono informazioni sulla situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria
dell’impresa.
Il bilancio è composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto
finanziario + nota integrativa.
Lo Stato Patrimoniale rappresenta ciò che l’impresa possiede (attività e
passività).
I dati sono istantanei, come se si scattasse una foto di ciò che l’impresa possiede al
momento della chiusura dell’’esercizio. Considerando solo le attività avremo la
ricchezza “lorda”.
Se alle attività sottraiamo le passività avremo la ricchezza “netta”.
Il conto economico confronta costi e ricavi (dati di flusso), perciò dà una
indicazione sulle variazioni di reddito dell’esercizio precedente.
Il rendiconto finanziario presenta la variazione e le cause di variazione della
cassa (mostra la cassa al momento iniziale e finale ed individua le macro cause che
ne hanno causato eventuali variazioni, indicando le operazioni che danno luogo ad
incassi o pagamenti).
Nel bilancio la somma delle attività coincide sempre con la somma delle passività + il
patrimonio netto.
Nel bilancio vi è precisione all’euro, non si mettono i centesimi.
La precisione contabile è fondamentale per la formazione del bilancio; a questo livello
di precisione si arriva grazie ad uno strumento di rilevazione, detto “partita doppia”,
che segue determinate regole.
Il bilancio si forma nel periodo successivo all’esercizio in riferimento .
Il processo logico che porta alla formazione del bilancio è il seguente:
1) Ogni impresa pone in essere operazioni di gestione.
2) Per ogni attività che ricade in una delle macro-classi (finanziamento, impiego,
trasformazione e vendita) delle operazioni di gestione arrivano dei documenti
contabili, base della rilevazione contabile.
Oggetto della rilevazione contabile sono quindi le operazioni di gestione descritte dai
documenti contabili.
3) La rilevazione contabile viene fatta sui documenti contabili e trascritta sul
“libro-giornale” .
Il libro giornale è un libro sul quale, giorno per giorno, vengono annotate le operazioni
di gestione contenute nei documenti contabili, tali scritture (dette “articoli”, semplici o
complessi a seconda che alimentino solo 2 o più di 2 conti) sono accostate da un
elenco numerato di “mastrini/ conti” .
La rilevazione ha il fine di valutare i risultati della gestione derivanti dalle operazioni
“partita doppia”
da questa messe in atto, ed è effettuata con la modalità della
(DARE/AVERE).
La partita doppia si basa sul principio dualistico, per cui gli scambi di mercato possono
essere osservati da un duplice punto di vista: finanziario ed economico ( esempio Un
:
barista vende caffè per 3 euro: dal punto di vista finanziario egli aumenta la cassa di 3 euro, dal punto di
vista economico egli ottiene un ricavo; i due punti di vista sono necessari, infatti osservando una
operazione solo da un punto di vista non si avrebbe la giustificazione della stessa ed, inoltre si avrebbe
confusione: basti pensare ad un amico del barista che gli da 3 euro a prestito, dal punto di vista
finanziario non cambia nulla, la cassa aumenta, dal punto di vista economico però l’operazione è diversa,
).
non vi è un ricavo, bensì un debito per il barista
Ogni scrittura contabile è “quadrata”, cioè il dare (variazioni F positive/variazioni E
negative(costi)) è uguale all’avere (variazioni F negative/variazioni E positive(ricavi)),
per cui vi è il funzionamento antitetico dei conti (se un conto si movimenta in dare un
altro si movimenta in avere).
4) Le scritture contabili nel libro giornale alimentano automaticamente i
“mastrini/conti” (insieme di valori riferiti ad un determinato oggetto con lo scopo di
rilevare le variazioni che subisce nel tempo la grandezza a cui il conto è intestato).
5) I mastrini sono poi organizzati tutti nel libro mastro, il quale li classifica e li tiene
ordinati secondo quanto predisposto nel piano dei conti (struttura generale e
organizzata dei conti che si presume occorrerà attivare nel corso dell’esercizio per
rilevare i fatti di gestione), dividendoli tra quelli relativi alle attività, alle passività, al
patrimonio netto, ai costi ed ai ricavi.
