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Commento alla Dichiarazione universale dei diritti umani Pag. 1
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Estratto del documento

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, le Nazioni del mondo si guardarono indietro con orrore. Nel corso di pochi

anni, infatti, la violenza fatta ai diritti delle persone e di popoli interi aveva causato milioni di vittime. La persecuzione e lo

sterminio degli ebrei, e di altre minoranze, come i rom e gli omosessuali, così come le esplosioni atomiche, avevano

dato una terrificante dimostrazione del potenziale distruttivo dell’umanità. Con l’obiettivo di salvare le future generazioni

da nuove guerre e nuove persecuzioni, le Nazioni Unite si impegnarono a scrivere una Dichiarazione che riflettesse il

legame indissolubile tra il rispetto dei diritti umani e la sopravvivenza stessa dell’umanità. Fu un evento storico: per la

prima volta la comunità internazionale si assumeva la responsabilità della tutela e della promozione di specifici diritti

posti alla base della convivenza civile. Dall’esperienza della violenza, scaturì una forte affermazione della dignità

inviolabile di tutti gli esseri umani.

La Dichiarazione è formata da 30 articoli che definiscono i diritti di ogni persona.

Preambolo. Considerato che:

• Il riconoscimento della dignità e dei diritti di ogni persona è alla base della libertà, della giustizia e della pace nel

mondo.

• Non aver rispettato i diritti umani ha portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità.

• L’avvento di un mondo in cui gli esseri umani hanno libertà di parola e di credo e sono liberi dalla paura e dal

bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo.

• È indispensabile che i diritti umani siano protetti dalla legge, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a

ricorrere alla ribellione contro l’oppressione.

• È indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni.

• I popoli delle Nazioni Unite credono nei diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana,

nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna ed hanno deciso di impegnarsi per migliorare la vita delle

persone.

• Gli Stati si sono impegnati a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali.

• Una definizione comune di diritti umani e di libertà è molto importante per realizzare questi impegni.

L’Assemblea Generale proclama la Dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune a tutti i popoli e tutti i

Paesi.

Ognuno si deve impegnare a far conoscere e difendere questi diritti e queste libertà.

Gli articoli 1 e 2 rappresentano la base dell’intera Dichiarazione e stabiliscono il principio fondamentale che tutti gli esseri

umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.

Articolo 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Dal momento in cui nasciamo, siamo tutti liberi

ed abbiamo diritto ad essere trattati tutti nello stesso modo. Siamo dotati di coscienza e ragione e dobbiamo comportarci

amichevolmente gli uni con gli altri.

Articolo 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza

distinzione alcuna. I diritti stabiliti in questa Dichiarazione valgono per tutti. Non importa:

• Se sei maschio o femmina.

• Qual è il colore della tua pelle.

• Che lingua parli.

• Che cosa pensi.

• In quale religione credi.

• Se sei più o meno ricco.

• A quale gruppo sociale appartieni.

• La tua nazionalità.

Gli articoli dal 3 al 21 stabiliscono i diritti civili e politici delle persone e comprendono, tra gli altri, i diritti alla vita, alla

libertà ed alla sicurezza della persona, alla libertà dalla tortura e dalla schiavitù, alla partecipazione politica, alla libertà di

opinione e di espressione, alla libertà di pensiero, coscienza e religione, alla libertà di associazione e riunione.

Articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita. Ha diritto di vivere in libertà ed in condizioni di sicurezza.

Articolo 4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. Nessuno ha il diritto di trattarti da

schiavo e tu non devi rendere nessuno tuo schiavo.

Articolo 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura od a trattamento od a punizione crudeli, inumani o

degradanti. Nessuno ha il diritto di farti del male o di torturarti.

Articolo 6. Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Hai il diritto di essere

protetto dalla legge come tutti gli altri e nello stesso modo in ogni parte del mondo.

Articolo 7. Tutti sono uguali dinnanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una uguale tutela da

parte della legge. La legge è uguale per tutti e deve essere applicata per tutti nello stesso modo.

Articolo 8. Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti

fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. Quando i diritti garantiti dal tuo Stato non sono rispettati,

devi avere la possibilità di essere aiutato dalla legge.

Articolo 9. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto od esiliato. Nessuno ha il diritto di

arrestarti, di tenerti in prigione o di mandarti via dal tuo Paese ingiustamente o senza un buon motivo.

