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SPESE RELATIVE AI MEZZI DI TRASPORTO
L’art. 164 del TUIR stabilisce che per i mezzi di trasporto utilizzati dall’impresa occorre applicare,
salvo eccezioni un regime di deducibilità parziale, in particolare in merito agli ammortamenti;
• quale regola generale è deducibile nella misura del 20 per cento delle quote di ammortamento
relativamente alle autovetture, no a determinati limiti massimi di acquisizioni;
• nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior
parte del periodo
d’imposta.
Più nel dettaglio:
• deduzione integrale per:
- i) i veicoli utilizzati esclusivamente nell’attività d’impresa, senza i quali l’attività stessa non
potrebbe essere esercitata (ad es. i mezzi d’opera, gli autocarri, etc.);
- ii) i veicoli adibiti ad uso pubblico, muniti di atto rilasciato da pubblica amministrazione (ad
es. i bus per le aziende pubbliche di autotrasporti);
• deduzione parziale – limite percentuale:
- 20% per veicoli ad uso aziendale non esclusivo;
- 80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio;
- 70% per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d’imposta;
• deduzione parziale – limite assoluto:
- € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan;
- € 4.131,66 per i motocicli;
- etc.
Esercizio n.13 mezzi di trasporto
Si supponga, con riferimento all’esercizio X di Alfa Spa, societ esercitante attivit industriale, che
risultino imputate a Conto Economico spese inerenti all’utilizzo di autoveicoli, cos dettagliate:
- Spese per assicurazioni di autoveicoli ad uso aziendale pari a 5.000 euro;
- Spese per assicurazioni di autoveicoli attribuiti ad uso promiscuo a dipendenti per la maggior
parte del periodo di imposta pari a 3.000 euro.
Attenzione: per le prime spese c’è scritto “ad uso aziendale” non “ad uso esclusivo” quindi siamo
nel caso del “20% per veicoli ad uso aziendale non esclusivo”. Questo vuol dire che il restante
80% è un costo che ho a CE che non ci dovrebbe essere perché è indeducibile
Attenzione: per le seconde spese “ad uso promiscuo” siamo nel caso del “70% per i veicoli
assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta” quindi il
30% di questa spesa non può essere dedotto quindi lo porto in aumento all’utile di esercizio.
Ci premesso, necessario considerare che le assicurazioni relative ad autoveicoli ad uso
aziendale sono scalmente deducibili nell’esercizio X di Alfa Spa solamente nella misura del 20%,
ossia per (5.000*0,2) = 1.000 euro.
Di conseguenza occorre apportare, con riferimento all’esercizio X:
- Una variazione scale in aumento pari alla quota indeducibile dell’80% delle spese di
assicurazione relative alle auto aziendali, ossia pari a (5.000*0,8) = 4.000 euro.
Inoltre, necessario tenere conto che le assicurazioni relative ad autoveicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta sono scalmente
deducibili nell’esercizio X di Alfa Spa nella misura del 70%, ossia per (3.000*0,7) = 2.100 euro.
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Di conseguenza occorre apportare, con riferimento all’esercizio X:
- Una variazione scale in aumento pari alla quota indeducibile del 30% delle spese di
assicurazione relative alle auto attribuito ad uso promiscuo, ossia pari a (3.000*0,3) = 900 euro.
Entrambe le suddette variazioni scali vanno indicate nella dichiarazione dei redditi riferita
all’esercizio X di Alfa Spa.
Esercizio n.18 ires dovuta e acconti da versare
Alla ne dell’esercizio n, presso la S.p.A. Sirio, sulla base dei dati della Situazione contabile
redatta dopo le operazioni di assestamento risultava un utile lordo prima delle imposte
dell’importo di euro 187.500.
Sapendo che nella determinazione del carico IRES occorre tenere conto di variazioni scali in
aumento per euro 25.780 e di variazioni scali in diminuzione per euro 14.850, determina:
• L’ammontare dell’IRES dovuta per l’esercizio n e il relativo saldo da versare, tenendo presente
che sono stati contabilizzati interessi attivi bancari per euro 1.200 e che l’acconto IRES versato
nel corso dell’esercizio stato pari a euro 46.988;
• Gli importi delle due rate dell’acconto per l’esercizio n + 1.
Presenta poi la rilevazione di ne esercizio con la quale si registra l’IRES dovuta per l’esercizio e
quella relativa al versamento tramite banca del saldo per l’esercizio n e della prima rata
dell’acconto per l’anno n + 1.
Ricorda che gli acconti sono prima 40% e poi 60%.
46.988 è l’acconto che ho versato l’anno scorso sull’Ires di quest’anno.
Imponibile ires = utile prima delle imposte + variazioni in aumento - variazioni in diminuzione
Sull’imponibile ires calcolo il 24% quindi questo è l’Ires di competenza di quest’anno 47.623, a
questo importo tolgo l’acconto già versato l’anno precedente quindi il debito ires da versare è
323.
Nota che ci sono ritenute d’imposta del 26% sugli interessi attivi (ritenuta alla fonte) lo tolgo
perché me l’ha già trattenuto la banca quindi non devo pagarlo due volte.
