Par condicio: i complessi rapporti tra potere
politico e potere televisivo
di Guido Sirianni
(in prossima pubblicazione in “Politica del diritto”, n. 4/2005)
“È accaduto che questa televisione sia
diventata un potere politico colossale
probabilmente si potrebbe dire il più importante
di tutti, come se fosse Dio stesso che parla. Esso
è diventato un potere troppo grande per la
democrazia. Nessuna democrazia può
sopravvivere se all’abuso di questo potere non si
pone fine”.
K.R.Popper, J. Cardy, Televisione cattiva
maestra, Roma, Donzelli, 1994, p. 24.
“I partiti politici in tutti i paesi sono divenuti veri
e propri pubblici poteri. Non si capisce perché i
commentatori seguitano a sottolineare il fatto
che essi siano associazioni, per lo più di fatto
(non riconosciute) quasi che i pubblici poteri non
possano avere altra configurazione giuridica se
non quella dell’ente pubblico (…) i partiti
politici sono oggi enti con funzioni costituzionali,
politiche e amministrative, operanti sia nei
confronti dello Stato che di ogni altro ente ed
ogni altra amministrazione pubblica”.
M.S.Giannini, Il potere pubblico, Bologna, Il
Mulino, 1986 p.16
1. Premessa. – 2. La regolamentazione della comunicazione politica nella esperienza
italiana. – 3. Informazione, comunicazione politica e messaggi autogestiti. – 4. I
controlli e le sanzioni. – 5. Considerazioni conclusive e prospettive 1
1.0. Premessa
Se, nel mondo contemporaneo, vale l’assioma secondo cui ciò che non appare in
video non ha rilevanza nell’opinione pubblica, è del tutto ovvio che i partiti e i
movimenti politici, che hanno come proprio fine quello di orientare l’opinione
pubblica e di raccogliere consensi elettorali, desiderano che tutto ciò che essi fanno,
affermano o promuovono trovi in televisione il maggiore risalto possibile. Più che di
un desiderio, si tratta di una necessità imperativa: i partiti possono, infatti,
concretamente esercitare la loro funzione istituzionale solo in quanto riescono a
raggiungere l’opinione pubblica, sicché quei partiti che non riescono ad avere
visibilità televisiva sono condannati ad una condizione di marginalità, a non ottenere
mai consensi ampi o a perderli. La visibilità televisiva, conseguita non solo in
trasmissioni di propaganda, ma anche e soprattutto nei programmi di informazione
nei quali si parla dei partiti, assicura a chi la consegue una sorta di rendita di
posizione, mentre i partiti che non la ottengono si scontrano con una barriera
formidabile che preclude l’accesso del mercato politico. È poi intuitivo che i partiti di
opposizione sono svantaggiati rispetto quelli di governo, i quali beneficiano
indirettamente dalla informazione istituzionale e della cronaca concernente l’azione
delle istituzioni da essi guidate, che i partiti più grandi e più ricchi tendono a
prevalere su quelli più piccoli e più poveri.
Da questi rilievi risulta evidente che la ricerca di visibilità televisiva costituisce
un terreno naturale di competizione e di conflitto tra i partiti. Ogni partito desidera
cioè ottenere, accrescere, non perdere visibilità.
L’emittenza radiotelevisiva, in quanto dispensatrice di una risorsa – la visibilità –
che i partiti considerano essenziale per le sorti della competizione politica, viene a
trovarsi, nel rapporto con i soggetti politici, in una posizione di forza, tanto maggiore
quanto più estesa è la audience che essa è in grado di assicurare. Tale posizione è poi
indubbiamente accresciuta dal fatto che la televisione, per le sue intrinseche
caratteristiche mediatiche, non costituisce solo uno specchio che riproduce fatti
2
politici che avvengono altrove, e cioè nelle sedi istituzionali ed extraistituzionali
nelle quali i partiti tradizionalmente operano, ma tende a trasformarsi nella stessa
scena nella quale il dibattito politico, impersonato dai suoi principali protagonisti, si
svolge quotidianamente in “diretta”, guidata dalla regia degli operatori televisivi, in
forme variamente spettacolarizzate, sotto gli occhi di milioni di telespettatori/elettori.
