LEGISLAZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI
La vendita, la produzione e la distribuzione dei prodotti cosmetici fino a luglio 2013 è stata regolamentata
dalla legge 713 dell'11 ottobre 1986. Questa legge è stata il recepimento della direttiva europea sui
prodotti cosmetici numero 768 uscì del 27 luglio 1976. Dall'86 al 2013 questa direttiva ha subito numerose
modifiche, tra cui, quella più importante, chiamata "la sesta direttiva" che risale al 1997 perché con questa
direttiva si sono introdotti forti cambiamenti sulla parte regolatori che riguardano il divieto della
sperimentazione animale. Questa prevedeva l'utilizzo di metodi alternativi in vitro che dessero gli stessi
risultati garanzie dei metodi in vivo, e per questo motivo è sempre stata rimandata nei vari anni
l'applicazione di questa legge. Tuttavia è possibile avere una deroga in casi particolari perché i metodi
alternativi non dando comunque dei risultati garantiti, specie per i nuovi ingredienti. Poi è stata introdotta
la formula relativa agli ingredienti sull'etichetta, prima del 1997 non compariva assolutamente niente di
quella che era la composizione del prodotto. Poi è stata inserita la richiesta di preparare un dossier su ogni
prodotto da tenere a portata di mano per il ministero per poter cominciare a fare una sorta di
cosmetovigilanza.
Questa legge 713 nel luglio 2013 è stata sostituita dal regolamento comunitario numero 1223/due 1009 è
stata approvata a marzo del 1009, poi dall'approvazione sono passati 42 mesi, necessari per dar modo
anche le aziende di uniformarsi a quelle che erano le nuove richieste, e quindi è entrato ufficialmente in
vigore dall'11 luglio del 1013. Questo Reagan a è composto da 40 articoli e 10 allegati e i suoi obiettivi sono:
- semplificare, integrare e aggiornare le norme vigenti
- unificare le legislazioni nazionali in un unico testo normativo. Per eliminare possibili interpretazioni,
come la figura del tecnico, che in Italia deve possedere un determinato titolo di studio, mentre in
altre nazioni non è richiesto. Prima ogni paese interpretava alcuni articoli della direttiva suo modo e
nei vari paesi della comunità europea c'erano quindi differenze nel trattare gli stessi argomenti e
ciò metteva in difficoltà i produttori che volevano esportare in altri paesi
- chiarire i requisiti minimi per la valutazione di sicurezza dei prodotti in commercio sul mercato
europeo: questo perché, anche se i prodotti cosmetici non hanno mai creato grossi problemi a
livello della salute, in quanto al massimo possono dare delle allergie o irritazioni, sono comunque
dei prodotti che vengono utilizzati quotidianamente e che possono essere applicati su grandi
superfici del corpo.
- definire regole per la denuncia degli effetti indesiderati alle autorità, per il ritiro dal mercato di
prodotti non conformi e per la coordinazione dei provvedimenti tra singole autorità nazionali (NB
se non c'è la rinuncia da parte del consumatore, la sofisticazione o l'effetto indesiderato possono
essere silenti). non è facile in questo settore trovare questi prodotti in quanto vengono
scarsamente segnalati da parte del consumatore, perché vedendo che un prodotto fa allergia
smette di comprarlo, ma non segnala nessun problema al farmacista, al medico o un dermatologo
in modo che questi possano effettuare la segnalazione di effetti indesiderati
- introdurre procedure di notifica semplificate e unificate (tramite via telematica)
- semplificare aggiornamento dell'inventario degli ingredienti, con denominazione inglese
- eliminare la possibilità di omettere ingredienti in etichetta per motivi di riservatezza commerciale
(segreto della formulazione), ammesso invece dalla legge precedente (solo con richiesta ufficiale al
ministero e motivazione valida). La legge 713 dava la possibilità di mantenere la segretezza su
alcuni ingredienti.
Il regolamento, al contrario della direttiva non ha bisogno di ricevimento per entrare in vigore nel singolo
paese, ha diretta applicabilità sugli ordinamenti nazionali e la sua entrata in vigore non è subordinata alla
emanazione di alcuna norma nazionale attraverso la quale presumibile intervengano variazioni
interpretative e/o applicative.
