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Ruolo e postulati del bilancio d’esercizio

Bilancio d’esercizio

  1. Pacchetto informativo (interpretazione più estesa).
  2. Sintesi del sistema contabile (interpretazione tradizionale).

Funzioni del bilancio

  1. Rappresentazione del reddito.
  2. Rendiconto: strumento informativo che permette ai proprietari dell’azienda di valutare l’operato degli amministratori. Ancora oggi questa funzione è fondamentale, soprattutto in tutti i casi in cui gli amministratori della società sono soggetti diversi dai proprietari (stewardship function).
  3. Strumento di controllo interno della gestione: strumento di controllo sia a consuntivo sia a preventivo della gestione aziendale.
  4. Fonte di informazione per tutti i soggetti esterni interessati alle sorti dell’azienda: tutti gli stakeholder necessitano di informazioni per valutare la capacità dell’azienda di garantire il soddisfacimento dei propri interessi. In funzione della tipologia di stakeholder il bilancio tradizionalmente inteso potrebbe non soddisfare tutte le esigenze, per questo informazioni come la politica ambientale, la politica di ricerca e sviluppo o altre di questo genere possono essere inserite nel pacchetto informativo.

Per il fatto che il bilancio diventa sempre più uno strumento informativo per l’esterno, l’informazione contenuta al suo interno deve essere chiara e comprensibile e anche comparabile con quella di altre aziende e dei relativi bilanci. Al fine di tutelare la funzione informativa verso l’esterno si è quindi sviluppata una regolamentazione obbligatoria del bilancio d’esercizio, accompagnata da un sistema di controlli e sanzioni.

Reddito: incremento del patrimonio netto a seguito della gestione.

  • Differenza tra ricavi di competenza e costi di competenza.

Regolamentazione del bilancio

Al fine di tutelare la funzione informativa verso l’esterno si è sviluppata una regolamentazione obbligatoria del bilancio (e un sistema di controlli e sanzioni).

  • Codice civile.
  • Principi contabili nazionali.
  • Principi contabili internazionali.

Norme del codice civile

La base normativa è costituita dagli articoli del Codice civile che disciplinano la redazione del bilancio d’esercizio nelle società di capitali (artt. 2423-2435 bis c.c.).

Il D. Lgs. 127/1991 ha applicato la IV Direttiva CEE del 1978 consentendo l’armonizzazione a livello europeo delle norme di redazione dei bilanci per consentire la comparabilità internazionale.

La disciplina civilistica in tema di bilancio è stata successivamente modificata fino al D. Lgs. 139/2015 che ha applicato la Direttiva 2013/34/UE.

Le norme del codice civile sono applicabili alle società di capitali (per le società di persone e per le imprese individuali vale solo il riferimento all’art. 2426 c.c. che tratta dei criteri di valutazione delle poste di Stato Patrimoniale).

Per le imprese di minori dimensioni sono previste norme particolari.

Per le banche, per le imprese assicurative e gli intermediari finanziari sono previste discipline specifiche.

Principi contabili nazionali

Hanno la funzione di integrare e interpretare le norme civilistiche (sin dal 1982 la CONSOB ne raccomandava l’adozione per le società quotate).

In passato erano emanati dal CNDC-CNR, oggi sono elaborati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità). Questo organismo ha sia lo scopo di integrare e interpretare tecnicamente le disposizioni del Legislatore italiano, sia di facilitare l’adozione in Italia delle regole contabili internazionali.

Rappresentatività.

L’OIC nasce dall’esigenza di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia capacità di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile.

Nell’OIC sono rappresentati i principali operatori della professione contabile:

  • ODCEC (consiglio nazionale dei commercialisti e dei ragionieri).
  • ASSIREVI (società di revisione), AIAF (analisti finanziari), ANDAF (direttori amministrativi e finanziari).
  • Associazioni imprenditoriali: ABI, ANIA, ASSILEA, CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFCOMMERCIO.
  • ASSONIME, ASSOGESTIONI.
  • Enti di controllo: CONSOB, RAGIONERIA DELLO STATO, BANCA D’ITALIA, ISVAP.

L’OIC ha il ruolo di:

  • Emanare i principi contabili nazionali (e ha rivisitato i principi già emanati dalla CNDC-CNR – OIC 9 -- 31).
  • Fornire supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile.
  • Esprimere pareri.
  • Partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali (intrattiene rapporti con lo IASB e con l’EFRAG).

OIC 1 – I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio.

OIC 2 – Patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare.

OIC 3 – Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione.

OIC 4 – Fusione e scissione.

OIC 5 – Bilanci di liquidazione.

OIC 6 – Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio.

OIC 7 – I certificati verdi.

OIC 8 – Le quote di emissione di gas ad effetto serra.

OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

OIC 10 – Rendiconto finanziario.

Finalità.

OIC 11 – Bilancio d’esercizio, e postulati.

OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio.

OIC 13 – Rimanenze.

Disponibilità liquide.

OIC 14 – Crediti.

OIC 15 – Crediti.

OIC 16 – Immobilizzazioni materiali.

OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto.

OIC 18 – Ratei e risconti.

OIC 19 – Debiti.

