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AUTOTUTELA E CONFLITTO COLLETTIVO
Tra i pilastri del diritto sindacale viene riconosciuto il diritto di sciopero all’art. 40 Cost.,
si qualifica come diritto, e come conseguenze giuridiche si dirama in due direzioni:
Vincola lo Stato a non punire penalmente gli scioperanti (salvo eccezioni)
1. Autorizza i lavoratori ad astenersi dalla prestazione senza conseguenze negative
2. sul rapporto di lavoro.
La sua posizione è rafforzata anche dall’art.28 dello Statuto e si colloca fra gli strumenti
prefigurati dall’art.3, co.2, Cost.
Viene considerato lo strumento di riequilibrio delle disuguaglianze di fatto sul piano
del rapporto di lavoro e socio – politico.
La serrata, strumento di lotta sindacale dei datori, non viene presa in considerazione dalla
Corte Costituzionale, ma va considerata semplice libertà, assumendo la posizione avuta
dallo sciopero nello stato liberale.
Diritto di sciopero: natura e titolarità
Viene qualificato come diritto potestativo. Sarà legittimo solo quello rivolto nei confronti
del datore, sospendendo l’adempimento delle obbligazioni convenute nel contratto
individuale.
Così diverrebbero illegittime tutte le forme non avente tale destinatario.
Ciò che conta ai fini di legittimità dello sciopero, è che la pretesa fatta valere rientri nella
disponibilità del datore, dandogli attuazione tramite il suo comportamento.
Rivendicazioni estranee renderebbero illegittimo e costituirebbero inadempimento.
Lo hanno qualificato come diritto assoluto della persona.
La qualificazione più aderente al fenomeno sindacale è quella di fatto giuridico, in quanto
non è definibile tramite criteri astratti, ma risente del cambiamento dei rapporti sociali.
Problema : questione di titolarità del diritto di sciopero.
La titolarità appartiene al singolo anche se il suo esercizio deve essere collettivo (non è
un vincolo).
Lo sciopero è inserito in un quadro di lotte rivendicative regolate da organizzazioni
sindacali.
L’attivazione presuppone l’avanzamento di proposte rivendicative, apertura di trattative fra
le parti, nel corso delle quali si ricorre allo sciopero, facendo sì di compiere un passaggio
di fasi interne all’associazione e esterne fino a pubblicare la proclamazione di esso
indicando modalità ed effettuazione.
Questione : ricondurre titolarità in capo alle associazioni sindacali.
La titolarità individuale costituisce strumento a difesa del singolo, ma anche per tutelare
le organizzazioni sindacali minori.
La giurisprudenza ha esteso tale titolarità ad altri soggetti collocati in analoga posizione di
sotto-protezione sociale.
Nega la titolarità ai piccoli imprenditori con 1 o 2 dipendenti a carico.
Sciopero e rapporto di lavoro
Lo sciopero è una legittima astensione dal lavoro, che comporta una sospensione del
rapporto di lavoro con perdita della retribuzione per il lavoratore nel periodo interessato,
ma allo stesso tempo il datore può rifiutare la prestazione offertagli.
La giurisprudenza ha più volte affermato che la sospensione si estendeva anche ad
elementi accessori e/o differenti (13°, mensilità aggiuntive, ecc.) ridotte in misura
proporzionale alle giornate di sciopero, salvo disposizioni del CC.
Stesso discorso applicato anche per l’istituto delle ferie.
Per il periodo di malattia, prevale il fatto che il lavoratore assente riceva speciale
protezione, più complesso per scioperi con durata inferiore alla giornata.
In quel caso se la prestazione offerta è vantaggiosa per il datore, la retribuzione è limitata
alle ore di sciopero; in caso contrario, sarà trattenuta per l’intera giornata.
La sospensione del rapporto per sciopero non incide sull’esercizio di altri diritti sindacali.
Legittimità dello sciopero in base alle sue modalità
Distinzione fra legittimità e illegittimità (su quale piano si colloca) dello sciopero.
Viene valutata in base alle modalità con le quali si effettua e alle finalità da perseguire.
Illegittimità che accede alle forme di esercizio e se esse sono conformi con quanto
1. detto dalla Costituzione.
Se rientrano nella nozione protetta dall’art.40, Cost.
2.
La legittimità viene predicata in base alle conseguenze dell’astensione o alla possibilità
che quella forma di sciopero ricada su ambito penale.
1° caso : prototipo di illegittimità
2° caso: richiamo al concetto di illiceità.
In relazione alle modalità di esercizio, lo sciopero è astensione totale e continuativa dal
lavoro per un determinato tempo ( di solito un giorno) distinto rispetto al altre forme dette
anomale.
Diverse forme:
• Sciopero articolato : attuato, in ciascuna azienda, per settori secondo un
programma di astensioni dal lavoro stabilito in base alle successive fasi della
contrattazione sindacale.
Sciopero a singhiozzo: interrotto da brevi intervalli di lavoro.
Sciopero a scacchiera: effettuato nei singoli reparti dell'azienda secondo
un tempo e un turno prestabilito.
Sono considerate illegittime tutte quelle forme diverse dal prototipo.
• Sciopero parziale : effettuato solo per una parte della giornata.
