DIRITTO COMMERCIALE LEZIONI
Lei vuole che innanzitutto lo studio parta dalle norme del codice civile e
si diriga poi al manuale
Il diritto commerciale è il diritto delle attività economico produttive; è la
parte di diritto privato che assegna regole che definiscono il perimetro
giuridico per il sistema economico imprenditoriale di un paese è un
diritto che governa l’economia dal punto di vista privatistico e non
pubblicistico.
È il diritto dell’agire imprenditoriale nel mercato.
Ogni sistema economico pone problemi di governo e di regolazione che
sono analoghi ma ai quali ogni ordinamento offre una risposta relativa
il diritto offre una risposta condizionata dalle caratteristiche di ogni
singolo paese in diversi tempi.
Il diritto commerciale si occupa degli aumenti di capitale delle banche,
del trasferimento della sede della Fiat in Olanda e della successiva
fusione, della creazione di un gruppo imprenditoriale transnazionale,
della possibilità che alcuni giovani avvocati si uniscano in una società per
professionisti, dei rimedi che l’Adidas può mettere in pratica per chi ruba
il logo, dei modi di esercizio e dei rimedi delle imprese…etc.
Imprese = attività economico produttive, imputabili a un imprenditore,
che si svolgono grazie all’utilizzo di un complesso di beni coordinati che
competono su un mercato concorrenziale al fine di conquistare la
clientela, stipulare maggiori contratti e ottenere maggiori profitti.
Il diritto commerciale è nel campo del diritto privato.
Che cosa giustifica la specialità del diritto commerciale nell’ambito del
diritto privato, al quale appartiene?
Risiede nel fatto che l’impresa è un’attività dinamica che si svolge su un
mercato in cui gli scambi sono regolati da domanda e offerta; postula un
diritto che riguarda l’attività non di singoli atti.
Circolazione continua della ricchezza e coinvolgimento sistematico che
mette in campo una contrattazione continua approvvigionamento
delle materie prime, produzione, circolazione e consumo.
Nel diritto privato comune la ricchezza è statica, vede al suo centro la
proprietà e il contratto, visto come atto singolo che trasmette in modo
statico la proprietà da un soggetto a un altro.
Nel diritto commerciale la ricchezza si muove in continuazione
Perché si chiama diritto “commerciale”?
È una definizione convenzionale che ha una sua radice storica; si chiama
commerciale perché fino al codice del ‘42 esisteva una dicotomia tra un
Codice Civile e un Codice di Commercio; fino al ‘42 esisteva una frazione
disciplinare regolativa autonoma in un codice di commercio separato dal
codice civile.
Definizione a carattere convenzionale con fini descrittivi e accademici; la
specialità del diritto commerciale è oggi quindi convenzionale.
Da un punto di vista descrittivo il diritto commerciale può essere definito
come diritto privato delle attività economiche produttive.
Ripercorriamo la storia, suddividendola in periodi:
Primo Periodo (1100-1400)
Norme speciali per l’attività d’impresa e di commercio ci sono sempre
state (si possono addirittura trovare nel codice di Hammurabi), ma un
sistema vero e proprio di diritto commerciale, inteso come ordinamento
retto da principi generali univoci e coerenti, si ha solo con la civiltà
comunale italiana, dopo l’anno 1000, con il fiorire della civiltà legata ai
comuni italiani.
Il diritto romano non conosceva un diritto commerciale autonomo;
c’erano alcuni elementi ma le istanze proprie del diritto commerciale,
come oggi lo conosciamo, erano largamente risolte dal carattere molto
elastico del diritto pretorio.
Nella seconda metà del XII secolo, gli artigiani e i mercanti si associano
alle corporazioni delle arti e dei mestieri, all’interno delle quali si sviluppa
una disciplina di fonte consuetudinaria: ogni corporazione aveva le sue
regole basate sugli usi dei mercanti appartenenti a quella particolare
corporazione.
