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COMPARATIVA

PUBBLICITA’ = è quella forma di comunicazione, rivolta a consumatori reali o potenziali

che fa riferimento in modo implicito o esplicito ai prodotti di un concorrente. Essa è lecita a determinate

condizioni, in quanto favorisce la trasparenza del mercato, fornisce informazioni più dettagliate ai

consumatori quindi sono lecite le comparazioni mirate a confrontare caratteristiche tecniche, quelle

strumentali al lancio di un nuovo prodotto sul mercato per far capire benefici, e le nuove funzioni, purché si

basino su elementi oggettivi e misurabili; la comparazione non può basarsi su valutazioni di professionisti,

poiché anche se trattasi di soggetti esperti, non costituiscono dati oggettivi, ma opinioni. L'aspetto negativo è

legato al fatto che possa sfociare in una concorrenza eccessivamente aggressiva e denigratoria.

La pubblicità comparativa diventa illecita quando:

1. le caratteristiche verificabili dei beni o servizi confrontati non si basano su dati oggettivi

2. è ingannevole, crea confusione, o crea discredito nei confronti di un concorrente

3. procura all'autore della pubblicità un indebito vantaggio. all’AGCM.

Le controversie in merito pubblicità comparativa sono affidata Tuttavia il decreto 145/2007

afferma che se la pubblicità comparativa integra anche una ipotesi di denigrazione, è prevista anche la

giurisdizione del giudice ordinario. Il soggetto leso può agire secondo entrambe le tutele, fermo restando che

il danno dovrà essere risarcito una volta sola.

PUBBLICITA’ INGANNEVOLE è una forma di comunicazione rivolta a consumatori, reali o potenziali, che

non corrisponde a verità e che sia idonea ad ingannare i suoi destinatari, quindi si può intendere sia come

mendace concorrenziale e quindi come comunicazione ingannevole (quindi fattispecie tipizzata di cui al

numero 3 dell’art 2598 c.c., la giurisdizione è affidata al giudice ordinario) oppure essendo citata nel decreto

affidata all’AGCM.

145/2007, la giurisdizione è Dal punto di vista dei comportamenti presenta forti

somiglianze con le pratiche commerciali scorrette disciplinate dal decreto legislativo 146/2007, la differenza

sostanziale sta nel fatto che la pubblicità ingannevole e comparativa è volta a tutelare gli imprenditori, Le

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE sono volte a tutelare i consumatori.

Il danno va risarcito una volta sola.

PUBBLICITA’ IPERBOLICA è una forma di comunicazione spropositata, volta a incuriosire il pubblico, ad

attirare l’attenzione, pur affermando cose non vere non rientra fra le pubblicazioni ingannevoli, non è illecita,

perché si tratta di comunicazioni talmente spropositate che non sono idonee ad ingannare il consumatore.

In passato era ritenuta illecita.

Secondo la GIURISPRUDENZA il metro di valutazione che deve seguire il giudice è quello del

consumatore medio, inteso come consumatore non eccessivamente sprovveduto, non eccessivamente

attento, quindi il metro di valutazione non è un parametro standard ma sarà diverso a seconda del bene e

del settore considerato. La DOTTRINA afferma che il parametro di riferimento è quello del CONSUMATORE

SPROVVEDUTO, la ratio di tale ragionamento è che la menzogna non è mai meritevole di tutela. Secondo il

prof è giusta la visione della giurisprudenza, perché la direttiva europea n°29 del 2005, che disciplina anche

le pratiche commerciali scorrette, ha introdotto specificamente il parametro del consumatore medio, il quale

è stato introdotto anche in ambito nazionale, con decreto legislativo 146/2007. 9

Gli atti di concorrenza atipici non dobbiamo intenderli in maniera tassativa/limitativa, se nella pratica troviamo

un comportamento non conforme ai principi di correttezza professionale e un atto idoneo a danneggiare

l'altrui azienda, che non rientra nelle ipotesi tipiche ed atipiche, comunque è considerato come un atto di

concorrenza sleale, infatti quando consideriamo un atto pratico, difficilmente questo rientrerà in un categoria

ben precisa.

Atti atipici di concorrenza sleale:

1) Storno dei dipendenti, la mobilità dei lavoratori è un elemento positivo per i lavoratori e la concorrenza in

quando l’acquisizione dei dipendenti altrui è fatta con animus nocendi,

generale, diventa sleale

prevalente o esclusivo, ovvero con l'intenzione di nuocere il concorrente, cioè l'imprenditore sottrae

delle risorse rilevanti: direttore generale, finanziario, commerciale o una parte rilevante del parco agenti, non

perché gli servono, ma per danneggiare l'azienda del concorrente. Per dimostrare lo storno, bisogna

dimostrare una serie di elementi probatori, in primo luogo rileva l'organizzazione del concorrente che effettua

lo storno, se l'imprenditore acquisisce risorse chiavi del concorrente che vanno a duplicare ruoli già esistenti,

è evidente che si tratta di storno, in secondo luogo rilevano le modalità, se l'imprenditore sottrae tutto il

reparto agenti o diffonde notizie denigratorie del concorrente tra i dipendenti (sta per fallire) o minaccia il

dipendente del concorrente, è ovvio che costituiscono elementi probatori che forniscono una dimostrazione

dello storno. Se il concorrente riesce a dimostrare di aver subito uno storno dei dipendenti non può

pretendere il ritorno del dipendente, perché il dipendente ha espresso la volontà di lavorare presso un altro

datore di lavoro, nel 99% dei casi ha ricevuto anche un offerta di lavoro più conveniente. Il giudice non può

ordinare il ritorno Il lavoratore, potrà tornare dall'imprenditore originario se ha il desiderio di farlo, se era stato

indotto a trasferirsi a seguito di motivazioni non veritiere senza incorrere in sanzioni. Dal punto di vista della

tutela, lo storno dei dipendenti non può ottenere una soddisfazione reale dell'imprenditore leale, la

soddisfazione sarà in termini di risarcimento del danno.