Il 40% e il 60% da versare è calcolato su imposta di competenza - ritenuta scale.
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IMPOSTE SUL REDDITO - IRES E IRAP lezione Prof. Barzaghi
L'IRES, non colpisce solo le società ma una serie di enti collettivi ed in particolare quelle che non
sono persone siche e società di persone, perché queste sono colpite da IRPEF.
Questa fu sostituita dall’IRPEG (Imposta sul Reddito del Persone Giuridiche) nel 2003, ma hanno
lo stesso campo di soggetti passivi (coloro colpiti dall'imposta).
L'IRAP è un tributo particolare.
Queste due costituiscono le imposte dirette delle società di capitali e in particolare la loro scalità
corrente.
Le imposte si dividono in:
• Fiscalità corrente
• Fiscalità di erita: il fatto che la origina è che le imposte dobbiamo trattarle come componenti
positive e negative di reddito come tutti gli altri e quindi secondo il principio di competenza.
Ma la normativa scale provoca una serie di di erenze che causano una di erenza tra la scalità
corrente, ossia le imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi, e le imposte
e ettivamente di competenza dell'esercizio alla luce di alcune normative scali che provocano
un di erimento o un anticipazione dell'imponibilità o della deducibilità di tanti componenti
positivi o negativi di reddito di esercizio.
principio di derivazione,
Per quanto le imposte si determinino sul ossia io come punto di
partenza per la determinazione dell'imponibile scale, parto dal risultato determinato sulla base
delle regole civilistiche. Il mio punto di partenza è il bilancio, il risultato del conto economico. Se la
derivazione fosse perfetta il risultato del CE andrebbe a coincidere con l'imponibile scale.
Le imposte vanno a conto economico e si utilizza il principio di competenza.
Succede che ci sono delle di erenze perché la derivazione non è perfetta ma si de nisce
ra orzata. Vuol dire che i criteri civilistici in senso allargato (ossia codice civile e oic che non
hanno forza di legge), quando riguardano la classi cazione, la quali cazione, l'imputazione
temporale dei componenti positivi o negativi di reddito di esercizio sono regole valide anche ai ni
scali, salvo una normativa scale speciale disponga diversamente.
Quando interviene una normativa scale che limita od esclude la deducibilità o l'imponibilità di
taluni componenti positivi o negativi, io vado ad avere una di erenza de nitiva. Cosa signi ca?
Che il risultato del mio conto economico è X, all'interno del CE ho taluni costi, e questi costi sono
deducibili solo per una determinata percentuale (alla luce della normativa scale) e quindi ho una
di erenza che mi è generata da una variazione de nitiva. Cosa comporta? Si limita a comportare
una di erenza tra l'aliquota scale nominale e l'aliquota e ettiva.
Se noi abbiamo un determinato risultato dell'esercizio che deve essere modi cato per andare a
determinare l'imponibile scale e queste modi che sono le variazioni in aumento e in diminuzione
(posso aumentare o ridurre il risultato civilistico), queste variazione mi portano ad avere un
imponibile scale diverso dal risultato del conto economico, quindi un carico scale e ettivo
diverso da quello nominale.
Esempio di variazione in aumento de nitiva
Risultato CE =100
Costi indeducibili = 10 quindi applicherò una variazione in aumento pari a 10, quindi
Imponibile scale = 110 sulle quali calcolerò le imposte.
L'aliquota IRES al momento è 24%.
Il carico scale nominale è il 24%. Teoricamente dovrei pagare 24 (su 100).
Il carico scale e ettivo è 26,4 (su 110) perché per e etto di una variazione de nitiva in aumento il
mio carico scale e ettivo è superiore al mio carico scale nominale.
Non chiamo all'appello la scalità di erita perché quei 10 di costi indeducibili alla luce della
normativa scale non saranno mai deducibili quindi 26,4 sono imposte correnti e al tempo stesso
di competenza.
Ma questa è solo una delle possibilità di variazioni che abbiamo. Noi possiamo avere variazioni in
aumento ed in diminuzione de nitive, ma anche temporanee. Ossia la normativa scale a volte
anticipa o ritarda la deducibilità o l'imponibilità di taluni componenti positivi o negativi di reddito
ed in questo caso si parla di variazione temporanea, perché è una variazione destinata nel tempo
a riassorbirsi. La variazione temporanea non modi ca l'e ettivo carico scale sulla società ma si
limita a variarne il pagamento nel tempo. 41
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Se quello che cambia è solo quando queste tasse le pagherò, alla luce del principio di
competenza, io dovrò andare a modi care le mie imposte correnti, contabilizzando la scalità
di erita, a nché in ciascun esercizio scriva le imposte e ettivamente di quell’esercizio.
variazioni temporanee
Queste le dividiamo in 2 gruppi:
1. Una parte di mero ritardo di deduzione di costi:
Quando lo stato ritarda la possibilità alle aziende di dedurre taluni costi. Tipo l'eccedenza nei
costi di manutenzioni la deduci in 5 quote uguali nei prossimi anni (il 5% subito).
Qual è la ratio sottost