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I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE AI FINI IVA
Emissione e registrazione delle fatture
Tipologia documento Termine emissione Termine registrazione
Fattura emessa Fattura immediata Al momento Entro 15 gg
dell’effettuazione dall’emissione
dell’operazione ai sensi ordine di numerazione
dell’art. 6 e con riferimento alla
data di emissione
Fattura differita Per cessioni di beni la Entro il termine di
cui consegna risulta da emissione ordine di
DDT entro il 15 del numerazione e con
mese successivo a riferimento alla data di
quello di effettuazione emissione
dell’operazione
Fattura ricevuta Entro il termine di
esercizio della
detrazione ordine
di ricevimento
Liquidazione e versamenti
Una volta registrate le fatture emesse e ricevute bisogna liquidare l’IVA e procedere, se emerge un
debito, al versamento dell’imposta (modello F24), secondo questo procedimento:
Credito IVA precedente
- Utilizzi in compensazione con altri tributi
- IVA esigibile (IVA sulle fatture emesse o a debito)
+ IVA detraibile (IVA sulle fatture ricevute o a credito)
_______________________________________
Debito IVA da versare (Credito IVA da riportare)
Due opzioni:
- contribuenti mensili, volume affari (fatturato escluso IVA)n> 400000€ (servizi) o 7000000€
(cessione beni) entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento della liquidazione;
- contribuenti trimestrali, volume affari < 400000€ (servizi) o 7000000€ (cessione beni) entro il 16
del secondo mese successivo al trimestre di riferimento della liquidazione (16/05 – 20/08 – 16/11 –
16/03) i trimestrali devono subire inoltre una maggiorazione pari all’1%. 44
Acconto IVA
L’acconto deve essere versato entro il 27/12 dell’anno di riferimento e può essere calcolato in 3
modi:
Metodo Modalità di calcolo
Storico 88% della liquidazione a debito del mese di
dicembre o della liquidazione annuale dell’anno
precedente (al lordo dell’acconto
eventualmente scomputato). Se emerge un
credito l’acconto è 0
Previsionale 88% del debito che si prevede per il mese di
dicembre o per la liquidazione annuale
dell’anno corrente
Operazioni effettuate 100% della liquidazione “straordinaria” al 20/12
dell’anno corrente
L’acconto è scomputato dalla liquidazione del mese di dicembre (contribuenti mensili) o dalla
liquidazione annuale (contribuenti trimestrali).
Dichiarazione annuale IVA
La dichiarazione IVA è il Modello IVA 2015 e presenta le seguenti caratteristiche:
- presentata esclusivamente in modalità telematica (direttamente o tramite intermediario);
- relativa all’anno solare a prescindere dal periodo amministrativo;
- presentata unitamente al Modello Unico (se esercizio = anno solare) entro il 30/09 dell’anno
successivo;
- possibilità di presentazione separata entro il 30/09 dell’anno successivo.
Gestione del credito IVA annuale
La dichiarazione IVA può essere presentata in anticipo se si vuole compensare un credito
(compensazione in orizzontale).
Ammontare del credito Modalità e condizioni di utilizzo
Credito < 5.000 euro Possibilità di utilizzo fin dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di maturazione senza
particolari condizioni
5.000 euro < credito < 15.000 euro Possibilità di utilizzo a partire dal 16 del mese
successivo alla data di presentazione della
dichiarazione modello F24 presentato
tramite Fisconline o Entratel
Credito > 15.000 euro Possibilità di utilizzo a partire dal 16 del mese
successivo alla data di presentazione della
dichiarazione + apposizione del visto di
conformità modello F24 presentato tramite
Fisconline o Entratel 45
Comunicazione annuale dati IVA
La comunicazione annuale dati IVA è prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla
normativa comunitaria, al calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al
bilancio comunitario indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche, al fine
di determinare l’IVA dovuta o a credito, oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate
nel periodo.
Comunicazione polivalente
Comunicazione acquisto da RSM entro fine del mese successivo alla registrazione della fattura.
La detrazione dell’IVA sugli acquisti
L’IVA relativa all’acquisto di beni e servizi è portata a riduzione dell’imposta assolta sulle operazioni
effettuate diritto alla detrazione, che sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può
essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in
cui il diritto è sorto (es. fattura ricevuta il 01/09/2015 termine: dichiarazione IVA relativa all’anno
2017).
