Concetto di libertà religiosa
Il concetto di libertà religiosa è il nucleo del corso di diritto ecclesiastico. Guardiamo a questo sia in una dimensione individuale che collettiva. La libertà religiosa è oggetto di specifiche norme costituzionali: nella sua dimensione collettiva è oggetto degli articoli 7-8-20 della Costituzione, mentre nella sua dimensione individuale è oggetto dell’art. 19 della Costituzione.
Cornice teorica di questo concetto
La libertà religiosa è la prima libertà, in ordine storico, ad essere stata rivendicata nei confronti dello Stato e ciò accade in epoca moderna. Nel momento in cui il potere politico si distacca fattivamente dal potere religioso, gli abitanti dei diversi stati hanno modo di rivendicare davanti allo Stato stesso una propria dimensione di libertà in materia religiosa. Lo Stato moderno riconosce e garantisce la libertà religiosa, che diventa poi il prototipo di tutte le altre libertà fondamentali dell’uomo. La garanzia della dimensione religiosa del singolo è la base sulla quale viene poi costruita la necessaria garanzia di tutte le altre dimensioni essenziali della persona.
Per capire la disciplina positiva della libertà religiosa e quindi nel caso italiano per capire il contenuto dell’art. 19 dobbiamo chiarire il rapporto che intercorre tra diritto e libertà nel pensiero giuridico occidentale. Noi sappiamo che alle origini della nostra civiltà giuridica e non giuridica si colloca l’esperienza della Grecia antica. Per i greci l’uomo era libero quando poteva porsi un obiettivo e poteva raggiungerlo. La libertà per i greci era la possibilità dell’uomo di tendere verso un fine; ma questo concetto di libertà non aveva una dimensione relazionale, ossia non includeva il rapporto con gli altri e la necessità di conciliare le proprie istanze di libertà con le istanze di libertà altrui. Questo perché nella civiltà greca non c’era distinzione fra: legge della città e la coscienza del singolo; infatti il singolo aveva solo una possibilità per raggiungere i propri fini: osservare la legge della città. La persona raggiungeva la sua massima realizzazione quando osservava la legge statale.
Il problema di una distinzione tra coscienza del singolo e legge della città si pone con il cristianesimo. Questo perché con il cristianesimo nasce l’idea dell’uomo quale soggetto portatore di valori etici e autonomi rispetto a quelli della città ("polis"). Poiché nella visione cristiana l’uomo ha una propria scala di valori, distinta da quella dello Stato, l’uomo può giudicare le leggi dello stato e in caso rifiutarsi di obbedire a queste leggi. In altri termini, nella concezione cristiana l’uomo ha qualcosa di suo da difendere e rivendicare nei confronti dello Stato. Ne consegue che la libertà non risiede nell’osservanza delle leggi dello Stato bensì nell’osservanza delle proprie categorie morali. Parliamo di categorie morali che hanno una propria forza, poiché nella concezione cristiana ogni uomo ha una dignità che gli deriva dal suo essere creatura.
Il concetto di libertà che caratterizza la nostra libertà giuridica si fonda su due paradigmi: quello greco e quello cristiano. Ed è in ragioni di questi due paradigmi che l’assetto costituzionale occidentale è fondato sul riconoscimento della dignità dell’uomo, nel quale trova fondamento la sua libertà; però all’interno di questo sistema, nel quale c’è una distinzione fra valori dello Stato e valori del singolo (quindi fra ciò a cui il singolo aspira e ciò che il diritto stabilisce), si pone il problema di conciliare la libertà dell’uomo con il diritto. Questo problema a livello teorico può trovare due soluzioni:
- Concepire la libertà come una concessione dello Stato. In questa chiave di lettura l’uomo è libero perché lo Stato, autolimitando il proprio potere, riconosce alla persona degli spazi di libertà attraverso una norma positiva. Quindi la libertà del singolo deriva da una autolimitazione del potere dello Stato.
