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Contabilità. La direzione dei lavori
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
- altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione;
- il progettista incaricato;
- altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
Sicurezza nei cantieri
Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei
Requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni. Si rimanda: Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
CONSEGNA DEI LAVORI
Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitivi, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
La consegna deve comunque avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula approvazione registrazione, del contratto; il processo verbale di consegna, redatto in contraddittorio con l'appaltatore, deve contenere:
- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti
di sagome e capisaldi
2. le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori
3. la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi che la consegna sia fatta in più riprese, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Sospensione e ripresa dei lavori
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia,
senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta.RELAZIONE FINALE DEI LAVORI
Nomina del collaudatore Le stazioni appaltanti entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni. Non possono essere affidati incarichi di collaudo: a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato b) acoloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare. Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo è affidato a una commissione composta da 3 membri di cui uno assume la funzione di presidente. Sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione edelle lavorazioni eseguite; - accertare la conformità dell'opera o del lavoro alle norme di sicurezza, igiene e salute sul lavoro; - valutare l'efficienza e la funzionalità dell'opera o del lavoro; - rilasciare un certificato di collaudo che attesti la conformità dell'opera o del lavoro alle prescrizioni tecniche e contrattuali. Il collaudo può essere richiesto da committenti pubblici o privati e viene effettuato da una commissione di collaudo composta da professionisti qualificati nel settore specifico dell'opera o del lavoro da collaudare. La commissione di collaudo ha il compito di valutare l'opera o il lavoro in base a criteri tecnici e normativi, verificando che siano stati rispettati tutti i requisiti previsti dal contratto e dalle norme di riferimento. È importante sottolineare che il collaudo non è un semplice controllo formale, ma un'attività di verifica tecnica approfondita che garantisce la qualità e la conformità dell'opera o del lavoro. Per svolgere l'incarico di collaudo è necessario possedere specifiche competenze professionali e i requisiti richiesti dalla normativa vigente.delle provviste; - verifiche tecniche previste dalle leggi di settore; • - esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento. Il collaudo delle opere pubbliche è obbligatorio. Mentre nelle opere private viene di norma eseguito solo quando è espressamente richiesto da norme ad hoc o quando è richiesto dalle parti. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Processo verbale di visita All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla relazione e conto finale del D.L., trasmette: a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute; b) l'originale diIL COLLAUDO E LA VIGILANZA DEI LAVORI
Tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.
Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
- la località e la provincia;
- il titolo dell'opera o del lavoro;
- l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- la data del contratto e degli eventuali atti.
èinvocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
RELAZIONE
L’organo di collaudo redige un’apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l’impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l’organo di collaudo espone in forma particolareggiata:
- se il lavoro sia collaudabile, ossia se l’esecuzione dei lavori sia stata tale da rendere il lavoro accettabile; in caso contrario, riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze gravi, viene rifiutata l’emissione del certificato di collaudo;
- a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- le modificazioni da introdursi nel conto finale, in caso di.