L’indetraibilità può essere:
- soggettiva, non è ammessa in detrazione l’IVA relativa ad acquisti relativi a operazioni esenti o non
soggette ad imposta in caso di esercizio congiunto di attività imponibili e esenti, l’IVA assoluta 46
sugli acquisti può essere detratta sulla base della percentuale di PRO-RATA DETRAIBILITA’ (%
detrazione = operazione imponibili / operazioni imponibili + operazioni esenti);
- oggettiva, l’IVA relativa a talune operazioni è in tutto o in parte indetraibile:
- acquisto di aeromobili e relative spese, salvo che siano oggetto dell’attività;
- acquisto di autovetture e relative spese, salvo che siano oggetto dell’attività (taxista)
40% detraibile;
- spese di rappresentanza;
- acquisto di fabbricati abitativi.
Pagamento
Tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
esclusivamente in via telematica. I versamenti online possono essere effettuati:
- direttamente:
- mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione
telematica delle dichiarazioni fiscali;
- mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote
banking (Cbi) offerti dal sistema bancario;
- tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di
categoria, Caf, ecc.).
Le cessioni e gli acquisti di beni all’estero
Le esportazioni
Le esportazioni e le altre operazioni assimilate non imponibili previste dal DPR 633/1972 sono le
seguenti:
Articolo Descrizione
Articolo 8, lett. a) Esportazioni dirette e triangolari
Articolo 8, lett. b) Esportazioni improprie 47
Articolo 8, lett. c) Cessioni ad esportatori abituali o indirette
Articolo 8-bis Operazioni assimilate alle esportazioni
Articolo 38-quater Cessioni a viaggiatori extraUE
Articolo 71 Cessioni a San Marino e Città del Vaticano
Articolo 72 Altre cessioni non imponibili
Le esportazioni e le altre operazioni assimilate rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, sulla
base di quanto previsto dall’art. 7-bis, ma non sono assoggettate all’imposta (operazione non
imponibile), ciascuna in base alle relative disposizioni.
Le esportazioni dirette e triangolari
Gli elementi caratteristici che configurano un’esportazione diretta sono i seguenti:
• il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento dei beni;
• la materiale uscita dei beni fuori del territorio comunitario;
• il trasporto o la spedizione dei beni vengano eseguite “a cura o a nome dei cedenti”;
• NON è necessario che il trasferimento avvenga a titolo oneroso.
In ordine alla materiale uscita dei beni dal territorio comunitario, questa deve essere provata con
apposita documentazione rilasciata dagli Uffici doganali che ne attestano la circostanza.
Ma una esportazione ai fini doganali potrebbe non configurare una “cessione all'esportazione” ai
sensi dell'articolo 8 Iva se manca il trasferimento della proprietà sui beni.
Esportazioni improprie
Avvengono quando il trasporto o la spedizione fuori dal territorio UE venga effettuato direttamente
dal cessionario non residente o tramite terzi per suo conto entro 90 giorni dalla consegna dei beni da
parte del cedente.
Cessioni ad esportatori abituali o indirette
Sono le cessioni effettuate a soggetti esportatori che si avvalgono della facoltà di acquistare o
importare senza pagamento dell’IVA, mediante apposita dichiarazione scritta (dichiarazione di
intento), se il volume d’affari è costituito per almeno il 10% da esportazioni o cessioni intraUE o altre
operazioni non imponibili.
Se si è esportatori abituali, si può richiedere ai fornitori di fare le fatture senza IVA, nei limiti del
platfond che è costituito dalla somma di esportazioni o cessioni intraUE o altre operazioni non
imponibili.
Articolo 8: Costituiscono cessioni all’esportazioni non imponibili: c) le cessioni, anche tramite
commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a
soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si
avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza
pagamento dell’imposta.
Necessità di effettuare una comunicazione scritta, sotto la propria responsabilità, al proprio
fornitore – c.d. lettere di intento 48
La dichiarazione di intento
La dichiarazione d’intento è la manifestazione espressa da parte di un“esportatore abituale”,
attraverso un apposito modello ministeriale, di effettuare acquisti sul mercato nazionale,
intracomunitario o extracomunitariodi beni e servizi senza applicazione dell’IVA. Essa deve essere in
primis inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate e successivamente bisogna che esse venga
spedita al fornitore, cosicché egli possa essere titolato ad effettuare una fattura senza imposta.
Adempimenti dell’esportatore abituale:
- Emissione dichiarazione di intento
- Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
- Invio dichiarazione di intento + ricevuta trasmissione al fornitore
Adempimenti del fornitore dell’esportatore abituale:
- Controllo dei dati della ricevuta per verifica validità della dichiarazione
- Emissione fattura non imponibile art. 8, lett. c), DPR 633/1972 49
Le importazioni sono acquisti di beni provenienti da paesi situati fuori dal territorio dell’UE (che non
sono stati ivi immessi in libera pratica) costituiscono operazioni imponibili in Italia ai sensi
dell’articolo 1 e dell’articolo 68 del DPR 633/1972. 50
La gestione contabile dell