Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Art 1363, Diritto civile Pag. 1 Art 1363, Diritto civile Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Art 1363, Diritto civile Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Dunque non si può condividere il principio gerarchico fra i criteri di interpretazione,secondo

il quale prima si dovrebbe applicare l’art 1362 cc partendo dalla lettera delle parole senza

limitarsi ad essa per ricercare la comune intenzione delle parti,anche valutando il

comportamento di esse,per poi passare all’applicazione dell’art 1363 cc solamente nel

caso in cui il significato rimanga dubbio;questa giurisprudenza basandosi sulla regola ‘’in

claris non fit interpretatio’’ considera prioritaria l’interpretazione letterale e relega in

posizione secondaria l’interpretazione sistematica,da utilizzare solo nel caso in cui non

risultasse chiaro il significato del contratto e delle espressioni usate dalle parti tale da non

consentire una ricostruzione univoca della loro volontà,con la conseguenza che,ove le

espressioni usate nel contratto siano chiare ,e superata la necessità del ricorso agli

ulteriori criteri contenuti negli articoli successivi ed in particolare di quello

dell’interpretazione sistematica di cui all’art 1363 cc ,giurisprudenza che ha resistito anche

in tempi recenti (Cassazione 5747/99; Cassazione 884/95, ed anzi taluni avvertivano che

questo orientamento giurisprudenziale fosse ancora prevalente,almeno fino al 2008

(Rescigno). Secondo questa giurisprudenza l’indagine interpretativa diretta

all’accertamento della volontà dei contraenti deve essere condotta in via prioritaria sul

significato letterale delle parole e, solo se tale esame lascia sussistere dubbi

sull’individuazione della volontà delle parti,il giudice dovrà avvalersi degli altri criteri

ermeneutici indicati dalla legge,tra cui quello dell’interpretazione sistematica (Cassazione

130/83).

Deve invece essere preferito l’orientamento opposto secondo cui non c’è gerarchia tra

l’applicazione dell’art 1362 e 1363,che vanno invece applicati in maniera

congiunta,orientamento largamente prevalente in dottrina e ormai spesso affermato dai

nostri giudici. Infatti,anche in giurisprudenza si afferma che,nell’interpretare il contratto non

ci si può fermare alle singole clausole,neppure quando il loro senso possa ritenersi chiaro

e compiuto,perché comunque devono essere raccordate al complesso dell’atto

(Cassazione ex plurimis 7083/2006; Cassazione 28479/2005) o ancora nel senso che,

anche quando l’interpretazione di ciascuna delle clausole compiuta sulla base del senso

letterale conduca a risultati di certezza, il giudice è cmq tenuto ad applicare il criterio

dell’interpretazione sistematica posto dall’art 1363 cc,poiché, solo raccordando le singole

clausole all’intero testo, si può ricavare il significato complessivo (fra le altre Cassazione

5447/99; Cassazione 1877/95). L’art 1363 cc può considerarsi già implicito (ricompreso)

rispetto all’art 1362 cc. L’art 1362 prescrive il percorso interpretativo che muove dalla

singola parola,dalla singola clausola dal comportamento complessivo delle parti. A sua

volta l’art 1363 cc prescrive una interpretazione unitaria e complessiva,nel senso di

valutare il contratto nel suo complesso. Per questo motivo i due criteri posti dall’art 1362 e

1363 vanno applicati congiuntamente.

Tornando alla circolarità del procedimento interpretativo,l’interprete,nel ricercare la

comune intenzione delle parti non deve limitarsi al senso letterale delle parole (comma 1)

ed aggiunge al comma 2 ulteriore materiale interpretativo: il comportamento complessivo

delle parti. Vi è dunque un significato provvisorio offerto dalla lettera del contratto,che in

quanto provvisorio non esaurisce l’indagine ermeneutica. Ottenuto un senso provvisorio

l’interprete deve mettere a confronto ciascuna clausola con tutte le altre e raccordarle per

ricercare chiarezza e coerenza o scoprire antinomie e oscurità (Irti).

L’esigenza dell’interpretazione sistematica è essenziale non solo se si operi attraverso

l’interpretazione letterale perché è fondamentale anche se si utilizzano criteri

diversi,poiché la considerazione dell’intero testo è essenziale anche ai fini

dell’applicazione della buona fede interpretativa,del principio di conservazione del

contratto e dell’interpretazione contro l’autore della clausola,nonché se si utilizza la regola

finale di cui all’art 1371 cc. In questo senso è la dottrina prevalente: per Bianca

l’interpretazione è diretta a cercare il significato del contratto,in coerenza con la causa

concreta di esso,e la causa concreta non è identificabile se non si procede all’esame

dell’operazione economica nella sua interezza. Su questa linea anche altra dottrina

(Bigliazzi Geri): le clausole debbono essere esaminate non atomisticamente,ma nel loro

complesso per trarne,al di là dell’indagine letterale,la ratio e la logica del contratto.

Secondo Scognamiglio l’interpretazione complessiva del contratto è essenziale per

individuare la causa del contratto e chiarirne il significato.

