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Assegno sociale di disoccupazione (ASDI)

I lavoratori ancora disoccupati dopo aver beneficiato di tutto il periodo di NASPI possono fare domanda all’INPS del nuovo assegno di disoccupazione (ASDI). Introdotta dalla riforma del Jobs Act, l’ASDI è un’indennità aggiuntiva alla NASPI, spettante al lavoratore che abbia fruito di quest’ultima dopo il 1° maggio 2015, appartenga a un nucleo familiare con un minore o abbia età non inferiore a 55 anni (basta una delle due condizioni) e possegga un ISEE d’importo non superiore a 5000 euro (circolare INPS 47/2016).

A chi e quando spetta

Destinatario dell’ASDI è chi abbia fruito di NASPI per l’intera durata massima e possegga almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di 18 anni; il nucleo familiare da considerare è quello stesso dichiarato ai fini dell’ISEE nella dichiarazione sostitutiva unica (domanda per richiedere l’ISEE). L’INPS ha evidenziato che il minore non deve necessariamente essere figlio del richiedente l’ASDI.
  • Età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione, anticipata o di vecchiaia, o dall’assegno sociale. Pertanto, se il soggetto ha perfezionato uno dei predetti requisiti pensionistici, non può richiedere l’ASDI.

Per quanto riguarda il presupposto della fruizione completa della NASPI, ciò non si verifica, ha precisato l’INPS, nel caso in cui il richiedente sia decaduto dal diritto alla NASPI prima del termine naturale di scadenza, nonché coloro che abbiano richiesto o ottenuto la liquidazione anticipata della NASPI. In queste due ipotesi, pertanto, non può essere presentata domanda di ASDI.

Inoltre, sono esclusi dalla possibilità di richiedere l’ASDI anche i lavoratori che siano rimasti disoccupati prima del 1/05/2015 e che pertanto hanno avuto diritto all’ASPI o alla mini-ASPI (vecchie indennità di disoccupazione che con l’entrata in vigore del Jobs Act sono state abrogate).

I requisiti

Per il diritto e la liquidazione dell’ASDI occorre soddisfare i seguenti 4 requisiti:

  • Stato di disoccupazione. Chi richiede l’ASDI deve trovarsi in stato di disoccupazione al termine di fruizione della NASPI. L’INPS ha precisato a tal fine che la condizione è da ritenersi soddisfatta anche in caso di svolgimento di un’attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, cioè un reddito fino a 8000 euro annui in caso di lavoro dipendente o parasubordinato e fino a 4800 euro annui in caso di lavoro autonomo o d’impresa.
  • Possesso di ISEE in corso di validità di valore non superiore a 5000 euro. Secondo requisito per poter richiedere l’ASDI è aver già presentato all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva unica e aver ricevuto a risposta un’attestazione ISEE.
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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