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POSSONO COMPIERE DA SOLI ALCUN ATTO salvo che VI SIA URGENZA DI
EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA’.!
• 2259 “revoca della facoltà di amministrare” : la revoca dell’amministratore nominato con
contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa; la revoca
dell’amministratore nominato con atto successivo o separato è revocabile in ogni
momento secondo le norme sul mandato; la revoca per giusta causa può in ogni caso
essere chiesta giudizialmente da ciascun socio!
• 2260 “responsabilità degli amministratori” gli amministratori sono solidalmente
responsabili verso la società per l’adempimento degli obbli ad essi imposti dalla legge e
dal contratto sociale. tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di
essere esenti da colpa.!
• 2261 “controllo dei soci” : i soci che non partecipano all’amministrazione hanno il diritto
di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i
documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli addurrei per
cui fu costituita la società sono stati compiuti.!
• 2262 “utili”: salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili
dopo l’approvazione del rendiconto!
• 2263 “ripartizione di guadagni e delle perdite” le parti spettanti ai soci nei guadagni e
nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. se il valore dei conferimenti non
è determinato dal contratto esse si presumono uguali; la parte spettante al socio che ha
conferito la propria opera se non è determinata dal contratto è fissata da giudice
secondo equità; se il contratto determina solo la parte di ciascun socio nei guadagni,
nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alla perdite.!
• 2265 “patto leonino”: è nullo il patto con cui uno o più soci sono esclusi da ogni
partecipazione agli utili o alle perdite.!
• 2266 “rappresentanza della società” la società acquista diritti e assume obbligazioni per
mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei
medesimi; in mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a
CIASCUNO SOCIO AMMINISTRATORE e si estende a tutti gli atti che rientrano
nell’oggetto sociale.!
• 2267 “ responsabilità per obbligazioni sociali” : i creditori della società possono far valere
i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre
personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e
salvo patto contrario gli altri soci. Il patto deve essere postato a conoscenza dei terzi con
mezzi idonei; in mancanza la limitazione della responsabilità o l’esclusione della
solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.!
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• 2268 “escussione preventiva del patrimonio sociale”: il socio richiesto del pagamento di
debiti sociali può domandare anche se la società è in liquidazione la preventiva
escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali il creditore possa
agevolmente soddisfarsi.!
• 2269 “responsabilità del nuovo socio” : chi entra a far parte di una società già costituita
risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di
socio!
• 2270 “creditore particolare del socio” il creditore particolare del socio, finché dura la
società può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti
conservativi sulla quanta spettante a quest’ultimo in sede di liquidazione; se gli altri beni
del debitori sono insufficienti a soddisfare il suo credito il creditore particolare del socio
può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. la quota
deve essere liquidata entro 3 mesi dalla domanda salvo che sia deliberato lo
scioglimento della società. !
• 2272 “causa di scioglimento” la società di scioglie !
- per decorso del termine!
- per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo!
- per volontà di tutti i soci!
- quando viene a mancare la pluralità dei soci se nel termine di 6 mesi
questa non è stata ricostituita!
- per la altre cause del previste dal contratto sociale.!
• 2275 “liquidatori”: se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i
soci non sono d’accordo nel determinarlo la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori
nominati con il consenso di tutti i soci o in caso di ulteriore disaccordo dal presidente del
tribunale. i liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal
tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.!
• 2276 “obblighi e responsabilità dei liquidatori”: gli obblighi e la responsabilità dei
liquidatori sono regolati da disposizioni stabilite per gli amministratori in quanto non sia
dversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale!
• 2277 “inventario”: gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti
sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo
all’ultimo rendiconto; i liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti
sociali, redigere insieme con gli amministratori l’inventario dal quale risulti lo stato attivo
e passivo del patrimonio sociale. L’inventario deve essere sottoscritto dagli
amministratori e dai liquidatori.!
