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Cadeau di Diritto Costituzionale 1

Potestà concorrente: quali sono le materie, cosa fa lo Stato e cosa fanno le

 Regioni

Differenza tra potestà legislativa assoluta dello Stato, potestà legislativa

 concorrente e residuale

Tipologie di potestà legislativa e quali sono i limiti

 Potestà legislativa statale e regionale (art. 117)

 Costituzionalizzazione della norma 117: principio norme comunitarie

 Art 117 :principi costituzionali, norme comunitarie, obblighi internazionali. Il

 testo precedente alla riforma del Titolo V dell’art. 117 elencava le materie su cui

le Regioni ordinarie avevano potestà legislativa (potestà concorrente),

aggiungendo che le leggi statali potevano delegare ulteriori competenze alle

Regioni (potestà attuativa). Ora invece l’art. 117 stabilisce: un elenco di materie

su cui c’è potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117.2); un elenco di

materie su cui le Regioni hanno potestà legislativa concorrente (art. 117.3), la

concorrenza consiste in questo: la legislazione dello Stato determina i principi

fondamentali della materia, mentre il resto della disciplina compete alle Regioni

che devono rispettare i principi fissati dallo Stato; una clausola residuale per cui

in tutte le materie non comprese nei due elenchi precedenti, spetta alle Regioni

la potestà legislativa (potestà legislativa residuale delle Regioni). Per quanto

riguarda gli obblighi internazionali, mentre in precedenza era solo la legislazioni

regionale ad essere tenuta al rispetto degli obblighi internazionali contratti dallo

Stato, il nuovo art. 117.1 sembra parificare la posizione del legislatore regionale

e quella del legislatore statale vincolando entrambi al rispetto, oltre che degli

obblighi derivanti dall’Unione Europea, anche degli obblighi internazionali. Per la

prima volta viene consentito alle Regioni (art. 117.9) di stipulare “accordi con

Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato”. Le differenze statali

nelle materia regionali: tra le competenze “esclusive” dello Stato, ve ne sono

diverse il cui ambito non è circoscrivibile, perché rappresentano piuttosto degli

obbiettivi o dei valori, spesso di rango costituzionale. Esse tagliano le materie di

competenza regionale (la Corte costituzionale le ha perciò chiamate “materie

trasversali”, vedi pag. 433) nel senso che le leggi statali che perseguono tali

obbiettivi possono incidere anche in materie riservate alle Regioni. Le norme

comunitarie si distinguono in: trattati istitutivi della Comunità Europea,

regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri ed altri

provvedimenti.

Prevalenza norme interne o comunitarie?

Con questa espressione s’intende quel principio per cui in caso di conflitto, di

diritto comunitario

contraddizione o di incompatibilità tra norme di e norme

nazionali, le prime prevalgono sulle seconde. diretta applicabilità

La necessità di affermare questo principio nasce dal fatto che la

del diritto comunitario non potrebbe costituire una garanzia sufficiente per i

cittadini degli Stati membri in quelle ipotesi in cui una norma comunitaria dovesse

contrastare con una disposizione interna; se quest’ultima dovesse prevalere sulla

norma comunitaria i diritti attribuiti ai singoli dall’ordinamento comunitario non

troverebbero alcuna tutela. Nella sentenza 9 marzo 1978, la Corte fu ancora più

esplicita affermando che “in forza del principio della preminenza del diritto

comunitario, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano

direttamente applicabili, hanno l’effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli Stati

“ipso jure”

membri, non solo di rendere inapplicabile, per il fatto stesso della loro

entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale

preesistente, ma anche, in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte

integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico

vigente nel territorio dei singoli Stati membri, di impedire la valida formazione di nuovi

atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme

comunitarie”.

Nella stessa sentenza la Corte chiariva quali erano gli effetti dell’applicazione di un

tale principio, in particolare per quanto riguardava l’attività del giudice nazionale

incaricato di applicare, nell’ambito delle proprie competenze, il diritto comunitario.

