Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Presunzione relativa nel brevetto di procedimento
Per contenere queste difficoltà probatorie l'art.67 -1 comma c.p.i. detta una presunzione sia pure relativa, con riguardo specifico al brevetto di procedimento: prevede che in tal caso ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, con quel procedimento brevettato: quindi questa presunzione attenua l'onere probatorio posto a carico del titolare del brevetto di procedimento, perché punto costui non dovrà impazzire nel ricercare le prove per dimostrare in giudizio la contraffazione del suo brevetto.
Tale presunzione dell'art. 67 però opera soltanto in due casi tassativi, che sono sempre elencati nell'art. 67 - 1 comma:
Lett. a) . opera innanzitutto se il prodotto ottenuto mediante il procedimento brevettato è un prodotto nuovo, quindi è un prodotto assolutamente diverso e non analogo a quelli realizzati e commercializzati in precedenza, quindi in questo
Caso si ritiene improbabile che il terzo possa avere avuto il tempo di individuare un altro procedimento di produzione per la realizzazione del prodotto.
Lett. b) opera se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento brevettato e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato. Anche questa ipotesi vuole attenuare l'onere probatorio che ricadrebbe sul titolare del brevetto di procedimento perché il titolare del brevetto di procedimento non può accedere all'azienda del presunto contraffattore, quindi non è in grado il più delle volte di fornire in giudizio la prova precisa del procedimento effettivamente utilizzato dal presunto contraffattore.
Il contraffattore non ha un vero proprio onere della prova, ma gli si riconosce la possibilità di fornire la prova contraria per vincere la presunzione.
relativa posta dall'art. 67.:questo avviene per il principio di vicinanza alla prova: si parte dall'idea che per il presuntocontraffattore dovrebbe essere molto più semplice fornire la prova diretta a vincere lapresunzione e quindi dimostrare che in realtà nella sua impresa è stato adottato unprocedimento di produzione diverso da quello brevettato; questa regola ovviamente vaapplicata tenendo conto anche del legittimo interesse del presunto contraffattore a tutelare isuoi segreti aziendali (quindi non si potrà pretendere dal presunto contraffattore una provacompleta ed esaustiva del procedimento adottato laddove comporti rivelare segreti aziendali)
Pagina 273 di 6 Lezione 14
Infine l'art. 67 ultimo comma prevede che quando il titolare di un brevetto diprocedimento fornisca ad altri i mezzi necessari per attuare l'oggetto del brevetto si presumeche abbia concesso una licenza avente ad oggetto l'uso di tale procedimento o
processoproduttivo: questa regola vuole tutelare la posizione del licenziatario perché il contratto di licenza di brevetto è un contratto a forma libera e proprio per questo il licenziatario potrebbe avere difficoltà a provare l'avvenuta stipulazione del contratto qualora venga accusato di contraffazione del brevetto altrui. Questa presunzione di contratto di licenza vale solo per le invenzioni di procedimento!
Limitazione ai diritti esclusivi del titolare di brevetto - art. 68 c.p.i.
I diritti esclusivi che spettano al titolare di un brevetto, sia esso di procedimento o di prodotto, incontrano però delle limitazioni che impediscono appunto di poter ravvisare in alcuni casi nella condotta di terzi gli estremi di una vera e propria contraffazione (parliamo di contraffazione per indicare la condotta di chi viola i diritti esclusivi spettanti al titolare di un brevetto).
Queste limitazioni sono enunciate nell'art. 68 c.p.i. che individua una serie di casi in
Il cuil'uso dell'invenzione altrui è considerato lecito, quindi non costituisce contraffazione dell'altrui brevetto.
La norma fa riferimento a:
- atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali.
- Si possono considerare leciti gli atti che costituiscono utilizzo dell'invenzione altrui, avvenuti in ambito privato o comunque per finalità non imprenditoriali e questo indipendentemente dalla buona dalla malafede dell'autore di queste condotte (quindi anche se sono posti in essere da chi era consapevole dell'esistenza del brevetto altrui)
A contrario si evince che sono invece vietati gli usi imprenditoriali dell'invenzione altrui, a maggior ragione perché si tratta di facoltà che rientrano nei diritti esclusivi spettanti al titolare del brevetto in base all'art. 66.
- atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto del invenzione brevettata.
