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DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Lezione del giorno 10/01/05
LA COMMISSIONE EUROPEA
E' l'istituzione più importante, il perno di tutto il sistema istituzionale della Comunità.
E' l'istituzione che incarna il carattere della sopranazionalità; essa è chiamata a rappresentare l'interesse generale della Comunità e non più l'interesse degli Stati.
- Sorvegliare sulla corretta applicazione del Diritto comunitario nei confronti degli Stati e del Consiglio, che è l'organo deliberativo, quello che adotta le decisioni.
- Assicurare il funzionamento e gli sviluppi del mercato comune attraverso la predisposizione degli atti normativi (iniziativa legislativa) e attraverso la GESTIONE delle politiche comunitarie. (hanno un rapporto diretto con gli Stati).
L'articolo 213 descrive la composizione della Commissione.
A ciascuno Stato membro spetta 1 Commissario Europeo, quindi la Commissione è composta da 25 Commissari.
L'organo competente a modificare questa composizione è il Consiglio, che delibera all'unanimità.
La Commissione dura in carica 5 anni e può rinnovarsi, ma si cerca di non farlo.
I candidati a Commissari devono avere requisiti di competenza e devono esercitare il loro mandato in piena indipendenza rispetto ai governi che rappresentano. (La Commissione è un organo collegiale individuale). I commissari faranno esclusivamente gli interessi della comunità. I governi di appartenenza si asterranno di cercare di influenzare i Commissari.
La Commissione si struttura in 3 uffici:
- Il segretariato generale: ha una funzione di rappresentanza e coordinamento tra i vari Commissari e le loro attività. Ci sarà la direzione generale per l'occupazione, con a capo il commissario per l'occupazione, ecc.
Il Commissario ha una responsabilità collegiale, il che significa che non sarà del singolo Commissario ma di tutti i.
Commissari.
Il Presidente: ha un ruolo centrale perché definisce gli orientamenti politici del mandato della Commissione che presiede. Struttura e ripartisce fra i membri della Commissione le varie competenze. I singoli commissari eseguono le loro azioni sotto la responsabilità del loro Presidente.
La procedura di nomina della Commissione (art 214)
Doppia investitura: Rapporto stretto tra la Commissione che sta per nascere e il Parlamento Europeo (è un rapporto fiduciario che si realizza solo in casi patologici).
La Commissione è un organo che viene creato dagli Stati.
Si designa il candidato presidente e questo lo fa il Consiglio a maggioranza qualificata (anche contro la volontà di più Stati membri). Gli Stati non c'entrano.
Il Consiglio si riunisce a livello di capi di Stato e di governo (e non di ministri degli esteri).
Il candidato a presidente riceverà l'approvazione del Parlamento Europeo; questa non è una approvazione vincolante.
Gli Stati possono anche disattendere un parere negativo da parte del Parlamento. Sarà vincolante quando il Presidente, una volta scelto, andrà con gli Stati a designare i Commissari. (la diplomazia la fa da padrona). La Commissione al completo riceverà l'approvazione del Parlamento, e in questo caso l'approvazione è vincolante. Il Consiglio poi decide a maggioranza qualificata. Per ciò si parla di doppia investitura, perché prima viene investito il Presidente e dopo i Commissari.