Brevetti
Codice della proprietà industriale
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D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30: Codice della Proprietà Industriale
- Art. 1-6: Disposizioni generali e principi fondamentali
- Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale:
- Art. 7-28: Marchi
- Art. 29-30: Indicazioni geografiche
- Art. 31-44: Disegni e modelli
- Art. 45-81: Invenzioni
- Art. 82-86: Modelli di utilità
- Art. 87-97: Topografie dei prodotti a semiconduttori
- Art. 98-99: Informazioni segrete
- Art. 100-116: Nuove varietà vegetali
- Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale
- Art. 117-143: Disposizioni processuali
- Art. 144-146: Misure contro la pirateria
- Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale
- Art. 147-173: Domande in generale
- Art. 174-184: Opposizioni alla registrazione dei marchi
- Art. 185-190: Pubblicità
- Procedure speciali
- Art. 194-200: Espropriazione, trascrizione, annotazioni, segretazione militare, licenza obbligatoria, ecc.
- Art. 201-222: Ordinamento professionale
- Art. 223-230: Gestione servizi e diritti
- Art. 231-246: Disposizioni transitorie e finali
Principali tipologie di proprietà industriale in Italia
- Invenzione: Ha una durata di 20 anni e si pagano delle tasse annuali per mantenere il brevetto dal 4° anno.
- Modelli di utilità: Ha una durata di 10 anni e si pagano le tasse su questa tipologia ogni 5 anni.
- Disegni e modelli (anno di Grazia): Ha una durata di 25 anni e le tasse vengono riscosse ogni 5 anni.
- Marchio: Ha una durata di 10 anni ed è rinnovabile.
Invenzione
- Esistono varie normative sui brevetti per invenzione:
- La normativa italiana
- La normativa comunitaria (regolamenti che sono stati stipulati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio)
- La normativa internazionale (Convenzione di Parigi, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, Trattato di cooperazione in materia dei brevetti).
Invenzioni nel codice di proprietà industriale
I brevetti sono protetti all'interno dell'invenzione con il Decreto Legislativo del Codice di Proprietà Industriale. Questo codice è formato da vari articoli suddivisi in aree tematiche:
- Art. 45-52: Oggetto e contenuto del brevetto
- Art. 53-61, 66, 68: Effetti e diritti del brevetto
- Art. 62-65: Titolare del brevetto
- Art. 69-81: Attuazione, decadenza, nullità, rinuncia
Oggetto e contenuto del brevetto
Art. 45: In questo articolo si distingue cosa può essere oggetto di brevetto per invenzione.
SI: Invenzioni nuove
Implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
NO:
- Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici, piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o attività commerciale, programmi da elaborare (software)*, presentazioni di informazioni, metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano/animale, metodi di diagnosi applicati a umani/animali.
- *Si può proteggere solo con diritto d'autore (copyright). Attualmente in discussione nella Commissione Europea la brevettabilità del software.
- Questa disposizione non si applica a sostanze o miscele di sostanze, per i metodi nominati.
- Scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni in quanto tali, razze animali, procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.
- Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e dai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.
Art. 46: In questo articolo si discute quanto un’invenzione può essere considerata una novità. Si considera un’invenzione nuova quando non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato di tecnica è l’insieme di tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. All’interno dello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di brevetto europeo o internazionale designati e aventi effetto per l’Italia precedenti alla data della richiesta della nostra invenzione. Non si esclude, invece, la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.
Art. 47: In questo articolo si discute quando una divulgazione dell’invenzione non è preso in considerazione. Essa non viene presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa. Inoltre, non sono prese in considerazione le divulgazioni avvenute in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.
Art. 48: In questo articolo viene discussa l’implicazione di un’invenzione in un’attività inventiva. Questa è implicante in un’attività inventiva se essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se, invece, lo stato della tecnica comprende questa invenzione questa non viene presa in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva.
Art. 49: In questo articolo si discute quando un’invenzione possa avere un’applicazione industriale. Questo accade quando il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
Art. 50: Questo articolo discute la liceità di un brevetto, ovvero la sua eticità. Non può essere oggetto di brevetto un’invenzione che è contraria all’ordine pubblico o al buon costume. L’attuazione, però, di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume solo per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
Art. 51: Questo articolo tratta la sufficiente documentazione che deve essere presentata insieme alla domanda di concessione del brevetto. Questa documentazione è comprensiva di descrizione e disegni necessari alla sua comprensione. L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla; inoltre, non deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
Nel caso in cui l’invenzione riguardi un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l’utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può esser descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l’invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento.
