L'interpretazione sistematica nell'esperienza applicativa dell'art. 1363 CC
L'interpretazione sistematica impone la ricerca di un significato del contratto nel suo complesso, negando la correttezza dell'interpretazione che si limiti ad indagare solo le singole parole, le singole clausole, senza poi stabilire tra di esse una relazione nel più ampio contesto nel quale ciascuna di queste parti si inserisce nel testo considerato nel suo complesso. La necessità di esaminare l'intero testo è logica prima ancora che giuridica ed è propria di qualsivoglia criterio ermeneutico.
L'omessa indagine in ordine ad una clausola costituisce violazione delle norme sull'interpretazione, le quali sono veri e propri precetti la cui inosservanza è denunciabile in Cassazione come violazione di legge. Di conseguenza l'interprete è tenuto alla lettura dell'intero documento e non può limitarsi ad un singolo frammento di esso isolatamente considerato, poiché la soluzione interpretativa più corretta risulta solo dalla connessione sistematica tra il significato del frammento (le singole clausole) ed il testo considerato nel suo complesso.
La ricerca del significato muoverà da ciascuna parola di ciascuna clausola ma dovrà essere operata sul testo nella sua interezza poiché solo da una considerazione unitaria è possibile desumere il significato del contratto. Dunque la priorità dell'interpretazione letterale è da intendere in senso cronologico perché l'interprete non può che partire dal significato della singola parte, ma questo significato è provvisorio poiché solo procedendo per approssimazioni successive si schiude progressivamente il significato nel suo complesso fino a raggiungere il risultato corretto.
La comune intenzione delle parti
La ricerca della comune intenzione delle parti attraverso interpretazione sistematica comporta la necessità di passare da un significato provvisorio (o letterale) ad un significato co-testuale determinato in ragione del contesto nella sua totalità (Velluzzi). L'attività ermeneutica è dunque "circolare" perché tutti i punti sono insieme punti di partenza e punti di arrivo. L'interdipendenza ermeneutica significa che ciascuna clausola è insieme oggetto e mezzo di interpretazione, ed il senso di una clausola, accertabile mediante il significato delle altre, serve a sua volta ad accertare il senso di ogni altra ancora. Questo sistema è simultaneo perché a nessuna clausola si può riconoscere in sede interpretativa una priorità cronologica. La circolarità (o reciprocità) dell'attività ermeneutica impedisce di fissare un punto dal quale l'interprete debba partire; tutti i punti sono insieme punti di partenza e punti di arrivo (Irti). Sulla circolarità del processo ermeneutico insistono di frequente i civilisti.
Il ruolo della causa concreta del contratto
In un'ottica simile, ma sottolineando il rilievo che ai fini dell'interpretazione assume la causa concreta del contratto e quindi la necessità di ricostruire il significato delle singole clausole in relazione alla concreta operazione contrattuale che le parti hanno inteso realizzare, si pone altra dottrina (Scognamiglio) ad avviso della quale il procedimento ermeneutico è un'operazione circolare ove la causa (intesa come interesse concretamente perseguito col contratto) individuata sulla base delle dichiarazioni e dei comportamenti delle parti complessivamente considerati, chiarisce poi (la causa) il significato del contratto.
La gerarchia tra i criteri di interpretazione
Dunque non si può condividere il principio gerarchico fra i criteri di interpretazione, secondo il quale prima si dovrebbe applicare l'art. 1362 CC partendo dalla lettera delle parole senza limitarsi ad essa per ricercare la comune intenzione delle parti, anche valutando il comportamento di esse, per poi passare all'applicazione dell'art. 1363 CC solamente nel caso in cui il significato rimanga dubbio; questa giurisprudenza, basandosi sulla regola "in claris non fit interpretatio", considera prioritaria l'interpretazione letterale e relega in posizione secondaria l'interpretazione sistematica, da utilizzare solo nel caso in cui non risultasse chiaro il significato del contratto e delle espressioni usate dalle parti tale da non consentire una ricostruzione univoca della loro volontà, con la conseguenza che, ove le espressioni usate nel contratto siano chiare, è superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri contenuti negli articoli successivi ed in particolare di quello dell'interpretazione sistematica di cui all'art. 1363 CC, giurisprudenza che ha resistito anche in tempi recenti (Cassazione 5747/99; Cassazione 884/95), ed anzi taluni avvertivano che questo orientamento giurisprudenziale fosse ancora prevalente, almeno fino al 2008 (Rescigno).
Secondo questa giurisprudenza l'indagine interpretativa diretta all'accertamento della volontà dei contraenti deve essere condotta in via prioritaria sul significato letterale delle parole e, solo se tale esame lascia sussistere dubbi sull'individuazione della volontà delle parti, il giudice dovrà avvalersi degli altri criteri ermeneutici indicati dalla legge, tra cui quello dell'interpretazione sistematica (Cassazione 130/83). Deve invece essere preferito l'orientamento opposto secondo cui non c'è gerarchia tra l'applicazione dell'art. 1362 e 1363, che vanno invece applicati in maniera congiunta, orientamento largamente prevalente in dottrina e ormai spesso affermato.
-
Diritto privato art cc
-
Diritto processuale civile - espropriazione mobiliare presso terzi (art 543 ss)
-
Art nouveau
-
Fenomeno della Street Art. Libertà intellettuale e tutela