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LE IMPOSTE
Le imposte sul reddito delle società di capitali
IRES (aliquota 27,5%)
• (nella legge di stabilità 2016/2017 è prevista una diminuzione dell’aliquota IRES al 24%)
IRAP(Aliquota base 3,9%)
• Le regioni hanno la facoltà di aumentare l’aliquota entro il limite dello 0,92%
Il pagamento delle imposte avviene:
in acconto con due rate scadenti il 16/06 ed il 30/11 dell’anno in corso (calcolate sulla base del reddito
- dell’anno precedente)
a saldo entro il 16/06 dell’esercizio successivo
-
Passaggio dal reddito civilistico al reddito fiscale:
Utile/perdita risultante dal conto economico
+ variazioni in aumento
– variazioni in diminuzione
--------------------------
UTILE FISCALE = reddito imponibile IRES
Variazioni in aumento
• Costi imputati a conto economico, ma non deducibili
o Ricavi non imputati a conto economico, ma imponibili
o
Variazioni in diminuzione
• Costi non imputati a conto economico, ma deducibili fiscalmente
o Ricavi imputati a conto economico, ma non imponibili fiscalmente
o
Si originano in quanto i criteri di valutazione conseguenti all’applicazione delle norme fiscali sono spesso
diversi da quelli previsti dalla normativa civilistica.
In particolare la normativa fiscale pone dei limiti:
Oggettivi sulla deducibilità fiscale di alcuni componenti negativi di redditi (es. spese automezzi,
o spese telefoniche);
Valutativi sulla discrezionalità degli amministratori nella valutazione di elementi dell’attivo e del
o passivo (es. accantonamento a fondo rischi su crediti, rimanenze)
La base imponibile IRAP
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE DEL C/E :
A) – B)
+ B9) Costo del Personale
+ B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni + B10d) Svalutazione dei crediti
+ B12) Accantonamenti per rischi
+B13) Altri accantonamenti
_______________________________________
REDDITO IMPONIBILE IRAP
Nota: sono inoltre indeducibili ai fini IRAP i costi per collaboratori a progetto, occasionali, le perdite su crediti e
- l’IMU
dall’anno d’imposta 2015 è ammessa la deduzione integrale del costo complessivo del personale
- dipendente assunto a tempo indeterminato 50
Imposte anticipate e differite
LE DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E FISCALE POSSO ESSERE:
PERMANENTI (non originano imposte anticipate o differite): non hanno effetti sugli esercizi successivi.
• Comportano una differenza tra risultato di bilancio e reddito imponibile non più recuperabile in futuro.
TEMPORANEE (originano imposte anticipate o differite): producono conseguenze anche sugli esercizi
• successivi; hanno origine in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi. In futuro vi sarà
una compensazione che farà riconciliare reddito imponibile e risultato di bilancio.
Si distinguono in:
Differenze temporanee tassabili: riducono temporaneamente il reddito imponibile operando un
o rinvio di imponibili fiscali → generano passività fiscali future per imposte differite.
Sono ricavi la cui imponibilità fiscale avviene in esercizi successivi a quelli a quelli nei
- quali sono imputati per competenza economica
Sono costi la cui deducibilità fiscale avviene in esercizi precedenti a quelli nei quali sono
- imputati per competenza economica
Le imposte differite sono quindi imposte di competenza dell’esercizio in corso ma che saranno
esigibili in esercizi successivi
Differenze temporanee deducibili: determinano un aumento temporaneo del reddito imponibile
o operando così un’anticipazione di imponibili fiscali → generano attività per imposte anticipate.
Sono ricavi la cui imponibilità fiscale avviene in esercizi precedenti a quelli a quelli nei
- quali sono imputati per competenza economica
Sono costi la cui deducibilità fiscale avviene in esercizi successivi a quelli nei quali sono
- imputati per competenza economica
Riporto a nuovo di perdite fiscali
-
Le imposte anticipate sono quindi imposte esigibili nell’esercizio in corso ma di competenza di
esercizi successivi.
OIC 25
Condizioni per l’imputazione delle imposte differite:
le differenze tra reddito imponibile e reddito determinato secondo i corretti principi contabili siano
• temporanee, ossia destinate a compensarsi negli esercizi successivi e quindi non definitive
non sia scarsa la probabilità che negli esercizi successivi a quelli in cui sorgono le differenze temporanee
• non emerga un debito verso l’erario. Quindi se in futuro l’azienda prevede di chiudere in perdita, senza
reddito imponibile, non ha senso stanziare imposte differite che non potranno essere usate per
compensare debiti tributari che non esisteranno.
Condizioni per l’imputazione delle imposte anticipate:
le differenze tra reddito imponibile e reddito determinato secondo i corretti principi contabili siano
• temporanee, ossia destinate a compensarsi negli esercizi successivi e quindi non definitive
vi sia ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da elementi oggettivi di supporto quali
• piani previsionali attendibili. Il futuro recupero è subordinato all’esistenza di risultati economici positivi
negli esercizi a venire.
