Comunicazioni e notificazioni
Notificazione e comunicazione
Notificazione Trasmissione di una notizia o di un atto verso un destinatario predeterminato ed è distinta dalla pubblicità, che mira a produrre la conoscenza legale o materiale di un atto erga omnes.
Distinzione tra notificazione e comunicazione La comunicazione proviene dal cancelliere e non dall'ufficiale giudiziario e contiene la notizia abbreviata dell'atto o del fatto e non una copia conforme.
Comunicazioni Qui non c'è l'intermediazione di un terzo estraneo che agisce in virtù di un potere autonomo e non derivato dal soggetto istante, ma l'autore della dichiarazione è anche autore dell'attività materiale di trasmissione. È una notizia non mediata, cioè anche se il soggetto che comunica utilizza nella fase di trasmissione l'attività di un terzo, questo è un semplice ausiliario dipendente.
Le comunicazioni del cancelliere
Non sono una forma abbreviata di comunicazioni come qualificate dall'art. 136: “Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato dall’ufficiale giudiziario”.
Esse sono partecipazioni di notizie relative a fatti processuali che il cancelliere effettua nell'esercizio di un potere autonomo o procedendo egli stesso alla consegna diretta ai destinatari o trasmettendole a mezzo posta, telefax o posta elettronica o con l'attività dell'ufficiale giudiziario. Sono distinte in due categorie:
- Quelle che il cancelliere effettua perché prescritte da legge. Il cancelliere non è sollecitato all'attività da alcun soggetto, ma sia egli stesso che in adempimento di un dovere di ufficio reso concreto e attuale del verificarsi delle condizioni previste dalle norme di legge, provvede a partecipare alla notizia di un fatto del processo a un soggetto. Questi casi sono espressamente previsti da legge che impone la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza, delle ordinanze pronunciate fuori udienza, ecc.
- Quelle che sono ordinate dal giudice. Il cancelliere agisce in stretta dipendenza con le prescrizioni del giudice che si limita a sollecitare lo svolgimento di questa sua attività.
Forma e destinatario delle comunicazioni del cancelliere
Comma 1 art. 136: Il cancelliere effettua le comunicazioni con un biglietto non bollato composto da due parti uguali, una va consegnata al destinatario e l'altra inserita nel fascicolo d'ufficio. Comma 2: Il biglietto è consegnato al destinatario che ne rilascia ricevuta o è rimesso all'ufficiale per la notificazione. Secondo la cassazione, la comunicazione è valida purché raggiunga lo scopo, anche se fatta in forme diverse. Comma 3 prevede la possibilità che le comunicazioni del cancelliere siano effettuate con telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e ricezione dei documenti informatici trasmessi.
Art. 170: Il giudice può autorizzare per singoli atti che lo scambio o la comunicazione nel corso del processo avvengano a mezzo telefax, ecc. A tal fine è previsto che il difensore indichi nel primo scritto difensivo il numero di telefax o l'indirizzo di posta presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni. Non poteva tuttavia configurarsi un obbligo del difensore di accettare tali forme di comunicazione e indicare i propri dati; il cancelliere poteva quindi fare ricorso a tali forme solo attraverso la manifestazione di volontà del difensore. Il decreto del 2008 ha enunciato la regola secondo cui per tutte le comunicazioni e notificazioni da effettuare nel corso del giudizio a norma dell'art. 170 e che sono dirette al difensore, sono obbligatorie le trasmissioni per via telematica. La violazione della comunicazione dell'indirizzo telematico è sanzionata.
La giurisprudenza ha ritenuto che, per rispettare la normativa concernente la sottoscrizione e trasmissione dei documenti informatici teletrasmessi, non sia richiesto il necessario intervento dell'ufficiale giudiziario. La parte che, su autorizzazione del giudice, procede alla comunicazione a mezzo di telefax o posta in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. L'inosservanza è sprovvista di sanzioni.
I destinatari sono il pubblico ministero, il consulente tecnico, gli altri ausiliari del giudice, i testimoni e le parti. Se le parti sono costituite in giudizio a mezzo di difensore, le comunicazioni delle notizie che le riguardano sono guidate non verso di loro ma verso i loro difensori, che assumono la posizione di destinatari dell'atto, a meno che non rientrino più nell'albo, quindi è illegittimo.
Prova della comunicazione
In qualsiasi caso è necessaria la sottoscrizione del destinatario alla relazione dell'atto.
Le notificazioni: caratteri generali
La notificazione si presenta più che come una sequenza di atti che, pur se posti in essere da soggetti diversi, sono tutti ordinati allo scopo unico di realizzare la trasmissione e notificazione legale dell'atto processuale verso un soggetto predeterminato. In questa sequenza sono incardinati sia l'atto di parte (istanza) che ne provoca il sorgere dello svolgimento, sia gli atti dell'ufficiale giudiziario e degli altri soggetti che cooperano al raggiungimento dello scopo.
Dottrina e giurisprudenza avevano interpretato l'art. 137 nel senso che la notificazione dovesse considerarsi compiuta nel momento in cui veniva completata la serie di atti che compongono il procedimento e che dipendono dalla notificazione si dovessero sempre produrre quando il destinatario prendeva conoscenza dell'atto. Questa interpretazione dava a carico esclusivo del soggetto notificante il rischio dell'esito di tale procedimento e del tempo in cui il ciclo si perfezionava. Quindi:
- Primo intervento corte cost che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezioni per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché quella di consegna all'ufficiale giudiziario.
- Altra pronuncia riguardo notifiche diverse da quelle a mezzo del servizio postale, secondo cui il momento in cui la notifica si perfeziona per l'istante deve essere distinto da quello in cui si perfeziona per il destinatario, giacché la produzione degli effetti che sono collegati alla notifica restano condizionati al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario dell'atto.
Il principio per il quale il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante è scisso da quello del perfezionamento per il destinatario è individuato nel momento in cui, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, l'attività incombente sul notificante è completata.
Se nulla muta per il destinatario della notifica, muta per il notificante. Una volta affermato il principio per cui per il soggetto istante la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, tale soggetto sarà sollevato dal rischio di ritardi nella consegna dell'atto al destinatario e quindi da decadenze o prescrizioni. L'applicazione rigida di tale principio comporterebbe che il notificante dovrebbe compiere dallo stesso momento tutte le attività che presuppongono la notifica dell'atto introduttivo e che, dopo la notifica, sono poste a suo carico. Tra queste, la costituzione in giudizio ancora prima che gli sia restituito l'originale della citazione dall'ufficiale notificante potrebbe effettuare depositando una velina dell'atto. La giurisprudenza ha chiarito che l'anticipazione degli effetti della no...