- Parliamo dell’idea dualista. In quest’ottica la libertà non è qualcosa che viene concesso dallo Stato attraverso una limitazione del proprio potere, ma è qualcosa che appartiene strutturalmente alla persona umana e la regola della libertà non è una limitazione della libertà stessa ma è una condizione della libertà, poiché ciò che è ontologicamente strutturale alla persona umana non è solo uno spazio di libertà ma anche l’esistenza di una regola che rende possibile questo spazio. In tal modo la libertà non è il risultato della norma positiva bensì è ciò che la norma positiva disciplina.
Questo schema interpretativo si applica naturalmente anche alla libertà religiosa che nell’assetto costituzionale europeo è ritenuta come l’esito di una autolimitazione dello Stato, poiché al riconoscimento indiscusso della libertà religiosa, quale dimensione soggettiva dell’uomo, è costantemente seguita la necessità di regolare questa libertà per assicurarne la coesistenza con altre libertà fondamentali della persona. Il che dimostra come ogni dimensione di autonomia dell’uomo trova la sua condizione di esistenza nel limite e nella regola, che è un elemento essenziale dell’autonomia stessa.
Art. 19 Costituzione
Questa norma è il risultato di questi presupposti teorici e dell’esperienza storica del popolo italiano in materia di libertà religiosa. Dobbiamo considerare che il legislatore, a tutti i livelli (anche a livello costituzionale), quando elabora una norma non può mai guardare al futuro che non conosce ma guarda al passato ossia a ciò che è accaduto, e cerca di elaborare una disciplina che sia una risposta ai problemi che si sono sperimentati.
Nel caso della libertà religiosa, i nostri padri costituenti avevano alle spalle l’esperienza della seconda guerra mondiale, delle leggi razziali e dell’olocausto; quindi quando hanno elaborato l’articolo 19, il loro obiettivo era quello di garantire il più possibile la dimensione religiosa della persona e di evitare, almeno a livello giuridico, le esperienze terribili vissute. Infatti l’articolo 19 è uno degli articoli che più garantisce la libertà religiosa nel panorama costituzionale europeo.
Questa norma garantisce la libertà religiosa a tutti → parliamo di un diritto fondamentale e inviolabile riconosciuto non solo ai cittadini italiani bensì a qualsiasi persona che si trova nel nostro territorio (stranieri, rifugiati, apolidi, etc.) a prescindere dal "Credo" professato e senza condizione di reciprocità (ciò significa che in Italia la libertà religiosa è garantita anche ai cittadini di paesi che invece non fanno lo stesso). Il contenuto della libertà religiosa ha una dimensione prevalentemente individuale ossia non riguarda le confessioni religiose ma riguarda la singola persona sia se fa parte di una confessione religiosa sia se ha un sentimento religioso che non corrisponde a nessuna confessione. L’art. 19 parla anche della professione della fede religiosa in forma associata e quindi, pur riguardando prevalentemente la tutela dei singoli, rafforza la tutela dei gruppi religiosi.
Notiamo come tra l’art. 19 e gli art. 7-8 c’è uno stretto legame interpretativo ed applicativo, perché se lo Stato non rispetta la libertà religiosa dei gruppi (es: imponendo ad una confessione religiosa la normativa statale) finisce per violare anche la libertà religiosa del singolo che fa parte di quella confessione.
Libertà religiosa: profilo negativo e positivo
La libertà religiosa ha un duplice profilo:
- Profilo negativo
- Profilo positivo
Questi profili emergono se leggiamo l’art. 19 insieme all’art. 3. Come sappiamo l’art. 3 sancisce al primo comma il principio di uguaglianza formale e al secondo comma sancisce il principio di uguaglianza sostanziale. In modo specifico questa norma annovera la religione tra quegli elementi che non possono portare ad una discriminazione, ossia nessuno può subire un trattamento differenziato in negativo in ragione della sua appartenenza religiosa.
L’art. 3 primo comma, letto insieme all’art. 19, fa emergere il primo contenuto del concetto di libertà religiosa che si sostanzia nel fatto che ognuno di noi ha diritto a non subire ingerenze o discriminazioni da parte dello Stato o degli altri consociati in ragione del suo "Credo" religioso. Quindi nessuno può essere discriminato per il proprio "Credo" e nessuno può essere minacciato o condizionato fisicamente-psicologicamente per essere indotto ad abbracciare un "Credo" religioso o ad abbandonarlo. Il diritto di libertà religiosa cioè rende la persona intoccabile sotto questo profilo, quindi la persona non può subire alcun condizionamento (diretto o indiretto) in materia religiosa. Questo è il profilo negativo della libertà religiosa, in quanto indica la libertà della persona da ogni condizionamento morale e religioso.
