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Par condicio: i complessi rapporti tra potere

politico e potere televisivo

di Guido Sirianni

(in prossima pubblicazione in “Politica del diritto”, n. 4/2005)

“È accaduto che questa televisione sia

diventata un potere politico colossale

probabilmente si potrebbe dire il più importante

di tutti, come se fosse Dio stesso che parla. Esso

è diventato un potere troppo grande per la

democrazia. Nessuna democrazia può

sopravvivere se all’abuso di questo potere non si

pone fine”.

K.R.Popper, J. Cardy, Televisione cattiva

maestra, Roma, Donzelli, 1994, p. 24.

“I partiti politici in tutti i paesi sono divenuti veri

e propri pubblici poteri. Non si capisce perché i

commentatori seguitano a sottolineare il fatto

che essi siano associazioni, per lo più di fatto

(non riconosciute) quasi che i pubblici poteri non

possano avere altra configurazione giuridica se

non quella dell’ente pubblico (…) i partiti

politici sono oggi enti con funzioni costituzionali,

politiche e amministrative, operanti sia nei

confronti dello Stato che di ogni altro ente ed

ogni altra amministrazione pubblica”.

M.S.Giannini, Il potere pubblico, Bologna, Il

Mulino, 1986 p.16

1. Premessa. – 2. La regolamentazione della comunicazione politica nella esperienza

italiana. – 3. Informazione, comunicazione politica e messaggi autogestiti. – 4. I

controlli e le sanzioni. – 5. Considerazioni conclusive e prospettive 1

1.0. Premessa

Se, nel mondo contemporaneo, vale l’assioma secondo cui ciò che non appare in

video non ha rilevanza nell’opinione pubblica, è del tutto ovvio che i partiti e i

movimenti politici, che hanno come proprio fine quello di orientare l’opinione

pubblica e di raccogliere consensi elettorali, desiderano che tutto ciò che essi fanno,

affermano o promuovono trovi in televisione il maggiore risalto possibile. Più che di

un desiderio, si tratta di una necessità imperativa: i partiti possono, infatti,

concretamente esercitare la loro funzione istituzionale solo in quanto riescono a

raggiungere l’opinione pubblica, sicché quei partiti che non riescono ad avere

visibilità televisiva sono condannati ad una condizione di marginalità, a non ottenere

mai consensi ampi o a perderli. La visibilità televisiva, conseguita non solo in

trasmissioni di propaganda, ma anche e soprattutto nei programmi di informazione

nei quali si parla dei partiti, assicura a chi la consegue una sorta di rendita di

posizione, mentre i partiti che non la ottengono si scontrano con una barriera

formidabile che preclude l’accesso del mercato politico. È poi intuitivo che i partiti di

opposizione sono svantaggiati rispetto quelli di governo, i quali beneficiano

indirettamente dalla informazione istituzionale e della cronaca concernente l’azione

delle istituzioni da essi guidate, che i partiti più grandi e più ricchi tendono a

prevalere su quelli più piccoli e più poveri.

Da questi rilievi risulta evidente che la ricerca di visibilità televisiva costituisce

un terreno naturale di competizione e di conflitto tra i partiti. Ogni partito desidera

cioè ottenere, accrescere, non perdere visibilità.

L’emittenza radiotelevisiva, in quanto dispensatrice di una risorsa – la visibilità –

che i partiti considerano essenziale per le sorti della competizione politica, viene a

trovarsi, nel rapporto con i soggetti politici, in una posizione di forza, tanto maggiore

quanto più estesa è la audience che essa è in grado di assicurare. Tale posizione è poi

indubbiamente accresciuta dal fatto che la televisione, per le sue intrinseche

caratteristiche mediatiche, non costituisce solo uno specchio che riproduce fatti

2

politici che avvengono altrove, e cioè nelle sedi istituzionali ed extraistituzionali

nelle quali i partiti tradizionalmente operano, ma tende a trasformarsi nella stessa

scena nella quale il dibattito politico, impersonato dai suoi principali protagonisti, si

svolge quotidianamente in “diretta”, guidata dalla regia degli operatori televisivi, in

forme variamente spettacolarizzate, sotto gli occhi di milioni di telespettatori/elettori.

