Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 239
Appunti personali delle lezioni di diritto commerciale Pag. 1 Appunti personali delle lezioni di diritto commerciale Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 239.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti personali delle lezioni di diritto commerciale Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 239.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti personali delle lezioni di diritto commerciale Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 239.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti personali delle lezioni di diritto commerciale Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 239.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti personali delle lezioni di diritto commerciale Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 239.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti personali delle lezioni di diritto commerciale Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 239.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti personali delle lezioni di diritto commerciale Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 239.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti personali delle lezioni di diritto commerciale Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 239.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti personali delle lezioni di diritto commerciale Pag. 41
1 su 239
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il Marchio

Tra i tre segni distintivi, il posto d'onore, il ruolo assolutamente dominante e cruciale è occupato dal marchio. Il marchio trova anch'esso una menzione e un p. embrionale nella disciplina del codice civile, ma il marchio è compiutamente regolato, almeno per quanto riguarda il marchio nazionale, in un decreto legislativo che è il d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 intitolato codice della proprietà industriale, quindi è un articolato organico, tanto organico da essere stato definito dai suoi redattori come codice. C'è il codice della crisi e dell'insolvenza e dal 2005 c'è anche il codice della proprietà industriale. È chiaramente un decreto delegato, preceduto da una legge delega del 2002. Codice della proprietà industriale detto c.p. è stato novellato un paio di volte con interventi molto chirurgici perché è una legge scritta molto bene. La commissione che se ne èoccupata era una commissione molto coesa. È chiaro che è una materia ristretta rispetto a quella del fallimento e delle procedure concorsuali, però questa è una legge davvero, rispetto al valore linguistico costruttivo, e alla capacità legislativa degli ultimi tempi, davvero questa si staglia per essere scritto molto bene, in modo molto sistematico, tanto da aver avuto bisogno solo di pochissimi interventi, e proprio chirurgici. Nel codice della proprietà industriale si trova la disciplina del marchio nazionale. Se la ditta è il nome commerciale dell'imprenditore, l'insegna è il nome dei locali, il marchio è il nome dei prodotti = il marchio è il segno distintivo che viene apposto sui prodotti o servizi e quindi è chiamato a contraddistinguere rispettivamente i prodotti e/o i servizi. È chiaro che se i prodotti vengono marchiati in senso proprio tecnico, per l'identificazione dei servizi, cisaranno elementi che vengono marchiati che non sono lo stesso servizio. Fisicamente il servizio non si può marchiare perché i servizi sono immateriali ma ad esempio per Just Eat il marchio si vede sulle bici dei rider, sui menù ecc. Per marchiare i servizi si marchia degli elementi fisici che accompagnano il servizio, e se il servizio è completamente immateriale il marchio sarà accanto all'insegna sul negozio/sul locale in cui il servizio viene offerto. Quindi il marchio è il segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i servizi che l'imprenditore realizza. Il marchio può avere dal punto di vista territoriale una dimensione nazionale, europea, internazionale. Il marchio nazionale è quel segno distintivo, disciplinato dalla legge italiana, e che trova tutela rispetto a un diritto di uso esclusivo, all'interno al territorio nazionale. Il diritto al marchio nazionale è il diritto all'uso esclusivo del segno del marchio.esclusivamentenel territorio nazionale, sul territorio nazionale e che trova la suadisciplina nel Codice della proprietà industriale del 2005. A questo si affianca un marchio che prima si chiamava marchiocomunitario, e che oggi si chiama marchio europeo o marchio dell'UEe che trova la propria regolamentazione in un regolamento dell'UE (N.B. iregolamenti UE, a differenza delle direttive, dettano una disciplinaesaustiva, computa, già immediatamente vigente ed operativa neiconfronti di tutti i cittadini di tutti i 27 Paesi UE). Il marchio europeofornisce una tutela destinata ad operare nei territori dei 27 Paesi UE. Conun marchio europeo, l'imprenditore si garantisce tutela estesa a tutti iterritori dell'UE, quindi in una dimensione assolutamente sovranazionalema pur sempre circoscritta alla nostra Europa.Con l'espressione marchio internazionale si intende una cosa diversaperché il marchio nazionale e quello europeo sono marchi simili, con

Un'altra loro disciplina unitaria con una fonte differente è quella nazionale (c.p.) per marchio nazionale; il Regolamento UE per il marchio europeo è insomma un marchio unitario con una sua fonte e una sua disciplina unitaria/organica. Con l'espressione marchio internazionale invece si intende una cosa diversa.

