Lezione 11: Il brevetto
Introduzione al brevetto
Il brevetto rappresenta lo strumento giuridico che permette di tutelare le invenzioni, che rappresentano un momento centrale nelle attività delle imprese, perché l’imprenditore che riesce a realizzare un’invenzione e a sfruttarla dal punto di vista industriale, consegue un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri concorrenti.
Idee innovative
Le idee innovative possono riguardare:
- La fase della produzione (invenzione di nuovo prodotto oppure di un nuovo procedimento industriale che permette di risparmiare i costi di produzione, di ridurre i tempi di produzione).
- La fase dell'organizzazione aziendale (creazione di un nuovo organigramma che permette di rendere più efficiente l'organizzazione dell'impresa).
- La fase della commercializzazione (nuove tecniche di vendita).
Invenzioni tutelate dal brevetto
Le invenzioni propriamente dette, tutelate attraverso l'istituto del brevetto, appartengono alla prima fase, cioè la fase della produzione industriale, e solo queste ricevono una tutela giuridica attraverso la possibilità del conseguimento di un brevetto.
Vantaggi del brevetto
Quando un imprenditore realizza un'invenzione, dato che gli assicura un vantaggio concorrenziale importante rispetto ai concorrenti, ha interesse a sfruttarla in via esclusiva evitando quindi che altri possano ottenere quella invenzione o copiarla o sfruttarla indebitamente. Il brevetto assicura all'imprenditore o a chi ha realizzato un'invenzione la possibilità di sfruttarla in via esclusiva, sia pure per un periodo di tempo limitato: questo gli riconosce dei diritti esclusivi da far valere nei confronti dei terzi in generale. Quindi il titolare di un brevetto può agire con l'azione di contraffazione contro chi utilizza indebitamente la sua invenzione protetta da un brevetto: è una tutela particolarmente incisiva alle invenzioni industriali molto più forte rispetto a quella che può essere offerta dal segreto aziendale.
Limiti del segreto aziendale
Il segreto aziendale infatti non è in grado di tutelare tutti i tipi di invenzione, ad esempio non può tutelare in maniera adeguata le invenzioni di prodotto perché dopo la prima messa in commercio del prodotto chiunque potrebbe smontarlo ed esaminare il prodotto per cercare di imitarlo o di produrlo autonomamente. Il segreto aziendale potrebbe offrire una tutela apprezzabile ad esempio se l'invenzione consiste in un’invenzione di procedimento: allora in questo caso solitamente il procedimento produttivo è destinato a non essere conosciuto ai terzi, cioè a chi non ha accesso all’azienda, però c'è sempre il rischio di fughe di notizie nel senso che c'è sempre rischio che qualche collaboratore o dipendente possa comunicare a terzi, in particolare a concorrenti, gli aspetti essenziali dell'invenzione in questo modo realizzata.
Il segreto aziendale si rivela poi particolarmente pericoloso perché se l'imprenditore riesce a conservare a lungo il segreto della sua invenzione, di fatto può acquisire una posizione di monopolio derivante dallo sfruttamento esclusivo della sua invenzione, che può anche perdurare per molto tempo e quindi c'è un pregiudizio per la collettività che deve sopportare a lungo la posizione di monopolio. Infine, il segreto aziendale potrebbe comportare la perdita dell'innovazione ad esempio a seguito della morte dell'unico soggetto depositario del segreto aziendale.
Scopo del brevetto
Ed è proprio per ovviare ai limiti del segreto aziendale che è stato introdotto l'istituto del brevetto che mira a garantire una tutela adeguata alle invenzioni cercando da un lato di tutelare l'inventore garantendone un diritto allo sfruttamento esclusivo dell'invenzione e dall'altro lato però cerca anche di ridurre nel tempo il monopolio che l’inventore in questo modo ottiene, limitando la durata dell'esclusiva a vent'anni.
La funzione del brevetto
Per ovviare ai limiti e agli inconvenienti del segreto aziendale è stato introdotto in tutti gli ordinamenti giuridici l'istituto del brevetto, la cui funzione consiste nel tutelare le invenzioni garantendo:
- Innanzitutto all'inventore il diritto di sfruttare in via esclusiva la propria invenzione, sia pure per un periodo di tempo limitato (solitamente di vent'anni), in tutto il territorio dello Stato concedente.
