Articolo 2598 c.c.: atti di concorrenza sleale
La norma principale in materia di concorrenza sleale è l'Art. 2598 c.c., Atti di Concorrenza Sleale, il quale recita: "Fermarecita: restando le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
- Compie atti confusori, usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente.
- Svolge attività di denigrazione e vanteria, diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.
- Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
L'art. 2598 è costituito da due parti: la prima parte contiene ipotesi specifiche di concorrenza sleale, precisando che in caso di sovrapposizione fra norme concernenti segni distintivi e brevetti e norme generali in tema di concorrenza sleale, le norme speciali prevalgono sulle norme generali. La seconda è costituita da una clausola generale, rendendo l'art. 2598 una norma aperta, nel senso che i comportamenti qualificabili come concorrenza sleale non sono predefiniti. Alcuni atti che in passato potevano essere qualificati come atti di concorrenza sleale, oggi non lo sono più e viceversa.
Clausola generale e interpretazione
La clausola generale residuale, prevista dal numero 3, comprende quei comportamenti, quelle fattispecie che non sono state menzionate dal legislatore, ma nel corso del tempo sono diventate tipizzate. Contiene quelle fattispecie non conformi ai due parametri fondamentali in base al quale qualsiasi comportamento può essere qualificato come concorrenza sleale:
- Il principio di correttezza professionale: Non ha un contenuto preciso, va interpretato in base alla fattispecie e al momento in cui l'atto si verifica. In linea generale e secondo l'orientamento giurisprudenziale, fa riferimento alla morale corrente, al pensiero corrente dell'imprenditore che opera in un determinato settore merceologico e territoriale. È soggetto a varie interpretazioni. Un primo orientamento identifica tali principi con i comportamenti abitualmente praticati dagli operatori. Un secondo orientamento identifica la correttezza professionale come un principio etico universalmente seguito dalla categoria. In ogni caso, spetta al giudice stabilire se un atto è contrario ai principi di correttezza professionale o meno.
- Idoneità a danneggiare l'altrui azienda: Richiama il concetto di potenzialità del danno. Non è necessario che l'atto arrechi un danno effettivo, è sufficiente la mera idoneità dannosa affinché un atto possa essere qualificato come concorrenza sleale. Non è richiesta la dimostrazione del danno. Accertato l'atto di concorrenza sleale, la colpa si presume. Ovviamente, la mera idoneità dannosa deve essere qualificata, ovvero, è necessario che il danno procurabile sia identificabile. Se l'atto sleale non danneggia in alcun modo l'azienda, è un atto irrilevante dal punto di vista della concorrenza sleale. Ai fini del risarcimento del danno è rilevante la buona fede. Infatti, se il concorrente sleale dimostra la buona fede, non è tenuto al risarcimento del danno, ma alle sanzioni previste dalla tutela ordinaria.
Atti tipici di concorrenza sleale
Gli atti tipici di concorrenza sleale previsti dall'art. 2598 sono:
- Confusione
- Denigrazione
- Vanteria
La disciplina della concorrenza sleale è una disciplina residuale, nel senso che si applica quando un atto illecito non è regolamentato da norme speciali. Nella disciplina del marchio, affinché si abbia un comportamento illecito, basta dimostrare che il marchio utilizzato da un altro imprenditore è simile o confondibile. Nella disciplina della concorrenza sleale, affinché un atto possa essere qualificato come confusione, è necessario che l'utilizzo di elementi di un altro concorrente siano dotati di capacità distintiva, ovvero di quelle caratteristiche di originalità che consentono al pubblico di riferimento di distinguere i prodotti o servizi di un imprenditore da altri analoghi di un concorrente. Inoltre, occorre dimostrare che l'atto sia contrario ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
Confusione: fattispecie disciplinate dal 1° comma dell'art. 2598 c.c.
- Usa nomi o segni distintivi: Idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri.
- Imita servilmente i prodotti di un concorrente:
- Compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione: Con i prodotti o con l’attività di un concorrente.
L'utilizzo deve essere concreto, senza un utilizzo effettivo il segno non acquisterebbe alcuna notorietà e quindi non ci sarebbe possibilità di confusione presso il pubblico. L'utilizzo può essere fatto anche in maniera diversa; ad esempio, se il marchio Nike viene posizionato sul tallone crea un atto confusorio, se viene posizionato all'interno della scarpa non avremo confusione ma contraffazione del marchio. Non importa dove viene posizionato il marchio, ma il fatto che sono uguali. La norma è riferita ai segni distintivi nella loro accezione più ampia, quindi ai segni tipici e ai segni atipici (tuttavia per i segni atipici, l'atto confusorio è determinato dalla riproduzione di una serie di elementi; ad esempio, Abercrombie, riprodurre un solo elemento non è confusorio).
