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TAVOLA 3: L’ACQUISTO DELLA PROPIETA’ MEDIANTE IL POSSESSO
1.La regola possesso vale titolo in civil law: la regola “possesso vale titolo” era sconosciuta al
diritto romano. Occorreva, per acquistare la proprietà a titolo originario, il possesso prolungato nel
tempo, ossia l’usucapione. Dall’usucapione erano escluse le res furtive che il proprietario poteva
sempre rivendicare presso il possessore anche di buona fede. La regola dell’acquisto immediato
della proprietà delle cose mobili non furtive, in base al possesso di buona fede giustificato da un
titolo, si era formata nel corso dell’epoca intermedia nell’area germanica ne derivava che il
proprietario derubato aveva azione contro chiunque fosse venuto in possesso della cosa mentre
non aveva azione di rivendicazione il proprietario che si fosse volontariamente privato del
possesso, che si presumeva in colpa per aver incautamente affidato la cosa ad un infedele
depositario o locatario. Il possesso di buona fede delle cose mobili, giustificato da un titolo idoneo
nell’acquisto della proprietà, diventa esso stesso un modo di acquisto del diritto, suscettibile di
operare i tutti i casi nei quali, non essendo l’alienante proprietario della cosa che ha alienato,
risulta impedito un acquisto a titolo derivativo. La regola si diffonde nella quasi totalità dei paesi di
civil law. Quanto alle cose rubate o smarrite, i vari paesi di civil law diversificano le soluzioni
adottate. Il BGB e il code Napoleon concedono azione di rivendica al derubato o allo smarritore
anche contro il terzo possessore di buona fede e l’azione si prescrive in dieci anni per il BGB e in
tre anni per il code Napoleon. Altri paesi come l’Italia mutano indirizzo nel corso del tempo: il
codice civ italiano del 1865 riproduceva la regola francese; quello del 1942 non prevede alcuna
eccezione alla regola generale dell’acquisto delle cose mobili mediante il possesso di buona fede.
È così attribuita massima sicurezza al compratore di cosa mobile : a questo è sufficiente, per esser
sicuro di aver comprato bene, conseguire in buona fede il possesso della cosa, compera senza il
rischio di dover restituire la cosa ad un terzo che dimostri d’esserne stato derubato o d’averla
smarrita. Il venditore venderà più facilmente la cosa vendendo a chi è sicuro di comprare bene ciò
che compra. Ne resta sacrificato l’interesse del derubato il cui bene sia passato dal ladro a un
ricettatore e da questo ad un acquirente di buona fede.
2.L’acquisto delle cose rubate nel diritto civile e nel diritto commerciale: la regola dell’acquisto
delle cose mobili mediante il possesso di buona fede si era sviluppata quale regola del ius civile in
continuità col diritto romano. Ma al ius civile s’era contrapposto il ius mercatorum. Chi comperava,
anche se in buona fede, una cosa furtiva era soggetto per diritto civile, alla rivendica del
proprietario derubato. Il ius mercatorum esclude l’azione del proprietario derubato se il compratore
ha acquistato la cosa, poi scopertasi furtiva, da un pubblico mercante. Alcuni statuti ammettono la
rivendica del derubato, ma dietro rimborso all’acquirente di buona fede del prezzo pagato. L’
interesse protetto è quello del mercante: chi compera da lui deve comunque comperare bene,
perché ogni perplessità del compratore sarebbe una remora all’acquisto e si rifletterebbe
negativamente sul volume delle vendite. Nelle codificazioni moderne si riproduce la differente
soluzione del problema dell’acquisto a non domino delle cose furtive. Il code Napoleon ammette la
rivendica del proprietario per le cose rubate o smarrite ma la subordina, se l’acquirente di buona
fede le ha acquistate da un commerciante o ad un’asta o ad una fiera, al rimborso del prezzo
pagato al compratore; altrettanto dispone il codice svizzero, italiano. Diversa la soluzione tedesca
e austriaca: il derubato non ha azione di rivendica contro il possessore di buona fede solo se
questi la acquistano ad una pubblica asta. I paesi di civil law che hanno superato la distinzione fra
diritto civile e commerciale tendono invece a generalizzare la regola dell’acquisto a non domino
delle cose furtive anche se acquistate da un non commerciante: così l’Italia, la Svezia, l’ Olanda.
C’è però una regola universale: ovunque l’acquisto in buona fede dei titoli di credito rubati, anche
se acquistati da un non commerciante , non è soggetto a rivendicazione.
3. Il proprietary estoppe in common law: al principio di civil law “possesso vale titolo” il common
law contrappone opposti principi tra cui il mero possesso non vale titolo. La regola generale è
perciò che l’acquirente di buona fede di una cosa mobile non ne acquista la proprietà, quantunque
ne abbia conseguito il possesso, se l’alienante non ne era proprietario. La proprietà non si riceve
che dal proprietario ossia solo a titolo derivativo. Alla regola generale si possono però indicare tre
eccezioni: a)la prima discende dall’applicazione, in
materia, dell’ estoppel-rule, che è rimedio delle molteplici applicazioni, in qualche modo
corrispondente a ciò che, in civil law, si indica con il nome di exceptio doli oppure a qualcosa di
simile a ciò che in civil law va sotto il nome di tutela dell’apparenza. L’ estoppel è il divieto, per chi
abbia emesso una data dichiarazione o tenuto un comportamento, di opporre l’invalidità della
dichiarazione emessa o la giuridica inefficacia del comportamento tenuto a colui che sull’una o
sull’altra abbia fatto legittimo affidamento.