Questa disposizione mira in particolare ad evitare che il sistema
brevettuale che è nato comeper incentivare la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze in qualunque campo del sapere possafinire per ostacolare invece l'attività di ricerca.Vi è però da dire che la giurisprudenza tende a interpretare in maniera rigorosa questadisposizione, ritenendo che la norma si applica solamente alle attività puramente sperimentaliquindi svolte per fini esclusivamente di ricerca che non prevedono lo sfruttamento industrialedegli eventuali risultati dell'attività di ricerca.Questa interpretazione così restrittiva della norma ha finito per limitarne notevolmentel'applicazione, perché è raro trovare il delle attività puramente sperimentali ed è per questaragione che questo tipo di interpretazione è stata criticata da diversi autori che hanno propostoinvece un'interpretazione più ampia della norma che permetta di considerare leciti tutti gli usisperimentali.di preparazione dei farmaci da parte delle farmacie su prescrizione medica. Questo articolo del Codice della Proprietà Industriale considera legittime le attività di preparazione estemporanea dei farmaci da parte delle farmacie su prescrizione medica. Questa disposizione è particolarmente favorevole per le attività di sperimentazione dei farmaci coperti da brevetto, volte all'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco generico dopo la scadenza del brevetto. Una volta scaduto il brevetto di un farmaco, il composto può essere commercializzato come farmaco generico e quindi le imprese produttrici di farmaci generici possono porre in essere delle attività di sperimentazione finalizzate ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di questi farmaci generici. Inoltre, possono svolgere questa attività di studio e sperimentazione già durante il periodo di efficacia del brevetto sul farmaco originario.finalizzate alla tutela della Salute, ma che ha ormai oggi una rilevanza pratica molto modesta in ragione della del fatto che è ormai abbastanza rara la preparazione di farmaci nelle farmacie. Questo ad es. potrebbe accadere per la necessità di preparare un farmaco con un dosaggio diverso da quello dei medicinali offerti sul mercato e questo punto spiega la ragione di questa limitazione ai diritti esclusivi del titolare del brevetto.
altre attività che sono considerate lecite, come ad es. l'utilizzo di un'invenzione a bordo di navi di Paesi stranieri che si trovano a transitare temporaneamente nelle acque italiane e altre ipotesi che sono state introdotte dal d.lgs. 18/2019 che ha introdotto ulteriori ipotesi di limitazioni all'art. 68 che sono state ricavate da una previsione dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti, che è parte della normativa non ancora peraltro applicata sul brevetto europeo con effetto unitario: si tratta di
ipotesimarginali e peraltro recepite da un accordo che non è ancora applicabile.il preuso, art. 68 comma 3•prevede che chi nei 12 mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto abbia fattouso nella propria azienda dell'invenzione, può continuare ad utilizzarla nel limite del preuso.Quindi se un inventore, senza brevettare la sua invenzione, si è limitato ad utilizzarla all'internodella propria azienda nei 12 mesi che precedono il deposito della domanda di brevettopresentata da un altro inventore che sia autonomamente pervenuto a realizzare la stessainvenzione, in tal caso il pre-utente può continuare a usare la sua invenzione.Questo pre-uso finisce per tradursi in una limitazione ai diritti esclusivi spettanti altitolare del brevetto, perché egli deve appunto accettare il fatto che il preutente può liberamentecontinuare a fare uso dell'invenzione seppure nei limiti del preuso (quindi non potrebbe ad
es.aumentare il suo fatturato o aumentare la produzione)nb: L'invenzione del secondo inventore non può essere considerata priva dei requisiti dellanovità, se appunto l'invenzione del primo utente è stata utilizzata in regime di segreto: la disciplina presuppone infatti che il pre-uso non abbia comportato alcuna divulgazione dell'invenzione brevettata.
La contraffazione del brevettoC on il termine contraffazione si indica l'uso non autorizzato del invenzione brevettata, quindi consiste in una violazione dei diritti esclusivi che spettano al titolare di un brevetto. Ma l'accertamento della contraffazione pone problemi delicati, perché per avere contraffazione non occorre necessariamente che l'invenzione brevettata sia imitata integralmente in tutti i suoi aspetti (ipotesi marginale), ma è sufficienti che tocchi l'ambito di esclusiva coperto la privato dalla privativa altrui.(ad es. in caso di brevetto di prodotto è
La contraffazione non si verifica solo quando viene realizzato e commercializzato un prodotto identico a quello tutelato, ma anche nel caso di sostituzione di alcuni elementi essenziali o quando solo alcuni elementi del prodotto del contraffattore sono protetti dal brevetto altrui.
Inoltre, la contraffazione non è esclusa dal fatto che il terzo possa avere introdotto dei miglioramenti, dei perfezionamenti o degli adattamenti all'invenzione: si parla in questo caso di contraffazione evolutiva.
Infatti, anche un'invenzione di perfezionamento può comportare una contraffazione dell'invenzione altrui. L'invenzione di perfezionamento consiste nell'offrire una soluzione con un rendimento migliore a un problema tecnico già risolto da una invenzione precedente e coperta da brevetto. Tuttavia, l'invenzione di perfezionamento è un'invenzione dipendente e pertanto il suo utilizzo è subordinato al consenso del titolare del brevetto originario, ex art. 68.
comma 2)Pagina 295 di 6Lezione 14La legge tuttavia arriva in aiuto di chi rea