Cadeau di Diritto Costituzionale 1
Potestà concorrente: quali sono le materie, cosa fa lo Stato e cosa fanno le
Regioni
Differenza tra potestà legislativa assoluta dello Stato, potestà legislativa
concorrente e residuale
Tipologie di potestà legislativa e quali sono i limiti
Potestà legislativa statale e regionale (art. 117)
Costituzionalizzazione della norma 117: principio norme comunitarie
Art 117 :principi costituzionali, norme comunitarie, obblighi internazionali. Il
testo precedente alla riforma del Titolo V dell’art. 117 elencava le materie su cui
le Regioni ordinarie avevano potestà legislativa (potestà concorrente),
aggiungendo che le leggi statali potevano delegare ulteriori competenze alle
Regioni (potestà attuativa). Ora invece l’art. 117 stabilisce: un elenco di materie
su cui c’è potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117.2); un elenco di
materie su cui le Regioni hanno potestà legislativa concorrente (art. 117.3), la
concorrenza consiste in questo: la legislazione dello Stato determina i principi
fondamentali della materia, mentre il resto della disciplina compete alle Regioni
che devono rispettare i principi fissati dallo Stato; una clausola residuale per cui
in tutte le materie non comprese nei due elenchi precedenti, spetta alle Regioni
la potestà legislativa (potestà legislativa residuale delle Regioni). Per quanto
riguarda gli obblighi internazionali, mentre in precedenza era solo la legislazioni
regionale ad essere tenuta al rispetto degli obblighi internazionali contratti dallo
Stato, il nuovo art. 117.1 sembra parificare la posizione del legislatore regionale
e quella del legislatore statale vincolando entrambi al rispetto, oltre che degli
obblighi derivanti dall’Unione Europea, anche degli obblighi internazionali. Per la
prima volta viene consentito alle Regioni (art. 117.9) di stipulare “accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato”. Le differenze statali
nelle materia regionali: tra le competenze “esclusive” dello Stato, ve ne sono
diverse il cui ambito non è circoscrivibile, perché rappresentano piuttosto degli
obbiettivi o dei valori, spesso di rango costituzionale. Esse tagliano le materie di
competenza regionale (la Corte costituzionale le ha perciò chiamate “materie
trasversali”, vedi pag. 433) nel senso che le leggi statali che perseguono tali
obbiettivi possono incidere anche in materie riservate alle Regioni. Le norme
comunitarie si distinguono in: trattati istitutivi della Comunità Europea,
regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri ed altri
provvedimenti.
Prevalenza norme interne o comunitarie?
Con questa espressione s’intende quel principio per cui in caso di conflitto, di
diritto comunitario
contraddizione o di incompatibilità tra norme di e norme
nazionali, le prime prevalgono sulle seconde. diretta applicabilità
La necessità di affermare questo principio nasce dal fatto che la
del diritto comunitario non potrebbe costituire una garanzia sufficiente per i
cittadini degli Stati membri in quelle ipotesi in cui una norma comunitaria dovesse
contrastare con una disposizione interna; se quest’ultima dovesse prevalere sulla
norma comunitaria i diritti attribuiti ai singoli dall’ordinamento comunitario non
troverebbero alcuna tutela. Nella sentenza 9 marzo 1978, la Corte fu ancora più
esplicita affermando che “in forza del principio della preminenza del diritto
comunitario, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano
direttamente applicabili, hanno l’effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli Stati
“ipso jure”
membri, non solo di rendere inapplicabile, per il fatto stesso della loro
entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale
preesistente, ma anche, in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte
integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico
vigente nel territorio dei singoli Stati membri, di impedire la valida formazione di nuovi
atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme
comunitarie”.
Nella stessa sentenza la Corte chiariva quali erano gli effetti dell’applicazione di un
tale principio, in particolare per quanto riguardava l’attività del giudice nazionale
incaricato di applicare, nell’ambito delle proprie competenze, il diritto comunitario.