L'imitazione servile si realizza quando un imprenditore riproduce in maniera puntuale la forma esteriore del prodotto di un concorrente, e tale forma esteriore conferisce capacità distintiva al prodotto, ovvero conferisce quelle caratteristiche di originalità che consentono al pubblico di riferimento di percepire quel prodotto come distinto. L'imitazione servile si differenzia notevolmente a seconda del profilo merceologico e del profilo territoriale considerati; ad esempio, riprodurre in maniera perfetta la forma esteriore dell'iPhone non è imitazione servile, perché la vendita di tale prodotto è rivolta ad un pubblico attento. È più facile che si realizzi per quei prodotti di fascia bassa, ai quali il consumatore non presta particolare attenzione nel momento dell'acquisto. Non si realizza quando l'imprenditore realizza il contenuto del prodotto di un concorrente, né quando parliamo di forma necessaria, cioè il prodotto non poteva realizzarsi in altro modo sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista funzionale. In tal caso, il primo che ha ideato la forma necessaria consegue un'invenzione industriale che sarà sottoposta alla disciplina del brevetto. Quindi, l'elemento necessario non può essere qualificato come elemento confusorio o essere registrato come marchio perché gli imprenditori che volessero utilizzare quell'elemento necessario sarebbero esclusi per sempre.
Denigrazione e vanteria
L'art. 2598 c.1, 3° fattispecie, rinvia a tutti gli altri mezzi idonei a creare confusione con i prodotti o con l’attività di un concorrente. L’unico elemento in comune è rappresentato dalla denigrazione e vanteria che sono due fattispecie distinte, comunicazione, dal messaggio pubblicitario. 510 bis della convenzione dell’unione. Sono ricomprese nel punto 2 perché sono state riprese dall’art.2
La denigrazione, disciplinata dal comma 2 art. 2598, si realizza quando un imprenditore getta discredito sui prodotti e l'attività del concorrente. Non dovrebbe riguardare la persona dell'imprenditore; in realtà, dobbiamo considerare il profilo merceologico e territoriale. Se un imprenditore opera nel settore estetico e diffonde tra il pubblico che il suo concorrente non si lava, emana cattivi odori, anche se le notizie denigratorie riguardano la persona dell'imprenditore, si ha denigrazione. È rilevante il comportamento medio dell'imprenditore di un determinato settore. Affinché ci sia denigrazione, è rilevante l'elemento della diffusione in linea di principio, ovvero le notizie denigratorie devono essere rivolte a un pubblico ampio/significativo (ovviamente se l'imprenditore denigra il concorrente a cena con gli amici, questo non è un comportamento illecito). Parte della dottrina ritiene che si ha denigrazione anche quando le notizie denigratorie siano rivolte ad un solo soggetto, se un imprenditore denigra il concorrente con il principale istituto bancario dello stesso, oppure se un imprenditore denigra il concorrente con un soggetto che stava per concludere un grosso affare con l'imprenditore, è chiaro che l'imprenditore ha un danno da questa attività di discredito. L'art 10-bis della Convenzione d'Unione, dottrina e giurisprudenza ritengono che la diffusione di notizie rigorosamente vere ed esposte in modo obiettivo rendano lecita la denigrazione. Nella maggioranza dei casi pratici, la giurisprudenza ha deciso che si trattava di denigrazione illecita, in quanto le notizie diffuse non apparivano obiettive.
Diffida
La diffida è una comunicazione con la quale si invita un soggetto o una pluralità di soggetti a tenere un certo comportamento, la cui mancanza costituirebbe una violazione di un diritto del diffidante. La diffida non ha un effetto screditante, perché non è una comunicazione pubblica. Ciò non significa che la diffida non possa arrecare un danno al diffidato. Pensiamo alla diffida di una multinazionale che invita un piccolo imprenditore a cessare la produzione di determinati prodotti. È probabile che il piccolo imprenditore obbedisca, pur ritenendo che la diffida sia invalida. L'azione di difesa non può fondarsi sull'art 2598 c.2 perché manca l'effetto screditante, ma dovrà fondarsi sull'art 2598 c.3. Sussiste l'effetto screditante, quando la diffida è rivolta a una clientela, la quale viene invitata a non acquistare i prodotti di un concorrente perché, ad esempio, sono stati imitati o fabbricati in violazione.
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