Il diritto commerciale nasce e si afferma come diritto autonomo e
speciale dei mercanti, con una giurisdizione speciale fondata
sull’autonomia delle corporazioni mercantili; solo agli associati si
potevano applicare quelle regole e quei processi diritto speciale su
base rigorosamente soggettiva (ossia applicabile solo ai mercanti).
Secondo periodo (1500-1600)
Il centro della vita economica del mondo occidentale si sposta dalle città
comunali italiane più verso Occidente e cede il passo allo sviluppo
economico di Francia, Inghilterra e Olanda, che diventano centri di
evoluzione di diritto commerciale perché sono le potenze coloniali.
La forte espansione coloniale esige la raccolta di ingentissimi capitali,
ossia capitali esposti a rischi enormi con l’aspettativa di favolosi profitti;
una raccolta di capitali così ingente richiede la libera partecipazione di
più persone.
Nelle compagnie coloniali di quest’epoca si ravvisano le antesignane
delle successive società anonime e delle odierne società per azioni è
proprio nella Compagnia Olandese delle Indie Orientali (1602) che si
ravvisa il primo sembiante della società per azioni: la spa nasce dalle
esigenze proprie del commercio
Terzo Periodo (1700-1800)
Si assiste alle due Rivoluzioni che hanno cambiato la storia: Rivoluzione
Industriale e Rivoluzione francese.
La Rivoluzione Industriale introduce la produzione industriale di massa,
che cambia il modello della società e dell’economia; accanto
all’affermarsi della produzione di massa si ha un primato progressivo
della produzione industriale rispetto al commercio
La Rivoluzione francese determina la distruzione delle bardature feudali
del Medioevo, si ha una riforma agraria e lo scioglimento delle
corporazioni con l’affermazione di un principio cardine (ancora oggi) di
libero mercato, che è il principio di libertà di iniziativa privata principio
di ordine pubblico, che si basa sul presupposto che il massimo benessere
collettivo sia il frutto naturale di un libero e continuo scontro degli
egoismi naturali che concorrono in modo pacifico nelle attività d’impresa.
Con questa rivoluzione si afferma l’idea per cui si deve dare accesso a
chiunque a qualunque attività economica.
Con la svolta post Settecentesca, il diritto commerciale diventa un diritto
speciale su base OGGETTIVA e non più soggettiva non si considera più
il commerciante ma l’atto di commercio; rileva il compimento di un certo
atto, rileva l’elemento oggettivo.
Su questa base nascono le grandi codificazioni ottocentesche Codici
Napoleonici: Codice Civile del 1804 e il Codice Commerciale 1806
Vediamo ora la situazione in Italia
Codici italiani, sicuramente retaggio di quelli napoleonici ma con
un’autonomia nazionale:
Codice civile del 1865
Codice di Commercio 1865 (riformato nel 1882)
Nel Codice di Commercio del 1882 c’erano istituiti nati nelle consuetudini
mercantile ma utilizzabili anche nell’ambito non commerciale (la
cambiale, l’assegno bancario…); istituti regolati in ragione di requisiti
oggettivi, riconducibili a entrambi i codici e non solo a quello
commerciale (vendita, deposito, fideiussione…) Tribunali di
Commercio.
Nel 1942 i due codici vengono unificati nel Codice Civile ci fu un
dibattito molto forte tra chi difendeva la dicotomia e chi invece postulava
l’unificazione in ragione di una doverosa estensione dei diritti
commerciali all’intero diritto civile.
Nel 1942 viene quindi meno il Codice Commerciale separato e quindi la
sua autonomia normativa.
Si realizza anche l’unificazione del diritto delle obbligazioni che avviene
con l’affermazione del primato dei principi del diritto commerciale, con
l’estensione dell’ambito di applicazione delle norme contenute nel codice
di commercio, che vengono sancite come regole commerciali valevoli per
tutto il diritto e per tutti i consociati: avviene una “commercializzazione
del diritto privato”.
Le ragioni dell’unificazione trovano corrispondenza in un’affermazione
della struttura capitalistica del mercato.