Struttura
Capo I: ambito di applicazione e definizioni
Capo II: sicurezza, responsabilità, libera circolazione
Capo III: valutazione della sicurezza, documentazione informativa sul prodotto, notifica
Capo IV: restrizioni applicabili a determinate sostanze
Capo V: sperimentazione animale
Capo VI: informazione del consumatore
Capo VII: sorveglianza del mercato
Capo VIII: non in conformità, clausola di salvaguardia
Capo IX: cooperazione amministrativa
Capo X: misure di attuazione, disposizioni finali
40 articoli
10 allegati
CAPO I: AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Tratta le definizioni che sono utilizzate all'interno del regolamento. Tra queste vi sono:
- prodotto cosmetico: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulla superficie
esterna del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali
esterni) oppure sui denti o sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente
di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli
odori corporei
- sostanza
- miscela
- fabbricante (produttore)
- distributore: figura introdotta nel nuovo regolamento. prima l'unico responsabile è il produttore,
mentre ora sono state date responsabilità anche al distributore, che prima di vendere un prodotto
deve controllare accertarsi che sia uniforme con forme nelle sue varie parti.
- utilizzatore finale
- nanomateriali (dimensioni da 1-100 nm)
- frame formulation (formula quadro): si dà la possibilità ai produttori di non dichiarare con
precisone quella che è la % di ogni ingrediente, ma può indicare un range entro il quale questo si
può trovare.
- conservanti, coloranti e filtri UV: queste sostanze il cui uso è tra l’altro regolamentato, devono
essere presenti nell’apposito allegato, altrimenti non sono utilizzabili.
- Effetto indesiderabile grave: inducente incapacità temporanea o permanente, disabilità,
ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o morte. Dovuto a uso scorretto del
prodotto (ex ingestione)
- Effetto indesiderabile: reazione avversa alla salute umana derivante da uso normale e
ragionevolmente prevedibile del prodotto
Ai fini del paragrafo uno, lettera a) una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata nel
corpo umano non è considerata prodotto cosmetico.
I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare proprietà terapeutiche
CAPO II: SICUREAZZA, RESPONSABILITA’, LIBERA CIRCOLAZIONE
Articolo 4 persona responsabile: è considerata persona responsabile una persona fisica o giuridica
responsabile della immissione sul mercato del cosmetico. È ammessa la possibilità di delega da parte del
produttore o dell'importatore ad un'altra persona responsabile che deve accettare per iscritto l'incarico
Articolo 5 obblighi della persona responsabile:
- sicurezza del prodotto
- applicazione delle norme di buona fabbricazione
- valutazione della sicurezza e documentazione informativa
- campionamento e analisi
- notifica (in formato elettronico) alla commissione
- sostanze soggette a limitazioni e restrizioni, CMR, tracce di sostanze non ammesse, nanomateriali
- sperimentazione animale
- etichettatura, rivendicazioni di efficacia
- informazione al pubblico
- segnalazioni di effetti indesiderati gravi
- informazioni sulle sostanze
In caso di necessità la persona responsabile provvederà al ritiro del prodotto al mercato e alla notifica alle
autorità competenti anche in ordine alle misure prese
Articolo 6 obblighi dei distributori:
- deve verificare l'adeguatezza e provvedere alla messa in conformità, qualora necessario, in merito
alla etichettatura dei prodotti, alla lingua e alla data di durata del prodotto stesso. Questo obbligo
si applica per i tre anni successivi alla messa a disposizione del distributore di un lotto
- deve assicurarsi di non mettere sul mercato prodotti non conformi e deve provvedere al richiamo e
deve provvedere al ritiro dal mercato dei prodotti non conformi o pericolosi
- i distributori garantiscono che, fin tanto che un prodotto sotto la loro responsabilità, le condizioni
di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del presente regolamento
CAPO III VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
La persona responsabile deve garantire che prodotti cosmetici, prima dell'emissione sul mercato
siano sottoposti alla valutazione della sicurezza e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei
prodotti cosmetici in conformità dell'allegato I
Allegato I: Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico.
