vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
COMPARATIVA
PUBBLICITA’ = è quella forma di comunicazione, rivolta a consumatori reali o potenziali
che fa riferimento in modo implicito o esplicito ai prodotti di un concorrente. Essa è lecita a determinate
condizioni, in quanto favorisce la trasparenza del mercato, fornisce informazioni più dettagliate ai
consumatori quindi sono lecite le comparazioni mirate a confrontare caratteristiche tecniche, quelle
strumentali al lancio di un nuovo prodotto sul mercato per far capire benefici, e le nuove funzioni, purché si
basino su elementi oggettivi e misurabili; la comparazione non può basarsi su valutazioni di professionisti,
poiché anche se trattasi di soggetti esperti, non costituiscono dati oggettivi, ma opinioni. L'aspetto negativo è
legato al fatto che possa sfociare in una concorrenza eccessivamente aggressiva e denigratoria.
La pubblicità comparativa diventa illecita quando:
1. le caratteristiche verificabili dei beni o servizi confrontati non si basano su dati oggettivi
2. è ingannevole, crea confusione, o crea discredito nei confronti di un concorrente
3. procura all'autore della pubblicità un indebito vantaggio. all’AGCM.
Le controversie in merito pubblicità comparativa sono affidata Tuttavia il decreto 145/2007
afferma che se la pubblicità comparativa integra anche una ipotesi di denigrazione, è prevista anche la
giurisdizione del giudice ordinario. Il soggetto leso può agire secondo entrambe le tutele, fermo restando che
il danno dovrà essere risarcito una volta sola.
PUBBLICITA’ INGANNEVOLE è una forma di comunicazione rivolta a consumatori, reali o potenziali, che
non corrisponde a verità e che sia idonea ad ingannare i suoi destinatari, quindi si può intendere sia come
mendace concorrenziale e quindi come comunicazione ingannevole (quindi fattispecie tipizzata di cui al
numero 3 dell’art 2598 c.c., la giurisdizione è affidata al giudice ordinario) oppure essendo citata nel decreto
affidata all’AGCM.
145/2007, la giurisdizione è Dal punto di vista dei comportamenti presenta forti
somiglianze con le pratiche commerciali scorrette disciplinate dal decreto legislativo 146/2007, la differenza
sostanziale sta nel fatto che la pubblicità ingannevole e comparativa è volta a tutelare gli imprenditori, Le
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE sono volte a tutelare i consumatori.
Il danno va risarcito una volta sola.
PUBBLICITA’ IPERBOLICA è una forma di comunicazione spropositata, volta a incuriosire il pubblico, ad
attirare l’attenzione, pur affermando cose non vere non rientra fra le pubblicazioni ingannevoli, non è illecita,
perché si tratta di comunicazioni talmente spropositate che non sono idonee ad ingannare il consumatore.
In passato era ritenuta illecita.
Secondo la GIURISPRUDENZA il metro di valutazione che deve seguire il giudice è quello del
consumatore medio, inteso come consumatore non eccessivamente sprovveduto, non eccessivamente
attento, quindi il metro di valutazione non è un parametro standard ma sarà diverso a seconda del bene e
del settore considerato. La DOTTRINA afferma che il parametro di riferimento è quello del CONSUMATORE
SPROVVEDUTO, la ratio di tale ragionamento è che la menzogna non è mai meritevole di tutela. Secondo il
prof è giusta la visione della giurisprudenza, perché la direttiva europea n°29 del 2005, che disciplina anche
le pratiche commerciali scorrette, ha introdotto specificamente il parametro del consumatore medio, il quale
è stato introdotto anche in ambito nazionale, con decreto legislativo 146/2007. 9
Gli atti di concorrenza atipici non dobbiamo intenderli in maniera tassativa/limitativa, se nella pratica troviamo
un comportamento non conforme ai principi di correttezza professionale e un atto idoneo a danneggiare
l'altrui azienda, che non rientra nelle ipotesi tipiche ed atipiche, comunque è considerato come un atto di
concorrenza sleale, infatti quando consideriamo un atto pratico, difficilmente questo rientrerà in un categoria
ben precisa.
Atti atipici di concorrenza sleale:
1) Storno dei dipendenti, la mobilità dei lavoratori è un elemento positivo per i lavoratori e la concorrenza in
quando l’acquisizione dei dipendenti altrui è fatta con animus nocendi,
generale, diventa sleale
prevalente o esclusivo, ovvero con l'intenzione di nuocere il concorrente, cioè l'imprenditore sottrae
delle risorse rilevanti: direttore generale, finanziario, commerciale o una parte rilevante del parco agenti, non
perché gli servono, ma per danneggiare l'azienda del concorrente. Per dimostrare lo storno, bisogna
dimostrare una serie di elementi probatori, in primo luogo rileva l'organizzazione del concorrente che effettua
lo storno, se l'imprenditore acquisisce risorse chiavi del concorrente che vanno a duplicare ruoli già esistenti,
è evidente che si tratta di storno, in secondo luogo rilevano le modalità, se l'imprenditore sottrae tutto il
reparto agenti o diffonde notizie denigratorie del concorrente tra i dipendenti (sta per fallire) o minaccia il
dipendente del concorrente, è ovvio che costituiscono elementi probatori che forniscono una dimostrazione
dello storno. Se il concorrente riesce a dimostrare di aver subito uno storno dei dipendenti non può
pretendere il ritorno del dipendente, perché il dipendente ha espresso la volontà di lavorare presso un altro
datore di lavoro, nel 99% dei casi ha ricevuto anche un offerta di lavoro più conveniente. Il giudice non può
ordinare il ritorno Il lavoratore, potrà tornare dall'imprenditore originario se ha il desiderio di farlo, se era stato
indotto a trasferirsi a seguito di motivazioni non veritiere senza incorrere in sanzioni. Dal punto di vista della
tutela, lo storno dei dipendenti non può ottenere una soddisfazione reale dell'imprenditore leale, la
soddisfazione sarà in termini di risarcimento del danno.
