legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
Decreto Legislativo 8 luglio 2005, n. 171
CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO
e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172. (testo aggiornato alla l. 12 luglio 2011, n. 106).
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ord. n. 148
Titolo I
REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.
Art. 2 - Uso commerciale delle unità da diporto.
Art. 3 - Unità da diporto.
Capo II - Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto
Art. 4 - Ambito di applicazione.
Art. 5 - Definizioni.
Art. 6 - Requisiti essenziali di sicurezza.
Art. 7 - Immissione in commercio e messa in servizio.
Art. 8 - Marcatura CE di conformità.
Art. 9 - Valutazione della conformità.
Art. 10 - Organismi di certificazione.
Art. 11 - Vigilanza e verifica della conformità.
Art. 12 - Clausola di salvaguardia.
Art. 13 - Disposizioni transitorie.
Art. 14 - Rinvio. Titolo II
REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITÀ DA DIPORTO
Capo I - Iscrizione delle unità da diporto
Art. 15 - Registri di iscrizione.
Art. 16 - Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria.
Art. 17 - Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto.
Art. 18 - Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero.
Art. 19 - Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto.
Art. 20 - Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto.
Art. 21 - Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri.
Capo II - Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto
Art. 22 - Documenti di navigazione e tipi di navigazione.
Art. 23 - Licenza di navigazione.
Art. 24 - Rinnovo della licenza di navigazione.
Art. 25 - Bandiera nazionale e sigle di individuazione.
Art. 26 - Certificato di sicurezza.
Art. 27 - Natanti da diporto.
Art. 28 - Potenza dei motori.
Art. 29 - Apparati ricetrasmittenti di bordo.
Art. 30 - Manifestazioni sportive.
Art. 31 - Navigazione temporanea.
Art. 32 - Autorizzazione alla navigazione temporanea.
Art. 33 - Condizioni per la navigazione temporanea.
Capo III - Persone trasportabili ed equipaggio
Art. 34 - Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto.
Art. 35 - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto.
Art. 36 - Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto.
Art. 37 - Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio.
Art. 38 - Ruolino di equipaggio.
Capo IV - Obbligo di patente
Art. 39 - Patente nautica.
Capo V - Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto
Art. 40 - Responsabilità civile.
Art. 41 - Assicurazione obbligatoria. Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITÀ DA
DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE
Capo I - Locazione di unità da diporto
Art. 42 - Locazione e forma del contratto.
Art. 43 - Scadenza del contratto.
Art. 44 - Prescrizione.
Art. 45 - Obblighi del locatore.
Art. 46 - Obblighi del conduttore.
Capo II - Noleggio
Art. 47 - Noleggio di unità da diporto.
Art. 48 - Obblighi del noleggiante.
Art. 49 - Obblighi del noleggiatore.
Capo III - Mediatore per le unità da diporto
Art. 50 - Ruoli dei mediatori per le unità da diporto.
Art. 51 - Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore.
Titolo IV
EDUCAZIONE MARINARA
Art. 52 - Cultura nautica. Titolo V
NORME SANZIONATORIE
Illeciti amministrativi
Art. 53 - Violazioni commesse con unità da diporto.
Art. 54 - Abusivo utilizzo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea.
Art. 55 - Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni
subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto.
Art. 56 - Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto.
Art. 57 - Rapporto delle violazioni. Titolo VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 58 - Durata dei procedimenti.
Art. 59 - Arrivi e partenze delle unità da diporto.
Art. 60 - Denuncia di evento straordinario.
Art. 61 - Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali.
Art. 62 - Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque
interne.
Art. 63 - Tariffe per prestazioni e servizi.
Art. 64 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
Art. 65 - Regolamento di attuazione.
Art. 66 - Disposizioni abrogative.
Art. 67 - Disposizioni transitorie e finali. ALLEGATI
Allegato I - COMPONENTI.
Allegato II - REQUISITI ESSENZIALI.
Allegato III - MARCATURA «CE».
Allegato IV - CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO (modulo A).
Allegato V - CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (modulo AA).
Allegato VI - ESAME «CE DEL TIPO» (modulo B).
Allegato VII - CONFORMITÀ AL TIPO (modulo C).
Allegato VIII - DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITÀ.
