Articoli codice civile salienti per esame diritto commerciale
Dell’impresa in generale
2082: “Imprenditore”: È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine di produrre o scambiare beni o servizi.
2083: “Piccoli imprenditori”: Sono piccoli coltivatori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
2086: “Direzione e gerarchia nell’impresa”: L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
Dell’impresa agricola
- 2135: “Imprenditore agricolo”: È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si intendono connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano in oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale forestale ovvero di ricezione ospitalità come definite dalla legge.
- 2136: “Inapplicabilità delle norme sulla registrazione”: Le norme relative all’iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli salvo quanto previsto dal 2200.
Delle imprese commerciali
- 2188: “Registro delle imprese”: È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico.
- 2189: “Modalità di iscrizione”: Le iscrizioni nel RI sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato. Prima di procedere all’iscrizione l’ufficio del RI deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione. Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente, che può ricorrere entro 8 giorni al giudice del registro che provvede con decreto.
- 2190: “Iscrizione d’ufficio”: Se un’iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l’ufficio del RI invita mediante raccomandata l’imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del RI può ordinarla con decreto.
- 2191: “Cancellazione d’ufficio”: Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del RI, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.
- 2193: “Efficacia dell’iscrizione”: I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento che l’iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge.
- 2195: “Imprenditori soggetti a registrazione”: Sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel RI gli imprenditori che esercitano: attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua, per aria, attività bancaria o assicurativa, attività ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
- 2196: “Iscrizione dell’impresa”: Entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercirà un’attività commerciale deve richiedere l’iscrizione all’ufficio del RI nella cui circoscrizione stabilisce la sede indicando: il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza e la razza, la ditta, l’oggetto dell’impresa, la sede dell’impresa, cognome e nome degli institori e procuratori. L’imprenditore inoltre deve chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e dalla cessazione dell’impresa entro 30 giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
- 2198: “Minori, interdetti e inabilitati”: I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell’interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l’autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all’ufficio del RI per l’iscrizione.
- 2202: “Piccoli imprenditori”: Non sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel RI i piccoli imprenditori.
Della rappresentanza commerciale
- 2203: “Preposizione institoria”: È institore colui che è preposto dall’imprenditore all’esercizio di un’impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo di impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente salvo che nella procura sia diversamente disposto.
- 2204: “Poteri dell’institore”: L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia NON PUÒ ALIENARE O IPOTECARE I BENI IMMOBILI DEL PREPONENTE se non è stato a ciò espressamente autorizzato. L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa cui è preposto.
- 2205: “Obblighi dell’institore”: Per le imprese o sedi secondarie alle quali è preposto, l’institore è tenuto insieme con l’imprenditore all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel RI e la tenuta delle scritture contabili.
- 2206: “Pubblicità della procura”: La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del RI; in mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa GENERALE e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano EFFETTIVAMENTE al momento della conclusione dell’affare.
- 2207: “Limitazioni e revoca della procura”: Gli atti con cui viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese anche se la procura non fu pubblicata. In mancanza dell’iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili a terzi se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.
- 2208: “Responsabilità personale dell’institore”: L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente, tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto.
- 2209: “Procuratori”: Le disposizioni degli art 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori i quali in base ad un rapporto continuativo abbiano il potere di compiere per l’imprenditore atti pertinenti all’esercizio dell’impresa PUR NON ESSENDO PREPOSTI A ESSO.
- 2210: “Commessi”: I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute negli atti di conferimento della rappresentanza, possono compiere atti che ORDINARIAMENTE comportano la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
Delle scritture contabili
- 2214: “Libri contabili obbligatori e altre scritture contabili”: L’imprenditore che esercita un’attività economica commerciale DEVE tenere il LIBRO GIORNALE E IL LIBRO DEGLI INVENTARI. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalla dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
- 2216: “Contenuto del libro giornale”: Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa.
- 2217: “Redazione dell’inventario”: L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa nonché delle attività e delle passività DELL’IMPRENDITORE ESTRANEE ALLA MEDESIMA. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite.
- 2219: “Tenuta della contabilità”: Tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità.
- 2220: “Conservazione delle scritture contabili”: Le scritture contabili devono essere conservate per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.
- 2709: “Efficacia probatoria contro l’imprenditore”: I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova CONTRO l’imprenditore. Tuttavia, chi vuol trarne vantaggio non può scindere il contenuto.
- 2710: “Efficacia probatoria tra imprenditori”: I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono REGOLARMENTE TENUTI, possono fare prova TRA IMPRENDITORI per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.
- 2711: “Comunicazione ed esibizione”: La comunicazione integrale dei libri e delle scritture contabili nonché della corrispondenza può esser ordinata dal giudice SOLO NELLE CONTROVERSIE relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione mortis causa.
Dell’azienda
- 2555: “Nozione”: L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività di impresa.
- 2556: “Imprese soggette a registrazione”: Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della società o il godimento dell’azienda devono esser provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei SINGOLI beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. I contratti di cui al comma 1 in forma pubblica o per scrittura privata autenticata devono essere depositati per l’iscrizione presso il RI nel termine di 30 giorni a cura del notaio rogante o autenticante.
- 2557: “Divieto di concorrenza”: Chi aliena l’azienda deve astenersi per il periodo di 5 anni dal trasferimento dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta; il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido purché non impedisca OGNI attività professionale dell’alienante; esso non può comunque eccedere la durata di 5 anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di 5 anni dal trasferimento.
- 2558: “Successione nei contratti”: Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale; il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento SE SUSSISTE UNA GIUSTA CAUSA, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante.
- 2559: “Crediti relativi all’azienda ceduta”: La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua preventiva accettazione, ha effetto nei confronti di terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel RI. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.
- 2560: “Debiti relativi all’azienda ceduta”: L’alienante non è liberato dai debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei suddetti debiti anche l’acquirente se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
Delle società a scopo lucrativo
- 2247: “Contratto di società”: Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di rivederne gli utili.
- 2248: “Comunione a scopo di godimento”: La comunione costituita o mantenuta al SOLO SCOPO DI GODIMENTO di una o più cose è regolata dalla norme del titolo VII del libro III.
- 2249: “Tipi di società”: Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo; le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi; sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.
Delle società di persone
A. La società semplice
- 2251: “Contratto sociale”: Nella SOCIETÀ SEMPLICE il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
- 2252: “Modificazioni del contratto sociale”: Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il CONSENSO DI TUTTI I SOCI, se non è convenuto diversamente.
- 2253: “Conferimenti”: Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale; se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti eguali tra loro quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.
- 2255: “Conferimento di crediti”: Il socio che ha conferito un credito risponde dell’insolvenza del debitore.
- 2256: “Uso illegittimo delle cose sociali”: Il socio NON PUÒ SERVIRSI senza il consenso degli altri soci delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.
- 2257: “Amministrazione disgiuntiva”: Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno socio disgiuntamente dagli altri; se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere prima che sia compiuta; la maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili decide sull’opposizione.
- 2258: “Amministrazione congiuntiva”: Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali; se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente; nei casi previsti da questo articolo i singoli amministratori NON POSSONO COMPIERE DA SOLI ALCUN ATTO salvo che VI SIA URGENZA DI EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETÀ.
- 2259: “Revoca della facoltà di amministrare”: La revoca dell’amministratore nominato con contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa; la revoca dell’amministratore nominato con atto successivo o separato è revocabile in ogni momento secondo le norme sul mandato; la revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.
- 2260: “Responsabilità degli amministratori”: Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
- 2261: “Controllo dei soci”: I soci che non partecipano all’amministrazione hanno il diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando... (contenuto mancante nell'originale).
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