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Associazioni non conosciute e comitati
CAPO III - artt 36 - 42
Associazioni non riconosciute
Le associazioni non riconosciute non sono una tipologia di persone giuridiche differenti; le associazioni sono istituti giuridici che necessitano dell'autorizzazione dell'autorità governativa per essere riconosciute. L'atto costitutivo rogato dal notaio è iscritto in un registro speciale presso l'autorità prefettizia. Se ciò non accade si è in presenza di un'associazione non riconosciuta.
"Art. 36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. - L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione."
Il programma di un'associazione non riconosciuta
(che è un contratto) deriva dalle indicazioni degli associati nell'atto costitutivo (o nello statuto) --> principio dell'autonomia privata. Le parti (gli associati) sono libere di disporre. Ordine pubblico Buon costume --> in ogni contratto Nome imperative "Art. 37. Fondo comune. – I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso." Fondo comune = patrimonio. In virtù del vincolo contrattuale, non è possibile recedere facendo istanza all'amministrazione per ottenere la restituzione del contributo inizialmente dato. "Art. 38. Obbligazioni. – Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse.rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Non solo i creditori possono rivalersi sul patrimonio dell'associazione non riconosciuta, ma se il fondo comune dovesse essere incapiente, colui che ha impegnato l'associazione verso il terzo, deve rispondere in maniera personale e solidale. Si crea una sorta di responsabilità tra ente e suo amministratore. --> contro il 2740. Vige nell'applicazione di questa norma il principio di beneficio di escussione --> il creditore si rivolge all'associazione chiedendo l'escussione del patrimonio della stessa. Solo se il patrimonio non è sufficiente a ripagare il credito.