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Simboli religiosi

La forza persuasiva del simbolo religioso e quindi la sua incidenza sulla formazione della coscienza non è oggettiva bensì soggettiva e quindi dipende da chi lo osserva; quindi, siccome è soggettiva, il simbolo non può soggettivamente violare la libertà di coscienza e di religione del singolo, perché di per sé il simbolo non costringe nessun comportamento attivo in senso religioso.

La capacità del simbolo di incidere sulla libertà religiosa e di coscienza della persona, più che dal simbolo in sé, dipende da chi utilizza o indossa il simbolo e dal luogo in cui il simbolo è utilizzato o esposto. Se il simbolo religioso è indossato o esposto da un privato in un luogo privato (es: casa propria), non c’è una violazione della libertà religiosa e di coscienza di un terzo; allo stesso modo non c’è questa violazione quando il simbolo religioso è presente in una struttura di tendenza (es: università ideologicamente orientata come l’università cattolica o l’ospedale ebraico) perché chi frequenta quelle strutture sa che queste hanno quella identità.

Invece, il problema si pone quando il simbolo religioso è esposto da funzionari pubblici negli spazi pubblici intesi come spazi neutri che nello Stato laico non possono essere religiosamente connotati, perché di per sé gli spazi pubblici dovrebbero essere spazi neutrali in cui tutti i soggetti hanno la stessa possibilità di esprimere le proprie convinzioni religiose senza condizionamenti.

Spazio pubblico: differenze

Quando parliamo di spazio pubblico dobbiamo tener presente una distinzione importante, che è quella fra:

  • Spazio pubblico comune → Questo (detto anche "spazio informale") coincide con il luogo pubblico e cioè si ha spazio pubblico comune quando le persone entrano in un luogo che è accessibile a tutti liberamente (es: strada, piazza, stazione), perché in questi luoghi tutti possono accedervi senza controlli o divieti a meno che non ci siano particolari esigenze di sicurezza.
  • Spazio pubblico istituzionale → Questo è uno spazio in cui operano le autorità pubbliche che esercitano poteri i cui esiti incidono sulla vita dei privati. Questi sono: università, scuola, tribunali.

Simboli religiosi negli spazi istituzionali

In Italia il problema della presenza dei simboli religiosi si è posto soprattutto con la presenza di questi simboli negli spazi istituzionali. In modo particolare dobbiamo considerare due cose che ci permettono di capire perché i simboli nello spazio pubblico hanno questa configurazione:

  • Il passaggio relativamente rapido dello stato italiano da Stato confessionale in senso cattolico a Stato laico. Si tratta di un passaggio relativamente rapido se confrontiamo l’esperienza italiana con quella degli altri Stati europei, perché il nostro stato si costituisce in ritardo rispetto agli altri Stati. Quindi tutte quelle trasformazioni avvenute negli altri Stati dell’Europa sono avvenuti nel nostro Stato nell’arco di poco tempo.
  • La trasformazione della società italiana da società omogenea sotto il profilo culturale etnico e religioso ad una società frammentata in una molteplicità di identità religiose e culturali. Questa trasformazione si è avuta negli ultimi 50 anni.

La trasformazione dello Stato italiano

La trasformazione dello Stato italiano da Stato confessionale in senso cattolico a Stato laico può essere esplicitata attraverso l’interpretazione e l’applicazione di specifici enunciati costituzionali o di valore costituzionale. Noi sappiamo che lo Stato italiano nasce nel 1861 e sappiamo che questo Stato sotto il profilo giuridico si caratterizza per la presenza di una Costituzione flessibile e cioè di una Costituzione le cui norme possono essere modificate o abrogate da legge ordinaria. Questa Costituzione è lo Statuto Albertino, che all’ART. 1 dichiara “La religione cattolica apostolica romana come la sola religione dello Stato italiano e si considerano tutti gli altri culti dei culti tollerati conformemente alle leggi”.