Articolo 10. Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un

tribunale indipendente ed imparziale. Se devi essere processato, questo deve avvenire in pubblico. Le persone che ti

giudicano non devono lasciarsi influenzare dagli altri.

Articolo 11. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata

provata. Hai il diritto di essere considerato innocente finché non viene provato che sei colpevole. Se sei accusato di un

reato, devi sempre avere il diritto di difenderti. Nessuno ha il diritto di condannarti o di punirti per qualcosa che non hai

fatto.

Articolo 12. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia,

nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Hai il diritto di essere

protetto se qualcuno cerca di danneggiare la tua reputazione, di entrare in casa tua, di leggere la tua corrispondenza o di

dare fastidio a te ed alla tua famiglia senza una buona ragione.

Articolo 13. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento. Hai il diritto di muoverti come vuoi all’interno del tuo

Paese. Hai il diritto di lasciare il tuo Paese per un altro e di rientrare nel tuo Paese se lo desideri.

Articolo 14. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni. Se qualcuno ti

perseguita, hai il diritto di andare in un altro Paese per chiedere di essere protetto. Perdi questo diritto se hai commesso

reati gravi e se non rispetti i principi scritti in questa Dichiarazione.

Articolo 15. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Hai il diritto di essere cittadino di un Paese e, se lo desideri,

nessuno può impedirti, senza una buona ragione, di diventare cittadino di un altro Paese.

Articolo 16. Uomini e donne in età adatta anno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Quando raggiungi l’età in

cui la legge te lo permette, hai il diritto di sposarti e di avere una famiglia. Non possono rappresentare un ostacolo per

questo diritto né il colore della tua pelle, né il Paese da cui provieni, né la religione. Gli uomini e le donne hanno gli stessi

diritti sia quando sono sposati, sia quando si separano. Nessuno ha il diritto di costringere una persona a sposarsi. Il

governo di ogni Paese deve proteggere sia la famiglia, sia ogni singola persona che ne fa parte.

Articolo 17. Ogni individuo ha il diritto di avere una proprietà. Hai il diritto di possedere delle cose e nessuno può

portartele via senza una buona ragione.

Articolo 18. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Hai il diritto di credere in ciò che

vuoi, di professare liberamente la tua religione, di cambiarla e di praticarla sia in solitudine che con altre persone.

Articolo 19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per

la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo

a frontiere. Hai il diritto di pensare e dire liberamente quello che vuoi e nessuno ti può p roibire di farlo. Hai il diritto di

condividere le idee con gli altri, anche se vivono in altri Paesi, attraverso i libri, la radio, la televisione, Internet od ogni

altro mezzo.

Articolo 20. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuno può essere costretto a far

parte di un’associazione. Hai il diritto di organizzare riunioni pacifiche o di prendervi parte in modo pacifico. È sbagliato

obbligare qualcuno a fare parte di un’associazione.

Articolo 21. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso

rappresentanti liberamente scelti. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo. Hai il diritto di

partecipare alla vita politica del tuo Paese, sia facendo parte del governo, sia votando le persone di cui condividi le idee.

I governi devono essere eletti con elezioni periodiche ed il voto deve essere segreto. Hai il diritto di votare e tutti i voti

devono avere lo stesso valore. Hai il diritto di accedere ai pubblici impieghi come tutti gli altri.

Dall’articoli al 22 al 27 sono affermati invece i diritti economici, sociali e culturali: comprendono i diritti alla sicurezza

sociale, al lavoro, al riposto ed allo svago, all’educazione, ad un soddisfacente tenore di vita, al cibo, ad un’abitazione

adeguata ed alla salute.

Articolo 22. Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione

dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. La società

in cui vivi deve aiutarti a sviluppare ed ad usare nella maniera migliore tutte le possibilità (cultura, lavoro, assistenza

sociale) offerte a te ed ad ogni persona che vive nel tuo stesso Paese.

Articolo 23. Ogni individuo ha diritto al lavoro. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa

dei propri interessi. Hai il diritto di lavorare, di essere libero di scegliere il tuo lavoro, di ricevere uno stipendio ch e ti

permetta di vivere e di mantenere la tua famiglia. Se un uomo ed una donna fanno lo stesso lavoro, devono essere

pagati allo stesso modo. Tutte le persone che lavorano hanno il diritto

Dettagli
A.A. 2015-2016
4 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Greppi Edoardo.