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TITOLARE DEL BREVETTO

questo articolo tratta il caso in cui l’invenzione sia fatta da un dipendente dell’azienda.

Art.64: che l’invenzione sia fatta da un dipendente si possono verificare vari casi:

Nel caso, appunto,

l’invenzione è fatta all’interno di un contratto, retribuita e prevista:

1. in questo caso i

diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante

all’inventore di esserne riconosciuto autore.

l’invenzione non è prevista all’interno del contratto, non retribuita:

2. i diritti sono sempre

datore di lavoro, ma all’inventore, oltre al riconoscimento, spetta, un equo premio per la

del

determinazione del quale si terrà conto dell’importanza della protezione conferita

all’invenzione dal brevetti, dalle mansioni svolte e dalla retribuzione percepita

dall’inventore, nonché dal contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore

di lavoro.

l’invenzione rientra nel campo del datore di lavoro:

3. in questo caso essi al diritto di

opzione per l’uso esclusivo o non esclusivo o per l’acquisto del brevetto, nonché per la

facoltà di vendere o acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all’estero. I rapporti

costituiti con l’esercizio dell’opzione si risolvono di diritto ove non venga integralmente

pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

giudice ordinario spetta il compito di accertamento della sussistenza del diritto all’equo premio,

Al

che però viene accordata dall’inventore e dal datore. Se non si raggiunge un accordo provvede una

commissione di tre membri determinata da due scelti da entrambe le parti e da un soggetto eletto dai

due membri.

Art.65: questo articolo riguarda le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di

ricerca. Questo articolo è un’estensione dell’articolo 64. Il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti

dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori i diritti derivanti dall’invenzione

appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L’inventore presenta la domanda di

all’amministrazione.

brevetto e ne dà comunicazione

Dopo aver ottenuto il brevetto l’università, o gli enti di ricerca, possono, nel limite consentito, di

determinare l’importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione.

In qualsiasi caso, comunque, l’inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di

sfruttamento dell’invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non

provvedano alla determinazione sopra citata, alle stesse compete il 30% dei proventi o canoni.

Trascorsi 5 anni dal rilascio del brevetto, se questo non ha iniziato ad essere utilizzato in campo

industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dall’inventore o dai terzi, la pubblica

amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce

automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali

ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne

riconosciuto autore.

Classificazione delle idee inventive

PROBLEMA TECNICO IDEA DI SOLUZIONE EFFETTO TECNICO

Le idee di soluzione(inventive) si suddividono in due macro categorie:

1. Idee immediate e non richiedenti mezzi di attuazione. Si dividono a loro volta in:

idee derivanti dall’applicazione di teorie scientifiche,

a)

b) idee che rilevano la qualità di un ente esistente.

2. Idee che richiedono mezzi di attuazione. Si dividono a loro volta in:

a) idee che utilizzano mezzi noti presi dallo stesso campo,

b) idee che utilizzano mezzi noti presi da altri campi,

c) idee che utilizzano mezzi inventati.

Il brevetto Europeo(EPC),(vedi schema)

La domanda di brevetto europeo deve essere presentata all’EPO entro i 12 mesi dalla data di priorità

oppure direttamente. Viene esaminata da un esaminatore EPO che segue la domanda fino alla

concessione(3-4 anni).

Il brevetto Europeo viene concesso come tale è necessario effettuare le nazionalizzazioni nei paesi(o

in alcuni di essi) che aderiscono alla convenzione EPC. Se non si nazionalizza si perde il diritto di

brevetto e decade il brevetto europeo.

Il brevetto Internazionale(PTC),(vedi schema)

Il brevetto internazionale non è mai concesso in quanto è solamente una fase che dura 30 mesi oltre

la quale è necessario provvedere alle nazionalizzazioni che possono essere o in singoli paesi a scelta

aderenti ad altre convenzioni. L’esame

fra gli aderenti alla Convenzione PCT o in gruppi di paesi

della domanda p a carico di un esaminatore europeo(EPO) se si deposita in un paese eropeo, mentre

a carico di un esaminatore USA(USPTO) se si deposita nelle Americhe. I paesi, attualmente,

aderenti alla convenzione PCT sono 144(mancano alcuni paesi sud americani e alcuni Asia e

Africa).