3) Sottrazione dei segreti aziendali, può essere realizzata dall'imprenditore o con l'aiuto di III che possono

essere o persone incaricate dall'imprenditore estranee all'azienda del concorrente o i dipendenti infedeli

dell'azienda concorrente. E' evidente che oltre alle conseguenze dal punto di vista del diritto di lavoro, ci

saranno delle conseguenze dal punto di vista della concorrenza sleale sia per l'imprenditore sleale che per il

dipendente infedele o il 3°, il danno può essere chiesto all'imprenditore e al dipendente infedele o al 3°.

Quando parliamo di segreti aziendali, non facciamo riferimento solo alle invenzioni industriali o a un brevetto,

ma anche all'elenco fornitori, clienti, alle condizioni praticate, alle materie prime impiegate. 10

2) Boicottaggio si realizza quando un imprenditore che occupa un ruolo significativo sul mercato, da solo o

insieme ad altri, mira ad inibire o a rendere più difficoltoso al concorrente l'accesso ai mercati di

approvvigionamento o l'accesso ai mercati di sbocco, parliamo di boicottaggio primario quando questa

finalità può essere raggiunta direttamente da un imprenditore perché occupa più scalini della fase produttiva,

ovvero è allo stesso tempo produttore e fornitore. Questa situazione è difficile che si realizzi nella pratica,

molto spesso nella pratica parliamo di boicottaggio secondario, questa fattispecie si realizza quando un

imprenditore, che occupa un ruolo significativo sul mercato, induce produttori, fornitori o distributori a non

trattare con il concorrente o a porgli condizioni peggiorative. Il boicottaggio è un tema delicato perché se un

imprenditore non è monopolista legale (solo la posizione di monopolista legale impone la vendita a tutti ad un prezzo

; dal punto di vista della concorrenza

fisso), può vendere a soggetti diversi a prezzi diversi per prestazioni equivalenti

sleale non è illecito, vendere a soggetti diversi a prezzi diversi per prestazioni equivalenti, (questa libertà

viene meno nel diritto antitrust) è illecito vendere con la finalità di escludere il concorrente o di non

consentirgli l'accesso ai mercati. Il boicottaggio secondario richiede la presenza di un terzo, pertanto sono

responsabili sia l'imprenditore sleale, sia l'imprenditore che si è prestato a realizzare il boicottaggio (se il

terzo si fosse rifiutato, l'illecito non si sarebbe compiuto, il III è stato determinante nella realizzazione del

boicottaggio), l'imprenditore leso è solo l'imprenditore che ha subito il boicottaggio.

4) La Vendita sottocosto si realizza quando un imprenditore vende un bene ad un prezzo inferiore al costo

di produzione e al costo medio del prodotto per gli altri imprenditori, con la finalità di escludere i concorrenti

dal mercato, nel breve periodo il consumatore apprezza la vendita sottocosto, ma in un ottica di lungo

periodo la vendita sottocosto avrà danneggiato gli stessi consumatori perché avrà escluso i concorrenti dal

mercato, e permesso all'imprenditore sleale di porsi sul mercato in posizione dominate e quindi avrà la

facoltà di praticare/imporre prezzi più alti; In alcuni casi, viene contestata perché la vendita viene effettuata

per coprire una parte di costi fissi e una parte di costi variabili; é chiaro che non possiamo parlare di vendita

sottocosto sleale se viene attuata con la finalità di smaltire una determinata produzione, o quando l'impresa

è in liquidazione.

5) La violazione di norme pubblicistiche il mancato rispetto di norme pubblicistiche (sversare i rifiuti

nel fiume, non pagare i dipendenti, evadere le tasse) che consentono un risparmio di costi e quindi di

praticare prezzi più bassi rispetto ad un concorrente che rispetta tutte le regole, comportano non solo

conseguenze amministrative, civili e penali ma anche un illecito concorrenziale.

6) la concorrenza parassitaria è un ipotesi molto significativa di concorrenza sleale perché si trova sul bivio

tra l'ipotesi di confusione e quella di vanteria, si realizza quando un concorrente, riproduce in maniera

seriale, costante e abituale tutte le iniziative commerciali del concorrente senza sconfinare nella confusione

e senza esplicitare i prodotti del concorrente. In questi casi rileva la serialità dei comportamenti, il singolo

comportamento non può essere qualificato come concorrenza parassitaria. 11

7) Concorrenza dell'ex dipendente è una fattispecie che si collega al segreto aziendale (riguarda le

conoscenze dell'impresa, l'elenco dei clienti, dei fornitori, le condizioni applicate) e all'invenzione industriale,

(è un innovazione della tecnica o di processo che consente di raggiungere un risultato innovativo o un

medesimo risultato in maniera più economica), quand

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Publisher
A.A. 2015-2016
13 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher prisonbreak85 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Blandini Antonio.