In questa veste la televisione diviene, de facto, uno spazio pubblico, un teatro politico

(e quindi in senso lato una istituzione politica), nella quale si svolge e si esercita non

già pura e semplice comunicazione, ma potere pubblico. Proprio questa posizione di

forza e di prevalenza nel rapporto coi partiti rischia però di convertirsi in una

condizione di debolezza, potendo indurre gli attori politici, quando ne hanno i mezzi,

a sviluppare strategie miranti a portare le emittenti sotto il proprio controllo.

1.1. Le regole del conflitto.

Politica e televisione, pur svolgendo funzioni tra loro ben distinte, sono costrette

a “coabitare” in un medesimo spazio pubblico, in una condizione di strutturale

conflitto, al quale sono però legate le sorti della stessa democrazia.

La problematica convivenza tra politica e televisione è peraltro imposta, oltre che

dalle fattuali circostanze alle quali si è appena accennato, dal fatto che la libertà di

espressione dei partiti presenta, sotto vari profili, peculiarità che la differenziano

dalla libertà di espressione intesa nella sua portata generale.

In primo luogo, il generale principio della pubblicità della politica richiede che i

partiti siano tenuti ad operare pubblicamente, e quindi siano onerati a mantenere

l’opinione pubblica informata delle proprie azioni. Sicché, i partiti, per adempiere a

questo onere di pubblicità, devono poter accedere ai media che sono divenuti il

canale fondamentale di informazione della opinione pubblica. Negare tale accesso

equivarrebbe ad impedire ai partiti di assolvere alla loro missione costituzionale, così

come sarebbe avvenuto, in altro contesto storico, ove si fosse negata ad essi la

possibilità di accedere ai più tradizionali luoghi (materiali) della comunicazione, e

cioè alle piazze, ai teatri, ai mercati etc. per svolgervi propaganda e proselitismo. 3

In secondo luogo, i partiti sono tenuti ad operare, oltre che in modo pubblico, in

modo concorrenziale (devono cioè concorrere alla formazione della politica

nazionale con metodo democratico). Tra pubblicità, concorrenzialità e metodo

democratico sussiste una evidente coessenzialità, sicché si deve dedurre che anche

l’espressione e la comunicazione politica dei partiti devono necessariamente

conformarsi, nelle loro modalità, al principio della concorrenza democratica,

assumendo quindi forme compatibili col metodo democratico.

La espressione dei partiti, pur essendo pienamente riconducibile alla libertà

1

coperta dalle garanzie dell’art. 21 Cost. , presenta in conclusione, presenta evidenti

tratti peculiari di funzionalità rispetto alla democrazia, che si traducono in una

posizione di onere (dovere di informare l’opinione pubblica), in una maggiore

protezione, sia avverso le turbative ( si pensi, ad es. alla insindacabilità delle opinioni

e dei voti espressi dai membri del parlamento; dalla pubblicità delle sedute e degli atti

parlamentari; dalla tutela rafforzata prevista, anche sul piano penalistico, avverso le

turbative dei comizi in periodo elettorale), sia al fine di consentirne il concreto

esercizio (accesso ai mezzi radiotelevisivi), ma anche in un limite interno in termini

di assoggettabilità a forme e modi richiesti dall’esigenza di fare salva la norma

agendi costituita dal concorso democratico (ad es., la propaganda può essere

sottoposta a limiti o divieti).