La libertà religiosa presenta anche un profilo positivo, che emerge dalla lettura dell’art. 19 e dell’art. 3 secondo comma. Quest’ultimo sancisce il principio di uguaglianza sostanziale ossia impegna lo Stato ad eliminare tutti quei fattori, di natura organizzativa sociale economica, che impediscono alle persone di raggiungere gli stessi obiettivi e di realizzarsi. Questo principio di uguaglianza sostanziale vale anche per la libertà religiosa, nel senso che ogni persona ha diritto di ricevere dallo Stato gli strumenti giuridici-organizzativi-economici necessari per esercitare ed esprimere il proprio "Credo" religioso. In questo caso la libertà religiosa ha un contenuto positivo, in quanto indica la possibilità di vivere questo sentimento. La libertà religiosa ha una dimensione negativa e positiva.
Un caso particolare di attuazione del profilo positivo del diritto di libertà religiosa si è avuto con una SENTENZA del Consiglio di Stato del 2008, con la quale il Consiglio ha definito l’illuminazione votiva dei cimiteri pubblici un servizio pubblico mirante a soddisfare il profilo positivo della libertà religiosa. Nel caso specifico, un Comune, per ragioni economiche, aveva deciso di eliminare dal bilancio la fornitura di energia elettrica nelle tombe del cimitero comunale. Questa decisione è stata impugnata arrivando al TAR, che non ne ha riconosciuta l’illegittimità (il TAR ha riconosciuto la posizione del Comune). La decisione del TAR è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato. Invece, il Consiglio di Stato ha considerato il lumino votivo uno strumento di realizzazione del sentimento religioso popolare e quindi ha ricondotto il Comune a farsi carico di questo servizio.
Caratteri del diritto di libertà religiosa
Il diritto in questione è un diritto fondamentale ed inviolabile della persona, il che significa che la sua tutela è assicurata dall’art. 19 e dall’art. 2 della Costituzione. Dato che è un diritto fondamentale e inviolabile, presenta tutte le caratteristiche di questi diritti. Tali caratteristiche sono:
- Imprescrittibile → non è sottoposto a termini o condizioni
- Indisponibile → non può essere ridotto nel suo contenuto nemmeno dal suo titolare, in quanto nessuno di noi può rinunciare o ridurre il contenuto di questo diritto
- Intrasmissibile → non può essere trasmesso agli eredi
Cosa significa il termine indisponibilità?
Abbiamo detto che ogni libertà, e soprattutto la libertà religiosa, esiste solo se limitata e regolata. Nel caso dei diritti fondamentali e inviolabili, come la libertà religiosa, il limite è dalla necessità di rendere possibile la coesistenza di questo diritto con altri diritti inviolabili; ciò soprattutto quando la libertà religiosa di una persona entra in conflitto con la libertà religiosa di altri. In questo caso, la soluzione giuridica, elaborata anche dalla nostra Corte Costituzionale, si fonda sul concetto di “nucleo fondante”. Ogni diritto inviolabile presenta un nucleo che non può essere in alcun modo modificato o limitato. Accanto a questo nucleo, però, ci sono altri profili dell’esercizio del diritto fondamentale che possono subire delle ragionevoli limitazioni a vantaggio di diritti altrui.
Nel caso della libertà religiosa, il nucleo fondamentale, che non può essere in alcun modo intaccato, è costituito dalla libertà di professare il proprio "Credo" e dalla libertà di partecipare al culto religioso. Invece, tutti gli altri profili del diritto di libertà religiosa possono essere limitati, soprattutto quando ciò accade per volontà stessa del soggetto titolare del diritto di libertà.
