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Franceschini, esponente di rilievo della democrazia cristiana.
Questa commissione aveva il compito di creare il fondamento di
una serie di provvedimenti che danno per la prima volta la
definizione dei beni culturali. Viene superato così il concetto di belle
arti: il bene culturale non è qualcosa che noi osserviamo e
apprezziamo soltanto per la sua bellezza, ma è una testimonianza
di civiltà, diventa qualcosa che ha un valore civile, che è tutelato e
apprezzato dalla collettività. Si ha la consapevolezza che esiste un
patrimonio della collettività che fa parte della nostra civiltà, della
nostra cultura. Ciò non riguarda solo i beni materiali ma anche altri
eventi (mostre, feste, eventi storici, manifestazioni folkloristiche).
Devono essere quindi valorizzati (metodo attraverso cui si aumenta
il loro valore). La valorizzazione non consiste però nell’aumento del
valore economico, ma nell’accrescere il valore della fruibilità, di
utilizzabilità di questo bene verso la collettività. Il punto principale è
quindi la condivisione, i beni culturali sono valorizzati quando sono
conservati e tutelati in modo tale da essere conosciuti da più
persone possibile. La sensibilità verso i beni culturali viene portata
alla luce nel trecento e soprattutto nell’ottocento nel regno
pontificio, il quale veniva costantemente saccheggiato dei suoi beni
culturali. Successivamente lo stesso accadde negli altri stati italiani.
Con l’unità d’Italia, viene applicato lo Statuto Albertino: questo
contiene un articolo (il 29) in particolare che enuncia una prima
forma arcaica di gestione dei beni culturali. Articolo 29: Tutte le
proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando
l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere
tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità
conformemente alle leggi. La cosa importante di questa norma è
che lo Stato, per la prima volta e pur mantenendo il diritto della
proprietà privata, può garantire una sorta di protezione di questi
beni culturali. La norma aveva però dei limiti: gli interventi eseguiti
furono per lo più occasionali e non c’era un organo preciso dello
stato cui fosse affidato questo compito. Nel 1909 si fa un passo in
avanti con la legge Rosadi, nella quale si stabilisce che un bene è
un patrimonio inalienabile dello Stato. Solo nel 1939, durante il
ventennio fascista il problema viene affrontato in maniera più
efficace, attraverso la legge Bottai, con la quale vengono elaborate
una serie di norme che organizzano la struttura di vigilanza e di
tutela di questi beni da parte dello Stato, con un forte controllo
centralizzato nel ministero delle Belle Arti. Questo sistema rimarrà
immutato fino al 1965 e più in particolare nel 1999 con l’istituzione
del ministero dei beni culturali. Questo è un passaggio
fondamentale perché adesso lo stato ha la possibilità di violare la
proprietà privata del cittadino con l’obiettivo di espropriare i beni
culturali considerati come patrimonio inalienabile della collettività.
Nella Repubblica Italiana, l’articolo 9 della costituzione regola il
patrimonio dei beni culturali: la Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura, della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e
il patrimonio artistico e storico della Nazione. Ma ritorniamo al
Ministero. Gli archivi fino a questo momento erano considerati beni
amministrativi e quindi erano controllati dal Ministero dell’Interno.
Solo negli anni 70 questo problema viene superato attraverso la
legge Spadolini e quindi l’istituzione di un ministero incaricato a
gestire queste risorse. Dopo Spadolini il principale intervento fu
l’emanazione del “Codice dei Beni Culturali” del 2004.