- La tutela che non possa avvenire una perdita fortuita dell'invenzione, questo perché come vedremo alla domanda di rilascio del brevetto occorre allegare una descrizione analitica dell’invenzione brevettabile che consenta a un esperto del settore di poter riprodurre l'invenzione stessa.
Durata limitata della tutela brevettuale
La previsione di una durata limitata della tutela brevettuale è giustificata dall'esigenza di evitare il rischio che il monopolio spettante all'inventore a seguito del rilascio del brevetto possa protrarsi per un periodo eccessivamente lungo, perché il riconoscimento al titolare del brevetto dei diritti esclusivi che gli competono implica il riconoscimento di una posizione di monopolio che potrebbe anche pregiudicare la libertà di concorrenza.
Limitazioni della tutela brevettuale
Il brevetto non copre tutte le invenzioni, ma quei trovati che riguardano la fase della produzione industriale, per cui si parla appunto di invenzioni industriali. Quindi quelle innovazioni che invece riguardano la fase dell'organizzazione aziendale o la fase commerciale, se soddisfano i requisiti prescritti dalla legge potrebbero invece essere tutelate come segreti commerciali in base alla disciplina degli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale.
Tutela del titolare del brevetto
La tutela accordata al titolare del brevetto e in particolare riconoscimento a questo di diritti esclusivi comporta una situazione di monopolio che l'ordinamento tuttavia accetta in ragione dell'esigenza di favorire attraverso il sistema brevettuale lo sviluppo del progresso tecnico: il brevetto in altre parole incentiva l'attività inventiva perché assicura un diritto di esclusiva all'inventore, quindi l'inventore attraverso lo sfruttamento e l'utilizzo esclusivo dell'invenzione brevettata è in grado di ottenere dei ricavi che dovrebbero essere idonei a coprire o quantomeno a recuperare i costi sostenuti per la realizzazione dell'invenzione.
Normativa antitrust e brevetti
La normativa antitrust sanziona eventuali comportamenti abusivi di chi opera in una posizione di monopolio in quanto titolare di un brevetto o semplicemente perché sta sfruttando un'invenzione in regime di segreto aziendale (ad esempio un abuso consistente nella condotta del titolare di un brevetto o anche comunque di un segreto aziendale che applichi ai prodotti realizzati attraverso lo sfruttamento della sua invenzione dei prezzi ingiustificati esproporzionati adducendo l’esigenza di recuperare le spese di ricerca sostenute per la realizzazione l'invenzione).
Incentivazione della rivelazione delle invenzioni
Ma il brevetto è visto anche come uno strumento che incentiva la rivelazione da parte dell'inventore delle invenzioni realizzate, perché appunto il riconoscimento di un diritto esclusivo non rende conveniente lo sfruttamento dell'invenzione in regime di segreto. Inoltre incentiva la diffusione delle invenzioni perché favorisce la circolazione, seppure dietro corrispettivo, delle invenzioni stesse in modo da permetterne lo sfruttamento ottimale (ad esempio le licenze di brevetto).
Disciplina dei brevetti
La disciplina dei brevetti nel nostro ordinamento è contenuta:
- Negli artt. 45 e seguenti del Codice della proprietà industriale.
- Negli art. 2584 e seguenti del codice civile, norme quest'ultime rimaste pressoché invariate nel corso del tempo e quindi vanno interpretate alla luce delle disposizioni del Codice della proprietà industriale.
Disciplina generale e settoriale
Gli art. 45 e seguenti del Codice della proprietà industriale contengono una disciplina generale delle invenzioni che si applica a tutte le invenzioni, indipendentemente dal settore specifico in cui l'invenzione è stata attuata o viene utilizzata. Si integrano con questa disciplina di carattere generale vi sono poi alcune discipline speciali che regolano le invenzioni realizzate in alcuni particolari settori, che in ragione della loro peculiarità necessitano di alcune regole specifiche: ad esempio, le invenzioni biotecnologiche, che sono disciplinate dagli artt. 81 e ss del Codice della proprietà industriale, le invenzioni relative alle topografie dei prodotti a semiconduttori, cioè chips in pratica della sistemi elettronici, e le nuove varietà vegetali.
