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REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
  2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.
  3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.

327, e le relative norme attuative. Aifini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.

Art. 2 - Uso commerciale delle unità da diporto

  1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
    1. è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
    2. è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
    3. è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
  2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione,
con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. 3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi.delle norme armonizzate di cui alla lettera c) e avente scafo di lunghezza fino a dieci metri.2. Le unità da diporto devono essere costruite in conformità alle norme tecniche e di sicurezza stabilite dalle autorità competenti.3. Le unità da diporto devono essere dotate di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.4. Le unità da diporto devono essere sottoposte a regolare manutenzione e revisione periodica per garantirne la sicurezza.5. Le unità da diporto devono essere condotte da personale adeguatamente formato e in possesso della certificazione di sicurezza richiesta.6. Le unità da diporto devono essere utilizzate esclusivamente per le attività per cui sono state destinate.intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b). Capo II Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto Art. 4 - Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano: a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a: 1) unità da diporto, anche parzialmente completate, con scafo di lunghezza compresa tra due virgola cinque e ventiquattro metri; 2) moto d'acqua, come definite dall'articolo 5; 3) componenti di cui all'allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere installati; b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a: 1) motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto e moto d'acqua; 2) motori di propulsione installati su o in tali unità.

oggetto di una modifica rilevanteo del motore;

c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:

  1. unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;
  2. unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante dell'unità successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi allatrasformazione;
  3. moto d'acqua;
  4. motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati ad essere installati su unità da diporto.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a:

a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):

  1. unità destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore;
  2. canoe e kayak, gondole e pedalò;
  1. tavole a vela
  2. tavole da surf, comprese le tavole a motore
  3. originali e singole riproduzioni di unità storiche, progettate prima dell'anno 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tale senso dal costruttore
  4. unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario
  5. unità realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni
  6. unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio ed a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, indipendentemente dal numero di passeggeri
  7. sommergibili
  8. veicoli a cuscino
d'aria;o 11) aliscafi;o 12) unità a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b): 1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati ad essere installati, su:o unità destinate unicamente alle regate e identificate in tale senso dal costruttore,unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercatocomunitario, unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e atrasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate pernoleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelledefinite nella citata direttiva 82/714/CEE, indipendentemente dal numero dipasseggeri, sommergibili, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi;2) originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su uno progetto anteriore all'anno 1950, non prodotti in serie e

montati sulle unità di cui al comma 2, lettera a), numeri 5) e 7);

3) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;

c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unità di cui alla lettera b) del presente comma, le unità costruite per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua e alle emissioni di gas di scarico ed acustiche di cui al comma 1, a decorrere dalla prima immissione sul mercato o messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unità da diporto utilizzate per noleggio, locazione, insegnamento della navigazione da diporto o come unità appoggio per le immersioni subacquee, purché

immesse sul mercato per finalità di diporto. Art. 5 - Definizioni 1. Ai fini del presente capo, si intende per: a) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o più altri componenti; b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno; c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo; d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore: 1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti

nell'allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore;

2) che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale o del motore;

e) trasformazione rilevante dell'unità: la trasformazione di un'unità che:

  1. modifica il mezzo di propulsione dell'unità;
  2. comporta una modifica rilevante del motore;
  3. altera l'unità in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unità;

f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unità è mossa, in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d'acqua;

g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relat

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Publisher
A.A. 2005-2006
35 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei Trasporti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Antonini Alfredo.