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TITOLARE DEL BREVETTO
questo articolo tratta il caso in cui l’invenzione sia fatta da un dipendente dell’azienda.
Art.64: che l’invenzione sia fatta da un dipendente si possono verificare vari casi:
Nel caso, appunto,
l’invenzione è fatta all’interno di un contratto, retribuita e prevista:
1. in questo caso i
diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante
all’inventore di esserne riconosciuto autore.
l’invenzione non è prevista all’interno del contratto, non retribuita:
2. i diritti sono sempre
datore di lavoro, ma all’inventore, oltre al riconoscimento, spetta, un equo premio per la
del
determinazione del quale si terrà conto dell’importanza della protezione conferita
all’invenzione dal brevetti, dalle mansioni svolte e dalla retribuzione percepita
dall’inventore, nonché dal contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore
di lavoro.
l’invenzione rientra nel campo del datore di lavoro:
3. in questo caso essi al diritto di
opzione per l’uso esclusivo o non esclusivo o per l’acquisto del brevetto, nonché per la
facoltà di vendere o acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all’estero. I rapporti
costituiti con l’esercizio dell’opzione si risolvono di diritto ove non venga integralmente
pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
giudice ordinario spetta il compito di accertamento della sussistenza del diritto all’equo premio,
Al
che però viene accordata dall’inventore e dal datore. Se non si raggiunge un accordo provvede una
commissione di tre membri determinata da due scelti da entrambe le parti e da un soggetto eletto dai
due membri.
Art.65: questo articolo riguarda le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di
ricerca. Questo articolo è un’estensione dell’articolo 64. Il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti
dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori i diritti derivanti dall’invenzione
appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L’inventore presenta la domanda di
all’amministrazione.
brevetto e ne dà comunicazione
Dopo aver ottenuto il brevetto l’università, o gli enti di ricerca, possono, nel limite consentito, di
determinare l’importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione.
In qualsiasi caso, comunque, l’inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di
sfruttamento dell’invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non
provvedano alla determinazione sopra citata, alle stesse compete il 30% dei proventi o canoni.
Trascorsi 5 anni dal rilascio del brevetto, se questo non ha iniziato ad essere utilizzato in campo
industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dall’inventore o dai terzi, la pubblica
amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce
automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali
ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne
riconosciuto autore.
Classificazione delle idee inventive
PROBLEMA TECNICO IDEA DI SOLUZIONE EFFETTO TECNICO
Le idee di soluzione(inventive) si suddividono in due macro categorie:
1. Idee immediate e non richiedenti mezzi di attuazione. Si dividono a loro volta in:
idee derivanti dall’applicazione di teorie scientifiche,
a)
b) idee che rilevano la qualità di un ente esistente.
2. Idee che richiedono mezzi di attuazione. Si dividono a loro volta in:
a) idee che utilizzano mezzi noti presi dallo stesso campo,
b) idee che utilizzano mezzi noti presi da altri campi,
c) idee che utilizzano mezzi inventati.
Il brevetto Europeo(EPC),(vedi schema)
La domanda di brevetto europeo deve essere presentata all’EPO entro i 12 mesi dalla data di priorità
oppure direttamente. Viene esaminata da un esaminatore EPO che segue la domanda fino alla
concessione(3-4 anni).
Il brevetto Europeo viene concesso come tale è necessario effettuare le nazionalizzazioni nei paesi(o
in alcuni di essi) che aderiscono alla convenzione EPC. Se non si nazionalizza si perde il diritto di
brevetto e decade il brevetto europeo.
Il brevetto Internazionale(PTC),(vedi schema)
Il brevetto internazionale non è mai concesso in quanto è solamente una fase che dura 30 mesi oltre
la quale è necessario provvedere alle nazionalizzazioni che possono essere o in singoli paesi a scelta
aderenti ad altre convenzioni. L’esame
fra gli aderenti alla Convenzione PCT o in gruppi di paesi
della domanda p a carico di un esaminatore europeo(EPO) se si deposita in un paese eropeo, mentre
a carico di un esaminatore USA(USPTO) se si deposita nelle Americhe. I paesi, attualmente,
aderenti alla convenzione PCT sono 144(mancano alcuni paesi sud americani e alcuni Asia e
Africa).