In questa veste la televisione diviene, de facto, uno spazio pubblico, un teatro politico
(e quindi in senso lato una istituzione politica), nella quale si svolge e si esercita non
già pura e semplice comunicazione, ma potere pubblico. Proprio questa posizione di
forza e di prevalenza nel rapporto coi partiti rischia però di convertirsi in una
condizione di debolezza, potendo indurre gli attori politici, quando ne hanno i mezzi,
a sviluppare strategie miranti a portare le emittenti sotto il proprio controllo.
1.1. Le regole del conflitto.
Politica e televisione, pur svolgendo funzioni tra loro ben distinte, sono costrette
a “coabitare” in un medesimo spazio pubblico, in una condizione di strutturale
conflitto, al quale sono però legate le sorti della stessa democrazia.
La problematica convivenza tra politica e televisione è peraltro imposta, oltre che
dalle fattuali circostanze alle quali si è appena accennato, dal fatto che la libertà di
espressione dei partiti presenta, sotto vari profili, peculiarità che la differenziano
dalla libertà di espressione intesa nella sua portata generale.
In primo luogo, il generale principio della pubblicità della politica richiede che i
partiti siano tenuti ad operare pubblicamente, e quindi siano onerati a mantenere
l’opinione pubblica informata delle proprie azioni. Sicché, i partiti, per adempiere a
questo onere di pubblicità, devono poter accedere ai media che sono divenuti il
canale fondamentale di informazione della opinione pubblica. Negare tale accesso
equivarrebbe ad impedire ai partiti di assolvere alla loro missione costituzionale, così
come sarebbe avvenuto, in altro contesto storico, ove si fosse negata ad essi la
possibilità di accedere ai più tradizionali luoghi (materiali) della comunicazione, e
cioè alle piazze, ai teatri, ai mercati etc. per svolgervi propaganda e proselitismo. 3
In secondo luogo, i partiti sono tenuti ad operare, oltre che in modo pubblico, in
modo concorrenziale (devono cioè concorrere alla formazione della politica
nazionale con metodo democratico). Tra pubblicità, concorrenzialità e metodo
democratico sussiste una evidente coessenzialità, sicché si deve dedurre che anche
l’espressione e la comunicazione politica dei partiti devono necessariamente
conformarsi, nelle loro modalità, al principio della concorrenza democratica,
assumendo quindi forme compatibili col metodo democratico.
La espressione dei partiti, pur essendo pienamente riconducibile alla libertà
1
coperta dalle garanzie dell’art. 21 Cost. , presenta in conclusione, presenta evidenti
tratti peculiari di funzionalità rispetto alla democrazia, che si traducono in una
posizione di onere (dovere di informare l’opinione pubblica), in una maggiore
protezione, sia avverso le turbative ( si pensi, ad es. alla insindacabilità delle opinioni
e dei voti espressi dai membri del parlamento; dalla pubblicità delle sedute e degli atti
parlamentari; dalla tutela rafforzata prevista, anche sul piano penalistico, avverso le
turbative dei comizi in periodo elettorale), sia al fine di consentirne il concreto
esercizio (accesso ai mezzi radiotelevisivi), ma anche in un limite interno in termini
di assoggettabilità a forme e modi richiesti dall’esigenza di fare salva la norma
agendi costituita dal concorso democratico (ad es., la propaganda può essere
sottoposta a limiti o divieti).