L’applicazione pratica di questo articolo evidenzia che questa norma non aveva un valore precettivo bensì un valore meramente programmatico, perché nei fatti lo Stato italiano adotta una politica ecclesiastica che è giurisdizionalista e liberale.

ES: Il codice civile del 1865 accoglie come unica forma di matrimonio il matrimonio civile senza dare spazio al matrimonio canonico. Nel 1866 si elimina il riferimento alla divinità dal giuramento processuale. Lo Stato italiano è formalmente uno stato confessione ma sostanzialmente è uno Stato laico. Diversa è la forza precettiva dell’ART. 1 TRATTATO LATERANO che è uno dei documenti dei Patti Lateranensi mediante cui è stato costituito lo Stato-città del Vaticano.

Questo articolo si limita a conformare quanto stabilito dall’art. 1 Statuto Albertino, ma la politica adottata dal regime fascista è una politica realmente favorevole alla Chiesa cattolica, perché il fascismo utilizzò la religione cattolica (religione della maggioranza) per costruire un consenso intorno al proprio operato; difatti fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia l’unica religione che effettivamente fluiva della libertà religiosa era la Chiesa cattolica, mentre le altre confessioni religiose erano dei culti ammessi nel territorio italiano come stabilito dalla Legge n.1159/1929.

La Costituzione del 1948

Il 1-gennaio-1948 entra in vigore la Costituzione, la quale però non contiene nessuna norma che in modo espresso stabilisce quale deve essere l’atteggiamento dello Stato nei confronti del fenomeno religioso. La confermo contenuta nell’art. 7 comma 2 Cost. dei Patti Lateranensi come disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa ha condotto molti studiosi a considerare costituzionalmente confermato anche l’art. 1 Trattato Laterano, il che ha favorito una politica legislativa in materia ecclesiastica favorevole alla Chiesa cattolica almeno fino al 1965. Solo con l’art. 1 del Protocollo addizionale all’Accordo 1984 che il principio stabilito nell’art. 1 del Trattato Laterano è dichiarato esplicitamente non più in vigore e a questa dichiarazione dogmatica di non confessionismo in senso cattolico contenuta in un accordo internazionale segue poi la sentenza della Corte Costituzionale n. 203/1989.

Con questa sentenza la Corte desume dagli articoli 2-3-7-8-19-20 Cost. il principio supremo di laicità dello Stato e quindi stabilisce quale deve essere l’atteggiamento della Repubblica italiana nei confronti del fenomeno religioso. Secondo la Corte, lo Stato italiano è uno Stato laico perché, pur riconoscendo che la religione è un fattore costitutivo dell’ordine sociale, distingue la propria sfera di competenza da quella delle confessioni religiose e tutela la libertà religiosa in un regime di pluralismo confessionale e culturale.

Quindi lo Stato italiano è laico perché ha un atteggiamento di equidistanza e di imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose e garantisce l’uguale valore giuridico di tutte le fedi e la pari tutela delle differenze. Uno degli elementi costitutivi della laicità dello Stato è quindi la garanzia (per tutti) del diritto di libertà religiosa che come noi sappiamo si esplica nel diritto di professare la propria fede, nel diritto di far propaganda del proprio “Credo religioso” e nell’esercitare liberamente in pubblico e privato il culto.

Simboli religiosi e libertà religiosa

L’esercizio di questi tre diritti coinvolge i simboli religiosi, perché i simboli religiosi sono utilizzati nell’esercizio dei riti; nello stesso tempo l’uso dei simboli religiosi è esercizio del diritto di professare la propria fede soprattutto quando il simbolo religioso è utilizzato in adempimento di una regola confessionale e cioè quando il simbolo religiosa non è espressione di una scelta del credente ma è richiesta di una norma della confessione di appartenenza. ES: Nel caso del velo per gli islamici è imposto; nel caso del crocifisso non è imposto dalla confessione cattolica. L’uso del simbolo religioso tocca anche il diritto di fare propaganda della propria fede, perché il fatto di usare un simbolo religioso è un modo di comunicare agli altri la propria fede di appartenenza e fargliela conoscere.

