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IRPEF.

La domanda

Per fruire dell’ASDI occorre presentare apposita domanda all’INPS che, a pena di

decadenza, va inoltrata esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio di 30

gg a partire dal 1° gg successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASPI.

Attenzione : se la durata della NASPI è molto breve e se viene pagata dopo la scadenza

del periodo di fruizione spettante, il termine di 30 gg per presentare la domanda di ASDI

decorre dalla data di comunicazione dell’accoglimento della NASPI.

Es.: un lavoratore licenziato il 1/05 che presenta domanda di NASPI il 15/05 per un

periodo di durata di 7 settimane, che vanno dal 16/05 al 30/06. Il 20/07 gli viene data la

comunicazione del provvedimento di accoglimento della NASPI; in tal caso, i 30 gg a

disposizione per fare domanda di ASDI decorrono dal 20/07.

Vale la pena ricordare che le modalità di presentazione della domanda in via telematica,

sono : Tramite internet (cittadini in possesso di PIN).

 Tramite patronato (per legge offre assistenza gratuita)

 Tramite call center

Modello di domanda

L’INPS ha istituito un apposito modello (Asdi – com) in cui il lavoratore autocertifica il

possesso di tutti i requisiti e si impegna, inoltre, a comunicare allo stesso INPS tramite lo

stesso modello telematizzato, ogni eventuale e successivo evento che possa comportare

delle variazioni che possa comportare variazioni dell’importo dell’assegno o addirittura la

decadenza (per es.: aver intrapreso una nuova attività lavorativa).

A tal proposito, vale la pena analizzare quali sono le ipotesi di compatibilità dell’ASDIcon lo

svolgimento di un’eventuale nuova attività di lavoro.

ASDI e nuova attività lavorativa

L’ASDI è compatibile, entro certi limiti, con l’eventuale svolgimento di attività lavorativa di

ogni tipo :

Dipendente (subordinato)

 Autonomo

 Parasubordinato

 o d’impresa

Nuovo rapporto di lavoro subordinato

In caso di nuova rioccupazione con contratto di lavoro dipendente, il percettore di ASDI

deve comunicare all’INPS il reddito presunto della nuova attività e la durata del nuovo

rapporto, entro il termine di 30 gg dall’inizio (comunicazione va sempre fatta).

Di conseguenza possono verificarsi le seguenti ipotesi:

in caso di reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale

 (attualmente pari a 8000 euro) e durata dell’attività lavorativa superiore a 6 mesi, si

ha la decadenza dalla prestazione.

In caso di reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale con

 durata dell’attività non superiore a 6 mesi, l’ASDI è sospesa d’ufficio sulla base

delle comunicazioni obbligatorie, dovute dal datore di lavoro che effettua

l’assunzione, per la durata del rapporto di lavoro.

Al termine del periodo di sospensione, l’indennità riprende a essere corrisposta per

il periodo residuo ancora spettante.

In caso di reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale,

 indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (superiore o non ai 6 mesi),

l’ASDI viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al

periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato

e la data in cui termina il periodo di godimento dell’ASDI o, se antecedente, la fine

dell’anno.

Attività di lavoro autonomo o d’impresa

In caso di avvio di attività lavorativa in forma autonoma o d’impresa dalla quale derivi un

reddito superiore al minimo annuo escluso dall’imposizione fiscale (attualmente pari a

4800 euro), il beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività o

entro un mese dalla domanda dell’ASDI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito

annuo che prevede di trarre dalla stessa.

In tal caso, l’ASDI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al

periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità

o, se antecedente, la fine dell’anno.

La riduzione è ricalcolata d’ufficio sulla base della dichiarazione dei redditi ovvero di

apposita autocertificazione da presentare entro il 31/03 dell’anno seguente.

Svolgimento del tirocinio

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bigfanto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Corazza Luisa.