Brevetti nazionali e internazionali
La normativa del Codice della proprietà industriale peraltro è quella che si applica soltanto ai brevetti nazionali, cioè brevetti che vengono concessi rilasciati dalle UIBM.
Il brevetto europeo
Poi vi è anche la disciplina dedicata al brevetto europeo: il brevetto europeo è un titolo brevettuale che è disciplinato dalla convenzione sul brevetto europeo di Monaco - European Patent Convention (EPC) che è stata sottoscritta il 5 ottobre del 1973, da ultimo modificata nel 2000; non ne fanno parte solo i paesi dell'Unione Europea. La convenzione ha istituito il rilascio di un brevetto da parte dell'ufficio europeo dei brevetti di Monaco di Baviera, che è appunto assoggettato alle disposizioni della convenzione e per le parti per le quali la convenzione non prevede regole specifiche è assoggettato alle normative nazionali degli Stati designati, cioè degli Stati per i quali il richiedente ha chiesto la tutela brevettuale: quindi chi presenta una domanda di brevetto europeo deve appunto indicare gli Stati aderenti alla convenzione di Monaco per i quali richiede intende richiedere la tutela (può trattarsi di tutti o solo di alcuni Stati aderenti alla convenzione).
Limiti del brevetto europeo
Il limite principale del brevetto europeo è dato dal fatto che non rappresenta un titolo brevettuale unitario, ma è solitamente considerato come un fascio di brevetti nazionali perché è assoggettato alle norme della convenzione e per gli aspetti per i quali la convenzione non prevede disposizioni specifiche è assoggettato alla normativa dei brevetti nazionali propria di ciascuno degli stati disegnati; proprio questo limite ha giustificato la ricerca da tempo di trovare una soluzione che permetta invece un titolo brevettuale unitario almeno per tutti i paesi dell'Unione Europea. Un primo tentativo in questo senso era stato adottato con la convenzione di Lussemburgo del 1975, che aveva introdotto il cosiddetto “brevetto comunitario”, cioè un titolo brevettuale unitario rilasciato sempre dall'ufficio europeo dei brevetti e riconosciuto come titolo unitario in tutti i paesi dell'Unione Europea, ma questa convenzione però non è mai entrata in vigore.
Il brevetto europeo con effetto unitario
Nel 2012 c’è stata l'adozione del cosiddetto “pacchetto di provvedimenti” che ha introdotto il “brevetto europeo con effetto unitario”, che è disciplinato da due regolamenti dell'Unione 1257/2012 e 1260/2012 a cui si affianca l'accordo sul tribunale unificato dei brevetti (accordo TUB). In sostanza si è cercato di prevedere la possibilità di rilasciare un brevetto che abbia efficacia unitario in tutti i paesi dell'Unione Europea che hanno aderito a questo sistema (sono tutti tranne la Spagna). Questo sistema estremamente complesso non è però ancora entrato in funzione, poiché l’applicabilità dei due regolamenti è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo relativo al tribunale unificato dei brevetti, la cui funzione necessaria è di garantire una giurisdizione unificata in materia brevettuale. L’accordo non è stato ancora ratificato dalla Germania, la cui ratifica è essenziale perché la Germania, la Francia e il Regno Unito sono i paesi che presentano il maggior numero di brevetti. Inoltre, il Regno Unito è uscito di recente dall'Unione Europea e ha dichiarato di recente di non volere aderire al sistema del brevetto unitario, anche se arriva ratificato qualche tempo fa l'accordo TUB. Quindi in attesa dell'entrata in vigore della concreta applicazione della normativa del sistema del brevetto europeo con effetto unitario continuiamo ad applicare la convenzione di Monaco di Baviera sul brevetto europeo e la normativa nazionale di ciascun stato membro della convenzione.
Per altro dobbiamo tener presente che la disciplina del brevetto europeo contenuta nella convenzione di Monaco è sostanzialmente coincidente a quella Italiana, perché appunto la disciplina delle norme del Codice della proprietà industriale è stata modificata in diverse occasioni per adeguarla alle regole e alle previsioni della convenzione sul brevetto europeo.
