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dettato costituzionale che ne prevede l'autorizzazione normativa in casi eccezionali di necessità ed urgenza o a fini economici o fiscali a norma rispettivamente degli artt. 13 e 14 Cost.

Per gli altri poteri ispettivi, esse rientrano nell'attività funzione dell'organo che agisce e trovano sempre giustificazione legislativa nella istituzione e attribuzione di funzione dell'organo stesso.

La funzione ispettiva consente infatti, il puntuale esercizio di tali poteri non incidenti particolarmente nella sfera di libertà dei cittadini.

7. Accertamenti e ispezioni

La carta costituzionale ha riservato una tutela piena (comprensiva cioè della riserva di legge e di giurisdizione), per gli accertamenti e ispezioni di cui all'art. 14, atti di natura essenzialmente conoscitiva, la tutela apprestata è stata ancorata al rispetto del solo principio di legalità.

Pertanto le ispezioni e le ricerche domiciliari non necessitano di alcuna autorizzazione o convalida dell'autorità giudiziaria; pena l'incostituzionalità della stessa norma che ne preveda l'esercizio.

Il termine accertamenti va correttamente inteso in senso tecnico come accertamento di rettifica o accertamento di ufficio.

La legislazione applicativa in materia di imposte sul redditi e di IVA è coerente con l'impianto e sistematica costituzionale; infatti, nel titolo IV accertamento e controllo, il termine accertamento è ben distinto da quello di controllo (inteso nel senso di ispezioni). Il momento essenziale del controllo deve individuarsi nell'ispezione che ha lo scopo di accertare la regolarità formale del bilancio e della scritture contabili nonché la verifica dell'esatta corrispondenza fra quanto ivi esposto e il risultato di gestione.

Un particolare rilievo sotto il profilo costituzionale rivestono anche l'accesso e la ricerca: il primo consiste nell'ingresso e nella permanenza d'autorità anche contro la volontà di chi avrebbe altrimenti il potere di impedirlo; la seconda consiste nel materia di reperimento di libri, documenti, scritture o viene esercitata laddove è consentito l'accesso. La loro regolamentazione deve avvenire per leggi speciali essendo rilevata la natura amministrativa.

CAPO 4: LA CAPACITA' CONTRIBUTIVA

1. Nozione e funzione

La nozione di capacità contributiva trae origine dall'art. 53 Cost. che recita: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

La capacità contributiva è vista come un'attitudine giuridico-economica alla contribuzione e in quanto tale il presupposto e la base imponibile sono caratterizzati da un contenuto economico, sono suscettibili di una valutazione economica (ex. Non si possono tassare eventuali mode, fede religiose, ecc.).

Il dovere generale della collettività a partecipare alle spese pubbliche rappresenta la garanzia dei singola a tutela della propria capacità contributiva.

La disposizione si collega all'art. 2 Cost, (adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale), esprime più efficacemente ed esaustivamente il primario dovere di solidarietà della contribuzione. In particolare, la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalità, di capacità contributiva, di eguaglianza. La disposizione si collega anche all'art. 3 Cost. (dell'uguaglianza), poiché riguarda tutti coloro che in qualsiasi modo hanno rapporti con lo stato sotto il profilo tributario (principio di territorialità).

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detatto costituzionale che ne prevede l'autorizzazione normativa in casi eccezionali di necessità ed urgenza o a fini economici o fiscali a norma rispettivamente degli artt. 13 e 14 Cost.

Per gli altri poteri ispettivi, esse rientrano nell'attività funzione dell'organo che agisce e trovano sempre giustificazione legislativa nella istituzione e attribuzione di funzione dell'organo stesso.

La funzione ispettiva consente infatti, il puntuale esercizio di tali poteri non incidenti particolarmente nella sfera di libertà dei cittadini.

7. Accertamenti e ispezioni

La carta costituzionale ha riservato una tutela piena (comprensiva cioè della riserva di legge e di giurisdizione), per gli accertamenti e ispezioni di cui all'art. 14, atti di natura essenzialmente conoscitiva, la tutela apprestata è stata ancorata al rispetto del solo principio di legalità.