Quanto alla televisione, essa costituisce in primo luogo un mezzo, attraverso il

quale viene svolta una attività comunicativa garantita dall’art. 21 Cost., che per le sue

caratteristiche tecniche (l’impiego di risorse collettive limitate) è soggetto a specifici

oneri che lo differenziano dagli altri media, tra i quali si ricomprende quello di

consentire la comunicazione politica dei partiti in forme non discriminatorie. La

emittente si configura cioè come una sorta di incumbent, tenuto a mettere a

disposizione di terzi la sua capacità di irradiazione. In secondo luogo, la caratteristica

O. Barile, Libertà di manifestazione del pensiero, in Enc.Dir. vol. ??, p.433.; R. Zaccaria, Televisione e

1

propaganda politica ed elettorale, in Quaderni costituzionali, 1996, 412 s..nota, in particolare, che “naturalmente

questo non vuol dire, una volta inquadrata l’attività nell’ambito tutelato dall’art. 21 della Costituzione, che non si

possano avere trattamenti diversi in relazione alla operatività dei vari limiti, espliciti e impliciti, presenti nella norma

costituzionale ed in particolare al bilanciamento tra gli interessi e i valori costituzionali che possono venire

concretamente in rilievo”. 4

pervasiva e suggestiva del mezzo televisivo può comportare limitazioni modali nella

manifestazione del pensiero, senza comunque permettere l’apposizione di limiti

2

finalistici .

Tutto ciò premesso, le problematiche generate dalla necessaria quanto difficile

coabitazione tra politica e televisione, e cioè tra due “poteri” soggettivamente privati,

ma oggettivamente pubblici, ovviamente mutano a seconda della specifica

conformazione, per un verso, del sistema partitico, del sistema elettorale e della stessa

forma di governo, da cui promana la “domanda” di visibilità, e per l’altro del sistema

televisivo, capace di “offrire” tale servizio.

Il conflitto, in ogni caso, per non essere distruttivo, richiede il rispetto di regole

(in assenza di argini esso potrebbe virtualmente portare ad esiti catastrofici per la

democrazia - una politica prigioniera della televisione, o viceversa, una informazione

televisiva prigioniera della politica- ). Regole tanto più necessarie perché sollecitate

non solo dalla necessità di impedire sconfinamenti tra le rispettive sfere pubbliche

della politica e della informazione televisiva, ma anche dalla esigenza di proteggere

gli stessi destinatari della comunicazione televisiva - i cittadini elettori - , titolari di

2 Cfr. A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, Padova, 2003, p. 117 ss.; C.Pinelli, Suggestione dei messaggi

televisivi, persuasione e manifestazione del pensiero, in Dir. inf. e informat., 1995, pp.1-20. Sul piano del diritto

positivo, “direttiva quadro” 2002/21/CE nell’istituire un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di

comunicazione elettronica, si è premurata di chiarire che la separazione tra mezzi di comunicazione e servizi di

comunicazione non avrebbe dovuto incidere “sul riconoscimento di collegamenti tra i due aspetti, in particolare al fine

di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori”,

affermando inoltre che “la politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti perseguono obbiettivi di interesse

generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e linguistica,

l’inclusione sociale, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori” (cons. n. 6).

A questa medesima logica pare ispirarsi il vigente “codice della televisione” (D.P.R. 28.07.2005), che, dopo aver

assunto tra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo (art.3) “l’obbiettività, la completezza, la lealtà e

l’imparzialità della informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose”,

qualifica (art. 7) “l’attività di informazione radiotelevisiva da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata”

come “servizio di interesse generale”, e come tale soggetta a discipline volte a garantire, tra l’altro “la presentazione

veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni”, la “trasmissione

quotidiana di telegiornali e giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale e locale

su frequenze terrestri”, “l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale

e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla

2

legge” . In termini non dissimili, già l’art. 1 della precedente L. 223 del 1990, affermava (co.1) che “La diffusione di

programmi radiofonici e televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse

generale” e che (co.2) “Il pluralismo, l’obbiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle

diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione,

rappresentano i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e

privati, ai sensi della presente legge”. 5

un diritto alla informazione politica, dai rischi di un impiego manipolatorio del mezzo

3

televisivo .

L’oggetto di tali regole si pone su un duplice piano, concernendo, per un verso,

le modalità che i partiti devono rispettare allorché intendono accedere a spazi

radiotelevisivi per svolgere attività di informazione e di propaganda, e per l’altro le

modalità con cui le emittenti devono somministrare l’informazione, quando questa ha

per oggetto la vita, le opinioni, le iniziative dei partiti.