Come detto precedentemente il codice legislativo non fa rientrare i software come oggetti

brevettabili, ma possono essere solo coperti da diritto d’autore(copyright). Esistono diverse

normative riguardati il diritto d’autore raggruppate in:

• Normativa italiana

-Legge 22 aprile 1941, n.633

-R.D. 18 maggio 1942, n.1369

-D.P.C.M. 3 gennaio 1994, n.244

• Normativa comunitaria

-Direttiva n.91/250/CEE del Consiglio

-Direttiva n.93/98/CEE del Consiglio

-Direttiva n.96/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

• Normativa internazionale

-Convenzione di Berna(1886)

universale sul diritto d’autore(Ginevra 1952)

-Convenzione d’autore e di altri diritti

Legge 22 aprile 1941, n.633: questa legge riguarda la protezione del diritto

connessi al suo esercizio. I due articoli più importanti sono i primi due che riguardano le opere

protette.

L’articolo 1 spiega come siano protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere

creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e

alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono protetti anche i

programmi per operare come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione

delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n.399,

nonché le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione

dell’autore.

intellettuale

L’articolo 2 tratta più specificamente le opere comprese nella protezione che sono rispettivamente:

➢ opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, sia scritta che orale;

➢ opere o composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e le

variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

➢ opere coreografiche e pantomimiche,

➢ opere scultura e pittura, arte del disegno, incisione e delle arti figurative similari;

➢ i disegni e le opere di architettura;

➢ opere cinematografiche, mute o sonore, sempre che non si tratti di semplice documentazione

protetta,

➢ opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia

sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta;

➢ i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché, originali quali risultato di

creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge

le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi

quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale

preparatorio per la progettazione del programma stesso;

➢ le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati

o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente

accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si

estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

➢ le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Dal 1999 si è avviato lo studio e la discussione sulla brevettabilità del software. Questa discussione

parte dalla Commissione della Comunità Europea. Gli obbiettivi principali che si voglio

raggiungere sono due: introduzione di una tutela cumulativa del software tramite normativa sul

diritto d’autore e normativa sui brevetti, ristabilire il principio di certezza giuridica in Europa posto

discussione dall’operato dell’EPO (16000 brevetti su software rilasciati negli ultimi 4 anni).

in

Questa direttiva non è stata ancora approvata poiché non si riesce a trovare un compromesso

politico-commerciale tra esigenze grosse industrie e piccolo e medie imprese.

La proposta direttiva si articola in 5 articoli che descrivono i caratteri di un invenzione

implementata su elaboratori:

Art.1: la direttiva ammette invenzioni implementate su elaboratori, vale a dire ogni invenzione

comporta l’utilizzo di un elaboratore, una rete di elaboratori o altri

avente carattere di novità che

apparati programmabili.

un invenzione implementata su elaboratore si deve collocare all’interno di un ramo della

Art.2:

tecnologia.

Art.3: un invenzione implementata deve garantire un salto inventivo, ovvero di fornire un

contributo tecnico allo stato dell’arte per risolvere un problema tecnico, non ovvio alla persona

esperta del ramo.

Art.4: un invenzione implementata su elaboratore può essere rivendicata come prodotto, in

particolare come elaboratore o rete di elaboratori programmati, o come processo eseguito da tale

elaboratore o rete di elaboratori tramite l’esecuzione di software.

la commissione deve sorvegliare l’impatto delle invenzioni implementate sulla innovazione e

Art.5:

sulla competizione commerciale in Europa ed in ambito internazionale.

ATTUAZIONE, DECADENZA, NULLITÀ, RINUNCIA

All’interno di questa fascia di articoli(69-81) si discute la tutela legale dei brevetti in Italia.

Art.76: in questo articolo si discute la nullità di un brevetto. Un brevetto è considerato nullo

quando:

l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45,46,48,49 e 50;

1. se l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire ad

2. una persona esperta di attuarla;

se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;

3. se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l’avente diritto non si sia valso delle

4. facoltà accordategli dall’a

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
18 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emma.zanatto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia e gestione aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Ramaciotti Laura.