Pertanto le ispezioni e le ricerche domiciliari non necessitano di alcuna autorizzazione o convalida dell'autorità giudiziaria; pena l'incostituzionalità della stessa norma che ne preveda l'esercizio.

Il termine accertamenti va correttamente inteso in senso tecnico come accertamento di rettifica o accertamento di ufficio.

La legislazione applicativa in materia di imposte sui redditi e di IVA è coerente con l'impianto e sistematica costituzionale; infatti, nel titolo IV accertamento e controllo, il termine accertamento è ben distinto da quello di controllo (inteso nel senso di ispezioni).

Il momento essenziale del controllo deve individuarsi nell'ispezione che ha lo scopo di accertare la regolarità formale del bilancio e della scritture contabili nonché la verifica dell'esatta corrispondenza fra quanto esposto e la risultai di gestione.

Un particolare rilievo sotto il profilo costituzionale rivestono anche l'accesso e la ricerca: il primo consiste nell'ingresso e nella permanenza d'autorità anche contro la volontà di chi avrebbe altrimenti il potere di impedirlo; la seconda consiste nel materia di reperimento di libri, documenti, scritture o viene esercitata laddove è consentito l'accesso. La loro regolamentazione deve avvenire per leggi speciali essendo rilevata la natura amministrativa.

CAPO 4: LA CAPACITA' CONTRIBUTIVA

1. Nozione e funzione

La nozione di capacità contributiva trae origine dall'art. 53 Cost. che recita: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributari è informato a criteri di progressività.

La capacità contributiva è vista come un'attitudine giuridico-economica alla contribuzione e in quanto tale, il presupposto e la base imponibile sono caratterizzati da un contenuto di economicità, sono suscettibili di una valutazione economica (ex non si possono tassare eventuali mode, fede religiose, ecc.).

Il dovere generale della collettività a partecipare alle spese pubbliche rappresenta la garanzia dei singola o tutela della propria capacità contributiva.

La disposizione si collega perfettamente all'art 2 Cost. (adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale), esprime più efficacemente ed esaurutamente il primario dovere di solidarietà della contribuzione. In particolare, la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza. La disposizione si collega anche all'art. 3 Cost. (dell'uguaglianza), poiché riguarda tutti coloro che in qualsiasi modo hanno rapporti con lo stato sotto il profilo tributario (principio di territorialità).

Oltre che col principio di solidarietà e con quello dell'eguaglianza, che ne costituiscono essenziali corollari, la capacità contributiva va collegata con i principi costituzionali...

La capacità contributiva rappresenta sia un limite che una garanzia:

  1. Una garanzia rispetto al singolo e a tutela ad esso. Esso costituisce un criterio fondamentale per l'interpretazione e l'applicazione della norma tributaria...
  2. Un limite verso il legislatore, nel senso di vietare i tributi che non si basano sulla capacità contributiva. Tale limiti presenta 2 aspetti: uno di carattere assoluto (attinente la forza o potenzialità economica quale requisito di qualsiasi forma di tassazione) e uno a carattere relativo nel senso di giustificare diverse forme di contribuzione in relazione a diverse capacità contributive.

2. Ambito di applicazione

Secondo la corte costituzionale l'art. 53 si applica alle sole imposte alle quali competerebbe il requisito solidaristico del concorso in base alla tradizionale distinzione tra tributi finalizzati alla copertura di costi di servizi pubblici indivisibili e tributi il cui costo di servizi sarebbe divisibile...

Sono escluse dalla capacità contributiva le prestazioni sanzionatorie perché svolgono funzione di prevenzione o repressione di comportamenti illegali...

3. Effettività ed attualità

La giurisprudenza costituzionale definisce la capacità contributiva come la idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione coattiva imposta...

Il requisito di effettività esprime propria la concreta idoneità del presupposto rispetto all'obbligazione di imposta...

La capacità contributiva deve esistere nel momento in cui si verifica il prelievo.

Il requisito dell'attualità andrà verificato particolarmente in relazione: 1) ai tributi retroattivi e 2) ai prelievi anticipati d'imposta.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Santamaria Baldassarre.
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