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TAVOLA 3: L’ACQUISTO DELLA PROPIETA’ MEDIANTE IL POSSESSO

1.La regola possesso vale titolo in civil law: la regola “possesso vale titolo” era sconosciuta al

diritto romano. Occorreva, per acquistare la proprietà a titolo originario, il possesso prolungato nel

tempo, ossia l’usucapione. Dall’usucapione erano escluse le res furtive che il proprietario poteva

sempre rivendicare presso il possessore anche di buona fede. La regola dell’acquisto immediato

della proprietà delle cose mobili non furtive, in base al possesso di buona fede giustificato da un

titolo, si era formata nel corso dell’epoca intermedia nell’area germanica ne derivava che il

proprietario derubato aveva azione contro chiunque fosse venuto in possesso della cosa mentre

non aveva azione di rivendicazione il proprietario che si fosse volontariamente privato del

possesso, che si presumeva in colpa per aver incautamente affidato la cosa ad un infedele

depositario o locatario. Il possesso di buona fede delle cose mobili, giustificato da un titolo idoneo

nell’acquisto della proprietà, diventa esso stesso un modo di acquisto del diritto, suscettibile di

operare i tutti i casi nei quali, non essendo l’alienante proprietario della cosa che ha alienato,

risulta impedito un acquisto a titolo derivativo. La regola si diffonde nella quasi totalità dei paesi di

civil law. Quanto alle cose rubate o smarrite, i vari paesi di civil law diversificano le soluzioni

adottate. Il BGB e il code Napoleon concedono azione di rivendica al derubato o allo smarritore

anche contro il terzo possessore di buona fede e l’azione si prescrive in dieci anni per il BGB e in

tre anni per il code Napoleon. Altri paesi come l’Italia mutano indirizzo nel corso del tempo: il

codice civ italiano del 1865 riproduceva la regola francese; quello del 1942 non prevede alcuna

eccezione alla regola generale dell’acquisto delle cose mobili mediante il possesso di buona fede.

È così attribuita massima sicurezza al compratore di cosa mobile : a questo è sufficiente, per esser

sicuro di aver comprato bene, conseguire in buona fede il possesso della cosa, compera senza il

rischio di dover restituire la cosa ad un terzo che dimostri d’esserne stato derubato o d’averla

smarrita. Il venditore venderà più facilmente la cosa vendendo a chi è sicuro di comprare bene ciò

che compra. Ne resta sacrificato l’interesse del derubato il cui bene sia passato dal ladro a un

ricettatore e da questo ad un acquirente di buona fede.

2.L’acquisto delle cose rubate nel diritto civile e nel diritto commerciale: la regola dell’acquisto

delle cose mobili mediante il possesso di buona fede si era sviluppata quale regola del ius civile in

continuità col diritto romano. Ma al ius civile s’era contrapposto il ius mercatorum. Chi comperava,

anche se in buona fede, una cosa furtiva era soggetto per diritto civile, alla rivendica del

proprietario derubato. Il ius mercatorum esclude l’azione del proprietario derubato se il compratore

ha acquistato la cosa, poi scopertasi furtiva, da un pubblico mercante. Alcuni statuti ammettono la

rivendica del derubato, ma dietro rimborso all’acquirente di buona fede del prezzo pagato. L’

interesse protetto è quello del mercante: chi compera da lui deve comunque comperare bene,

perché ogni perplessità del compratore sarebbe una remora all’acquisto e si rifletterebbe

negativamente sul volume delle vendite. Nelle codificazioni moderne si riproduce la differente

soluzione del problema dell’acquisto a non domino delle cose furtive. Il code Napoleon ammette la

rivendica del proprietario per le cose rubate o smarrite ma la subordina, se l’acquirente di buona

fede le ha acquistate da un commerciante o ad un’asta o ad una fiera, al rimborso del prezzo

pagato al compratore; altrettanto dispone il codice svizzero, italiano. Diversa la soluzione tedesca

e austriaca: il derubato non ha azione di rivendica contro il possessore di buona fede solo se

questi la acquistano ad una pubblica asta. I paesi di civil law che hanno superato la distinzione fra

diritto civile e commerciale tendono invece a generalizzare la regola dell’acquisto a non domino

delle cose furtive anche se acquistate da un non commerciante: così l’Italia, la Svezia, l’ Olanda.

C’è però una regola universale: ovunque l’acquisto in buona fede dei titoli di credito rubati, anche

se acquistati da un non commerciante , non è soggetto a rivendicazione.

3. Il proprietary estoppe in common law: al principio di civil law “possesso vale titolo” il common

law contrappone opposti principi tra cui il mero possesso non vale titolo. La regola generale è

perciò che l’acquirente di buona fede di una cosa mobile non ne acquista la proprietà, quantunque

ne abbia conseguito il possesso, se l’alienante non ne era proprietario. La proprietà non si riceve

che dal proprietario ossia solo a titolo derivativo. Alla regola generale si possono però indicare tre

eccezioni: a)la prima discende dall’applicazione, in

materia, dell’ estoppel-rule, che è rimedio delle molteplici applicazioni, in qualche modo

corrispondente a ciò che, in civil law, si indica con il nome di exceptio doli oppure a qualcosa di

simile a ciò che in civil law va sotto il nome di tutela dell’apparenza. L’ estoppel è il divieto, per chi

abbia emesso una data dichiarazione o tenuto un comportamento, di opporre l’invalidità della

dichiarazione emessa o la giuridica inefficacia del comportamento tenuto a colui che sull’una o

sull’altra abbia fatto legittimo affidamento.

