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Autotutela e conflitto collettivo

Tra i pilastri del diritto sindacale viene riconosciuto il diritto di sciopero all'art. 40 Cost. Si qualifica come diritto, e come conseguenze giuridiche si dirama in due direzioni: vincola lo Stato a non punire penalmente gli scioperanti (salvo eccezioni) e autorizza i lavoratori ad astenersi dalla prestazione senza conseguenze negative sul rapporto di lavoro. La sua posizione è rafforzata anche dall'art. 28 dello Statuto e si colloca fra gli strumenti prefigurati dall'art. 3, co.2, Cost. Viene considerato lo strumento di riequilibrio delle disuguaglianze di fatto sul piano del rapporto di lavoro e socio-politico.

La serrata, strumento di lotta sindacale dei datori, non viene presa in considerazione dalla Corte Costituzionale, ma va considerata semplice libertà, assumendo la posizione avuta dallo sciopero nello stato liberale.

Diritto di sciopero: natura e titolarità

Viene qualificato come diritto potestativo. Sarà legittimo solo quello rivolto nei confronti del datore, sospendendo l'adempimento delle obbligazioni convenute nel contratto individuale. Così diverrebbero illegittime tutte le forme non aventi tale destinatario. Ciò che conta ai fini di legittimità dello sciopero è che la pretesa fatta valere rientri nella disponibilità del datore, dandogli attuazione tramite il suo comportamento. Rivendicazioni estranee renderebbero illegittimo e costituirebbero inadempimento.

Lo hanno qualificato come diritto assoluto della persona. La qualificazione più aderente al fenomeno sindacale è quella di fatto giuridico, in quanto non è definibile tramite criteri astratti, ma risente del cambiamento dei rapporti sociali.

Problema: questione di titolarità del diritto di sciopero. La titolarità appartiene al singolo anche se il suo esercizio deve essere collettivo (non è un vincolo). Lo sciopero è inserito in un quadro di lotte rivendicative regolate da organizzazioni sindacali. L'attivazione presuppone l'avanzamento di proposte rivendicative, apertura di trattative fra le parti, nel corso delle quali si ricorre allo sciopero, facendo sì di compiere un passaggio di fasi interne all'associazione e esterne fino a pubblicare la proclamazione di esso indicando modalità ed effettuazione.

Questione: ricondurre titolarità in capo alle associazioni sindacali. La titolarità individuale costituisce strumento a difesa del singolo, ma anche per tutelare le organizzazioni sindacali minori. La giurisprudenza ha esteso tale titolarità ad altri soggetti collocati in analoga posizione di sotto-protezione sociale. Nega la titolarità ai piccoli imprenditori con 1 o 2 dipendenti a carico.

Sciopero e rapporto di lavoro

Lo sciopero è una legittima astensione dal lavoro, che comporta una sospensione del rapporto di lavoro con perdita della retribuzione per il lavoratore nel periodo interessato, ma allo stesso tempo il datore può rifiutare la prestazione offertagli. La giurisprudenza ha più volte affermato che la sospensione si estendeva anche ad elementi accessori e/o differenti (13º, mensilità aggiuntive, ecc.) ridotte in misura proporzionale alle giornate di sciopero, salvo disposizioni del CC. Stesso discorso applicato anche per l'istituto delle ferie.

Per il periodo di malattia, prevale il fatto che il lavoratore assente riceva speciale protezione, più complesso per scioperi con durata inferiore alla giornata. In quel caso se la prestazione offerta è vantaggiosa per il datore, la retribuzione è limitata alle ore di sciopero; in caso contrario, sarà trattenuta per l'intera giornata. La sospensione del rapporto per sciopero non incide sull'esercizio di altri diritti sindacali.

Legittimità dello sciopero in base alle sue modalità

Distinzione fra legittimità e illegittimità (su quale piano si colloca) dello sciopero. Viene valutata in base alle modalità con le quali si effettua e alle finalità da perseguire. Illegittimità che accede alle forme di esercizio e se esse sono conformi con quanto detto dalla Costituzione. Se rientrano nella nozione protetta dall'art. 40, Cost. La legittimità viene predicata in base alle conseguenze dell'astensione o alla possibilità che quella forma di sciopero ricada su ambito penale.

1° caso: prototipo di illegittimità

2° caso: richiamo al concetto di illiceità.

In relazione alle modalità di esercizio, lo sciopero è astensione totale e continuativa dal lavoro per un determinato tempo (di solito un giorno) distinto rispetto al altre forme dette anomale. Diverse forme:

  • Sciopero articolato: attuato, in ciascuna azienda, per settori secondo un programma di astensioni dal lavoro stabilito in base alle successive fasi della contrattazione sindacale.
  • Sciopero a singhiozzo: interrotto da brevi intervalli.
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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