Rappresentazione in bilancio
SP ATTIVO
- CII. CREDITI
5 bis) Crediti tributari
5 ter) Imposte anticipate
SP PASSIVO
- B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) Per imposte, anche differite
- D) DEBITI
12) Debiti Tributari
CONTO ECONOMICO
B 14) Oneri diversi di gestione
Imposte relative ad esercizi precedenti
20) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite ed anticipate 51
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio (OIC 28-bozza, par. 4).
Può essere diviso in due grandi gruppi:
capitale d’apporto (mezzi propri apportati dai soci sotto forma di capitale sociale ed altre riserve)
• capitale auto-generato (derivante dai risultati economici)
•
CAPITALE SOCIALE
RISERVE DI CAPITALE
RISERVE DI UTILI
RISULTATI ECONOMICI DELLA GESTIONE
IL PATRIMONIO NETTO: la composizione nello Stato Patrimoniale *
I Capitale
II Riserva da sovrapprezzo azioni
III Riserva di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserve statutarie
VI Altre riserve, distintamente indicate
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) dell’esercizio
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Il capitale sociale
Nella voce AI “Capitale” si iscrive l’importo nominale del capitale sociale di costituzione e delle successive
sottoscrizioni degli aumenti di capitale da parte dei soci anche se non ancora interamente versati.
Valore minimo per le S.p.A.: € 50.000
Valore minimo per le S.r.l.: € 1
Riserva sovrapprezzo azioni
In questa voce si iscrivono:
l’eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale
• le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni
•
Esiste un limite di distribuibilità di tale riserva (art. 2431 cc).
Riserva di rivalutazione
Accoglie solo le rivalutazioni di attività eseguite in quanto permesse da apposite leggi di rivalutazione monetaria.
Riserva legale
In questa riserva si iscrive la quota dell’utile dell’esercizio che l’assemblea ha destinato a tale riserva.
L’art. 2430 cc. obbliga af accontare in tale riserva almeno il 5% dell’utile dell’esercizio fino a quando l’importo della
riserva non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale.
Riserve statuarie
In questa riserva si iscrivono tutte le tipologie di riserve previste dallo statuto della società.
Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione di queste riserve sono disciplinate dallo
statuto. 52
Altre riserve: esempi
RISERVA DA DEROGHE EX ART. 2423 C.C., IV COMMA
RISERVA DA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
RISERVA PER UTILI SU CAMBI NON REALIZZATI
RISERVA AZIONI (QUOTE) DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE
RISERVA STRAORDINARIA (facoltativa)
RISERVE PER VERSAMENTI SOCI
in conto aumento capitale
• in conto futuro aumento capitale
• in conto capitale
• a copertura perdite
•
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati generatesi nell’ambito di coperture di flussi
finanziari attesi.
Utili (perdite) portati a nuovo
In questa voce si iscrivono i risultati netti di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti o accantonati ad altre
riserve e le perdite non ripianate.
Accoglie il risultato dell’esercizio che scaturisce dal conto economico.
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Accoglie, in detrazione del patrimonio netto, il costo di acquisto delle azioni proprie secondo quanto disciplinato
dall’art. 2357-ter cc.
L’acquisto di azioni proprie non dar più origine ad una rilevazione di attività a fronte di un esborso di liquidità, ma
ad una riduzione di patrimonio netto che sarà rilevata come riserva negativa dell’aggregato A del passivo alla nuo-
va voce «X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio».
In sostanza, il nuovo co- dice interpreta tale acquisto come un rimborso di capitale netto, segnalato con uno stan-
ziamento a riserva negativa, anziché a diretta rettifica di poste del netto. Scompare invece l’attuale voce del netto
relativa alla riserva per acquisto azioni proprie. In questo caso, co- me nel precedente, l’impatto a stato
patrimoniale sarà sicuramente riduttivo del netto, con conseguente peggioramento dei rapporti di indebitamento.
Le informazioni da fornire nella nota integrativa:
ART. 2427, n. 4 – le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto
ART 2427, n. 7 bis – specificazione in appositi prospetti della:
- origine
possibilità̀
- di utilizzazione
- possibilità di distribuzione
- utilizzazione nei precedenti esercizi
Utilizzabilità (disponibilità) delle riserve
Riduzione delle stesse per:
distribuzione ai soci
• copertura perdite
• passaggio a capitale
• passaggio ad altra riserva
•
Esempi di indisponibilità:
Riserva legale
• 53
Distribuibilità delle riserve
LIMITI: Riserva legale (fino al limite del 20% del c.s.)
• Riserva sovrapprezzo azioni (finché la riserva legale non ha raggiunto il limite del 20% del c.s.)
• Riserva per utili da conversione cambi
• Riserva da rivalu