Lezione III
Che cos’è il documento? Ogni mezzo che consente di tramandare la
memoria di un fatto che giustifichi un atto giuridico. Testimonianza
di qualunque genere che sia espressione di un ambiente o di un
periodo storico in particolare. La diplomatica è la disciplina che si
occupa in modo specifico di tutte le forme documentarie e ci porta
direttamente alla natura dei documenti. Per documento in
diplomatica s’intende una testimonianza di natura scritta di un fatto
di natura giuridica (un fatto che ha precise conseguenze nell’ambito
giuridico) che osservi forme determinate e destinate a dare la forza
di prova allo stesso documento. La diplomatica nasce per
riconoscere e smascherare i documenti falsi, seguendo le forme
determinate di un preciso momento storico. In archivistica il
documento è più in generale qualsiasi tipo di carta scritta che si può
trovare in un archivio e tutte le manifestazioni che hanno portato
alla loro creazione. Il supporto (mezzi attraverso cui i documenti si
trasmettono nel tempo) non è importante o determinante, incide
solamente sulla modalità di scrittura delle testimonianze e sui suoi
aspetti esteriori. Lo storico deve dimostrare ogni cosa che dice
attraverso documenti che diano fede alle sue affermazioni. I
documenti non danno informazioni neutrali, ma queste sono
condizionate dalle forme di uno specifico periodo e dalle istituzioni
che li hanno prodotti. Eugenio Casanova è stato uno degli archivisti
italiani più importanti, secondo lui l’etimologia della parola archivio
deriva dal greco “archeion”, che significa luogo di potere. Secondo
Sant’Isidoro il termine deriva invece da “archa”, che significa cassa,
contenitore in cui vengono conservati documenti con assoluta
segretezza. Le definizioni di archivio che si sono date nel tempo
sono molteplici:
Definizione Fanfani (erudito fiorentino dell’800): luogo in cui
vengono segretamente depositati e conservati atti pubblici.
Definizione dizionario Zingarelli: luogo dove si conservano le
scritture degli uffici pubblici e privati.
Definizione dizionario Battaglia: raccolta di documenti privati o
pubblici relativi a uffici privati o pubblici, famiglie, persone, aziende.
Definizione Moscadelli: l’archivio è il complesso delle carte, prodotte
e acquisite secondo uno spontaneo vincolo originario da
un’amministrazione nell’esercizio della propria attività.
Giorgio Cencetti (Paleografo e archivista italiano) rivoluzionò il
concetto stesso di archivio, egli infatti per la prima volta disse che
uno delle caratteristiche importanti che questi devono rispettare
non sono l’ordine e il disordine della documentazione, ma il rispetto
del “Vincolo Archivistico”. Il Vincolo Archivistico spiega che i
documenti sono legati tra loro attraverso un nesso inscindibile
perché: 1. Ogni documentazione è prodotta sempre da un’attività di
un’amministrazione; 2. Ogni documento è legato ad un ulteriore
documento precedentemente creato (ogni documento non ha senso
di esistere senza un documento precedente ad esso collegato).
L’archivio si forma quindi secondo una precisa “necessità” di
un’amministrazione, che ha bisogno di giustificare sempre le
proprie azioni durante la sua attività con dei documenti che possa
avere fede in ambito giuridico. Questo si chiama anche “Metodo
Storico”, perché si collega intimamente all’istituzione produttrice.
Lezione IV
C’è una netta differenza tra archivio online e archivio fisico:
nell’archivio online per trovare ciò che cerchiamo bisogna digitare
l’argomento cui siamo interessati; nell’archivio fisico lo studioso
deve calibrare le domande in una maniera ben precisa per
individuare i documenti che realmente possono dare delle risposte.
E’ proprio a causa di ciò che nasce la “Critica della Fonte”, cioè
l’esame ben dettagliato dei documenti per cogliere le informazioni
nella loro integrità. Senza un’accurata critica della fonte, gli archivi
saranno utilizzati in maniera errata. Le domande che ci dobbiamo
porre sono:
*Perché quel documento esiste? Quali sono le motivazioni per cui è
stato prodotto? Tutto ciò che ruota intorno alla sua produzione come
data, luogo, autore/i, documenti ad esso collegati.
*Come si è trasmesso fino a noi? Le tecniche di trasmissione
attraverso le quali il documento è giunto fino a noi. Bisogna infatti
ricordare che gli archivi non sono stati prodotti nel passato
pensando che nel futuro possano fare la storia o possano essere
studiati da archivisti del futuro; sono stati creati per necessità
immediate, funzionali alle amministrazioni che li producono (se
l’amministrazione cessa la propria attività, cessa di produrre
documenti e di tutelare e proteggere l’archivio.)