Ai fini dell’interpretazione sistematica occorre precisare il significato del termine ‘’clausola’’

e del termine ‘’contratto’’,perchè l’art 1363 cc fa ad essi riferimento, ed in quanto sia il

termine clausola che il termine contratto possono avere un significato più ampio oppure

uno più ristretto. Dal punto di vista letterale col termine ‘’clausola’’ si indica la

presentazione esteriore di un precetto dell’autonomia privata che, come l’articolo per la

legge, è contenuta in un articolo in qualsiasi formula graficamente separata rispetto alle

altre contenute in uno stesso contratto. Quindi le ‘’clausole’’ sono le singole proposizioni in

cui si articola il contratto.

Per quanto riguarda il termine ‘’contratto’, sempre nell’ambito dell’art 1363,questo non

sempre si identifica con un unico documento (ad esempio può ricomprendere anche i

negozi preparatori e la documentazione precontrattuale), perché potrebbe essere

contenuto in documenti diversi oppure risultare da un insieme di singoli contratti autonomi

ma interdipendenti fra di loro sul piano causale, cosi da realizzare un operazione

economica unitaria come ad esempio avviene nel collegamento negoziale. Sia riguardo al

termine ‘’clausole’’ che al termine ‘’contratto’’ la dottrina prevalente è favorevole a ritenere

che l’interpretazione sistematica debba essere effettuata avuto riguardo del significato più

generale di clausola e riguardo al termine ‘’contratto’’ l’interpretazione sistematica debba

essere operata considerando tutti i contratti attraverso i quali l’operazione economica

viene realizzata. Riguardo al termine ‘’clausole’’ possiamo avere un significato più rigoroso

corrispondente alle sole dichiarazioni con effetto dispositivo o alle sole clausole che

realizzano l’operazione economica voluta dalle parti determinandone oggetto e profilo

causale,oppure un significato più generale corrispondente a qualsiasi enunciato linguistico

del contratto: premesse (anche quando sono puramente descrittive),clausole invalide o

inefficaci e forse anche le clausole di stile (ossia le clausole prive di significato negoziale)

sulle quali però sussistono riserve in dottrina in quanto, essendo clausole che non hanno

significato negoziale per volontà delle parti, da queste l’interprete non potrebbe ricavare

alcun significato. Per la dottrina prevalente il termine ‘’clausola’’ non va inteso in senso

rigorosamente tecnico ma in senso lato,corrispondente a qualsiasi parte del contratto: per

Scognamiglio ad esempio il termine clausole nell’ambito dell’art 136 ha un significato

generale poiché indica semplicemente le singole preposizioni in cui si articola il contratto,e

quindi anche le clausole aventi valore meramente enunciativo, e non solo quelle che

hanno una vera e propria efficacia dispositiva (che dispongono di un diritto), e quindi tutte

le dichiarazioni in cui si articola il contratto possono essere valutate dall’interprete in

applicazione di cui all’art 1363 al fine di ricostruire il significato complessivo del contratto.

Nello stesso senso altra dottrina: ad esempio Bigliazzi Geri ritiene necessario considerare

anche le premesse e gli allegati ,mentre esclude dalla valutazione dell’interprete le sole

clausole di stile in quanto prive di significato negoziale; Bianca sottolinea la rilevanza degli

allegati e considera rilevanti anche le clausole invalide. Anche Sacco considera le clausole

invalide e le parti non alfabetiche del contratto. Nello stesso senso Capobianco, che

propone un elenco particolarmente ampio di materiale,rincomprendendovi le clausole

riproduttive di precetti di diritto positivo, le clausole invalide e ,in generale, tutti quegli atti e

dichiarazioni che concorrono a formare il testo contrattuale,come le premesse,le

valutazioni fatte dalle parti e gli allegati. L’aspetto di maggiore incertezza,come detto,

riguarda le clausole di stile che,secondo alcuni, non rientrano nel materiale interpretativo:

in questo senso Bianca e Carresi,ad avviso del quale le clausole di stile, in quanto prive di

significato negoziale per volontà delle parti, non possono avere alcun significato per

l’interprete,poiché l’apporto di queste clausole è marginale se non addirittura nullo rispetto

alla ricostruzione del significato del contratto. La giurisprudenza evita posizioni di principio,

e si limita a pronunciarsi sulle singole fattispecie sottoposte al suo giudizio: ad esempio

sulla rilevanza degli allegati, che devono ritenersi parte della dichiarazione a tutti gli effetti,

si esprime la Cassazione (sentenza 6704/2004) o con riguardo alle piantine planimetriche

altra sentenza (2518/78) sempre della Cassazione. Nel senso della rilevanza delle

clausole invalide in relazione al criterio di interpretazione sistematica di cui all’art 1363 la

Cassazione con sentenza 9790/98,mentre riguardo alle clausole di stile (che parte della

dottrina tende a relegare ai margini del procedimento interpretativo) la Cassazione

(sentenza 1950/2009) precisa che il giudice di merito,anche a fronte di una clausola

estremamente generica ed indeterminata, deve presumere che sia stata oggetto di volontà

negoziale delle parti e perciò interpretarla in relazione al contesto come prescritto dall’art

1363 cc e consentirgli di avere qualche effetto (art 1367 cc), e solo se la sua vaghezza e

genericità siano tali da rendere impossibile di attribuire ad essa un qualsivoglia

rilievo,allora potrà negare a questa clausola qualsiasi efficacia qualificandola come

clausola di

Dettagli
A.A. 2014-2015
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kalashnikovak47 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Gentili Aurelio.