Quest’ultimo, infatti, “ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme,
disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante
della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la
previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento
costituzionale”.
Revisione costituzionale
Disciplinato dall’art.138. La costituzione italiana non può essere modificata da leggi
ordinarie, ne tantomeno attraverso eccezionali deroghe o procedure informali. Per
modificare la costituzione è necessario ricorrere all’adozione di leggi di revisione
costituzionale. Le leggi di revisione sono leggi sovraordinate rispetto alle leggi
ordinarie. Solo esse sono in grado di incidere (attraverso modifiche, disposizioni
aggiuntive, abrogazioni) sul testo della Costituzione. Il potere di revisione
costituzionale è un potere costituito, giuridicamente delimitato e nettamente separato
dal potere costituente, che è invece un potere extra ordinem. Ovviamente attraverso
la revisione costituzionale sia possibile addivenire a revisioni totali della Costituzione o
sia, addirittura, possibile procedere alla fondazione di un nuovo ordinamento
costituzionale. Il potere di revisione ha il solo fine di assestare determinati istituti e di
adattare singole norme costituzionali alle nuove ed emergenti istanze della vita civile,
politica e sociale della nazione. Il suo limite lo incontriamo nell’art.139, che stabilisce
“la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Questo
limite va esteso coinvolgendo in tale definizione gran parte dei principi costituzionali
che essendo coessenziali alla forma repubblicana e al suo sviluppo devono
necessariamente essere ritenuti a loro volta irrivedibili. I caratteri forma repubblicana
non sono altro che i caratteri della Repubblica così come espressi nel primo articolo
della nostra Costituzione e in quelli immediatamente successivi. Da ciò ne deriva che
sono parte integrante della forma repubblicana: il principio democratico (art.1), la
garanzia di tutela dei diritti politici, civili e sociali (art.2), l’ispirazione sociale ed
egualitaria della Repubblica che ha il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale” (art.3), il fondamento lavorista (art.4), l’unità e l’indivisibilità
della Repubblica (art.5). Il procedimento di revisione costituzionale si compone di due
fasi: una necessaria che si svolge integralmente in Parlamento e una fase eventuale
che coinvolge, invece, tutti i cittadini. Nel corso della prima fase (fase necessaria)
dell’iter legis è prevista una doppia deliberazione da parte dei due rami del Parlamento
“ad intervallo non minore di tre mesi” (cd. Pausa di riflessione). La prima di queste
deliberazioni può essere assunta a maggioranza relativa (è sufficiente, cioè, che i sì
superino i no). Nella seconda deliberazione tale maggioranza non è più ritenuta
adeguata e per poter procedere alla riforma della Costituzione sarà, quindi, necessario
raggiungere un quorum più alto. Qualora il progetto di legge venga approvato da una
maggioranza particolarmente ampia, pari almeno ai due terzi dei componenti di
ciascuna Camera (maggioranza qualificata), il procedimento si esaurisce: la revisione
costituzionale ha avuto successo e bisognerà ora provvedere all’entrata in vigore delle
nuove disposizioni. La legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica per la
promulgazione e successivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La fase
eventuale ha inizio invece qualora la legge – anche in una soltanto delle due Camere
– sia stata approvata solamente con maggioranza assoluta (cioè con la metà più ino
dei componenti dell’assemblea e non con quella dei due terzi). In questo caso il testo
una volta approvato viene immediatamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in modo
da darne ampia pubblicità e consentire, nei successivi tre mesi, la possibilità di
richiedere un referendum popolare sulla riforma. Ai sensi del secondo comma dell’art.
