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La funzione tipica è quella di utilizzare somme disponibili in una banca per effettuare
pagamenti a terzi senza utilizzare materialmente denaro.
Quindi si può considerare uno strumento di pagamento alternativo alla moneta legale.
Come nella Cambiale tratta l’assegno bancario :
viene redatto dal traente su appositi moduli prestampati(carnet) forniti dalla
- banca
è caratterizzato dalla presenza di tre soggetti figurati: traente che da l’ordine di
- pagamento, trattario(banca) alla quale l’ordine è rivolto e il prenditore.
In relazione alle differenze bisogna considerare:
l’assegno è uno strumento di pagamento mentre la tratta è uno strumento di
- credito;
il trattario deve essere sempre la banca;
- l’assegno non può essere accettato dalla banca (ogni menzione di accettazione
- verrà considerata come non scritta);
l’assegno è sempre pagabile a vista;
- il rapporto di provvista tra traente e la banca può essere costituito da fondi
- disponibili presso la banca. (Utilizzabili solo se tra i due soggetti esiste un
rapporto di conto corrente)
Per quanto riguarda i requisiti è importante distinguere:
- i requisiti (formali) di validità la cui mancanza comporta l’invalidità
dell’assegno,
- dai requisiti di regolarità la cui mancanza espone a sanzioni amministrative e
pecuniarie.
Costituiscono requisiti di regolarità:
l’esistenza presso la banca-trattaria di fondi disponibili;
1. la presenza di una convenzione di assegno per poter utilizzare questi fondi;
2. l’osservanza delle norme sul bollo.
3.
Sono invece requisiti di validità:
la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo;
1. l’ordine incondizionato di pagare una determinata somma ed espressa in
2. lettere e in cifre;
l’indicazione della banca-trattario;
3. l’indicazione del luogo di pagamento( in mancanza si considererà il lugo
4. scritto vicino il nome del trattario);
la data e il luogo di emissione dell’assegno;
5. la sottoscrizione del traente ( disciplinata in modo identico alla cambiale).
6.
Con l’apertura di un c/c la banca non assume in nessun caso la posizione di
obbligato cartolare nei confronti del portatore del titolo ma si obbliga ad onorare
gli assegni nei limiti dei fondi disponibili (Si tratta quindi di un obbligazione ex
mandato no extracartolare
) Qualora si verificasse un rifiuto ingiustificato la banca sarà esposta a responsabilità
contrattuale con il traente.
Per poter tutelare il portatore esistono degli strumenti come:
il visto scritto sull’assegno e firmato dalla banca che accerta l’esistenza dei
- fondi nel conto del traente e impedisce a quest’ultimo di ritirare prima della
scadenza del termine di presentazione;
i benefondi che a loro volta si distinguono:
- benefondi informativi : che consente ad una banca-trattarie di accertarsi
a. dell’esistenza dei fondi su richiesta telefonica della banca a cui il titolo è
stato girato per l’incasso;
benefondi con blocco che consente alla banca di bloccare i fonti ( in questo
b. caso la banca sarà responsabile extracartolarmente se l’assegno risulterà
regolare);
Secondo la disciplina l’assegno è normalmente un titolo all’ordine anche se può
essere emesso al portatore.
La circolazione dell’assegno all’ordine è regolata da norme che sostanzialmente
coincidono con quelle dettate per la cambiale in paricolare anche il girante
dell’assegno risponde ex lege come l’obbligato di regresso.
L’unica differenza è che la banca- trattarie non può girare ulteriormente l’assegno
assumendo l’obbligazione cartolare di regresso.
La circolazione di assegni al portatore piuttosto rara per i pericoli che comporta è
regolata dalla disciplina dei titoli al portatore.
In relazione all’Avallo bisogna considerare che l’assegno può essere garantito
dall’avallo anche se si tratta di un istituto desueto data la vita breve del titolo. In
relazione alla disciplina verrà applicata quella delle cambiali.
Per quanto riguarda il pagamento l’assegno bancario è sempre pagabile a vista.
L’eventuale postdatazione dell’assegno non impedisce al portatore di presentarlo
anticipatamente per il pagamento, né alla banca di pagarlo.
Il termine per gli assegni emessi e pagabili in Italia è di otto giorni dalla data di
emissione, se l’assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso (quindici
giorni se è pagabile solo in altro comune).
L’omessa presentazione dell’assegno nei termini previsti comporta la perdita
dell’azione di regresso contro i giranti e gli avallanti, quindi la banca è libera di
pagare anche dopo la scadenza salvo il traente non ha disposto diversamente.
In caso di morte o di incapacità del traente la facoltà di pagare l’assegno da parte
della banca permane.
Nell’assegno all’ordine la banca che paga è tenuta a controllare la regolarità delle
girate ma non a controllare l’autenticità delle firme.
Inoltre è tenuta ad identificare colui che incassa ed a verificare cha la firma del
traente corrisponda a quella depositata al momento dell’apertura del conto (speciem).
In caso di mancato pagamento da parte della banca trattaria il portatore dell’assegno
può agire in regresso contro il traente, i giranti e i loro avallanti. La presentazione del
titolo alla banca trattaria nei termini di legge e la constatazione del rifiuto di
pagamento mediante protesto non sono necessarie per l’esercizio dell’azione di
regresso contro il traente, mentre lo sono per esercitare il diritto contro giranti e loro
avallanti. L’azione di regresso si prescrive in sei mesi dal termine di presentazione