Quest’ultimo, infatti, “ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme,

disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante

della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la

previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento

costituzionale”.

Revisione costituzionale

Disciplinato dall’art.138. La costituzione italiana non può essere modificata da leggi

ordinarie, ne tantomeno attraverso eccezionali deroghe o procedure informali. Per

modificare la costituzione è necessario ricorrere all’adozione di leggi di revisione

costituzionale. Le leggi di revisione sono leggi sovraordinate rispetto alle leggi

ordinarie. Solo esse sono in grado di incidere (attraverso modifiche, disposizioni

aggiuntive, abrogazioni) sul testo della Costituzione. Il potere di revisione

costituzionale è un potere costituito, giuridicamente delimitato e nettamente separato

dal potere costituente, che è invece un potere extra ordinem. Ovviamente attraverso

la revisione costituzionale sia possibile addivenire a revisioni totali della Costituzione o

sia, addirittura, possibile procedere alla fondazione di un nuovo ordinamento

costituzionale. Il potere di revisione ha il solo fine di assestare determinati istituti e di

adattare singole norme costituzionali alle nuove ed emergenti istanze della vita civile,

politica e sociale della nazione. Il suo limite lo incontriamo nell’art.139, che stabilisce

“la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Questo

limite va esteso coinvolgendo in tale definizione gran parte dei principi costituzionali

che essendo coessenziali alla forma repubblicana e al suo sviluppo devono

necessariamente essere ritenuti a loro volta irrivedibili. I caratteri forma repubblicana

non sono altro che i caratteri della Repubblica così come espressi nel primo articolo

della nostra Costituzione e in quelli immediatamente successivi. Da ciò ne deriva che

sono parte integrante della forma repubblicana: il principio democratico (art.1), la

garanzia di tutela dei diritti politici, civili e sociali (art.2), l’ispirazione sociale ed

egualitaria della Repubblica che ha il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale” (art.3), il fondamento lavorista (art.4), l’unità e l’indivisibilità

della Repubblica (art.5). Il procedimento di revisione costituzionale si compone di due

fasi: una necessaria che si svolge integralmente in Parlamento e una fase eventuale

che coinvolge, invece, tutti i cittadini. Nel corso della prima fase (fase necessaria)

dell’iter legis è prevista una doppia deliberazione da parte dei due rami del Parlamento

“ad intervallo non minore di tre mesi” (cd. Pausa di riflessione). La prima di queste

deliberazioni può essere assunta a maggioranza relativa (è sufficiente, cioè, che i sì

superino i no). Nella seconda deliberazione tale maggioranza non è più ritenuta

adeguata e per poter procedere alla riforma della Costituzione sarà, quindi, necessario

raggiungere un quorum più alto. Qualora il progetto di legge venga approvato da una

maggioranza particolarmente ampia, pari almeno ai due terzi dei componenti di

ciascuna Camera (maggioranza qualificata), il procedimento si esaurisce: la revisione

costituzionale ha avuto successo e bisognerà ora provvedere all’entrata in vigore delle

nuove disposizioni. La legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica per la

promulgazione e successivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La fase

eventuale ha inizio invece qualora la legge – anche in una soltanto delle due Camere

– sia stata approvata solamente con maggioranza assoluta (cioè con la metà più ino

dei componenti dell’assemblea e non con quella dei due terzi). In questo caso il testo

una volta approvato viene immediatamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in modo

da darne ampia pubblicità e consentire, nei successivi tre mesi, la possibilità di

richiedere un referendum popolare sulla riforma. Ai sensi del secondo comma dell’art.