Parte A informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico
1. composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti cosmetici: deve essere riportata la
composizione delle sostanze che devono essere identificate tramite denominazione chimica,
denominazione INCI (nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, c'era denominazione
che compare sull'etichetta). Deve essere riportata anche la composizione delle sostanze odoranti, o
in forma precisa o tramite la formulazione quadra, deve essere riportato il numero di codice del
composto, l'identità del fornitore, in modo da essere rintracciabile in caso di problemi.
2. caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico: sono riportate la descrizione del
prodotto finale e vari ingredienti con le loro caratteristiche fisiche (solido, liquido, colore, odore,
Ph) e chimiche. Sul prodotto finale si misura il Ph, la viscosità per determinare la consistenza,
l’idrofobicità.
3. qualità microbiologica: descrizione delle caratteristiche microbiologiche delle sostanze o miscele e
del prodotto cosmetico. Particolare attenzione deve essere rivolta cosmetici utilizzati intorno agli
occhi, sulle mucose in generale, su pelle danneggiata, destinati a bambini fino a tre anni, ad anziani
e a persone con risposta immunitaria compromessa. La qualità microbiologica dovrà essere
supportata dai dati risultanti dal Challenge Test effettuati per la verifica della capacità di
conservazione del prodotto
4. impurezze, tracce, informazioni su materiale imballaggio: sono indicati eventuali tracce di sostanze
vietate come metalli pesanti (Ar, Pb, Hg), ma essendo in tracce, non sono eliminabili, e quindi siamo
al massimo della purificazione che possiamo ottenere e quindi ammesse.
5. uso normale e ragionevolmente prevedibile: descrizione dell'uso previsto e ragionevolmente
prevedibile e delle avvertenze, atte ad evitare usi scorretti, che devono essere riportate sul
prodotto
6. esposizione al prodotto cosmetico: descrizione dell'esposizione al prodotto cosmetico prendendo
in considerazione quanto previsto dal punto 5 in relazione a
a. sede di applicazione
b. estensione della superficie di applicazione
c. La quantità di prodotto applicata
d. La durata di frequenza di utilizzo
e. Le vie di esposizione normali e ragionevolmente prevedibili
f. La popolazione alla quale il prodotto è destinato (esposta) o potrebbe essere destinato
7. esposizione alle sostanze: devono essere riportati sui vari ingredienti che si utilizzano tutto ciò che
si riesce a reperire in letteratura riguardo testo tossicologici effettuati sui vari ingredienti. Facile da
effettuare per i vecchi ingredienti, per i nuovi ingredienti più difficile, in quanto non potendo
effettuare la sperimentazione animale e non trovando dati in letteratura, possono esserci dei test
alternativi, per cui il produttore può estrapolare quella che potrebbe essere la tossicità di
ingredienti, prendendo in considerazione ingrediente strutture simili e quindi prevedendo lo stesso
tipo di tossicità, anche se un po' rischioso perché comunque è una valutazione teorica.
8. profilo tossicologico delle sostanze: per valutare l'esposizione di ogni ingrediente dobbiamo
prendere in considerazione vari tipi di tossicità
a. locale, a livello cutaneo e oculare
b. La sensibilizzazione cutanea
c. per i prodotti solari deve essere presa in considerazione la foto tossicità.
d. Si deve tener conto anche delle possibili interazioni tra le varie componenti
e. si deve tener conto di tutte le possibili vie di assorbimento che possono dare effetti tossici,
per cui per ogni ingrediente deve essere calcolato il NOAEL, cioè la base alla quale non sono
osservati effetti tossici. Ogni ingrediente viene ritenuto sicuro se il livello 100 volte più
basso del NOAEL. Va determinato inoltre il margine di sicurezza.
9. effetti indesiderabili e gravi effetti indesiderabili
10. informazioni sul prodotto cosmetico
Parte B valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico)
- conclusione della valutazione
- avvertenze ed istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta
- motivazioni: spiegazioni della motivazione scientifica alla base delle conclusioni
- informazioni sul valutatore della sicurezza: nome, indirizzo, qualifica.