b)la seconda eccezione denota l’influenza esercitata, nel mondo del common law, dai principi del

ius mercatorum. Il sale of goods act inglese dispone che non è soggetto a rivendica chi abbia

acquistato in buona fede la refurtiva o la cosa da altri smarrita in market overt o presso mercantile

agent o comunque da chi abbia nel corso normale dei propri affari, il potere di vendere o

consegnare o comprare le cose o di ottenere il danaro dandole in garanzia, salvo però che il ladro

non sia stato scoperto e condannato. La regola è accolta anche dall’uniform commercial code

americano. Si noti che per il legislatore americano il commerciante trasferisce la proprietà al

compratore che dunque acquista a titolo derivativo.

c)una ultima eccezione è l’adesione del common law al principio che ammette l acquisto a non

domino dei negotiable instruments ossia dei titoli di credito anche se non ricevuti da un mercantile

agent. È significativo notare come i caratteri fondamentali della

cambiale siano emersi nello stesso secolo XVII in Italia ed in Inghilterra. Da entrambi la cambiale

viene concepita come uno speciale bene mobile dei banchieri e dei commercianti, sottoposto alla

regola consuetudinaria secondo la quale il possesso di buona fede attribuisce la proprietà del

titolo. Le profonde differenze rinvenibile in questa materia tra civil law e common law si ricollegano

al diverso modo di produrre diritto: nelle codificazioni hanno acquistato peso prevalente le

esigenze di sicurezza nella circolazione dei beni anche al prezzo del sacrificio delle ragioni di un

incolpevole proprietario; nel common law quale diritto di formazione giudiziaria, sono state le

ragioni della proprietà ad avere il sopravvento.

4. La soluzione cinese: l’art 106 della legge cinese sui diritti reali prevede come regola generale

l’inefficacia dell’alienazione di un bene, immobile o mobile da parte di chi non abbia diritto di

disporne, concedendo al legittimo proprietario l’azione di rivendica. Lo stesso articolo prevede però

un’eccezione a tale regola ossia prevede nel caso in cui sussistano determinate

condizioni( l’acquirente ha acquistato il bene mobile o immobile in buona fede; il bene è stato

ceduto dietro pagamento di un prezzo ragionevole ecce cc.. )il trasferimento della proprietà

mediante la regola possesso vale titolo. Qualora l’acquirente sia diventato proprietario del bene

mobile o immobile, l’originario proprietario ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni a chi non

aveva il diritto di disporre del bene stesso.

5.le scelte legislative dei paesi dell’est europeo: le soluzioni adottate dai paesi dell’est europeo in

materia di acquisti di buona fede a non domino, non presentano un’omogeneità. Nella schiacciante

maggioranza degli ordinamenti ( Albania, Bulgaria, Croazia, Slovenia.. ) tali acquisti avvengono per

effetto della consegna della cosa mobile all’acquirente di buona fede (possesso vale titolo) , il che

è esplicitamente prescritto dai codici o leggi civili di questi paesi. In Slovenia, Serbia, Montenegro,

Bosnia-Erzegovina e Macedonia, l’ex-proprietario può entro un anno dal momento in cui il suo

diritto di proprietà si è estinto, chiedere all’acquirente di vendergli la cosa mobile, di cui è stato

privato, al prezzo pagato per la stessa dall’acquirente ma solo se la cosa medesima abbia per lui

un significato particolare. Una simile regola vige in Ungheria, ma riguarda solo le cose acquistate

per un negozio non commerciale e presso un alienante cui sono state affidate dal proprietario: qui

il diritto al riacquisto non dipende dal significato soggettivo che possa avere la cosa per l’ex-

proprietario. In altri paesi quali la Russia, Bielorussia, Lettonia, Lituania, Rep. Ceca e Slovacchia,

non è previsto testualmente l’acquisto immediato a non domino. Al posto di esso, alcuni codici

provvedono solo a limitare il diritto alla rivendica nei confronti dell’acquirente di buona fede, senza

decidere sul modus adquirenti della proprietà in testa allo stesso. Per quanto concerne le cose

rubate o smarrite, gli ordinamenti di tutti i paesi dell’est europeo disconoscono l’operatività nei loro

riguardi del principio possesso vale titolo. Seguendo il modello germanico esse ammettono che

l’acquirente di buona fede diventi proprietario delle cose in questione solo in virtù del possesso

continuato(usucapione) durante il quale, il proprietario può comunque rivendicarle nei confronti del

possessore. In Bulgaria, Polonia e Romania è prevista una disposizione speciale per cui le cose

rubate o smarrite possono esser rivendicate dal proprietario nei confronti dell’acquirente di buona

fede entro tre anni dal momento del furto o smarrimento. In Romania però il nuovo codice civile del

2009 prescrive una regola particolare per il caso d’acquisto ad una pubblica asta o da un

commerciante. Secondo questa regola l’acquirente di buona fede, anche se non diventato

proprietario e non sottratto alla rivendica, può trattenere la cosa finchè non gli sia rimborsato, da

parte del proprietario, il prezzo pagato per

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
67 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher TizianoGrizi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Pontificia Università Lateranense - PUL o del prof Petrongari Maria Rita.