1.2. Tra autoregolamentazione e regolamentazione legale

La regolazione del “mercato” della comunicazione politica televisiva, in una

prospettiva liberale, resta in primo luogo affidata alla autodisciplina dei partiti e delle

emittenti, ed alla condivisa consapevolezza da parte di partiti, emittenti ed opinione

pubblica del fatto che il “discorso pubblico”, sul quale si fonda il sistema

democratico, richiede il rispetto di una condizione di morale parità delle opinioni, che

non può essere cancellata in ragione di meri rapporti di forza in termini di risorse

4

economiche o di consenso elettorale . L’aspirazione alla massima visibilità televisiva

da parte di ciascuna forza politica si dovrebbe cioè accompagnare alla

consapevolezza che essa non può mai condurre all’oscuramento o alla prevaricazione

delle altre voci. Le esigenze di una visibilità partitica equa e garantita – la par

condicio televisiva - in una democrazia pluralista che possa definirsi matura, sono in

realtà garantite e soddisfatte soprattutto attraverso l’autodisciplina, la deontologia, ed

il fair play dei partiti, dei governi e delle emittenti, in particolare quando esse si

coniughino alla sensibilità di un pubblico maturo che rivendichi il proprio diritto a

ricevere una informazione completa, imparziale e pluralista.

Come nota A. Pace, Sovranità popolare e mass media, in atti del Convegno di Padova dei giorni 19-21 giugno

3

2003, in www.associazionedeicostituzionalisti.it ”I mass media (…) precondizionano in modo sensibilissimo l’esercizio

dei diritti politici. Quindi la loro disciplina – o la loro <non> disciplina – può avere un effetto determinante sulla

politica nazionale e sugli esiti delle consultazioni elettorali e referendarie”.

Sul tema dell’etica comunicativa e della democrazia deliberativa, in una prospettiva teorico filosofica e di

4

diritto positivo, v. l’approfondita analisi di A.Vespaziani, Comunicazione politica, in…… 6

L’esigenza di una regolazione legale, in un contesto così caratterizzato, si impone

principalmente allorché occorre disciplinare in termini rigorosi la visibilità televisiva

dei partiti nel momento in cui essi, presentando candidati e liste elettorali,

partecipano ad una procedura elettorale, la quale, per definizione, ha come proprio

precipuo fine quello di garantire la parità dei concorrenti nel corso della competizione

5

e la genuinità del voto . Una visibilità televisiva sperequata, può cioè inficiare la

regolarità del procedimento elettorale e la genuinità del voto, e per questo

l’autoregolamentazione da parte di partiti ed emittenti, i cui contenuti non possono

che essere incerti ed aleatori, deve cedere il posto ad una disciplina legale chiamata a

stabilire con esattezza diritti, obblighi e sanzioni.

D’altro verso,la necessità di una disciplina legale della propaganda elettorale si è

già affermata positivamente, prima ancora che relativamente all’ambito

radiotelevisivo, anche in relazione alle modalità di impiego dei media più tradizionali

6

(in particolare, le affissioni ).

L’assunto che precede (il “mercato” della visibilità televisiva dei partiti è

regolato, in via ordinaria, dalla autodisciplina dei partiti e delle emittenti, e solo

eccezionalmente, con riguardo alle campagne elettorali, dalla c.d. legislazione

elettorale “di contorno”) può rivelarsi inadeguato in presenza di circostanze fattuali

che sollecitano l’esigenza di stendere l’ambito della regolamentazione legale.

In primo luogo, va osservato a tale proposito che le campagne elettorali, tendono

a divenire, nella evoluzione del sistema politico, permanenti. Notoriamente, la

competizione dei partiti nella conquista del consenso non si esaurisce nell’ambito

Come giustamente rimarcato, negli ordinamenti liberali e democratici “perché si abbiano decisioni libere e non

5

mere procedure tecniche deve essere presa in considerazione l’intera procedura di votazione in senso ampio, con la

valutazione dell’esistenza di standard minimi di libertà nella formazione e nell&

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Scienze antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cecilialll di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Comunicazione televisiva e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Floris Roberto.
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