L’unificazione del diritto delle obbligazioni trova riscontro nella
considerazione unitaria di ogni attività economica, che sia commerciale,
artigianale, industriale…; trova riscontro nella figura dell’imprenditore:
l’imprenditore non diviene il fondamento di una rinnovata autonomia del
diritto commerciale ma c’è un generale connotato proprio di ogni
esercente un’attività economica, indipendentemente dal modo di
svolgimento di quella attività.
La figura dell’imprenditore viene descritta nel Libro Quinto, ossia il Libro
del Lavoro è collocata in questo libro sicuramente per influenza
fascista ma anche per la struttura capitalistica.
Art. 2082 Imprenditore:
“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”
Ci sono tante nozioni di impresa, che è un concetto dinamico; l’impresa è
un’attività creatrice di nuova ricchezza, apporta nuove utilità sul mercato
concorrenziale.
L’imprenditore è creatore di nuova ricchezza.
Questo pone esigenze di una disciplina specifica perché imprenditore e
impresa apportano ricchezza sul mercato.
Diritto commerciale come diritto dell’attività.
Fonti nazionali del diritto commerciale:
Codice Civile del ‘42, al Libro Quinto (in cui vengono definite impresa e
società)
Leggi Antitrust
Codice della proprietà industriale
Legge fallimentare
TU bancario
TU finanziario
Codice del Consumo
Per le attività vigilate, produzione normativa di carattere secondario:
CONSOB e Banca d’Italia
C’è poi il diritto comunitario, che si esprime attraverso regolamenti e
direttive e nel quale un ruolo fondamentale svolge la giurisprudenza
della CGUE, che favorisce l’armonizzazione delle direttive e la
concorrenza tra ordinamenti.
Il diritto commerciale costituisce una categoria storica e non ontologica,
è frutto di un determinato ordinamento in un determinato momento
storico a seconda di esigenze economiche e sociali; il diritto cambia
perché si adatta alle trasformazioni della realtà economica.
Nel campo del diritto commerciale si assiste a un fenomeno di
progressiva specializzazione e a un progressivo spostamento del
baricentro verso l’assetto finanziario, verso beni immateriali società
post-industriale
Ruolo cruciale svolgono le nuove tecnologie
Al centro della disciplina del diritto commerciale sta la figura
dell’imprenditore art. 2082 c.c.
Analizziamo nel dettaglio i singoli requisiti dell’art. 2082 c.c. Imprenditore
:
“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”
Attività: se noi vogliamo trovare la definizione di impresa, possiamo dire
che è un’attività. idea di coordinamento continuato degli atti verso uno
scopo; non singoli atti ma attività. L’impresa è seria continuità di atti in
vista di uno scopo definito, ossia la produzione di beni o di servizi oppure
lo scambio di beni o di servizi.
È compresa ogni attività economica, a eccezione, su base di una scelta
normativa, delle attività a carattere professionale.
Economica: l’opinione condivisa vede in questo termine un riferimento
preciso al modo nel quale l’attività deve essere gestita e condotta
deve essere condotta con un metodo economico, ossia un metodo che
vuole programmaticamente consentire la copertura dei costi con i ricavi
e consentire quindi all’attività di conservarsi, di mantenersi in piedi da
sola.
È attività d’impresa quella condotta con metodo economico, cioè quella
organizzata e programmata in modo da riprodurre al termine del ciclo la
propria capacità riproduttiva
Es. Persona che apre un piccolo ristorante e fa i suoi conti su quanto
spenderà e stabilisca poi il costo delle pietanze che offre in modo da
sostentarsi questa è attività d’impresa
Vs
Persona che apre una mensa per poveri e quindi spende per comprare le
cose ma non guadagna questa attività non è un’attività d’impresa
perché non si sostiene da sola, ha bisogno di qualcuno che continui a
immettere denaro
Organizzata: l’organizzazione è l’elemento più tormentato di questa
definizione ed è una delle locuzioni più resilienti del diritto commerciale.