Espressioni di tipo definitorio che riguardano i conti e la loro utilizzazione:
• Aprire un conto: intestare un conto e annotarvi il primo valore.
• Tenere un conto: proseguire le rilevazioni nel conto.
• Addebitare (o accreditare) un conto: annotare un valore nella sua sezione Dare (o Avere).
• Chiudere un conto: determinare il saldo del conto.
• Saldo del conto: somma algebrica dei valori di segno opposto accolti nel conto: si parla di saldo dare
quando A>D e di saldo avere quando D>A.
• Conto spento: conto il cui saldo risulta pari a zero.
• Conto acceso: conto il cui saldo è diverso da zero.
• Conto monofase: conto che rileva valori soltanto nella sezione Dare o soltanto in quella Avere.
• Conto bifase: conto che funziona sia nella sezione Dare sia nella sezione Avere.
6) Prima di giungere al bilancio si devono effettuare le valutazioni di fine esercizio
(dette anche scritture di assestamento o giudizi di competenza economica), con cui si
passa da valori di conto (dati “grezzi” rilevati dalla contabilità generale) ai valori di
bilancio (dati che permettono di avere informazioni sulla situazione patrimoniale e
reddituale dell’impresa).
Le scritture di assestamento costituiscono lo strumento che permette, al termine
Tali
dell’esercizio, di stabilire la competenza economica dei costi e dei ricavi.
scritture si dividono in:
-Scritture di integrazione: Aggiungono componenti di reddito che, pur essendo di
competenza dell’esercizio, non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria (es.
ratei e accantonamenti).
-Scritture di rettifica: Stornano (rettificano) componenti di reddito che, pur avendo
avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio, non sono di competenza dello
stesso (es. risconti, rimanenze).
-Scritture di ammortamento: Imputano all’esercizio quote di costi pluriennali
considerate di competenza (es. ammortamento = quantità di valore utile perso ogni
anno, rappresenta la quota delle immobilizzazioni che si considera utilizzata in ogni
esercizio).
7) Si arriva al bilancio, riunendo: attivo/passivo/PN sotto “Stato Patrimoniale” e
costi/ricavi sotto “Conto Economico”.
Clausola generale e principi di redazione del bilancio:
l’articolo 2423 c.c. comma 1 afferma che il bilancio di esercizio è composto da
Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e nota
integrativa (commenti descrittivi dei dai contabili) e che il diritto/dovere di
redigere il bilancio di esercizio spetta agli amministratori della società.
relazione sulla gestione
Al bilancio di esercizio viene allegata la (art.2428 c.c.).
Vi sono 3 tipologie di bilancio: ordinario, abbreviato, micro.
Rientrano in ognuna delle categorie riportate le società che, alla data di chiusura
dell’esercizio, soddisfano almeno due dei tre criteri stabiliti.
I principi che informano la redazione del bilancio sono collocati su tre livelli
gerarchici:
1) Clausola generale, con valore inderogabile e superiore ad ogni altra disposizione
(art 2423 c.c. comma2).
2) Postulati di bilancio (o principi di redazione) (art. 2423-bis, comma 1, del c.c.).
3) Criteri di valutazione (art. 2426 del c.c.).
Clausola generale,
La (art. 2423 comma 2) finalità primaria del bilancio di
esercizio recita:
“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell’esercizio”.
I punti fondamentali della clausola generale sono quindi: chiarezza, veridicità e
correttezza. carattere formale,
La Chiarezza è un requisito di essa può essere intesa come:
Capacità del bilancio di favorire l’accesso alla sua lettura e di essere
adeguato a soddisfare le sue finalità conoscitive
Un bilancio può ritenersi redatto con chiarezza quando i dati sono esposti
in modo comprensibile per il lettore. Tale principio si traduce nelle seguenti
norme specifiche:
- Obbligo di rispettare gli schemi di bilancio stabiliti dal codice civile.