138 Cost. potranno richiedere referendum: una frazione del corpo elettorale
(cinquecentomila elettori), una componente delle autonomie territoriali ( cinque
consigli regionali), le minoranze politiche (un quinto dei componenti di ciascuna
Camera). La tensione garantista (il cd. Favor constitutionis) è aggravata dal fatto che
l’art. 138 non contempla alcun quorum di partecipazione ai fini della validità della
consultazione referendaria. Le nuove tendenze di revisionismo costituzionale hanno
tre peculiarità le quali fanno si che si differenzino dalle precedenti iniziative
costituzionali: a) l’oggetto della riforma costituzionale non è più costituito da singole e
circoscritte disposizioni normative, ma tende esponenzialmente a coinvolgere, in un
caso (L. Cost. 18 ottobre 2001), un intero Titolo della Costituzione, e nell’altro (18
novembre 2005, n. 269) tutto la sua seconda parte (più di quaranta articoli). b) il
progetto di riforma è stato approvato in entrambi i casi in Parlamento non sulla base di
una larga intesa tra maggioranza e opposizione, ma dalle sole forze di governo. c) in
entrambi i casi dell’approvazione del progetto di revisione a maggioranza assoluta e
dopo accesi contrasti tra gli opposti schieramenti politici ha comportato l’inedita
richiesta di un referendum costituzionale.
Costituzione rigida
Le costituzioni rigide pretendono che tutte le loro disposizioni abbiano forza regolativa
e siano trattate come regole inderogabili. A differenza delle costituzioni flessibili,
bisogna preoccuparsi di limitare il potere legislativo, impedendo che le scelte
compiute da una occasionale maggioranza parlamentare cambino le regole del gioco
politico, le garanzie delle libertà individuali e dei diritti politici, i valori che ogni
componente ritiene fondamentali e irrinunciabili. La costituzione rigida è dunque una
costituzione garantita: è garantita la prevalenza delle sue regole rispetto a qualsiasi
altra regola. Le garanzie sono di due tipi: il procedimento di revisione costituzionale e
il controllo di legittimità delle leggi. Nessuna costituzione è rigida a tal punto da non
ammettere alcun cambiamento: sarebbe un invito alla rivoluzione, alla rottura della
legalità per adeguare le regole ai mutamenti storici. Ma l’introduzione di un
procedimento gravoso per cambiare la Costituzione non avrebbe senso se non vi fosse
un’autorità capace di verificare che quelle procedure siano rispettate e che i
cambiamenti non siano introdotti di soppiatto dalla legislazione ordinaria. La
stragrande maggioranza delle costituzioni affida questo compito ad un giudice, sia
pure un giudice un po’ particolare. È infatti necessario che questa autorità sia estranea
ai giochi politici, non abbia carattere rappresentativo, non risponda al principio di
maggioranza. Quindi stiamo parlando di un soggetto imparziale che assicura
l’applicazione obbiettiva del diritto. In Italia questo particolare giudice è il giudice della
Corte costituzionale.
Principio del giusto processo
Per giusto processo si intende l’insieme di garanzie minime che assicurino posizione
equa tra le parti nel rispetto delle regole processuali. I primi due commi dell’art. 111
stabiliscono che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge, e ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità,
davanti a un giudice terzo ed imparziale. L’art. 111 comporta anche che nel processo
penale la persona accusata di un reato deve essere informata tempestivamente della
natura e dei motivi dell’accusa mossa a suo carico; la persona accusata di un reato
deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa,
deve avere la facoltà, davanti ad un giudice, di interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, nonché di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro
mezzo di prova a suo favore; il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova e pertanto la colpevolezza dell’imputato
non può essere provata sulla base di dichiarazioni resa da chi, per libera scelta, si è
sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo
difensore; la persona accusata di un reato deve essere assistita da un interprete se
non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Sussidiarietà verticale ed orizzontale
Sent. 303/2003 principio di sussidiarietà. Perché considerata una sentenza
storica? Perché richiama la sussidiarietà a livello legislativo, attribuisce