138 Cost. potranno richiedere referendum: una frazione del corpo elettorale

(cinquecentomila elettori), una componente delle autonomie territoriali ( cinque

consigli regionali), le minoranze politiche (un quinto dei componenti di ciascuna

Camera). La tensione garantista (il cd. Favor constitutionis) è aggravata dal fatto che

l’art. 138 non contempla alcun quorum di partecipazione ai fini della validità della

consultazione referendaria. Le nuove tendenze di revisionismo costituzionale hanno

tre peculiarità le quali fanno si che si differenzino dalle precedenti iniziative

costituzionali: a) l’oggetto della riforma costituzionale non è più costituito da singole e

circoscritte disposizioni normative, ma tende esponenzialmente a coinvolgere, in un

caso (L. Cost. 18 ottobre 2001), un intero Titolo della Costituzione, e nell’altro (18

novembre 2005, n. 269) tutto la sua seconda parte (più di quaranta articoli). b) il

progetto di riforma è stato approvato in entrambi i casi in Parlamento non sulla base di

una larga intesa tra maggioranza e opposizione, ma dalle sole forze di governo. c) in

entrambi i casi dell’approvazione del progetto di revisione a maggioranza assoluta e

dopo accesi contrasti tra gli opposti schieramenti politici ha comportato l’inedita

richiesta di un referendum costituzionale.

Costituzione rigida

Le costituzioni rigide pretendono che tutte le loro disposizioni abbiano forza regolativa

e siano trattate come regole inderogabili. A differenza delle costituzioni flessibili,

bisogna preoccuparsi di limitare il potere legislativo, impedendo che le scelte

compiute da una occasionale maggioranza parlamentare cambino le regole del gioco

politico, le garanzie delle libertà individuali e dei diritti politici, i valori che ogni

componente ritiene fondamentali e irrinunciabili. La costituzione rigida è dunque una

costituzione garantita: è garantita la prevalenza delle sue regole rispetto a qualsiasi

altra regola. Le garanzie sono di due tipi: il procedimento di revisione costituzionale e

il controllo di legittimità delle leggi. Nessuna costituzione è rigida a tal punto da non

ammettere alcun cambiamento: sarebbe un invito alla rivoluzione, alla rottura della

legalità per adeguare le regole ai mutamenti storici. Ma l’introduzione di un

procedimento gravoso per cambiare la Costituzione non avrebbe senso se non vi fosse

un’autorità capace di verificare che quelle procedure siano rispettate e che i

cambiamenti non siano introdotti di soppiatto dalla legislazione ordinaria. La

stragrande maggioranza delle costituzioni affida questo compito ad un giudice, sia

pure un giudice un po’ particolare. È infatti necessario che questa autorità sia estranea

ai giochi politici, non abbia carattere rappresentativo, non risponda al principio di

maggioranza. Quindi stiamo parlando di un soggetto imparziale che assicura

l’applicazione obbiettiva del diritto. In Italia questo particolare giudice è il giudice della

Corte costituzionale.

Principio del giusto processo

Per giusto processo si intende l’insieme di garanzie minime che assicurino posizione

equa tra le parti nel rispetto delle regole processuali. I primi due commi dell’art. 111

stabiliscono che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla

legge, e ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità,

davanti a un giudice terzo ed imparziale. L’art. 111 comporta anche che nel processo

penale la persona accusata di un reato deve essere informata tempestivamente della

natura e dei motivi dell’accusa mossa a suo carico; la persona accusata di un reato

deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa,

deve avere la facoltà, davanti ad un giudice, di interrogare le persone che rendono

dichiarazioni a suo carico, nonché di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di

persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro

mezzo di prova a suo favore; il processo penale è regolato dal principio del

contraddittorio nella formazione della prova e pertanto la colpevolezza dell’imputato

non può essere provata sulla base di dichiarazioni resa da chi, per libera scelta, si è

sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo

difensore; la persona accusata di un reato deve essere assistita da un interprete se

non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Sussidiarietà verticale ed orizzontale