Il rapporto fra i simboli religiosi e l’esercizio della libertà religiosa tocca anche la libertà di coscienza. Noi sappiamo che la libertà di coscienza presenta due profili:

  • Diritto di formarsi liberamente dei convincimenti religiosi
  • Diritto di vivere pubblicamente secondo quei convincimenti

Il tema dei simboli religiosi tocca anche la libertà di coscienza perché la presenza di un simbolo religioso può interferire sul diritto alla libera formazione della coscienza. In modo specifico il simbolo religioso, se presente in luogo pubblico, può ledere il diritto alla libera formazione della coscienza di un minore e il diritto dei genitori del minore di educare i propri figli secondo i propri convincimenti religiosi.

Queste intersezioni, che sono tipiche dell’esperienza italiana fra laicità dello Stato, libertà religiosa e simboli religiosi devono essere rapportate alla trasformazione in senso multiculturale della società italiana. Fino alla metà degli anni ‘80 la disciplina giuridica del fenomeno religioso riguardava quasi esclusivamente cittadini italiani di tradizione culturale e religiosa giudaico-cristiana (o erano cristiani o erano ebrei). Invece oggi, soprattutto in seguito al fenomeno migratorio, la disciplina giuridica del fenomeno religiosa è rivolta ad una molteplicità di soggetto profondamente diversi fra di loro.

Gestione giuridica della diversità

La gestione giuridica di questa diversità da una parte ha evidenziato per differenza l’implicita matrice cristiana di molte categorie del nostro ordinamento (ricordiamo delle radici cristiane dell’art. 2 Cost.) e dall’altra parte la difficoltà di dare una disciplina giuridica a questa molteplicità di soggetti ha evidenziato i limiti del principio di laicità dello Stato italiano, perché gli elementi che caratterizzano la laicità italiana e cioè la distinzione fra ordine dello Stato e ordine della Chiesa poi la neutralità e il riconoscimento della libertà religiosa devono necessariamente ridefinirsi in relazione alle diverse richieste che provengono da questi nuovi gruppi religiosi, che richiedono soluzioni giuridiche diversificate e nello stesso tempo inclusive.

In questo contesto si inserisce il tema dei simboli religiosi. Rispetto ai simboli religiosi la presenza nel territorio italiano di una molteplicità di confessioni religiosi ha moltiplicato il numero e il tipo di simboli e questo fatto ha portato a due conseguenze:

  • Le confessioni religiose sia quelle radicate sia quelle nuove percepiscono il simbolo religioso come uno strumento per affermare o riaffermare la propria identità e la presenza nel territorio nazionale. In modo specifico le confessioni religiose tradizionali vedono nel simbolo religioso uno strumento per difendere i propri confini dai nuovi movimenti religiosi. Invece i nuovi movimenti religiosi vedono nel simbolo religioso uno strumento da utilizzare per occupare nuovi spazi.
  • In questa “competizione” la presenza di simboli religiosi delle confessioni religiose tradizionali negli spazi pubblici è facilmente letta come una violazione della neutralità e laicità dello Stato. Quindi finché la società italiana era prevalentemente una società ebraico-cristiana la presenza del simbolo religioso negli spazi pubblici non creava turbative, ma oggi con la presenza di nuove confessioni religiose la presenza di simboli negli spazi pubblici mina la laicità dello Stato perché si pensa che lo Stato vada a favorire una religione anziché un’altra.

Simboli religiosi: tipologie

Il simbolo religioso è un segno esteriore (oggetto, indumento, immagine) che per convinzione radicata ricorda in modo semplice ed immediato un contenuto religioso. ES: Crocifisso → oggetto che ricorda il contenuto della religione cristiana. Il simbolo religioso quando è presente in un luogo o è indossato da una persona manifesta il legame tra la persona e una confessione religiosa e quindi ha la capacità di aggregare tutti coloro che si riconoscono nel simbolo religioso (tutti coloro che condividono il contenuto che il simbolo religioso esprime); allo stesso tempo però la presenza di un simbolo religioso ha come effetto quello di separare coloro che condividono il contenuto espresso dal simbolo da coloro che non lo condividono.

