Estratto del documento

legislazione italiana

di diritto della navigazione e dei trasporti

Decreto Legislativo 8 luglio 2005, n. 171

CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio

2003, n. 172. (testo aggiornato alla l. 12 luglio 2011, n. 106).

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ord. n. 148

Titolo I

REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

Art. 2 - Uso commerciale delle unità da diporto.

Art. 3 - Unità da diporto.

Capo II - Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto

Art. 4 - Ambito di applicazione.

Art. 5 - Definizioni.

Art. 6 - Requisiti essenziali di sicurezza.

Art. 7 - Immissione in commercio e messa in servizio.

Art. 8 - Marcatura CE di conformità.

Art. 9 - Valutazione della conformità.

Art. 10 - Organismi di certificazione.

Art. 11 - Vigilanza e verifica della conformità.

Art. 12 - Clausola di salvaguardia.

Art. 13 - Disposizioni transitorie.

Art. 14 - Rinvio. Titolo II

REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Capo I - Iscrizione delle unità da diporto

Art. 15 - Registri di iscrizione.

Art. 16 - Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria.

Art. 17 - Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto.

Art. 18 - Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero.

Art. 19 - Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto.

Art. 20 - Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto.

Art. 21 - Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri.

Capo II - Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto

Art. 22 - Documenti di navigazione e tipi di navigazione.

Art. 23 - Licenza di navigazione.

Art. 24 - Rinnovo della licenza di navigazione.

Art. 25 - Bandiera nazionale e sigle di individuazione.

Art. 26 - Certificato di sicurezza.

Art. 27 - Natanti da diporto.

Art. 28 - Potenza dei motori.

Art. 29 - Apparati ricetrasmittenti di bordo.

Art. 30 - Manifestazioni sportive.

Art. 31 - Navigazione temporanea.

Art. 32 - Autorizzazione alla navigazione temporanea.

Art. 33 - Condizioni per la navigazione temporanea.

Capo III - Persone trasportabili ed equipaggio

Art. 34 - Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto.

Art. 35 - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto.

Art. 36 - Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto.

Art. 37 - Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio.

Art. 38 - Ruolino di equipaggio.

Capo IV - Obbligo di patente

Art. 39 - Patente nautica.

Capo V - Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto

Art. 40 - Responsabilità civile.

Art. 41 - Assicurazione obbligatoria. Titolo III

DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITÀ DA

DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE

Capo I - Locazione di unità da diporto

Art. 42 - Locazione e forma del contratto.

Art. 43 - Scadenza del contratto.

Art. 44 - Prescrizione.

Art. 45 - Obblighi del locatore.

Art. 46 - Obblighi del conduttore.

Capo II - Noleggio

Art. 47 - Noleggio di unità da diporto.

Art. 48 - Obblighi del noleggiante.

Art. 49 - Obblighi del noleggiatore.

Capo III - Mediatore per le unità da diporto

Art. 50 - Ruoli dei mediatori per le unità da diporto.

Art. 51 - Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore.

Titolo IV

EDUCAZIONE MARINARA

Art. 52 - Cultura nautica. Titolo V

NORME SANZIONATORIE

Illeciti amministrativi

Art. 53 - Violazioni commesse con unità da diporto.

Art. 54 - Abusivo utilizzo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea.

Art. 55 - Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni

subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto.

Art. 56 - Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto.

Art. 57 - Rapporto delle violazioni. Titolo VI

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 - Durata dei procedimenti.

Art. 59 - Arrivi e partenze delle unità da diporto.

Art. 60 - Denuncia di evento straordinario.

Art. 61 - Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali.

Art. 62 - Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque

interne.

Art. 63 - Tariffe per prestazioni e servizi.

Art. 64 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

Art. 65 - Regolamento di attuazione.

Art. 66 - Disposizioni abrogative.

Art. 67 - Disposizioni transitorie e finali. ALLEGATI

Allegato I - COMPONENTI.

Allegato II - REQUISITI ESSENZIALI.

Allegato III - MARCATURA «CE».

Allegato IV - CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO (modulo A).

Allegato V - CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (modulo AA).

Allegato VI - ESAME «CE DEL TIPO» (modulo B).

Allegato VII - CONFORMITÀ AL TIPO (modulo C).

Allegato VIII - DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITÀ.

Allegato IX - DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL COSTRUTTORE.

Allegato X - GARANZIA QUALITÀ PRODUZIONE (modulo D).

Allegato XI - VERIFICA SU PRODOTTO (modulo F).