• Sciopero bianco: quando i lavoratori sospendono il lavoro rimanendo al loro posto,
e applicano alla lettera norme e regolamenti ritenuti superati al fine di rallentare il
ritmo di produzione.
• Sciopero virtuale: Forma di protesta attuata mantenendo l’impegno lavorativo
contrattuale, in conseguenza della quale il lavoratore non percepisce il relativo
compenso e il datore di lavoro deve versare la somma trattenuta per lo sciopero su
un fondo speciale a gestione concordata.
• Sciopero pignolo : esercitato quando il lavoratore presta la sua attività in modo
talmente pignolo, che arreca danno all’attività lavorativa.
• Sciopero per fini contrattuali : rivolto nei confronti del datore per rivendicazioni di
carattere economico.
• Sciopero a oltranza: prolungato, a tempo indeterminato, fino al conseguimento
delle richieste avanzate.
Agli scioperanti non era imposto alcun obbligo di correttezza e buona fede, l’importante
era non ledere l’interesse del datore a conservare l’organizzazione materiale dell’impresa
alla ripresa delle attività.
Punto di svolta : sentenza 711/1980
• Lo sciopero non ha altri limiti se non per tutela di posizioni soggettive concorrenti,
quali diritto alla vita, libera iniziativa economica, incolumità personale ecc.
Distingue fra danno alla produzione (legittimo) mettendo in discussione il ricavo di
un risultato utile, e danno alla produttività (illegittimo) a persone o impianti.
1° quesito : sciopero a singhiozzo : bisogna vedere se possa essere retribuita la
prestazione resa negli intervalli lavorativi.
2° quesito : riconoscere o meno il diritto alla retribuzione per i lavoratori non scioperanti in
caso di sciopero articolato.
Vengono fatti diversi cenni a forme di esercizio dello sciopero in impianti a ciclo
continuo, per i quali non può interrompersi l’attività per ragioni produttive e di sicurezza
sul lavoro.
Spesso interviene il CC, facendo ricorso all’istituto della comandata, imponendo ad un
certo numero di lavoratori di astenersi per rimanere negli impianti. In assenza di tale, il
datore ha comunque il potere di imporre queste misure per cautelare lo scopo.
Legittimità dello sciopero in relazione alla sua finalità
Lo sciopero che risponde come mezzo di lotta sindacale per ottenere migliori condizioni è
quello economico-professionale.
Si può prefissare la finalità riconducibile alla posizione economica, ma può accadere che
scioperino a sostegno di altri lavoratori di altre imprese o settori diversi, cosiddetto
sciopero di solidarietà.
Finalità : possono essere più ampie se esercitassero pressione su istituzioni per
rivendicare misure legislative o opporsi alla loro emanazione.
Sciopero politico : contro decisioni che riguardano il Governo generale del paese.
Sciopero politico – economico : toccano indirettamente interessi economici dei
lavoratori.
Sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali
Con la legge 146/1990 (integrata con l.83/2000) si è voluto limitare il diritto di sciopero nel
settore dei servizi pubblici essenziali, per tutelare oltre ai datori e lavoratori, soprattutto gli
utenti, cioè i destinatari di tali servizi che insieme alle imprese subiscono conseguenze
negative da tale astensione.
La legge 146/1990 propone di confermare l’esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona tutelati dalla Costituzione.
Art.1, co.1 : nozione di servizi pubblici essenziali
• Garantiscono la tutela dei diritti della persona, alla vita, salute, libertà, sicurezza,
assistenza, previdenza, istruzione ecc.
Art.1, co.2 : elenco dei servizi essenziali considerato aperto a nuove situazioni sociali
Con il d.l. 146/2015, detto decreto Colosseo, relativo alla questione sulla polemica
derivante dalla chiusura del Colosseo a causa di assemblea sindacale, ha ampliato la
sfera dei servizi pubblici essenziali in quanto oltre a tutelare la libertà di circolazione,
assistenza e previdenza sociale, istruzione e libertà di comunicazione ha incluso anche la
fruizione del patrimonio artistico e culturale.
In tale ambiti il diritto di sciopero può essere esercitato rispettando l’erogazione di
prestazioni indispensabili per garantire finalità produttive del contenuto essenziale dei
diritti individuati.
La legge impone alla contrattazione collettiva la previsione di procedure di
raffreddamento e conciliazione prima della proclamazione dello sciopero, obbligatorie
per entrambe le parti.
Se non dovessero accettare quelle previste da accordi o CC, possono richiedere il
tentativo svolto in Prefettura o Comune per scioperi in servizi di competenza della stessa.
Procedure : imporre alle parti il ripensamento per evitare lo sciopero.
Dopo il tentativo con le procedure, i soggetti sindacali possono proclamare lo sciopero
dando preavviso di almeno 10 giorni, nonché comunicare la durata, le modalità di
attuazione, le motivazioni di astensione collettiva dal lavoro.
Comunicare alle amministrazioni o imprese erogatici e all’ufficio costituito presso l’autorità
competente ad adottare l’ordinanza di precettazione.
La funzione del preavviso è quella di consentire la predisposizione di misure
indispensabili garantite e comunicare almeno 5 giorni prima dello sciopero agli utenti ,
l’elenco dei servizi garantiti nonché la riattivazione.
È prevista anche la revoca spontanea dello sciopero (effetto annuncio) proclamato
successiva