- Divieto di raggruppamento di voci che possano ridurre la comprensibilità del
bilancio (le voci possono essere raggruppate solo quando i loro importi sono
irrilevanti al fine di rendere più chiara ed immediata la lettura del bilancio ma in
questo caso bisogna comunque indicare nella nota integrativa gli importi separati)
- Divieto di compensi di partite, nel senso che non vanno operate compensazioni
tra valori di bilancio di segno opposto a meno che questo non sia espressamente
consentito.
La rappresentazione veritiera e corretta (“true and fair view”) è un requisito di
carattere sostanziale.
La nozione di verità è intesa come corrispondenza tra realtà fattuale e
rappresentazione delle informazioni nel bilancio, essa assume un valore
diverso in funzione del tipo di valori ai quali ci si riferisce:
- Quantità economiche certe (o quantità misura): verità di tipo oggettivo.
- Quantità economiche stimate (o astratte): verità di tipo relativo.
Un bilancio si ritiene corretto se è redatto con un atteggiamento di lealtà
e buona fede, in conformità al set di principi contabili applicabili.
«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di
Il comma 4 dispone che
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta».
I fatti non rappresentati devono essere illustrati comunque in nota integrativa insieme
ai criteri ed alle ragioni che hanno portato a considerarli «irrilevanti».
L’art. 2423 stabilisce poi altri tre principi :
l’obbligo di fornire informazioni integrative e complementari laddove si
1)
rendano necessarie in “quanto le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta” (art. 2423,
comma 3).
2) l’obbligo di derogare a specifiche disposizioni di legge qualora la loro
applicazione risulti incompatibile con la finalità di fornire la
rappresentazione veritiera e corretta . In questo caso, adeguate spiegazioni in
relazione alle motivazioni che hanno condotto a derogare dalle disposizioni di legge
devono essere fornite nella nota integrativa che deve anche indicare l’influenza delle
deroghe sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato
economico (art. 2423, comma 4).
il bilancio va redatto in unità di euro
3) , senza cifre decimali, ad eccezione della
nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro (art. 2423, comma 5).
postulati di bilancio
I (art. 2423-bis) rappresentano le linee guida (o i criteri)
fondamentali cui devono uniformarsi i redattori nella preparazione del
bilancio. Non sussiste un ordine gerarchico di priorità tra i vari postulati, di
conseguenza, in situazioni di potenziale conflitto tra di essi, occorre contemperarli.
I principali postulati di bilancio sono:
Principio della prudenza: il quale afferma di dover rappresentare in bilancio i
costi, sia certi che incerti (componenti negativi di reddito), ma solo i ricavi certi
(“asimmetria negativa delle valutazioni”).
Esso ha il fine di evitare l’annacquamento patrimoniale, cioè la sovrastima del
patrimonio netto e dell’utile dell’esercizio.
Principio della continuità aziendale: Questo principio afferma l’unitarietà della
gestione aziendale nel tempo. La vita dell’impresa è ripartita solo in modo
convenzionale in periodi amministrativi discreti per soddisfare l’esigenza di
determinazione periodica del reddito e del capitale netto. L’intero processo di
redazione del bilancio e i criteri di valutazione poggiano sull’assunto della
continuazione dell’attività dell’impresa (bisogna tener conto di tutte le informazioni
relative ai successivi 12 mesi dalla data di redazione del bilancio). Se la prospettiva
di continuazione dell’attività supera i 12 mesi si presume che continua, se è
inferiore a 12 mesi si è in una prospettiva di liquidazione.
Vi sono delle eccezioni: significative incertezze
- Per le imprese in cui vi sono sulla futura continuità i
principi di redazioni sono affiancati dall’informativa sull’incertezza.
