Caso 35 del 2011: emissione deliberata di OGM
Questa è la causa 35 del 2011 decisa con sentenza della Corte di Giustizia del 6 settembre 2012 in materia di emissione deliberata nell'ambiente di OGM. Per seguire le vicende del caso, bisogna sapere che per disciplinare questa materia è stata emanata la Direttiva 18 del 2001 (recepita con d. lgs 224/2003), che al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente pone in capo a chi sia interessato ad introdurre OGM una serie di obblighi.
Disciplina e obblighi per l'introduzione di OGM
La disciplina è espressione del principio di precauzione. Dal momento che non vi sono dati scientifici certi sulle conseguenze dell'utilizzo degli OGM e le posizioni a riguardo sono discordanti (tanto nella comunità scientifica quanto nella società), la disciplina prevede una serie di obblighi.
Per prima cosa, l'interessato deve effettuare una valutazione del rischio ambientale nella quale considera i potenziali effetti negativi di tale immissione sulla salute umana, animale e ambientale. A questo punto notifica la valutazione all'autorità competente, che la normativa identifica nel Ministro dell'Ambiente.
Iter di autorizzazione e consultazione
Il ministro apre una istruttoria preliminare. Trasmette la notifica ai ministeri coinvolti e all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Apre una fase di consultazione e informazione del pubblico. Se l'istruttoria si conclude con esito positivo, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione nazionale contenente le condizioni di emissione e di etichettatura.
Misure di coesistenza e sistema di autorizzazione
In particolare per questo caso ci interessa l'articolo 26-bis di questa direttiva, che prevede la facoltà per gli Stati membri di introdurre misure di coesistenza dirette ad evitare la presenza accidentale di OGM in altre colture.
Inoltre, esiste un sistema, a livello comunitario, di autorizzazione e iscrizione in un catalogo comune. L'autorizzazione all'impiego e alla commercializzazione di alimenti e mangimi viene rilasciata ai sensi del Regolamento n. 1829 del 2003, emanato per disciplinare proprio tale ambito. Si procede poi all'iscrizione nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ai sensi della Direttiva 53 del 2002.
Valutazione della Corte di Giustizia
In questo caso vediamo come la Corte di Giustizia riconosce la validità di questo sistema e sostiene che non possa essere aggirato dando una certa interpretazione della Direttiva 18/2001. La Corte si esprime su una domanda di pronuncia pregiudiziale del Consiglio di Stato italiana presentata nell'ambito di questo procedimento principale: Monsanto Europe SA chiede alla Commissione l'autorizzazione alla commercializzazione delle linee pure e ibride della serie di mais GM MON 810 ai sensi della direttiva 90/220, poi abrogata dalla 18 del 2001, che abbiamo visto, la direttiva di riferimento è quella. Ottiene l'autorizzazione nel 1998. Pubblicazione della decisione il 5 maggio.
- Nel luglio 2004 Monsanto notifica alla Commissione le varietà della serie MON 810 quali prodotti esistenti, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento 1829/2003.
- Nel settembre 2004 la Commissione approva.
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