Allegato XII - VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (modulo G).

Allegato XIII - GARANZIA QUALITÀ TOTALE (modulo H).

Allegato XIV - GARANZIA QUALITÀ DEL PRODOTTO (modulo E).

Allegato XV - VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE PER

QUANTO RIGUARDA LE

EMISSIONI DI GAS DI SCARICO E ACUSTICHE.

Allegato XVI - Tabella A - DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN

MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in

particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che

modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed

amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione

da diporto;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in

materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla

disciplina delle patenti nautiche;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino

e il rilancio della nautica, ed in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo per l'emanazione

del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre

2004 e del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche

comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute,

delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della

ricerca e delle attività produttive; Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione

1.Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata

per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi

comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque

marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a

scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172,

ferma restando la disciplina ivi prevista.

3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le

leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della

navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai

fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono

equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a

propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione

supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.

Art. 2 - Uso commerciale delle unità da diporto

1. L'unità da diporto é utilizzata a fini commerciali quando:

a) é oggetto di contratti di locazione e di noleggio;

 b) é utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;

 c) é utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio

 per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto é annotata nei relativi

registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità,

imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro

iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato

ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei

Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con

giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le

caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della

polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della

certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta

autorità, deve essere mantenuta a bordo.

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le

attività a cui sono adibite. Art. 3 - Unità da diporto

1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di

 propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro

 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei

natanti e delle imbarcazioni da diporto;

c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci

 metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera

b);

d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o

 inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

Capo II

Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. LE disposizioNi del presente capo si applicano:

a) per quanto riguarda la progettaZiOne e la costruzione, a:

 1) unità da diporto, anche parzialmente completate, con scaFO di lunGhezza

o compresa tra duevirgoLacInque e ventiquAttro metri;

2) moto d'acqua, come defiNIte dall'articolo 5;

o 3) componenti di cui all'allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario

o separatamente e sono destinati ad essere installati;

b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:

 1) motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati ad essere

o installati su o in unità da diporto e moto d'acqua;

2) motori di propulsione installati su o in tali unità oggetto di una modifica rilevante

o del motore;

c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:

 1) unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando

o a poppa senza scarico integrato;

2) unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando

o a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante dell'unità e

successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla

trasformazione;

3) moto d'acqua;

o 4) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato

o destinati ad essere installati su unità da diporto.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a:

a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):

 1) unità destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per

o l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore;

2) canoe e kayak, gondole e pedalò;

o 3) tavole a vela;

o 4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;

o 5) originali e singole riproduzioni di unità storiche, progettate prima dell'anno 1950,

o ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tale senso dal

costruttore;

6) unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato

o comunitario;

7) unità realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una successiva

o immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;

8) unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio ed a trasportare

o passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per

l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella

direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici

per le navi della navigazione interna, indipendentemente dal numero di passeggeri;

9) sommergibili;

o 10) veicoli a cuscino d'aria;

o 11) aliscafi;

o 12) unità a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio

o o gas;

b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b):

 1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati ad essere installati, su:

o unità destinate unicamente alle regate e identificate in tale senso dal costruttore,

unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato

comunitario, unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a

trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per

noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle

definite nella citata direttiva 82/714/CEE, indipendentemente dal numero di

passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi;

2) originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un

o progetto anteriore all'anno 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità di cui al

comma 2, lettera a), numeri 5) e 7);

3) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempre che non vi sia una

o successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;

c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unità di cui alla lettera b) del presente

 comma, le unità costruite per uso personale, sempre che non vi sia una successiva

immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua e alle emissioni di gas di scarico

ed acustiche di cui al comma 1, a decorrere dalla prima immissione sul mercato o messa in servizio

successiva alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unità da diporto utilizzate per noleggio,

locazione, insegnamento della navigazione da diporto o come unità appoggio per le immersioni

subacquee, purché immesse sul mercato per finalità di diporto.

Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o più

 altri componenti;

b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un

 motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di

propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno;

c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o

 per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro

tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e

i motori fuoribordo;

d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:

 1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione

Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 35
Codice della nautica da diporto Pag. 1 Codice della nautica da diporto Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Codice della nautica da diporto Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Codice della nautica da diporto Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Codice della nautica da diporto Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Codice della nautica da diporto Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Codice della nautica da diporto Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Codice della nautica da diporto Pag. 31
1 su 35
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei Trasporti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Antonini Alfredo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community