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Capitolo IV - Il Bilancio Consolidato
1. I principi e la struttura del bilancio consolidato
Il bilancio consolidato è un documento che deve rappresentare la situazione patrimoniale di imprese intese come un'entità economica finanziaria e il risultato economico di un gruppo come se le attività, le passività e l'andamento economico delle imprese facenti parte del gruppo fossero quelli di un'unica impresa.
L'obiettivo del bilancio consolidato consiste nell'essere uno strumento informativo integrativo verso i terzi dei bilanci delle imprese facenti parte del gruppo e a tal fine tale bilancio deve esporre solo i rapporti con i terzi, eliminando sia quelli infragruppo, sia tutte le variazioni operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato sono tutte le società ed enti che controllano direttamente o indirettamente un'impresa ed in
particolare:
- le società di capitale che controllano una o più imprese a prescindere dalla forma giuridica e dalla nazionalità;
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale e che controllano una o più società di capitale;
- le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una o più società di capitale.
Sono esonerate dall'obbligo della redazione del bilancio consolidato, a meno che una delle imprese del gruppo non abbia emesso titoli quotati in borsa, le società controllanti, che unitamente superato per due esercizi consecutivi, incluso l'esercizio di prima alle controllate, non abbiano applicazione, due dei seguenti limiti:
- 19 miliardi di lire del totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 38 miliardi di lire del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio - 250.
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Inoltre, sono esonerate le imprese, dette sub-holding, che a loro volta sono controllate peroltre il 95% da altre imprese, se essa non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati, se siada un’impresa soggetta di diritto di uno Stato membro della Comunità europea e se noncontrollatavi sia la richiesta, almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio, di redigere il bilancio consolidatoda parte di una minoranza di soci non inferiore al 5% del capitale sociale.
L’area di consolidamento è l’insieme delle imprese i cui bilanci vengono consolidatiintegralmente o proporzionalmente. In particolare, vengono incluse nel bilancio consolidatol’impresa capogruppo e le imprese controllate (di diritto, di fatto o in virtù di clausole contrattuali).impone l’esclusione di quelle imprese controllate la cui attività ha caratteri tali che laMa la leggeloro inclusione renderebbe il bilancio consolidato non idoneo a
realizzare i fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Così vengono escluse le imprese che svolgono attività diverse da quelle svolte dalle altre imprese del gruppo, le imprese che si trovano in liquidazione, mentre non vanno escluse dal consolidamento quelle imprese che svolgono attività complementari di servizi, finanziarie, assicurative, ecc., nell'ambito del gruppo. Vi sono anche dei casi di esclusione facoltativa: a) quando una società controllata presenta un bilancio i cui valori sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta; b) quando l'esercizio effettivo dei diritti da parte della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni a causa di procedure concorsuali, restrizioni valutarie, ecc.; c) quando non è possibile ottenere dalla controllata in modo tempestivo le informazioni necessarie per il consolidamento.consolidamento;
d) quando le azioni o le quote della controllata sono detenute in via transitoria per essere successivamente alienate e quindi la partecipazione è iscritta nell'attivo circolante.
I bilanci da consolidare devono comunque possedere dei requisiti e cioè devono essere riferiti tutti alla stessa data e riguardare un periodo amministrativo avente uguale durata.
Generalmente, la data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura dell'esercizio dell'impresa controllante, ma è possibile, purché motivato e indicato nella nota integrativa, che la data di riferimento coincida con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento.
Infine, è previsto l'obbligo a carico delle imprese controllate di trasmettere tempestivamente alla controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato e cioè notizie
Il bilancio consolidato è composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ed è corredato della relazione sulla gestione del gruppo. In particolare, la nota integrativa comprende il rendiconto finanziario consolidato, il prospetto dei movimenti nel patrimonio netto ed il prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio della controllante consolidato e patrimonio netto e risultato netto consolidato. Il bilancio consolidato, quindi, adotta gli stessi schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti per il bilancio di esercizio e apportando successivamente gli adeguamenti caturenti dalla tecnica di consolidamento. 2. I contenuti del bilancio consolidato I principi fondamentali da rispettare nella redazione del bilancio consolidato sono i seguenti: 1.1. Chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato;
2. Uniformità di applicazione dei principi contabili;
3. Costanza di applicazione dei principi contabili e delle modalità di consolidamento;
4. Eliminazione delle partite di natura fiscale: poiché il bilancio consolidato non ha alcuna valenza fiscale;
5. Contabilizzazione delle imposte differite: tale problema nasce quando si eliminano le poste di natura esclusivamente fiscale, quando si operano le rettifiche sulle singole voci di bilancio per uniformare i criteri di valutazione e si effettuano le rettifiche di consolidamento e quindi che l'utile consolidato prima delle imposte differisce dalla somma degli utili prima verificati delle imposte evidenziati nei singoli bilanci consolidati. In tali casi occorre rilevare nell'apposita voce Imposte sul reddito differite, l'effetto fiscale differito derivante dalla differenza precedente.
6. Contabilizzazione dei beni in locazione
finanziaria: il bilancio consolidato consente, al contrario del bilancio di esercizio, di esporre il leasing finanziario, dando la prevalenza all'aspetto sostanziale su quello formale: Infatti, se si ha la ragionevole certezza che i beni presi in leasing al termine della locazione saranno riscattati, il locatario di tali beni può adottando il metodo finanziario e cioè nell'attivo dello stato rilevarli in contabilità patrimoniale, fra le immobilizzazioni materiali, si iscrive la voce Beni condotti in locazione finanziaria, che comprende il valore normale dei beni (generalmente il costo sostenuto dal concedente per l'acquisizione) e il valore di riscatto; al passivo si iscrive un debito di pari importo verso la società di leasing. Annualmente sia la voce dell'attivo sia la voce del passivo ridotte dell'ammontare dellaverrebbero progressivamente quota capitale inclusa nei canoni.
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Nel conto economico si iscrive sotto
La voce Ammortamento rappresenta la quota interessi inclusa nei canoni previsti. Affinché il bilancio consolidato rappresenti la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo, occorre eliminare i debiti e i crediti reciproci, i costi e i ricavi relativi alle operazioni interne infragruppo e gli utili e le perdite derivanti da tali operazioni. A tal fine si utilizzano i cosiddetti metodi di consolidamento che permettono di determinare il capitale e il reddito di gruppo:- Il metodo integrale
- Il metodo proporzionale
- Il metodo del patrimonio netto