nuovamente allo Stato alcune materie, assegnate prima alle Regioni con
materie trasversali
Funzioni amministrative – art. 118 – 3 principi: sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza
Art. 118
Il primo comma dell’art. 118 parla delle funzioni amministrative, ovvero quelle attività
dirette alla realizzazione concreta dei fini che lo Stato vuole perseguire nell’interesse
di tutti i cittadini. Sempre nel primo comma sono menzionati il principio di
sussidiarietà, che è una regola di distribuzione delle funzioni presso l’istituzione più
prossima alla società. Si distingue la sussidiarietà verticale da quella orizzontale: la
prima riguarda i rapporti all’interno delle istituzioni pubbliche, la seconda concerne la
possibilità che alcune funzioni pubbliche siano esercitate dai cittadini stessi, in
particolare attraverso le formazioni sociali di cui all’art. 2 della Costituzione, o meglio
la prima consente nel trasferire la gestione di certi servizi pubblici agli enti locali (in
particolare i Comuni) i quali più vicini ai cittadini, la seconda consiste nell’attribuire
certi compiti tradizionalmente propri dello Stato sociale ad alcune formazioni sociali
che non hanno scopo di lucro e che costituiscono il cosiddetto “terzo settore” (terzo a
fianco dello Stato e del mercato), in grado di fornire servizi tipici dello Stato sociale ad
un costo minore e con una qualità migliore di quelli erogati dalle burocrazie delle
amministrazioni pubbliche. La sussidiarietà verticale la troviamo nel primo comma, la
sussidiarietà orizzontale nel quarto comma. Al principio di sussidiarietà si ricollegano
altri due principi fondamentali, quello dell’adeguatezza, ove la funzione deve essere
esercitata alla dimensione adeguata all’esercizio della funzione stessa coniugando
prossimità, efficacia ed efficienza. Mentre il principio di differenziazione stabilisce
nell'attribuzione di una funzione amministrativa ai diversi livelli di enti di governo
(comuni-province-città metropolitane-regioni-stato) che si debbano considerare le
caratteristiche relative alle rispettive capacità di governo degli enti amministrativi
riceventi; queste sono caratteristiche demografiche, territoriali, associative, strutturali
che possono variare anche in misura notevole nella realtà del paese. Il nuovo art. 118
pone, in via generale le funzioni amministrative ai Comuni, salva la possibilità che
siano attribuite agli altri enti, allo scopo di assicurare l’esercizio unitario, nel rispetto
dei 3 principi. Sentenza 303/2003: con la riforma del Titolo V la Corte introduce la
sussidiarietà come criterio di distribuzioni amministrative. La sussidiarietà può
comportare che alcune funzioni amministrative vengano attratte verso l’alto perché
non possono essere esercitate in basso. Con la sentenza 303/2003 la Corte: ha
ammesso che lo Stato evochi a se “in sussidiarietà” una funzione amministrativa di
programmazione e coordinamento ed ha inoltre ammesso che lo Stato emani le norme
legislative necessarie a definire le forme e le procedure con cui svolgere tale funzione.
Regolamenti governativi
Leggine
Art. 17 della legge 400/1988
Approvazione regolamenti esecutivo
Fanno parte dei regolamenti amministrativi: Regolamenti governativi, interministeriali,
ministeriali. I primi sono deliberati dal consiglio dei ministri. I terzi sono adottati dai
ministri per disciplinare la competenza del ministro o di autorità sotto ordinate. I terzi
sono adottati in materie che sono competenza di più ministri. I secondi e i terzi sono
subordinati ai primi. Classificazione che riguarda l’art 17 della legge 400/1988:
regolamenti di esecuzione, attuazione e integrazione, organizzazione e indipendenti. I
primi sono quelli adottati dal governo per l’esecuzione dei decreti legislativi, rapporto
tra normazione primaria e secondaria, il loro compito è specificare le disposizioni
legislative e le modalità di applicazione delle stesse. Quelli di attuazione e
integrazione sia delle leggi che dei decreti legislativi recanti norme di principio,
precisazione con l’art. 117 m) con l’aggiunta poi di disposizioni generali. La differenza
tra quest’ultimo e la programmazione dei servizi sanitari, ovvero norme di principio e
disposizioni generali, le norme di principio non hanno carattere cogente come le
disposizioni gener
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