Allegato IX - DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL COSTRUTTORE.
Allegato X - GARANZIA QUALITÀ PRODUZIONE (modulo D).
Allegato XI - VERIFICA SU PRODOTTO (modulo F).
Allegato XII - VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (modulo G).
Allegato XIII - GARANZIA QUALITÀ TOTALE (modulo H).
Allegato XIV - GARANZIA QUALITÀ DEL PRODOTTO (modulo E).
Allegato XV - VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE PER
QUANTO RIGUARDA LE
EMISSIONI DI GAS DI SCARICO E ACUSTICHE.
Allegato XVI - Tabella A - DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN
MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che
modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione
da diporto;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in
materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;
Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla
disciplina delle patenti nautiche;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino
e il rilancio della nautica, ed in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo per l'emanazione
del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre
2004 e del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute,
delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e delle attività produttive; Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione
1.Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata
per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi
comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque
marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a
scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
ferma restando la disciplina ivi prevista.
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le
leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai
fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono
equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a
propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione
supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
Art. 2 - Uso commerciale delle unità da diporto
1. L'unità da diporto é utilizzata a fini commerciali quando:
a) é oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) é utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) é utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio
per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto é annotata nei relativi
registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità,
imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro
iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei
Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con
giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le
caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della
polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della
certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta
autorità, deve essere mantenuta a bordo.
4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le
attività a cui sono adibite. Art. 3 - Unità da diporto
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di
propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro
metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei
natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci
metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera
b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o
inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).
Capo II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto
Art. 4 - Ambito di applicazione
1. LE disposizioNi del presente capo si applicano:
a) per quanto riguarda la progettaZiOne e la costruzione, a:
1) unità da diporto, anche parzialmente completate, con scaFO di lunGhezza
o compresa tra duevirgoLacInque e ventiquAttro metri;
2) moto d'acqua, come defiNIte dall'articolo 5;
o 3) componenti di cui all'allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario
o separatamente e sono destinati ad essere installati;
b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:
1) motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati ad essere
o installati su o in unità da diporto e moto d'acqua;
2) motori di propulsione installati su o in tali unità oggetto di una modifica rilevante
o del motore;
c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:
1) unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando
o a poppa senza scarico integrato;
2) unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando
o a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante dell'unità e
successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla
trasformazione;
3) moto d'acqua;
o 4) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato
o destinati ad essere installati su unità da diporto.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a:
a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
1) unità destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per
o l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore;
2) canoe e kayak, gondole e pedalò;
o 3) tavole a vela;
o 4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;
o 5) originali e singole riproduzioni di unità storiche, progettate prima dell'anno 1950,
o ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tale senso dal
costruttore;
6) unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato
o comunitario;
7) unità realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una successiva
o immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
8) unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio ed a trasportare
o passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per
l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella
direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici
per le navi della navigazione interna, indipendentemente dal numero di passeggeri;
9) sommergibili;
o 10) veicoli a cuscino d'aria;
o 11) aliscafi;
o 12) unità a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio
o o gas;
b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b):
1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati ad essere installati, su:
o unità destinate unicamente alle regate e identificate in tale senso dal costruttore,
unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato
comunitario, unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a
trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per
noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle
definite nella citata direttiva 82/714/CEE, indipendentemente dal numero di
passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi;
2) originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un
o progetto anteriore all'anno 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità di cui al
comma 2, lettera a), numeri 5) e 7);
3) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempre che non vi sia una
o successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unità di cui alla lettera b) del presente
comma, le unità costruite per uso personale, sempre che non vi sia una successiva
immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua e alle emissioni di gas di scarico
ed acustiche di cui al comma 1, a decorrere dalla prima immissione sul mercato o messa in servizio
successiva alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unità da diporto utilizzate per noleggio,
locazione, insegnamento della navigazione da diporto o come unità appoggio per le immersioni
subacquee, purché immesse sul mercato per finalità di diporto.
Art. 5 - Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o più
altri componenti;
b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un
motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di
propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno;
c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o
per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro
tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e
i motori fuoribordo;
d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:
1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione
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