Sull’organizzazione c’è stata la maggiore discussione; è un elemento
necessario ma non va né enfatizzato né eccessivamente svalorizzato.
Un minimo di organizzazione è già implicito nel termine “attività”, in
quanto essa è una sequenza ordinata di atti: organizzazione minima ma
presente.
Un principio organizzativo di attività è imprescindibile ai fini della stessa
attività d’impresa.
[Il codice della crisi è destinato a sostituire la Legge Fallimentare del ’42;
la parte strettamente concorsuale fallimentare dovrebbe entrare in
vigore a settembre 2021 mentre una parte del codice della crisi, che
conteneva modifiche al codice civile, norme relative a tutte le imprese e
le società, è entrata subito in vigore.
Una in particolare è il 2° comma dell’art. 2086 Gestione dell’impresa :
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi
collaboratori. L'imprenditore,
che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle
dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della
crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi
senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti
dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità
aziendale.
Per ogni impresa devono essere predisposti assetti organizzativi,
amministrativi e contabili adeguati alla natura dell’impresa ogni
impresa deve avere un’organizzazione adeguata.
Questo elemento dell’organizzazione lo troviamo anche qui]
Professionalmente: anche qui c’è una discrasia rispetto al significato
comune del termine; nel codice civile si parla dei professionisti
intellettuali che però non sono qualificati come imprenditori.
Attività svolta professionalmente significa attività svolta in modo
sistematico, continuativo e reiterato; solo la reiterazione sistematica
dell’attività dà origine giuridica ad un’impresa.
Ci possono essere interruzioni (es. ferie) che però non fanno cessare la
reiterazione dell’attività.
Questioni storicamente poste in relazione al novero degli elementi per
riconoscere la fattispecie “impresa”:
Per riconoscere l’impresa e quindi la figura dell’imprenditore, è
necessario che ricorra lo scopo di lucro/di profitto?
Bisogna distinguere tra motivi soggettivi della persona.
Nell’art. 2082 non c’è riferimento a quello che l’imprenditore vuole,
perché il fine è oggettivo e non soggettivo; se è vero che chi agisce
nell’impresa lo fa con il fine del profitto, questo rileva con la fattispecie
impresa.
Ai fini della definizione giuridica è sufficiente il metodo economico, ossia
l’iterazione di un’attività al termine del ciclo economico.
Nell’impresa pubblica il fine è la fornitura di un servizio pubblico
essenziale per una società; l’impresa pubblica non sarebbe
giuridicamente possibile se fosse allo scopo di lucro anche enti
associativi o non associativi, diversi dalle società, possono essere titolari
d’impresa e possono avere come oggetto esclusivo o accessorio lo
svolgimento di un’attività d’impresa perché poi gli eventuali profitti, che
dovessero essere realizzati, saranno destinati allo scopo ideale e
altruistico dell’ente del primo Libro;
Se, invece, l’impresa fosse necessariamente a scopo di lucro gli enti
ecclesiastici, le associazioni, le fondazioni, sarebbero del tutto esclusi
dalla possibilità di esercitare attività d’impresa.
È necessaria una destinazione al mercato? L’Impresa per conto proprio è
un’impresa? Queste domande hanno trovato risposta con l’entrata in
vigore del Codice Civile.
Per “impresa per conto proprio” si intende l’attività agricola per il
sostentamento esclusivo della propria famiglia ma si intende anche
un’eventuale costruzione in economia della propria casa di abitazione
c’è un’attività produttiva che però non si rivolge al mercato.
Se non c’è una collocazione dei prodotti sul mercato, non ci sono ricavi e
quindi non c’è la possibilità di recuperare i soldi spesi (cosa essenziale
per avere un’impresa”); la proiezione sul mercato non aggiunge nulla alla
definizione già vista è necessario che ci sia un ricavo per coprire i costi
di produzione.
Può accadere che lo scambio non si realizzi perché non trovo cliente
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