Come detto precedentemente il codice legislativo non fa rientrare i software come oggetti
brevettabili, ma possono essere solo coperti da diritto d’autore(copyright). Esistono diverse
normative riguardati il diritto d’autore raggruppate in:
• Normativa italiana
-Legge 22 aprile 1941, n.633
-R.D. 18 maggio 1942, n.1369
-D.P.C.M. 3 gennaio 1994, n.244
• Normativa comunitaria
-Direttiva n.91/250/CEE del Consiglio
-Direttiva n.93/98/CEE del Consiglio
-Direttiva n.96/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
• Normativa internazionale
-Convenzione di Berna(1886)
universale sul diritto d’autore(Ginevra 1952)
-Convenzione d’autore e di altri diritti
Legge 22 aprile 1941, n.633: questa legge riguarda la protezione del diritto
connessi al suo esercizio. I due articoli più importanti sono i primi due che riguardano le opere
protette.
L’articolo 1 spiega come siano protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e
alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono protetti anche i
programmi per operare come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n.399,
nonché le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
dell’autore.
intellettuale
L’articolo 2 tratta più specificamente le opere comprese nella protezione che sono rispettivamente:
➢ opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, sia scritta che orale;
➢ opere o composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e le
variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
➢ opere coreografiche e pantomimiche,
➢ opere scultura e pittura, arte del disegno, incisione e delle arti figurative similari;
➢ i disegni e le opere di architettura;
➢ opere cinematografiche, mute o sonore, sempre che non si tratti di semplice documentazione
protetta,
➢ opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia
sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta;
➢ i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché, originali quali risultato di
creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge
le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi
quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale
preparatorio per la progettazione del programma stesso;
➢ le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati
o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si
estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
➢ le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Dal 1999 si è avviato lo studio e la discussione sulla brevettabilità del software. Questa discussione
parte dalla Commissione della Comunità Europea. Gli obbiettivi principali che si voglio
raggiungere sono due: introduzione di una tutela cumulativa del software tramite normativa sul
diritto d’autore e normativa sui brevetti, ristabilire il principio di certezza giuridica in Europa posto
discussione dall’operato dell’EPO (16000 brevetti su software rilasciati negli ultimi 4 anni).
in
Questa direttiva non è stata ancora approvata poiché non si riesce a trovare un compromesso
politico-commerciale tra esigenze grosse industrie e piccolo e medie imprese.
La proposta direttiva si articola in 5 articoli che descrivono i caratteri di un invenzione
implementata su elaboratori:
Art.1: la direttiva ammette invenzioni implementate su elaboratori, vale a dire ogni invenzione
comporta l’utilizzo di un elaboratore, una rete di elaboratori o altri
avente carattere di novità che
apparati programmabili.
un invenzione implementata su elaboratore si deve collocare all’interno di un ramo della
Art.2:
tecnologia.
Art.3: un invenzione implementata deve garantire un salto inventivo, ovvero di fornire un
contributo tecnico allo stato dell’arte per risolvere un problema tecnico, non ovvio alla persona
esperta del ramo.
Art.4: un invenzione implementata su elaboratore può essere rivendicata come prodotto, in
particolare come elaboratore o rete di elaboratori programmati, o come processo eseguito da tale
elaboratore o rete di elaboratori tramite l’esecuzione di software.
la commissione deve sorvegliare l’impatto delle invenzioni implementate sulla innovazione e
Art.5:
sulla competizione commerciale in Europa ed in ambito internazionale.
ATTUAZIONE, DECADENZA, NULLITÀ, RINUNCIA
All’interno di questa fascia di articoli(69-81) si discute la tutela legale dei brevetti in Italia.
Art.76: in questo articolo si discute la nullità di un brevetto. Un brevetto è considerato nullo
quando:
l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45,46,48,49 e 50;
1. se l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire ad
2. una persona esperta di attuarla;
se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
3. se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l’avente diritto non si sia valso delle
4. facoltà accordategli dall’a