Art. 52: Questo articolo riguarda le rivendicazioni che con il brevetto richiesto si intendono ottenere. Queste rivendicazioni devono essere poste al termine della descrizione (solo a fini di informazione tecnica) e deve essere indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. In base al tenore delle rivendicazioni si definiscono i limiti di protezione sul brevetto; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. Bisogna garantire, quindi, sia un’equa protezione al titolare, sia una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
Effetti e diritti del brevetto
Art. 53: Questo articolo riguarda gli effetti della brevettazione. I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto, questi effetti decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata resa accessibile al pubblico. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati. Nei confronti dei soggetti a cui la domanda è stata notificata, gli effetti decorrono dalla data di tale notifica.
Art. 60: Questo articolo dichiara la durata di un brevetto. Il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può né essere rinnovato né prolungata la durata. La domanda di brevetto identifica il titolo di proprietà dal momento del suo deposito sino alla concessione.
Art. 66: Questo articolo tratta i diritti del brevetto, ovvero le facoltà esclusive di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. Diritti conferiti al titolare del brevetto:
- Se è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
- Se procedimento, diritto di vietare a terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
Art. 68: Questo articolo riguarda le limitazioni del diritto di brevetto. Nonostante il brevetto dia dei diritti questi non si estendono nel caso in cui l’oggetto dell’invenzione sia:
- Usato in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, anche in paesi esteri.
- Coinvolto nella preparazione estemporanea di medicinali nelle farmacie su ricetta medica purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.
Titolare del brevetto
Art. 64: Questo articolo tratta il caso in cui l’invenzione sia fatta da un dipendente dell’azienda. Nel caso, appunto, che l’invenzione sia fatta da un dipendente si possono verificare vari casi:
- L’invenzione è fatta all’interno di un contratto, retribuita e prevista: in questo caso i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.
- L’invenzione non è prevista all’interno del contratto, non retribuita: i diritti sono sempre del datore di lavoro, ma all’inventore, oltre al riconoscimento, spetta, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza della protezione conferita all’invenzione dal brevetto, dalle mansioni svolte e dalla retribuzione percepita dall’inventore, nonché dal contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro.
- L’invenzione rientra nel campo del datore di lavoro: in questo caso essi al diritto di opzione per l’uso esclusivo o non esclusivo o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di vendere o acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all’estero. I rapporti costituiti con l’esercizio dell’opzione si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
Art. 65: Questo articolo riguarda le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. Questo articolo è un’estensione dell’articolo 64. Il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all’amministrazione. Dopo aver ottenuto il brevetto l’università, o gli enti di ricerca, possono, nel limite consentito, di determinare l’importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione. In qualsiasi caso, comunque, l’inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alla determinazione sopra citata, alle stesse compete il 30% dei proventi o canoni. Trascorsi 5 anni dal rilascio del brevetto, se questo non ha iniziato ad essere utilizzato in campo industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dall’inventore o dai terzi, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.
Classificazione delle idee inventive
Problema tecnico, idea di soluzione, effetto tecnico.
Le idee di soluzione (inventive) si suddividono in due macro categorie:
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Idee immediate e non richiedenti mezzi di attuazione. Si dividono a loro volta in:
- Idee derivanti dall’applicazione di teorie scientifiche
- Idee che rilevano la qualità di un ente esistente
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Idee che richiedono mezzi di attuazione. Si dividono a loro volta in:
- Idee che utilizzano mezzi noti presi dallo stesso campo
- Idee che utilizzano mezzi noti presi da altri campi
- Idee che utilizzano mezzi inventati
Il brevetto europeo (EPC)
La domanda di brevetto europeo deve essere presentata all’EPO entro i 12 mesi dalla data di priorità oppure direttamente. Viene esaminata da un esaminatore EPO che segue la domanda fino alla concessione (3-4 anni). Il brevetto europeo viene concesso come tale è necessario effettuare le nazionalizzazioni nei paesi (o in alcuni di essi) che aderiscono alla convenzione EPC. Se non si nazionalizza si perde il diritto di brevetto e decade il brevetto europeo.
Il brevetto internazionale (PTC)
Il brevetto internazionale non è mai concesso in...
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