Brevetto europeo tradizionale
Nota sul brevetto europeo tradizionale: Tradizionalmente quasi tutti gli autori e interpreti e anche la quasi totalità della giurisprudenza sono soliti definire il brevetto europeo (cioè non il brevetto europeo con effetto unitario, ma il brevetto europeo tradizionale) come un fascio di brevetti nazionali: perché questo brevetto è assoggettato in ciascuno degli stati disegnati, per i quali è stata chiesta la tutela brevettuale, alle norme che quello stato dedica ai propri brevetti nazionali per i profili per i quali la convenzione di Monaco non prevede una regolamentazione specifica. In realtà questa visione non è condivisa in maniera monolitica, ma ci sono diversi autori che invece contestano questa interpretazione perché ritengono che comunque l'applicazione delle normative nazionali ai brevetti europei debba comunque avvenire se le normative applicabili siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Monaco; quindi si tratta di una nozione di una definizione che non è univoca.
Quindi anche la tutela d'esempio del brevetto europeo a livello giurisdizionale è affidata alle autorità giurisdizionali degli stati disegnati, che si occupano solo della loro frazione nazionale del brevetto e derimono le controversie alla luce della normativa nazionale di riferimento (nel nostro ordinamento sono le sezioni specializzate in materia di impresa dei Tribunali e le corti d'Appello che si occupano delle controversie relative alla validità della frazione italiana del brevetto europeo), ma mancando un coordinamento tra le autorità nei vari stati designati c'è anche il rischio che si giunga a delle decisioni non coerenti e non conformi sulle stesse questioni interpretative.
Nozione di invenzione
Il brevetto è l'istituto giuridico che assicura tutela alle invenzioni, ma in realtà il nostro sistema normativo come anche la convenzione di Monaco sul brevetto europeo non contiene una definizione generale di invenzione: il codice civile all'art. 2585 contiene un elenco esemplificativo di invenzioni brevettabili, così come l’art. 45 c.p.i. “oggetto del brevetto”, aprendo la sezione dedicata alle invenzioni, al primo comma precisa che possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni di ogni settore della tecnica che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. In realtà si limita sostanzialmente a ribadire quali sono i requisiti di validità che l'invenzione deve avere per essere validamente brevettata (requisito della novità, dell'attività inventiva, dell'industrialità).
Quindi in assenza di una definizione normativa di invenzione possiamo far riferimento ancora alla definizione tradizionale di invenzione: l'invenzione è la soluzione originale di un problema tecnico, perché solo l'invenzione che riguarda il mondo della tecnica è brevettabile. Resta tuttavia solo una definizione descrittiva. I dati normativi infatti si limitano ad identificare una serie di fattispecie che non possono essere considerate invenzioni.
Esclusioni dalla brevettabilità
Un primo elenco non tassativo di fattispecie escluse dall’ambito della brevettabilità è contenuto nell’art. 45 comma 2 c.p.i, che esclude:
- Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici.
- I piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore.
- Le presentazioni di informazioni.
1. - Scoperte: sono le nuove spiegazioni della realtà o dei fenomeni naturali fisici o chimici, non ritenute brevettabili perché frutto di attività umana conoscitiva e non hanno finalità o applicazione concreta e per l’esigenza di evitare che l’attribuzione di posizioni di monopolio possa essere d’ostacolo allo sviluppo tecnologico. - Metodi matematici: sono modelli di ragionamento frutto dell'attività conoscitiva umana e in quanto tale non brevettabili proprio perché privi di finalità pratiche.
2. - Piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali: ad esempio i metodi di studio o di insegnamento, metodi di analisi, sistemi di spiegazione. - Piani, principi e i metodi per le attività commerciali: ad esempio tecniche contabili, i sistemi di vendita o le tecniche contrattuali. (Considerazioni come sopra)
3. - Presentazioni di informazioni: ad esempio linguaggi artificiali, allestimenti di tabelle, grafici che permettono di illustrare le relazioni fra dati statistici.
Da questa elencazione dell’art 45 - comma 2 del Codice della proprietà industriale possiamo quindi dedurre che: le categorie qui escluse dalla brevettabilità sono caratterizzate da elementi conoscitivi frutto dell'attività conoscitiva umana che in quanto privi di una applicazione pratica in ambito tecnologico, non sono qualificabili come invenzioni. Quindi qui si può trarre che un’invenzione consiste in un trovato che fornisce una soluzione originale ad un problema concreto a livello tecnico capace di soddisfare un bisogno umano.
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