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La richiesta di autorizzazione per la coltivazione di OGM

A questo punto è già passata attraverso quel sistema di autorizzazione e iscrizione nel catalogo comune. Nell'ottobre del 2006 presenta al Ministero delle Politiche alimentari e forestali una richiesta di messa a coltura di tali varietà. Il Ministero, con nota 3734 del maggio 2008, le comunica di non poter procedere alla messa in istruttoria per la sua richiesta di autorizzazione nelle more dell'adozione (cioè fino all'effettiva adozione), da parte dell'ER, delle norme idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche, transgenetiche, come previsto dalla propria circolare del marzo 2006.

Pioneer fa ricorso per l'annullamento di tale nota, contestando:

  • La necessità di un'autorizzazione nazionale per la coltivazione di OGM iscritti nel catalogo comune.
  • L'interpretazione dell'art 26-bis della DE 18/2001 secondo la quale la coltivazione di OGM non sarebbe consentita.
fino all'adozione delle misure di coesistenza da parte delle R. Il CS sospende il procedimento e sottopone alla CdG la seguente questione pregiudiziale: Qualora lo S membro abbia ritenuto di subordinare il rilascio dell'autorizzazione alle coltivazioni di OGM (ancorché iscritti nel catalogo comune) a misure di coesistenza, l'art 26-bis alla luce della raccomandazione del 23 luglio 2003 (2003/556/CE) sugli orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgenetiche, alla luce della raccomandazione del 13 luglio 2010 sugli orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. Debba essere interpretato nel senso che, nel periodo antecedente all'adozione di tali misure di coesistenza, l'autorizzazione vada rilasciata (se gli OGM sono iscritti nel catalogo comune).– l’istruttoria della richiesta diautorizzazione vada SOSPESA – L’autorizzazione vadaRILASCIATA con l’indicazione di prescrizioni atte aevitare il contatto tra le colture nel caso concreto. La Corte rileva che l’impiego e lacommercializzazione della serie MON 810 sonoautorizzati su un duplice fondamento:
  1. Notificazione alla Commissione quali prodottiesistenti ai sensi del regolamento 1829.
  2. Richiesta di rinnovo prima della scadenzadell’autorizzazione.
2-Iscrizione nel catalogo comune.Trova applicazione l’art 26-bis. Delle due raccomandazioni citate nella questionepregiudiziale, solo quella del 2003 è pertinenteratione temporis nel procedimento 1°. Il giudice di rinvio chiede se la messa acoltura del MON 810 possa essere assoggettataad una autorizzazione nazionale fondata suconsiderazioni di tutela della salute e dell’Aquando l’impiego e la commercializzazionesiano autorizzati ai sensi del regolamento 1829 elevarietà siano iscritte nel catalogo comune aisensi della direttiva 53/2002. NOLa risposta della Corte a questo quesito è , alloStato attuale del D dell’Unione, dice, uno S membronon può farlo.La Corte rileva che il regolamento 1829 enuncia alche - la libera circolazione degliconsiderando 1alimenti e dei mangimi sicuri e sani costituisceun aspetto essenziale del mercato interno - eche - l’autorizzazione concessa conformementeal regolamento è valida in tutta l’Unione-, all’art19.La direttiva che disciplina il catalogo comune enunciaal considerando 11 che –le piante alle quali siapplica la direttiva possono esserecommercializzate liberamente nell’Unione dalmomento della loro iscrizione nel catalogo –All’art 16 prescrive poi agli S membri di vigilareaffinché tali varietà non siano soggette e restrizioni dimercato. che questi 2 atti normativi mirano aRisultaconsentire il libero impiego

ecommercializzazione nell'Unione degli OGM autorizzati conformemente al 1° e iscritti nel catalogo comune conformemente al 2°. Inoltre nel considerando 9 - 33 - 34 del regolamento e agli art 4 - 5 - 7 della direttiva si stabilisce che le condizioni imposte rispondono alle necessità di TUTELA della salute e dell'A. legislatore dell'Unione ha considerato che tali necessità fossero soddisfatte nel momento della NOTIFICA quali PRODOTTI ESISTENTI per effetto della VALUTAZIONE operata in fase di AUTORIZZAZIONE, a norma della direttiva 90/220 (vigente quando la Monsanto chiese l'autorizzazione e poi abrogata dalla 18/2001). Il legislatore ha poi ASSIMILATO i PRODOTTI ESISTENTI a PRODOTTI AUTORIZZATI mediante il rinvio dell'art 20 del regolamento 1829 all'art 23 e da questo agli art 18 e 19 sul fondamento della valutazione dei rischi per la salute e per l'A in fase di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione. S può

decidere un divieto/limitazione alla coltivazione di tali prodotti SOLO nei CASI ESPRESSAMENTE previsti dal D dell'Unione. - Misure di coesistenza ex art 26-bis direttiva 18/2001 - Misure - non oggetto di questo procedimento principale - ex art 34 regolamento 1829 ed ex art 16-18 direttiva 53. Uno Stato Il P di D che ne ricaviamo è che un membro non è libero di subordinare ad un'autorizzazione nazionale la coltivazione di OGM al fine di tutelare la salute e l'ambiente quando il loro impiego e commercializzazione siano autorizzati ai sensi dell'art 20 del regolamento 1829/2003 (sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati) e le varietà siano iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole ai sensi della direttiva 2002/53. Inoltre il giudice di rinvio chiede se l'art 26-bis della DE 18/2001 consenta a uno Stato membro di opporsi alla messa a coltura sul proprio territorio di tali OGM nelle more dell'adozione delle.misure dicoesistenza. La corte rileva anzitutto che si tratta di una FACOLTA' per gli S membri. Nell'ipotesi in cui uno S si astenesse dall'intervento nel settore, un divieto di coltivazione potrebbe protrarsi illimitatamente, aggirando così le procedure previste dal regolamento 1829 e dalla direttiva 53. L'art 26-bis non si interpreta in modo da consentire un divieto di questo tipo, esso permette restrizioni, perfino divieti geograficamente delimitati SOLO per effetto delle MISURE DI COESISTENZA adottate. Non permette di adottare una misura come quella oggetto del procedimento 1° che vieta in via generale la coltivazione di OGM autorizzati e iscritti, nelle more dell'adozione di misure di coesistenza. L'art 26-bis. Il P di D che ne ricaviamo è che della direttiva 18/2001 non consente a uno S membro di opporsi, in via generale all'amessa a coltura nel suo territorio di tali OGM nelle more dell'adozione di misure di coesistenza. Divieto

Di coltivazione emanato il 12/07/2013• (prorogato per ulteriori 18 mesi con decreto del 22/01/2015) con decreto interministeriale del Ministero della salute e dell'ambiente.

Il predetto decreto è stato emanato in applicazione delle misure di emergenza ai sensi dell'art 34 del regolamento (CE) 1829/2003, forti preoccupazioni, relative ai rischi agro-sulla base delle ambientali derivanti dell'utilizzo del mais MON810 come coltura.

In FR il Consiglio di Stato ha annullato il divieto di coltivazione deciso dal governo. Spiegando che in base alle normative europee uno Stato membro può prendere iniziative di questo tipo in modo autonomo solo "in presenza di una situazione suscettibile di presentare un rischio importante" per la salute umana o l'A.

Il ministro dell'Agricoltura Le Foll: La decisione dei giudici non cambierà la linea del governo sul tema.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'ambiente e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Lugaresi Nicola.