 Sent. 303/2003 principio di sussidiarietà. Perché considerata una sentenza

 storica? Perché richiama la sussidiarietà a livello legislativo, attribuisce

nuovamente allo Stato alcune materie, assegnate prima alle Regioni con

materie trasversali

Funzioni amministrative – art. 118 – 3 principi: sussidiarietà, differenziazione ed

 adeguatezza

Art. 118

Il primo comma dell’art. 118 parla delle funzioni amministrative, ovvero quelle attività

dirette alla realizzazione concreta dei fini che lo Stato vuole perseguire nell’interesse

di tutti i cittadini. Sempre nel primo comma sono menzionati il principio di

sussidiarietà, che è una regola di distribuzione delle funzioni presso l’istituzione più

prossima alla società. Si distingue la sussidiarietà verticale da quella orizzontale: la

prima riguarda i rapporti all’interno delle istituzioni pubbliche, la seconda concerne la

possibilità che alcune funzioni pubbliche siano esercitate dai cittadini stessi, in

particolare attraverso le formazioni sociali di cui all’art. 2 della Costituzione, o meglio

la prima consente nel trasferire la gestione di certi servizi pubblici agli enti locali (in

particolare i Comuni) i quali più vicini ai cittadini, la seconda consiste nell’attribuire

certi compiti tradizionalmente propri dello Stato sociale ad alcune formazioni sociali

che non hanno scopo di lucro e che costituiscono il cosiddetto “terzo settore” (terzo a

fianco dello Stato e del mercato), in grado di fornire servizi tipici dello Stato sociale ad

un costo minore e con una qualità migliore di quelli erogati dalle burocrazie delle

amministrazioni pubbliche. La sussidiarietà verticale la troviamo nel primo comma, la

sussidiarietà orizzontale nel quarto comma. Al principio di sussidiarietà si ricollegano

altri due principi fondamentali, quello dell’adeguatezza, ove la funzione deve essere

esercitata alla dimensione adeguata all’esercizio della funzione stessa coniugando

prossimità, efficacia ed efficienza. Mentre il principio di differenziazione stabilisce

nell'attribuzione di una funzione amministrativa ai diversi livelli di enti di governo

(comuni-province-città metropolitane-regioni-stato) che si debbano considerare le

caratteristiche relative alle rispettive capacità di governo degli enti amministrativi

riceventi; queste sono caratteristiche demografiche, territoriali, associative, strutturali

che possono variare anche in misura notevole nella realtà del paese. Il nuovo art. 118

pone, in via generale le funzioni amministrative ai Comuni, salva la possibilità che

siano attribuite agli altri enti, allo scopo di assicurare l’esercizio unitario, nel rispetto

dei 3 principi. Sentenza 303/2003: con la riforma del Titolo V la Corte introduce la

sussidiarietà come criterio di distribuzioni amministrative. La sussidiarietà può

comportare che alcune funzioni amministrative vengano attratte verso l’alto perché

non possono essere esercitate in basso. Con la sentenza 303/2003 la Corte: ha

ammesso che lo Stato evochi a se “in sussidiarietà” una funzione amministrativa di

programmazione e coordinamento ed ha inoltre ammesso che lo Stato emani le norme

legislative necessarie a definire le forme e le procedure con cui svolgere tale funzione.

Regolamenti governativi

 Leggine

 Art. 17 della legge 400/1988

 Approvazione regolamenti esecutivo

Fanno parte dei regolamenti amministrativi: Regolamenti governativi, interministeriali,

ministeriali. I primi sono deliberati dal consiglio dei ministri. I terzi sono adottati dai

ministri per disciplinare la competenza del ministro o di autorità sotto ordinate. I terzi

sono adottati in materie che sono competenza di più ministri. I secondi e i terzi sono

subordinati ai primi. Classificazione che riguarda l’art 17 della legge 400/1988:

regolamenti di esecuzione, attuazione e integrazione, organizzazione e indipendenti. I

primi sono quelli adottati dal governo per l’esecuzione dei decreti legislativi, rapporto

tra normazione primaria e secondaria, il loro compito è specificare le disposizioni

legislative e le modalità di applicazione delle stesse. Quelli di attuazione e

integrazione sia delle leggi che dei decreti legislativi recanti norme di principio,

precisazione con l’art. 117 m) con l’aggiunta poi di disposizioni generali. La differenza

tra quest’ultimo e la programmazione dei servizi sanitari, ovvero norme di principio e

disposizioni generali, le norme di principio non hanno carattere cogente come le

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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