b)la seconda eccezione denota l’influenza esercitata, nel mondo del common law, dai principi del
ius mercatorum. Il sale of goods act inglese dispone che non è soggetto a rivendica chi abbia
acquistato in buona fede la refurtiva o la cosa da altri smarrita in market overt o presso mercantile
agent o comunque da chi abbia nel corso normale dei propri affari, il potere di vendere o
consegnare o comprare le cose o di ottenere il danaro dandole in garanzia, salvo però che il ladro
non sia stato scoperto e condannato. La regola è accolta anche dall’uniform commercial code
americano. Si noti che per il legislatore americano il commerciante trasferisce la proprietà al
compratore che dunque acquista a titolo derivativo.
c)una ultima eccezione è l’adesione del common law al principio che ammette l acquisto a non
domino dei negotiable instruments ossia dei titoli di credito anche se non ricevuti da un mercantile
agent. È significativo notare come i caratteri fondamentali della
cambiale siano emersi nello stesso secolo XVII in Italia ed in Inghilterra. Da entrambi la cambiale
viene concepita come uno speciale bene mobile dei banchieri e dei commercianti, sottoposto alla
regola consuetudinaria secondo la quale il possesso di buona fede attribuisce la proprietà del
titolo. Le profonde differenze rinvenibile in questa materia tra civil law e common law si ricollegano
al diverso modo di produrre diritto: nelle codificazioni hanno acquistato peso prevalente le
esigenze di sicurezza nella circolazione dei beni anche al prezzo del sacrificio delle ragioni di un
incolpevole proprietario; nel common law quale diritto di formazione giudiziaria, sono state le
ragioni della proprietà ad avere il sopravvento.
4. La soluzione cinese: l’art 106 della legge cinese sui diritti reali prevede come regola generale
l’inefficacia dell’alienazione di un bene, immobile o mobile da parte di chi non abbia diritto di
disporne, concedendo al legittimo proprietario l’azione di rivendica. Lo stesso articolo prevede però
un’eccezione a tale regola ossia prevede nel caso in cui sussistano determinate
condizioni( l’acquirente ha acquistato il bene mobile o immobile in buona fede; il bene è stato
ceduto dietro pagamento di un prezzo ragionevole ecce cc.. )il trasferimento della proprietà
mediante la regola possesso vale titolo. Qualora l’acquirente sia diventato proprietario del bene
mobile o immobile, l’originario proprietario ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni a chi non
aveva il diritto di disporre del bene stesso.
5.le scelte legislative dei paesi dell’est europeo: le soluzioni adottate dai paesi dell’est europeo in
materia di acquisti di buona fede a non domino, non presentano un’omogeneità. Nella schiacciante
maggioranza degli ordinamenti ( Albania, Bulgaria, Croazia, Slovenia.. ) tali acquisti avvengono per
effetto della consegna della cosa mobile all’acquirente di buona fede (possesso vale titolo) , il che
è esplicitamente prescritto dai codici o leggi civili di questi paesi. In Slovenia, Serbia, Montenegro,
Bosnia-Erzegovina e Macedonia, l’ex-proprietario può entro un anno dal momento in cui il suo
diritto di proprietà si è estinto, chiedere all’acquirente di vendergli la cosa mobile, di cui è stato
privato, al prezzo pagato per la stessa dall’acquirente ma solo se la cosa medesima abbia per lui
un significato particolare. Una simile regola vige in Ungheria, ma riguarda solo le cose acquistate
per un negozio non commerciale e presso un alienante cui sono state affidate dal proprietario: qui
il diritto al riacquisto non dipende dal significato soggettivo che possa avere la cosa per l’ex-
proprietario. In altri paesi quali la Russia, Bielorussia, Lettonia, Lituania, Rep. Ceca e Slovacchia,
non è previsto testualmente l’acquisto immediato a non domino. Al posto di esso, alcuni codici
provvedono solo a limitare il diritto alla rivendica nei confronti dell’acquirente di buona fede, senza
decidere sul modus adquirenti della proprietà in testa allo stesso. Per quanto concerne le cose
rubate o smarrite, gli ordinamenti di tutti i paesi dell’est europeo disconoscono l’operatività nei loro
riguardi del principio possesso vale titolo. Seguendo il modello germanico esse ammettono che
l’acquirente di buona fede diventi proprietario delle cose in questione solo in virtù del possesso
continuato(usucapione) durante il quale, il proprietario può comunque rivendicarle nei confronti del
possessore. In Bulgaria, Polonia e Romania è prevista una disposizione speciale per cui le cose
rubate o smarrite possono esser rivendicate dal proprietario nei confronti dell’acquirente di buona
fede entro tre anni dal momento del furto o smarrimento. In Romania però il nuovo codice civile del
2009 prescrive una regola particolare per il caso d’acquisto ad una pubblica asta o da un
commerciante. Secondo questa regola l’acquirente di buona fede, anche se non diventato
proprietario e non sottratto alla rivendica, può trattenere la cosa finchè non gli sia rimborsato, da
parte del proprietario, il prezzo pagato per