• 2278 “poteri dei liquidatori”: i liquidatori possono compiere gli atti necessari per la
liquidazione e se i soci non hanno disposto diversamente possono vendere anche in
blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi!
• 2279 “divieto di nuove operazioni”: i liquidatori non possono intraprendere nuove
operazioni. Contravvenendo a tale divieto essi rispondono personalmente e
solidalmente per gli affari intrapresi.!
• 2280 “pagamento dei debiti sociali”: i liquidatori non possono ripartire tra i soci neppure
parzialmente i beni sociali finché non siano stati pagati creditori della società o non siano
state accantonate le somme necessarie per pagarli. se i fondi disponibili risultassero
insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori posso chiedere ai soci i
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versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e se occorre le somme necessarie nei
limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte spettante a ciascun nelle
perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.!
• 2282 “ripartizione dell’attivo”: estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso
dei conferimenti . L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di
ciascuno nei guadagni.!
• 2284 “morte del socio” salvo contraria disposizione del contratto sociale in caso di morte
di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota agli eredi a meno che preferiscanoo
sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi se questi vi acconsentano.!
• 2285 “recesso del socio” ogni socio può recedere dalla società quando questa è
contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci; può inoltre recedere
nei casi previsti dal contratto sociale ovvero quando sussiste giusta causa, nei casi
previsti dal comm 1 il recesso deve essere comunicato agli altri soci on un preavviso di
almeno 3 mesi!
• 2286 “esclusione del socio”: l’esclusione di un socio può avvenire per gravi
inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché
per interdizione, inabilitazione del socio p per la sua condanna ad una pena che importa
l’interdizione anchee temporanea di pubblici uffici.; i socio che ha conferito la propria
opera o il godimento di una cosa può essere escluso per sopravvenuta inidoneità a
svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa conferita non imputabile agli
amministratori!
• 2287 “procedimento di esclusione”: l’esclusione e deliberata dalla maggioranza dei soci
non computandosi nel numero di questi il socio da escludersi ed ha effetto decorso 30
gg dalla data della comunicazione al socio escluso; entro questo termine il socio escluso
può ricorrere al tribunale che può sospendere l’esclusione!
• 2288 “esclusione di diritto”: è escluso di diritto il socio fallito e il socio il cui creditore
personale abbia ottenuto la liquidazione della quota.!
• 2289 “liquidazione della quota del socio uscente”: nei casi in cui il rapporto si scioglie
LIMITATAMENTE AD UN SOCIO questi o i suoi eredi hanno il diritto soltanto ad una
somma di denaro che rappresenti il valore della quota; entro 6 mesi dallo scioglimento
del rapporto!
B. la società in nome collettivo!
• 2291 “nozione”: nella società in nome collettivo (S.n.c.) tutti i soci rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; il patto contrario non ha effetti
nei confronti di terzi.!
• 2293 “norme applicabili”: la S.n.c. è regolata dalle norme di questo capo e in quanto
queste non dispongano dalle norme de CAPO PRECEDENTE (S.s.)!
• 2295 “atto costitutivo” l’atto cositutivo della società deve indicare!
- cognome nome nome del padre domicilio cittadinanza dei soci!
- ragione sociale!
- i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza!
- la sede della società e le eventuali sedi secondarie!
- l’oggetto sociale!
- i conferimenti di ciascun soci il valore ad essi attribuito e il modo di
valutazione!
- le prestazioni a cui sono obbligati gli eventuali soci d’opera!
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- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di
ciascun socio nelle perdite!
- la durata della società!
• 2296 “pubblicazione” : l’atto costitutivo della società con sottoscrizione autenticata dei
contraenti deve essere depositato entro 30 gg per l’iscrizione c/o il RI a cura degli
amministratori; se gli amministratori non provvedono al deposito entro il termine ciascun
socio può provvedevi a spese della società o far condannare gli amministratori ad
eseguirlo. Se stipulazione è avvenuta per atto pubblico è obbligo ad eseguito il deposito
anche il notaio!
• 2297 &ldquo