OIC 20 – Titoli di debito.

OIC 21 – Partecipazioni e azioni proprie.

OIC 22 – Conti d’ordine.

OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione.

OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali.

OIC 25 – Imposte sul reddito.

Attività, passività.

OIC 26 – Operazioni, e in valuta estera.

OIC 28 – Patrimonio netto.

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio.

OIC 30 – I bilanci intermedi.

OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto.

Principi contabili internazionali

Elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board). Questo organismo nacque a Londra nel 2001 dal rinnovamento dello IASC (International Accounting Standards Committee) che fu costituito nel 1973.

Il suo scopo è quello di “formulare e diffondere, nell’interesse comune, i principi da osservarsi nella predisposizione dei bilanci promuovendo la loro accettazione e applicazione a livello mondiale (...) e di adoperarsi per il miglioramento e l’armonizzazione delle regole, dei principi e delle procedure contabili”.

L’organismo centrale è il Board che approva gli IAS (standard definitivi). Il board è affiancato da vari organismi di supporto tra i quali è fondamentale l’IFRS (Interpretations Committee) che è l’unico organismo autorizzato a fornire interpretazioni sull’applicazione dei principi già emanati.

Tutti questi organismi operano sotto la IFRS Foundation che si occupa di ricercare fondi e di nominare i membri degli organismi.

La norma UE in merito ai principi contabili internazionali

Dal 2005 i principi contabili dello IASB sono divenuti regole obbligatorie per la redazione del bilancio consolidato da parte delle società quotate nella UE.

È stata concessa ai singoli Stati membri la facoltà di renderli obbligatori per la redazione dei bilanci di esercizio (c.d. separati) delle società quotate e dei bilanci delle società quotate.

L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) e l’ARC (Accounting Regulatory Committee) verificano la congruenza dei principi contabili internazionali con le regole di base sancite a livello europeo.

Il campo applicativo delle regole IASB nel contesto nazionale

Dal 2005 società quotate, le società di assicurazione, le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati a redigere il bilancio seguendo i principi dello IASB.

Dal 2006 tali principi devono essere impiegati anche per redigere il bilancio d’esercizio. (D. Lgs. 38/2005)

Le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata non possono applicare le regole IASB.

Le società di capitali non quotate (ad esclusione delle società di piccola dimensione) hanno la facoltà di far uso dei principi IAS/IFRS per la redazione del bilancio, in base ai parametri dell’art. 2435 bis c.c.

Società quotate: IAS/IFRS sono obbligatori per bilancio d’esercizio e consolidato.

Banche.

Società di assicurazione.

Altre società se oltre i limiti di cui all’art. 2435 bis c.c.: IAS/IFRS sono facoltativi per bilancio d’esercizio e consolidato.

Altre società se inferiori ai limiti di cui all’art. 2435 bis c.c.: IAS/IFRS sono vietati.

L’UE, per evitare che le differenze tra società quotate e non quotate siano troppo marcate, sta gradualmente approvando nuove direttive che permettono di introdurre nei bilanci di tutte le imprese l’adozione di alcune regole IAS/IFRS. Attualmente infatti c’è una netta separazione tra le società quotate, il cui bilancio è sottoposto a controlli più severi e a norme più articolate, e le società non quotate, soggette a una disciplina normativa più blanda, per le quali il bilancio assume una minore importanza come strumento di informazione per l’esterno.

Rapporto con le norme fiscali

Le norme fiscali riguardano la determinazione del reddito imponibile, quindi in linea di principio la redazione del bilancio non dovrebbe esserne influenzata. In pratica però la redazione del bilancio è storicamente condizionata, in Italia, dalle norme fiscali, si parla infatti di inquinamento fiscale del bilancio. Questo perché esiste un legame tra imputazione a conto economico e deducibilità fiscale: infatti i valori iscritti nel bilancio redatto a fini civili assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile a fini fiscali.

In particolare il reddito a fini fiscali è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal Conto Economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti dalle disposizioni tributarie (art. 83 TUIR).

Bisogna distinguere utile civilistico da utile fiscale: le imposte sono calcolate sul reddito imponibile e non su quello civilistico. Il problema è che alcuni ricavi possono essere non imponibili oppure alcuni costi possono non essere deducibili per il fisco (per molte voci di costo ci sono dei limiti massimi di deducibilità fiscale).

Anche se si sta cercando di arrivare al disinquinamento fiscale del bilancio attraverso vari interventi normativi (come l’eliminazione dal conto economico di voci aventi esclusivamente valenza tributaria, o il divieto di utilizzare criteri di valutazione fiscale nel bilancio, o ancora la possibilità di dedurre alcuni componenti negativi di reddito anche in assenza di imputazione al conto economico) di fatto esiste un’interferenza fiscale nel bilancio, ovvero la possibilità che il redattore di bilancio adotti comportamenti volti ad assecondare le norme tributarie, danneggiando la corretta rappresentazione dei fatti economici.

Il reddito civilistico è solo il punto di partenza per determinare il reddito fiscale dell’impresa. Il passaggio dal reddito di bilancio al reddito fiscale viene attuato nella dichiarazione annuale dei redditi.