Con marchio internazionale si intende un fascio di diritti di marchio, ciascuno dei quali aventi una dimensione nazionale. L'imprenditore che è titolare di un marchio nazionale, ad esempio perché lo ha registrato in Italia, può, in attuazione di un trattato internazionale, che è l'Accordo di Madrid, affiancato dal Protocollo di Madrid, chiedere all'Ufficio per il commercio internazionale di Ginevra di estendere la tutela nazionale italiana, quindi la tutela di un marchio registrato in Italia, in una serie di altri paesi aderenti allo stesso Trattato/accordo di Madrid, tutti o taluni a seconda dei mercati di importazione, esportazione o di sbocco di quell'imprenditore.

quindi un imprenditore italiano, che esporti le propriemerci in Brasile, Messico, Canada, e in Cina, può, sulla base dell'Accordodi Madrid, al quale hanno aderito anche Brasile, Messico, Canada e Cina,chiedere che la tutela ottenuta in Italia per quel marchio venga estesa aBrasile, Messico, Canada e Cina, NON sulla base della legge italianaperché se così fosse avrebbe un'altra attività territoriale impossibile eviolerebbe la sovranità di Messico, Brasile, Canada e Cina, ma in basealle legislazioni nazionali dei Paesi nei quali si chiede l'estensione. es. io in Italia ho ottenuto la tutela del mio marchio Alfa Beta percomponentistica dei computer. Chiedo di estendere questa tutela inBrasile, in base alla legge brasiliana, in Cina, in base alla legge cinese,etc, cioè se il diritto acquisito in Italia corrisponde dal pdv contenutisticoe dei presupposti a quello che succede in quei Paesi, ebbene invece diandarlo a registrare di nuovo

Per la prima volta, chiedo l'estensione di questa tutela in quei paesi in base all'Accordo di Madrid. Questo chiaramente rende più semplice da un pdv burocratico, da un pdv economico e anche delle tasse applicabili, l'operazione dell'estensione della tutela, ma il marchio internazionale non è un marchio unitario regolato da una legge unica → è un fascio di marchi nazionali con i quali si può chiedere l'estensione della tutela di un marchio già registrato in sede nazionale. Anche questo viene incontro ad un'esigenza propria dell'imprenditore che l'imprenditore ha fin da quando era mercante nel medioevo, cioè estendere i confini della tutela oltre il territorio nel quale l'impresa è collocata perché banalmente, dopo l'apertura delle rotte (questo dopo il medioevo) verso le Indie e verso le Americhe, la necessità era quella di essere tutelati come imprenditori, anche dal pdv segnaletico.

registrazione.2. La registrazione come marchio d'impresa è concessa per i prodotti oservizi che sono o che si intendono offrire sul mercato.3. La registrazione come marchio d'impresa è concessa per un periodo di10 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione.4. La registrazione come marchio d'impresa può essere rinnovata perperiodi di 10 anni ciascuno.5. La registrazione come marchio d'impresa può essere ceduta olicenziata.6. La registrazione come marchio d'impresa può essere revocata o dichiarataestinta per le cause previste dalla legge.protezione conferita al titolare(1).1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

Prima di tutto il marchio è un segno e quindi ex art 7 c.p. possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, tutto quello che può essere definito come segno, a condizione che questo segno sia in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa dai prodotti o servizi merceologicamente identici, ma provenienti da altre imprese, quindi qualunque segno che abbia capacità distintiva, e suscettibili, questi segni, di essere rappresentati in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

Prima di essere novellato, l'art 7 diceva semplicemente "suscettibili di rappresentazione grafica" il che poneva tutta una serie di problemi sui quali non ci

Intratteniamo. Quindi ci vuole una rappresentazione, prima si chiedeva rigorosamente una rappresentazione grafica e quindi certi segni non potevano essere registrati, oggi si chiede semplicemente, sulla spinta anche della nuova regolamentazione in sede europea, che il segno, oltre che essere distintivo, possa essere rappresentato in maniera chiara e precisa per dare l'idea alle autorità competenti, ai concorrenti, al pubblico dei consumatori, quale è il marchio dei prodotti di quell'imprenditore. Questo a beneficio anche dei concorrenti che devono essere messi in condizione di sapere quando possono essere imitativi, quando possono copiare il marchio di un altro, e quando no.

Con questo indebolimento della regola relativa alla rappresentazione grafica, diciamo che quasi ogni segno, purché distintivo, può essere registrato come marchio, e quindi lo possono essere le parole, i cognomi, le immagini, l'abbinamento di lettere e numeri, i suoni, le musiche, i profumi,

in teoria anche i sapori (però c'è un problema per il marchio dei sapori), i colori, l'abbinamento di colori, la forma del prodotto, ecc. Tutto può costituire oggetto di registrazione come marchio a condizione che abbia questa capacità di identificare i prodotti e i servizi e quindi di distinguere i prodotti e i servizi provenienti da un'impresa rispetto ai prodotti e i servizi provenienti da un'altra impresa in maniera tale che quando vediamo la mela morsicata sappiamo che quello è un mac, sappiamo che provengono da quell'ambiente imprenditoriale, da quell'idea, esattamente come quando andiamo al supermercato e vediamo la marca di un caffè o di un detersivo, sappiamo che c'è il caffè della Lavazza, c'è il caffè Illi, c'è il detersivo X e il detersivo Y che corrispondono a diverse imprese, a diversi imprenditori. Domanda: il manuale p
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
239 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Laura!@ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Pederzini Elisabetta.