3) Sottrazione dei segreti aziendali, può essere realizzata dall'imprenditore o con l'aiuto di III che possono
essere o persone incaricate dall'imprenditore estranee all'azienda del concorrente o i dipendenti infedeli
dell'azienda concorrente. E' evidente che oltre alle conseguenze dal punto di vista del diritto di lavoro, ci
saranno delle conseguenze dal punto di vista della concorrenza sleale sia per l'imprenditore sleale che per il
dipendente infedele o il 3°, il danno può essere chiesto all'imprenditore e al dipendente infedele o al 3°.
Quando parliamo di segreti aziendali, non facciamo riferimento solo alle invenzioni industriali o a un brevetto,
ma anche all'elenco fornitori, clienti, alle condizioni praticate, alle materie prime impiegate. 10
2) Boicottaggio si realizza quando un imprenditore che occupa un ruolo significativo sul mercato, da solo o
insieme ad altri, mira ad inibire o a rendere più difficoltoso al concorrente l'accesso ai mercati di
approvvigionamento o l'accesso ai mercati di sbocco, parliamo di boicottaggio primario quando questa
finalità può essere raggiunta direttamente da un imprenditore perché occupa più scalini della fase produttiva,
ovvero è allo stesso tempo produttore e fornitore. Questa situazione è difficile che si realizzi nella pratica,
molto spesso nella pratica parliamo di boicottaggio secondario, questa fattispecie si realizza quando un
imprenditore, che occupa un ruolo significativo sul mercato, induce produttori, fornitori o distributori a non
trattare con il concorrente o a porgli condizioni peggiorative. Il boicottaggio è un tema delicato perché se un
imprenditore non è monopolista legale (solo la posizione di monopolista legale impone la vendita a tutti ad un prezzo
; dal punto di vista della concorrenza
fisso), può vendere a soggetti diversi a prezzi diversi per prestazioni equivalenti
sleale non è illecito, vendere a soggetti diversi a prezzi diversi per prestazioni equivalenti, (questa libertà
viene meno nel diritto antitrust) è illecito vendere con la finalità di escludere il concorrente o di non
consentirgli l'accesso ai mercati. Il boicottaggio secondario richiede la presenza di un terzo, pertanto sono
responsabili sia l'imprenditore sleale, sia l'imprenditore che si è prestato a realizzare il boicottaggio (se il
terzo si fosse rifiutato, l'illecito non si sarebbe compiuto, il III è stato determinante nella realizzazione del
boicottaggio), l'imprenditore leso è solo l'imprenditore che ha subito il boicottaggio.
4) La Vendita sottocosto si realizza quando un imprenditore vende un bene ad un prezzo inferiore al costo
di produzione e al costo medio del prodotto per gli altri imprenditori, con la finalità di escludere i concorrenti
dal mercato, nel breve periodo il consumatore apprezza la vendita sottocosto, ma in un ottica di lungo
periodo la vendita sottocosto avrà danneggiato gli stessi consumatori perché avrà escluso i concorrenti dal
mercato, e permesso all'imprenditore sleale di porsi sul mercato in posizione dominate e quindi avrà la
facoltà di praticare/imporre prezzi più alti; In alcuni casi, viene contestata perché la vendita viene effettuata
per coprire una parte di costi fissi e una parte di costi variabili; é chiaro che non possiamo parlare di vendita
sottocosto sleale se viene attuata con la finalità di smaltire una determinata produzione, o quando l'impresa
è in liquidazione.
5) La violazione di norme pubblicistiche il mancato rispetto di norme pubblicistiche (sversare i rifiuti
nel fiume, non pagare i dipendenti, evadere le tasse) che consentono un risparmio di costi e quindi di
praticare prezzi più bassi rispetto ad un concorrente che rispetta tutte le regole, comportano non solo
conseguenze amministrative, civili e penali ma anche un illecito concorrenziale.
6) la concorrenza parassitaria è un ipotesi molto significativa di concorrenza sleale perché si trova sul bivio
tra l'ipotesi di confusione e quella di vanteria, si realizza quando un concorrente, riproduce in maniera
seriale, costante e abituale tutte le iniziative commerciali del concorrente senza sconfinare nella confusione
e senza esplicitare i prodotti del concorrente. In questi casi rileva la serialità dei comportamenti, il singolo
comportamento non può essere qualificato come concorrenza parassitaria. 11
7) Concorrenza dell'ex dipendente è una fattispecie che si collega al segreto aziendale (riguarda le
conoscenze dell'impresa, l'elenco dei clienti, dei fornitori, le condizioni applicate) e all'invenzione industriale,
(è un innovazione della tecnica o di processo che consente di raggiungere un risultato innovativo o un
medesimo risultato in maniera più economica), quand