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IRPEF.
La domanda
Per fruire dell’ASDI occorre presentare apposita domanda all’INPS che, a pena di
decadenza, va inoltrata esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio di 30
gg a partire dal 1° gg successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASPI.
Attenzione : se la durata della NASPI è molto breve e se viene pagata dopo la scadenza
del periodo di fruizione spettante, il termine di 30 gg per presentare la domanda di ASDI
decorre dalla data di comunicazione dell’accoglimento della NASPI.
Es.: un lavoratore licenziato il 1/05 che presenta domanda di NASPI il 15/05 per un
periodo di durata di 7 settimane, che vanno dal 16/05 al 30/06. Il 20/07 gli viene data la
comunicazione del provvedimento di accoglimento della NASPI; in tal caso, i 30 gg a
disposizione per fare domanda di ASDI decorrono dal 20/07.
Vale la pena ricordare che le modalità di presentazione della domanda in via telematica,
sono : Tramite internet (cittadini in possesso di PIN).
Tramite patronato (per legge offre assistenza gratuita)
Tramite call center
Modello di domanda
L’INPS ha istituito un apposito modello (Asdi – com) in cui il lavoratore autocertifica il
possesso di tutti i requisiti e si impegna, inoltre, a comunicare allo stesso INPS tramite lo
stesso modello telematizzato, ogni eventuale e successivo evento che possa comportare
delle variazioni che possa comportare variazioni dell’importo dell’assegno o addirittura la
decadenza (per es.: aver intrapreso una nuova attività lavorativa).
A tal proposito, vale la pena analizzare quali sono le ipotesi di compatibilità dell’ASDIcon lo
svolgimento di un’eventuale nuova attività di lavoro.
ASDI e nuova attività lavorativa
L’ASDI è compatibile, entro certi limiti, con l’eventuale svolgimento di attività lavorativa di
ogni tipo :
Dipendente (subordinato)
Autonomo
Parasubordinato
o d’impresa
Nuovo rapporto di lavoro subordinato
In caso di nuova rioccupazione con contratto di lavoro dipendente, il percettore di ASDI
deve comunicare all’INPS il reddito presunto della nuova attività e la durata del nuovo
rapporto, entro il termine di 30 gg dall’inizio (comunicazione va sempre fatta).
Di conseguenza possono verificarsi le seguenti ipotesi:
in caso di reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale
(attualmente pari a 8000 euro) e durata dell’attività lavorativa superiore a 6 mesi, si
ha la decadenza dalla prestazione.
In caso di reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale con
durata dell’attività non superiore a 6 mesi, l’ASDI è sospesa d’ufficio sulla base
delle comunicazioni obbligatorie, dovute dal datore di lavoro che effettua
l’assunzione, per la durata del rapporto di lavoro.
Al termine del periodo di sospensione, l’indennità riprende a essere corrisposta per
il periodo residuo ancora spettante.
In caso di reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale,
indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (superiore o non ai 6 mesi),
l’ASDI viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato
e la data in cui termina il periodo di godimento dell’ASDI o, se antecedente, la fine
dell’anno.
Attività di lavoro autonomo o d’impresa
In caso di avvio di attività lavorativa in forma autonoma o d’impresa dalla quale derivi un
reddito superiore al minimo annuo escluso dall’imposizione fiscale (attualmente pari a
4800 euro), il beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività o
entro un mese dalla domanda dell’ASDI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito
annuo che prevede di trarre dalla stessa.
In tal caso, l’ASDI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità
o, se antecedente, la fine dell’anno.
La riduzione è ricalcolata d’ufficio sulla base della dichiarazione dei redditi ovvero di
apposita autocertificazione da presentare entro il 31/03 dell’anno seguente.
Svolgimento del tirocinio