Esempio

Stato Patrimoniale.

Utile 10.

Costi non deducibili 20.

Reddito imponibile 30.

Le imposte si calcolano sul reddito imponibile. Per esempio calcoliamo sul reddito imponibile l’IRES (aliquota 27,3).

Imposte = 8,19.

Conto Economico.

Reddito prima delle imposte 10.

Imposte Aliquota x reddito imponibile = 8,19.

Utile netto 1,81.

Il problema è che il tax rate è praticamente pari all’80%!

Aspetti generali del bilancio secondo il Codice civile (art. 2423)

Il bilancio è composto da quattro documenti:

  • Stato patrimoniale: espone alla data della chiusura dell’esercizio, le rimanenze economico-finanziarie della gestione derivanti da cicli gestionali non completati e lasciate in eredità agli esercizi successivi.
  • Conto economico: sintetizza l’intera dinamica reddituale dell’esercizio trascorso consentendo di calcolare il reddito d’esercizio.
  • Rendiconto finanziario: sintetizza l’intera dinamica dei valori finanziari.
  • Nota integrativa: funzione di commentare i dati contenuti nei due prospetti principali.

Gli amministratori hanno l’obbligo di redigere il bilancio.

Secondo i principi contabili italiani e internazionali, il bilancio è composto anche da un altro documento, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

Clausola generale del bilancio secondo il Codice civile (art. 2423)

“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.

Tuttavia un bilancio non potrà mai esprimere una verità assoluta; infatti i valori sono sottoposti ad una discrezionalità di giudizio che dipende dal fatto che in sede di bilancio si devono valutare le rimanenze della gestione incompiuta.

Al fine di rendere la rappresentazione veritiera e corretta:

  • C’è l’obbligo di fornire informazioni complementari nel caso in cui le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta (comma 3°).
  • Possibilità di non rispettare obblighi di valutazione/presentazione/informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
  • Obbligo di deroga in casi eccezionali (quando l’applicazione di una disposizione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta).

I principi di redazione secondo il Codice civile (art. 2423 bis)

“La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza, nella prospettiva di continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo o del passivo considerato”.

  1. Prospettiva di continuazione dell’attività.
  2. Prudenza amministrativa: si possono indicare solamente gli utili realizzati alla chiusura d’esercizio, mentre i costi anche non effettivamente sostenuti ma soltanto temuti devono essere iscritti.
    Si deve tenere conto anche dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo, quindi i rischi, ossia le perdite soltanto temute, vanno comunque imputati all’esercizio purché di competenza.
  3. Prevalenza della sostanza (dell’operazione o del contratto) sulla forma.
  4. Competenza economica: si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. Secondo il Codice Civile l’attribuzione dei ricavi è rinviata fino al momento della compravendita (interpretazione più prudenziale di competenza economica). Invece nel Framework dello IASB si afferma che un ricavo va contabilizzato quanto si rileva un incremento di valore di una attività non controbilanciato da un incremento di passività.

Principi di “rango” inferiore

  1. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
  2. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro: usare criteri di valutazione mutevoli nel corso del tempo renderebbe non comparabili i bilanci tra loro e andrebbe a vantaggio degli amministratori che potrebbero tentare di esporre situazioni apparentemente migliori di quelle ottenibili applicando i vecchi criteri. La deroga alla costanza dei criteri di valutazione è ammessa in casi eccezionali, bisogna però motivare la deroga nella Nota Integrativa.

Postulati secondo l’OIC (doc. 11)

  1. Utilità: è più una conseguenza derivante dall’applicazione dei postulati successivamente descritti, più che un postulato stesso.
  2. Prevalenza della sostanza sulla forma: il trattamento contabile dei fatti aziendali deve basarsi sulla reale sostanza economica dell’operazione più che sugli aspetti formali.
  3. Comprensibilità: la chiarezza del bilancio è favorita se si forniscono informazioni analitiche e se si inseriscono nella Nota Integrativa elementi che chiariscono la schematica simbologia contabile.
  4. Neutralità: il soggetto che deve valutare secondo la sua discrezione i valori riepilogati nel bilancio deve svolgere il suo ruolo con imparzialità e competenza, senza ricercare il soddisfacimento degli interessi particolari.
  5. Prudenza: si devono imputare al conto del reddito solo i ricavi realizzati mentre i costi vanno attribuiti all’esercizio anche se non sono stati effettivamente sostenuti ma solo stimati, come il rischio di perdite future conseguente da operazioni che nell’esercizio stesso hanno le loro radici.
  6. Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale: il bilancio di esercizio deve essere redatto ogni esercizio.
  7. Comparabilità:
    • Della struttura formale: modalità di esposizione delle voci deve essere costante nel tempo e le operazioni straordinarie che modificano sensibilmente la struttura aziendale devono essere segnalate.
    • Degli aspetti sostanziali: devono essere applicati gli stessi criteri di valutazione.

Per ottenere la confrontabilità tra bilanci di imprese diverse (comparabilità spaziale), oltre che tra bilanci successivi di una stessa

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jh.nesh di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Contabilità e bilancio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Incollingo Alberto.
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