Classificazione della giurisprudenza

Sotto questo profilo la giurisprudenza (italiana ed europea) distingue i simboli religiosi in tre categorie:

  • Simboli forti: Sono quelli che sicuramente richiamano in modo diretto e immediato il contenuto di una religiosa e lo diffondono. Un simbolo religioso forte è il crocifisso o la stella di David per gli ebrei.
  • Simboli deboli: Sono quelli che indicano un’immagine o un oggetto che si è costituito all’interno di una confessione religiosa, ma che poi questo oggetto per ragioni storiche ha perso o diminuito il suo significato religioso originario e ne ha acquisito un altro culturale e sociale. Quindi il simbolo è nato come religioso ma poi è diventato un simbolo culturale. Ad esempio le immagini votive in Trentino per la giurisprudenza sono simboli religiosi deboli perché rappresentano la cultura del Trentino.
  • Simboli passivi: La CEDU ha elaborato la categoria del simbolo religioso passivo che è un simbolo religioso a tutti gli effetti, cioè non ha perso la sua radice religiosa ma che non impone a chi lo vede un comportamento attivo. Quindi la forza persuasiva del simbolo religioso e quindi l’incidenza del simbolo religioso.

Quadro normativo vigente in Italia

Il diritto italiano non presenta una legislazione compiuta sui simboli religiosi. I dati normativi sono frammentari, lacunosi e soprattutto la disciplina è determinata esclusivamente da fonti secondarie. Detto altrimenti non esiste una legge sui simboli religiosi. Sotto questo profilo indicazioni specifiche non sono presenti nemmeno nella nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione all’art. 12 parla di un simbolo (bandiera nazionale che dev’essere esposta obbligatoriamente in alcuni luoghi), ma non parla di simboli religiosi come elementi costitutivi dell’identità nazionale, a differenza invece di quanto vorrebbe parte della dottrina che ha ritenuto il crocifisso un elemento costitutivo della cultura nazionale.

La mancanza di una normativa organizzata sui simboli religiosi e soprattutto sulla presenza dei simboli religiosi nei luoghi pubblici accomuna la maggior parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa. L’Italia però, a differenza degli altri Stati, ha delle norme di natura amministrativa che sanciscono l’esposizione obbligatoria del crocifisso nei luoghi pubblici; quindi di per sé la presenza del crocifisso nei luoghi pubblici non è frutto di una scelta dei singoli bensì è fondata su un obbligo previsto da una norma amministrativa.

In modo particolare la presenza del crocifisso negli uffici pubblici è obbligatoria in base all’ordinanza ministeriale 250/1923 che non è mai stata modificata né abrogata. Allo stesso tempo la presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie trova fondamento in una circolare del Ministero di grazia e giustizia del 1923.

L’obbligo del crocifisso è fondato parimenti su norme amministrative per quanto riguarda le scuole pubbliche: in modo specifico per quanto riguarda le scuole medie l’obbligo è previsto da un Regio Decreto del 1924, per le scuole elementare da un Regio Decreto del 1928 che include il crocifisso tra gli arredi e il materiale obbligatorio nelle varie classi. Questi Regi Decreti sono sempre stati confermati da circolari del Ministero della pubblica istruzione che hanno costantemente confermato il crocifisso quale indispensabile elemento di arredo delle scuole pubbliche italiane. L’ultima circolare in questo senso è del 2002 (circolare del Ministero della pubblica istruzione) che ribadisce l’obbligo del crocifisso nelle scuole. Come sappiamo questi atti amministrativi possono essere sostituiti dall’autorità amministrativa (cosa che non è stata) oppure possono essere impugnati davanti al giudice.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

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