- Per le imprese per cui non vi sono ragionevoli alternative alla continuazione
vi sono cause di
dell’attività nei 12 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio ,ma
scioglimento non accertate bisogna tener conto del ridotto orizzonte temporale nel
redigere il bilancio. cause certe di scioglimento,
- Per le imprese in cui vi sono si può abbandonare il
principio della continuità aziendale, ma non applicare quelli di liquidazione.
imprese in processo iniziato di liquidazione
- I quali sono invece applicati per le .
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma: Tale principio sostiene che
laddove vi siano operazioni regolate da forme contrattuali che non sono aderenti
alla sostanza economica dell’operazione stessa, in bilancio si debba rilevale la
sostanza economica e non la forma giuridica dell’operazione (per esempio nel
leasing finanziario il conduttore paga quote di prezzo del bene a rate e ne sopporta
i rischi, per questo deve essere rappresentato in contabilità come un acquisto).
Poiché la migliore rappresentazione di un fenomeno si ha quando si iscrivono in
bilancio tutte le attività e passività che ne derivano, ai fini della rappresentazione
sostanziale assume un ruolo fondamentale la segmentazione o aggregazione degli
effetti derivanti da un contratto.
Principio della realizzazione degli utili: Secondo questo principio nel Conto
Economico si possono indicare gli utili, intesi come componenti positivi di reddito,
solo quando essi possono considerarsi realizzati alla data di chiusura dell’esercizio.
Si vuole in tal modo rafforzare ulteriormente il principio della prudenza, escludendo
la possibilità di considerare gli utili non ancora realizzati.
Il principio della competenza (economica) richiede di attribuire al Conto
Economico di un determinato esercizio i costi e i ricavi indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria.
- I ricavi sono di competenza dell’esercizio quando: Il processo produttivo dei beni o
dei servizi è stato completato (produzione ottenuta) e lo scambio è già avvenuto, si
è cioè verificato il passaggio sostanziale e non solo formale del titolo di proprietà
(momento rappresentato dalla spedizione).
- I costi sono di competenza dell’esercizio in cui hanno contribuito a generare i
ricavi ad essi correlati.
Tale correlazione si realizza:
a) Per associazione di causa–effetto tra costi e ricavi (in modo diretto o indiretto)
b) Per ripartizione dell’utilità pluriennale sistematica (ad. es. ammortamento di un
cespite)
c) Per imputazione diretta dei costi al Conto Economico (ad esempio perché non
presentano più alcuna residua utilità o funzionalità).
Principio della valutazione separata delle voci di bilancio Il codice civile
prevede che gli elementi eterogenei delle singole voci devono essere valutati
separatamente. Questo principio mira ad evitare compensazioni tra valutazioni
cumulative di segno opposto. Non è perciò possibile una valutazione complessiva
delle voci eterogenee, in quanto le perdite devono in ogni caso essere evidenziate
anche se solo presunte, mentre gli utili solo se realizzati. La valutazione separata
delle poste di bilancio costituisce la naturale integrazione del principio della
chiarezza e del postulato della prudenza.
Principio della continuità di applicazione dei criteri di valutazione: Il codice
civile, al fine di limitare la discrezionalità “tecnica” dei redattori del bilancio,
impone anche che i criteri di valutazione non possano essere modificati da un
esercizio all’altro (l’impresa può sceglierli solo la prima volta).
La non modificabilità dei criteri di valutazione è volta a rendere comparabili nel
tempo (stessa impresa, tempo diverso e stesse regole) e nello spazio (più imprese,
stesso anno e stesse regole) i bilanci.
Il legislatore, consente di derogare a questo principio solo in casi eccezionali. La
deroga deve però essere motivata nella nota integrativa con l’indicazione
dell’effetto prodotto sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale se si
fosse scelta l’altra modalità di valutazione (obbligo addizionale di indicare i risultati
anche nell’altro criterio).
Casi eccezionali: Obbligo di disapplicare una disposizione se essa è in contrasto con
la rappresentazione veritiera e corretta (2423 comma 4), possibilità di derogare il
postulato della continuità di applicazione ai criteri di valutazione (2423-bis comma 2).
Presupposti:
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