Quanto alla televisione, essa costituisce in primo luogo un mezzo, attraverso il
quale viene svolta una attività comunicativa garantita dall’art. 21 Cost., che per le sue
caratteristiche tecniche (l’impiego di risorse collettive limitate) è soggetto a specifici
oneri che lo differenziano dagli altri media, tra i quali si ricomprende quello di
consentire la comunicazione politica dei partiti in forme non discriminatorie. La
emittente si configura cioè come una sorta di incumbent, tenuto a mettere a
disposizione di terzi la sua capacità di irradiazione. In secondo luogo, la caratteristica
O. Barile, Libertà di manifestazione del pensiero, in Enc.Dir. vol. ??, p.433.; R. Zaccaria, Televisione e
1
propaganda politica ed elettorale, in Quaderni costituzionali, 1996, 412 s..nota, in particolare, che “naturalmente
questo non vuol dire, una volta inquadrata l’attività nell’ambito tutelato dall’art. 21 della Costituzione, che non si
possano avere trattamenti diversi in relazione alla operatività dei vari limiti, espliciti e impliciti, presenti nella norma
costituzionale ed in particolare al bilanciamento tra gli interessi e i valori costituzionali che possono venire
concretamente in rilievo”. 4
pervasiva e suggestiva del mezzo televisivo può comportare limitazioni modali nella
manifestazione del pensiero, senza comunque permettere l’apposizione di limiti
2
finalistici .
Tutto ciò premesso, le problematiche generate dalla necessaria quanto difficile
coabitazione tra politica e televisione, e cioè tra due “poteri” soggettivamente privati,
ma oggettivamente pubblici, ovviamente mutano a seconda della specifica
conformazione, per un verso, del sistema partitico, del sistema elettorale e della stessa
forma di governo, da cui promana la “domanda” di visibilità, e per l’altro del sistema
televisivo, capace di “offrire” tale servizio.
Il conflitto, in ogni caso, per non essere distruttivo, richiede il rispetto di regole
(in assenza di argini esso potrebbe virtualmente portare ad esiti catastrofici per la
democrazia - una politica prigioniera della televisione, o viceversa, una informazione
televisiva prigioniera della politica- ). Regole tanto più necessarie perché sollecitate
non solo dalla necessità di impedire sconfinamenti tra le rispettive sfere pubbliche
della politica e della informazione televisiva, ma anche dalla esigenza di proteggere
gli stessi destinatari della comunicazione televisiva - i cittadini elettori - , titolari di
2 Cfr. A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, Padova, 2003, p. 117 ss.; C.Pinelli, Suggestione dei messaggi
televisivi, persuasione e manifestazione del pensiero, in Dir. inf. e informat., 1995, pp.1-20. Sul piano del diritto
positivo, “direttiva quadro” 2002/21/CE nell’istituire un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica, si è premurata di chiarire che la separazione tra mezzi di comunicazione e servizi di
comunicazione non avrebbe dovuto incidere “sul riconoscimento di collegamenti tra i due aspetti, in particolare al fine
di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori”,
affermando inoltre che “la politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti perseguono obbiettivi di interesse
generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e linguistica,
l’inclusione sociale, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori” (cons. n. 6).
A questa medesima logica pare ispirarsi il vigente “codice della televisione” (D.P.R. 28.07.2005), che, dopo aver
assunto tra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo (art.3) “l’obbiettività, la completezza, la lealtà e
l’imparzialità della informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose”,
qualifica (art. 7) “l’attività di informazione radiotelevisiva da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata”
come “servizio di interesse generale”, e come tale soggetta a discipline volte a garantire, tra l’altro “la presentazione
veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni”, la “trasmissione
quotidiana di telegiornali e giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale e locale
su frequenze terrestri”, “l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale
e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla
2
legge” . In termini non dissimili, già l’art. 1 della precedente L. 223 del 1990, affermava (co.1) che “La diffusione di
programmi radiofonici e televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse
generale” e che (co.2) “Il pluralismo, l’obbiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle
diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione,
rappresentano i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e
privati, ai sensi della presente legge”. 5
un diritto alla informazione politica, dai rischi di un impiego manipolatorio del mezzo
3
televisivo .
L’oggetto di tali regole si pone su un duplice piano, concernendo, per un verso,
le modalità che i partiti devono rispettare allorché intendono accedere a spazi
radiotelevisivi per svolgere attività di informazione e di propaganda, e per l’altro le
modalità con cui le emittenti devono somministrare l’informazione, quando questa ha
per oggetto la vita, le opinioni, le iniziative dei partiti.
