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La richiesta di autorizzazione per la coltivazione di OGM
A questo punto è già passata attraverso quel sistema di autorizzazione e iscrizione nel catalogo comune. Nell'ottobre del 2006 presenta al Ministero delle Politiche alimentari e forestali una richiesta di messa a coltura di tali varietà. Il Ministero, con nota 3734 del maggio 2008, le comunica di non poter procedere alla messa in istruttoria per la sua richiesta di autorizzazione nelle more dell'adozione (cioè fino all'effettiva adozione), da parte dell'ER, delle norme idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche, transgenetiche, come previsto dalla propria circolare del marzo 2006.
Pioneer fa ricorso per l'annullamento di tale nota, contestando:
- La necessità di un'autorizzazione nazionale per la coltivazione di OGM iscritti nel catalogo comune.
- L'interpretazione dell'art 26-bis della DE 18/2001 secondo la quale la coltivazione di OGM non sarebbe consentita.
- Notificazione alla Commissione quali prodottiesistenti ai sensi del regolamento 1829.
- Richiesta di rinnovo prima della scadenzadell’autorizzazione.
ecommercializzazione nell'Unione degli OGM autorizzati conformemente al 1° e iscritti nel catalogo comune conformemente al 2°. Inoltre nel considerando 9 - 33 - 34 del regolamento e agli art 4 - 5 - 7 della direttiva si stabilisce che le condizioni imposte rispondono alle necessità di TUTELA della salute e dell'A. legislatore dell'Unione ha considerato che tali necessità fossero soddisfatte nel momento della NOTIFICA quali PRODOTTI ESISTENTI per effetto della VALUTAZIONE operata in fase di AUTORIZZAZIONE, a norma della direttiva 90/220 (vigente quando la Monsanto chiese l'autorizzazione e poi abrogata dalla 18/2001). Il legislatore ha poi ASSIMILATO i PRODOTTI ESISTENTI a PRODOTTI AUTORIZZATI mediante il rinvio dell'art 20 del regolamento 1829 all'art 23 e da questo agli art 18 e 19 sul fondamento della valutazione dei rischi per la salute e per l'A in fase di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione. S può
decidere un divieto/limitazione alla coltivazione di tali prodotti SOLO nei CASI ESPRESSAMENTE previsti dal D dell'Unione. - Misure di coesistenza ex art 26-bis direttiva 18/2001 - Misure - non oggetto di questo procedimento principale - ex art 34 regolamento 1829 ed ex art 16-18 direttiva 53. Uno Stato Il P di D che ne ricaviamo è che un membro non è libero di subordinare ad un'autorizzazione nazionale la coltivazione di OGM al fine di tutelare la salute e l'ambiente quando il loro impiego e commercializzazione siano autorizzati ai sensi dell'art 20 del regolamento 1829/2003 (sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati) e le varietà siano iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole ai sensi della direttiva 2002/53. Inoltre il giudice di rinvio chiede se l'art 26-bis della DE 18/2001 consenta a uno Stato membro di opporsi alla messa a coltura sul proprio territorio di tali OGM nelle more dell'adozione delle.misure dicoesistenza. La corte rileva anzitutto che si tratta di una FACOLTA' per gli S membri. Nell'ipotesi in cui uno S si astenesse dall'intervento nel settore, un divieto di coltivazione potrebbe protrarsi illimitatamente, aggirando così le procedure previste dal regolamento 1829 e dalla direttiva 53. L'art 26-bis non si interpreta in modo da consentire un divieto di questo tipo, esso permette restrizioni, perfino divieti geograficamente delimitati SOLO per effetto delle MISURE DI COESISTENZA adottate. Non permette di adottare una misura come quella oggetto del procedimento 1° che vieta in via generale la coltivazione di OGM autorizzati e iscritti, nelle more dell'adozione di misure di coesistenza. L'art 26-bis. Il P di D che ne ricaviamo è che della direttiva 18/2001 non consente a uno S membro di opporsi, in via generale all'amessa a coltura nel suo territorio di tali OGM nelle more dell'adozione di misure di coesistenza. DivietoDi coltivazione emanato il 12/07/2013• (prorogato per ulteriori 18 mesi con decreto del 22/01/2015) con decreto interministeriale del Ministero della salute e dell'ambiente.
Il predetto decreto è stato emanato in applicazione delle misure di emergenza ai sensi dell'art 34 del regolamento (CE) 1829/2003, forti preoccupazioni, relative ai rischi agro-sulla base delle ambientali derivanti dell'utilizzo del mais MON810 come coltura.
In FR il Consiglio di Stato ha annullato il divieto di coltivazione deciso dal governo. Spiegando che in base alle normative europee uno Stato membro può prendere iniziative di questo tipo in modo autonomo solo "in presenza di una situazione suscettibile di presentare un rischio importante" per la salute umana o l'A.
Il ministro dell'Agricoltura Le Foll: La decisione dei giudici non cambierà la linea del governo sul tema.