Questo schema interpretativo è stato utilizzato dalla Corte Costituzionale nel famoso caso Cordero. Cordero era professore dell’università cattolica, ossia un’università di tendenza, che non è neutra rispetto al fenomeno religioso ma si presenta come università cattolica. Siccome l’università cattolica non è statale, i professori che insegnano in questa, nel momento in cui sono assunti, sanno che devono adempiere due obblighi: avere una vita privata che non contrasta con il magistero della Chiesa cattolica (non possono divorziare) e nel loro insegnamento (a prescindere dalla materia insegnata) non devono assumere posizioni apertamente contrarie all’insegnamento della religione cattolica.
Questo professore, per ragioni personali, si discostò dall’insegnamento della Chiesa cattolica e di conseguenza venne licenziato. La questione arrivò alla Corte Costituzionale, la corte affermò che il professore aveva aderito volontariamente alla dottrina cattolica, nel momento dell’assunzione, ed era consapevole del fatto che l’università nella quale insegnava era un’università frequentata da alunni portatori di un "Credo" specifico e quindi la Corte ha ritenuto che la libertà religiosa di Cordero (nel caso specifico: pretesa di continuare ad insegnare all’università pur essendosi discostato dalla religione cattolica) non poteva pretendere di imporre la sua posizione non cattolica in quella determinata università, perché ciò avrebbe violato il diritto degli studenti, ossia di persone che molto probabilmente avevano scelta quella università per ragioni religiose.
Il diritto di libertà religiosa, sotto il profilo della sua tutela ed azionabilità, si caratterizza per il fatto di essere un diritto pubblico soggettivo perfetto. Questo significa che ogni lesione del diritto di libertà religiosa può essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario a prescindere dalla categoria giuridica attraverso la quale la lesione si è realizzata e a prescindere dal soggetto che ha realizzato la lesione; quindi ogni violazione del diritto di libertà religiosa è rivendicabile dinanzi agli organi dello Stato, e in modo particolare dinanzi al giudice ordinario, anche quando questa lesione è posta in essere attraverso un atto giuridico elaborato da un rappresentante dello Stato stesso.
Non esiste rispetto alla libertà religiosa distinzione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, perché un atto amministrativo, che ordinariamente può essere impugnato solo davanti l’autorità amministrativa, se lede la libertà religiosa può essere impugnato davanti all’autorità ordinaria. In questo senso è molto significativo l’orientamento assunto dalla Corte Cassazione nel 2008 e poi confermato nell’anno successivo. Secondo la Corte si configura il danno esistenziale quando l’esercizio del diritto di libertà religiosa è irragionevolmente illimitato o compresso. In questo caso poiché la persona non ha potuto realizzare sé stessa esercitando il culto o esprimendo liberamente la propria fede religiosa, si configura un danno esistenziale con la conseguente portata risarcitoria.
Quindi la lesione del diritto di libertà religiosa può essere configurata come danno esistenziale e di conseguenza essere rivendicata davanti l’autorità ordinaria ai fini del risarcimento danni civile. In questo senso è anche significativo un altro famoso caso giurisprudenziale, sempre deciso dalla Corte Cassazione, in merito al ritiro della patente di guida di un sacerdote che era stato chiamato a somministrare il sacramento dell’unzione degli infermi (benedizione di chi sta morendo). Il sacerdote, siccome il posto non era vicino, supera di molto i limiti di velocità, viene fermato e gli viene ritirata la patente. A causa di questo fermo il sacerdote non riesce a raggiungere la destinazione e il soggetto muore senza aver ricevuto il sacramento. La Cassazione da un lato giustifica l’eccesso di velocità del sacerdote e dall’altro lato fa riferimento al danno esistenziale del malato e dei suoi parenti che avevano subito una lesione psicologica di non poter vedere soddisfatto l’ultimo desiderio del proprio congiunto, che non era in alcun modo fungibile (non essendo sostituibile con un’altra prestazione).
L’altra caratteristica che viene riconosciuta alla libertà religiosa è quella di essere una libertà privilegiata. Si ritiene che quando è in gioco la dimensione religiosa, la nostra Costituzione prevede delle garanzie speciali e più favorevoli rispetto alle altre libertà che pure sono previste dalla Carta fondamentale.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti diritto ecclesiastico
-
Appunti di pluralismo religioso
-
Appunti esame Storia della giustizia
-
Appunti Diritto ecclesiastico