1.2. Tra autoregolamentazione e regolamentazione legale
La regolazione del “mercato” della comunicazione politica televisiva, in una
prospettiva liberale, resta in primo luogo affidata alla autodisciplina dei partiti e delle
emittenti, ed alla condivisa consapevolezza da parte di partiti, emittenti ed opinione
pubblica del fatto che il “discorso pubblico”, sul quale si fonda il sistema
democratico, richiede il rispetto di una condizione di morale parità delle opinioni, che
non può essere cancellata in ragione di meri rapporti di forza in termini di risorse
4
economiche o di consenso elettorale . L’aspirazione alla massima visibilità televisiva
da parte di ciascuna forza politica si dovrebbe cioè accompagnare alla
consapevolezza che essa non può mai condurre all’oscuramento o alla prevaricazione
delle altre voci. Le esigenze di una visibilità partitica equa e garantita – la par
condicio televisiva - in una democrazia pluralista che possa definirsi matura, sono in
realtà garantite e soddisfatte soprattutto attraverso l’autodisciplina, la deontologia, ed
il fair play dei partiti, dei governi e delle emittenti, in particolare quando esse si
coniughino alla sensibilità di un pubblico maturo che rivendichi il proprio diritto a
ricevere una informazione completa, imparziale e pluralista.
Come nota A. Pace, Sovranità popolare e mass media, in atti del Convegno di Padova dei giorni 19-21 giugno
3
2003, in www.associazionedeicostituzionalisti.it ”I mass media (…) precondizionano in modo sensibilissimo l’esercizio
dei diritti politici. Quindi la loro disciplina – o la loro <non> disciplina – può avere un effetto determinante sulla
politica nazionale e sugli esiti delle consultazioni elettorali e referendarie”.
Sul tema dell’etica comunicativa e della democrazia deliberativa, in una prospettiva teorico filosofica e di
4
diritto positivo, v. l’approfondita analisi di A.Vespaziani, Comunicazione politica, in…… 6
L’esigenza di una regolazione legale, in un contesto così caratterizzato, si impone
principalmente allorché occorre disciplinare in termini rigorosi la visibilità televisiva
dei partiti nel momento in cui essi, presentando candidati e liste elettorali,
partecipano ad una procedura elettorale, la quale, per definizione, ha come proprio
precipuo fine quello di garantire la parità dei concorrenti nel corso della competizione
5
e la genuinità del voto . Una visibilità televisiva sperequata, può cioè inficiare la
regolarità del procedimento elettorale e la genuinità del voto, e per questo
l’autoregolamentazione da parte di partiti ed emittenti, i cui contenuti non possono
che essere incerti ed aleatori, deve cedere il posto ad una disciplina legale chiamata a
stabilire con esattezza diritti, obblighi e sanzioni.
D’altro verso,la necessità di una disciplina legale della propaganda elettorale si è
già affermata positivamente, prima ancora che relativamente all’ambito
radiotelevisivo, anche in relazione alle modalità di impiego dei media più tradizionali
6
(in particolare, le affissioni ).
L’assunto che precede (il “mercato” della visibilità televisiva dei partiti è
regolato, in via ordinaria, dalla autodisciplina dei partiti e delle emittenti, e solo
eccezionalmente, con riguardo alle campagne elettorali, dalla c.d. legislazione
elettorale “di contorno”) può rivelarsi inadeguato in presenza di circostanze fattuali
che sollecitano l’esigenza di stendere l’ambito della regolamentazione legale.
In primo luogo, va osservato a tale proposito che le campagne elettorali, tendono
a divenire, nella evoluzione del sistema politico, permanenti. Notoriamente, la
competizione dei partiti nella conquista del consenso non si esaurisce nell’ambito
Come giustamente rimarcato, negli ordinamenti liberali e democratici “perché si abbiano decisioni libere e non
5
mere procedure tecniche deve essere presa in considerazione l’intera procedura di votazione in senso ampio, con la
valutazione dell’esistenza di standard minimi di libertà nella formazione e nell&
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