Articolo 10 punto 2: la valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte B,
eseguita da persone in possesso dei diplomi o altri documenti attestanti qualifiche ottenute in seguito al
completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in
discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro
direttiva 93/35: titoli non specifici
legge 713/86: titoli specifici
farmacista: distributore, persona responsabile, valutatore della sicurezza
Articolo 11 documentazione informativa sul prodotto (PIF)
il fascicolo informativo di ogni prodotto deve essere conservato per un periodo di 10 anni dalla immissione
sul mercato dell'ultimo lotto di produzione.
La persona responsabile che nella documentazione informativa sul prodotto ad immediata disposizione
dell'autorità competenti dello Stato membro
a) descrizione del prodotto
b) relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico
c) descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione che sono state applicate le buone
pratiche di fabbricazione
d) Le prove che dimostrano gli effetti attribuiti al prodotto cosmetico
e) i dati riguardanti la sperimentazione animale effettuato sul prodotto o sugli ingredienti
Articolo 13 notifica
obbligatoria la notifica, in forma elettronica, alla commissione da parte della persona responsabile di una
serie di informazioni prima della immissione sul mercato del prodotto:
a) il tipo il nome commerciale del prodotto cosmetico
b) il nome e l'indirizzo del responsabile
c) il paese d'origine in caso di importazione
d) lo Stato membro in cui deve essere immesso sul mercato il prodotto cosmetico
e) i riferimenti relativi alla persona fisica a cui rivolgersi in caso di necessità
f) La presenza di sostanze in forma di nanomateriali
g) Le sostanze CMR
h) La formula quadro che consenta un rapido e appropriato trattamento medico in caso di alterazioni
della salute
Quando il prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile notifica alla commissione
l'etichetta originale e, qualora ragionevolmente comprensibile, una fotografia del relativo contenitore.
La commissione mette a disposizione in formato elettronico le informazioni a:
- tutte le autorità competenti
- ai centri antiveleno o organi analoghi
ai fini di:
- sorveglianza del mercato
- dell'analisi del mercato
- della valutazione delle informazioni
- di trattamento medico
persona responsabile e distributore devono fornire gli aggiornamenti in caso di modifiche
CAPO IV: RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE
Articolo 14 sostanze soggette a limitazioni e restrizioni
- Allegato due: l'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici. Oltre 1300 sostanze.
Antibiotici, glucocorticoidi, sostanza ad attività estrogena, benzene, fenolftaleina
- Allegato III: elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro
determinati limiti (256). Ad esempio l'acqua ossigenata, un disinfettante utilizzando le tinture
per capelli. Altro esempio l’acido borico può essere usato ad una concentrazione massima dello
01% nel cavo orale e del 3% e in altri prodotti. Non va usato su pelli escoriate irritate o su
prodotti destinati ai bambini sotto i tre anni.
- Allegato IV: elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici (153)
- Allegato V: elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici (57). Tutti quei prodotti che
contengono formaldeide o comunque sostanze in grado di liberarla, devono obbligatoriamente
indicare sull'etichetta la dicitura "contiene formaldeide" si è concentrazione maggiore allo
0,05%.
- Allegato VI: l'elenco dei filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici (28)
- Allegato VII: simboli impiegati sull'imballaggi/sul recipiente
o il simbolo del barattolo aperto indica il periodo di post apertura in cui possa
utilizzare il prodotto senza per questo perdere le sue caratteristiche. La
clessidra rappresenta la durata minima, cioè quel periodo che va dalla
produzione al momento in cui il prodotto conserva inalterate le sue
caratteristiche di partenza. Potrebbe paragonarsi al “consumarsi
preferibilmente entro il” che si trova sugli alimenti. Il simbolo del libro indica
le avvertenze.
- Allegato VIII: elenco dei metodi convalidati alternativi alla sperimentazione animale
- Allegato IX: direttive abrogate e sue modifiche successive
- Allegato X: tavola di concordanza
Articolo 15 CMR: sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione
Possibile utilizzo nei cosmetici di sostanze CMR anche di categorie uno e due purché:
- soddisfino le condizioni di essere state valutate posit
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Appunti di Prodotti cosmetici
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Appunti dell'intero programma di Laboratorio di chimica dei prodotti cosmetici
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Appunti di formulazione e legislazione dei prodotti salutistici e cosmetici, prof.ssa Burgalassi
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Appunti del corso di Analisi e chimica dei prodotti cosmetici