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DIRITTO COMMERCIALE:

-IMPRESA

Chi esercita professionalmente un’attività economica

organizzata al fine della produzione e scambio di beni e

servizi. Attività esercitata da persone in carne ed ossa

(imprenditore) oppure da una società o ente soggetto ad un

contratto (impresa collettiva).

-AZIENDA

Strumento attraverso il quale viene esercitata l’attività

economica.

Complesso di beni organizzato dall’imprenditore per esercitare

l’attività economica.

Cessione per facilitare il trasferimento dell’attività

economica senza che si disgreghi nel passaggio tra un

imprenditore e l’altro.

• Tutti i contratti stipulati da imprenditore 1 si

trasferiscono a imprenditore 2 in modo automatico se

non ci sono cause che lo vietano.

• I crediti di imprenditore 1 diventano di imprenditore 2.

• I debiti di imprenditore 1 diventano di imprenditore 2

purché risultino dai libri contabili.

• Imprenditore 1 ha per 5 anni l’obbligo di non fare

concorrenza ad imprenditore 2 (per luogo ed oggetto).

-SOCIETA’

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni

e servizi per l’esercizio comune di un’attività economica allo

scopo di dividerne gli utili. 1

Contratto che dà vita ad un soggetto giuridico diverso e

separato dai soci che sono coloro che danno vita alla società. Il

soggetto giuridico creato è separato dai patrimoni dei soci ed

ha differenti obbligazioni e capacità giuridiche.

-TIPI DI SOCIETA’ E LORO FUNZIONI

SS SOCIETA’ SEMPLICE = pensate per attività

 

non commerciali (es. agricole).

SNC SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO = pensate

 

per le attività commerciali in cui tutti i soci rispondono

solidalmente, illimitatamente, personalmente e

sussidiariamente per le obbligazioni sociali.

SAS SOCIETA’ IN ACCOMMANDITA SEMPLICE = il

 

capitale sociale della società è diviso in quote, in modo

tale che ogni socio ha una quota di grandezza diversa,

proporzionale ai conferimenti apportati, le quote di

partecipazione non possono mai essere costituite da

azioni. I soci si dividono in accomandanti (rispondono

delle obbligazioni contratte dalla società limitatamente

alla quota conferita -> responsabilità limitata). Al

beneficio della limitazione della responsabilità

corrisponde una rigida esclusione degli accomandanti

dall'amministrazione della società (divieto d'immistione)

ed accomandatari (rispondono solidalmente ed

illimitatamente per le obbligazioni sociali). Solamente

ad essi è attribuita l'amministrazione (e la

rappresentanza) della società.

SPA SOCIETA’ PER AZIONI = il contratto si basa

 

sul capitale, suddiviso tra i soci che sono anche

azionisti. Cedendo l’azione, si cede la possibilità di

essere socio. E’ una società dotata di personalità

giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. 2

SRL SOCIETA’ CON RESPONSABILITA’ LIMITATA

 

= dotata di personalità giuridica e risponde delle

obbligazioni sociali solo nel limite delle quote versate da

ciascun socio.

-INTRODUZIONE AL DIRITTO INDUSTRIALE

Nuovo diritto fiorito nella civiltà comunale italiana a partire dal

12 secolo, nuovo rispetto a quello romano, canonico o dei

regni barbari.

La Rivoluzione Industriale dei secoli 18/ 19 non fu fonte di

questa nuova normativa tanto quanto invece la Rivoluzione

Commerciale dell’Età comunale. Fu uno stimolo per i giuristi

per scontrarsi e studiare nuovi problemi che la produzione

industriale creava.

Il primo dei caratteri del diritto industriale fu

l’interdisciplinarietà dell’approccio del giurista ai problemi

dell’industria e la trasversalità dell’analisi rispetto al diritto

privato e quello pubblico. Questa è la ragione per la quale del

diritto industriale non se ne parla fino a metà del secolo 19 e

soltanto nelle aree europeo-continentali più industrializzate

(Francia, Belgio).

Inizialmente il diritto d’autore era escluso dalle competenze

del diritto industriale perché il primo era in antagonismo con il

secondo. Il prototipo della produzione industriale fu l’editoria

che produceva in modo meccanico ed in serie il bene-libro.

Agli albori il guadagno che percepiva l’autore andava in base

al prezzo a cui riusciva a vendere il manufatto allo stampatore,

che guadagnava a sua volta anche i proventi derivanti dallo

sfruttamento dell’opera. Nascono così le prime leggi per

regolare questo rapporto in protezione degli autori.

Le tematiche di questo ramo del diritto sono: 3

Nella sua estensione massima la disciplina

 

dell’azienda, della concorrenza, sleale, antitrust, limiti

legali e convenzionali, i segni distintivi, i brevetti;

Nella sua estensione minima il diritto della

 

concorrenza, sempre quella sleale ma non antitrust, il

diritto dei segni distintivi e quello delle invenzioni e dei

modelli.

-LA NOZIONE DI BENE IMMATERIALE

L’interprete più memorabile dell’atteggiamento industriale fu

Josef Kohler che, tentando di dare scientificità alla tematica del

diritto d’autore e delle invenzioni, propose l’impiego di una

nuova figura concettuale che ebbe molta fortuna: il “bene

immateriale”

Bene = invenzione / opera;

 Immateriale = per coglierne lo specifico del termine

 (prodotto spirituale).

-LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Per effetto di alcuni trattati internazionali del OMC

(Organizzazione Mondiale del Commercio) essa è stata inserita

nei temi necessari di un regime planetario del commercio, è

stata inoltre inserita tra i Diritti Fondamentali dell’Unione

Europea.

= Insieme di diritti di carattere esclusivo su beni immateriali

(es. diritto esclusivo di sfruttare un’invenzione).

Si protegge perché ad ognuno si devono riconoscere le

proprietà sui frutti del proprio lavoro, e perché ogni creazione

intellettuale porta il segno della persona che la crea.

La proprietà intellettuale presuppone che ogni cittadino abbia

riconosciuta l’appropriabilità dei mezzi di produzione da un 4

lato, mentre dall’altro regola le condizioni di libertà d’uso dei

mezzi di produzione fino ad escluderne l’utilizzo a terzi.

Quando un’attività economica è riservata si parla di

“privativa” o “esclusiva”.

La repressione della concorrenza sleale è complementare alle

privative su segni distintivi, invenzioni e

modelli. Si potrebbe dire che grazie alla privativa diffusa, ogni

operatore economico ha una debole riserva

nell’appropriazione e l’uso dei mezzi di produzione.

Oggetto della proprietà intellettuale sono:

Diritti sui segni distintivi (marchio, ditta, insegna);

 Diritti sulle innovazioni (brevetti, modelli, disegni);

 Proprietà letteraria ed artistica delle opere d’ingegno

 (diritto d’autore).

-LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Le leggi che tutelano la proprietà intellettuale sono derivano

da: Principi territoriali ciascun Paese ha discipline diverse

 

Leggi nazionali valgono sul territorio nazionale

 

Primo correttivo: diritto internazionale

La Convenzione di Unione di Parigi (1883) = Convenzione di

Unione di Berna (1886):

Territorialità ciascun Paese disciplina la Proprietà

 

intellettuale a modo suo;

Indipendenza la protezione offerta da un Paese è

 

indipendente da quella offerta dagli altri;

Assimilazione lo straniero unionista è trattato come

 

cittadino;

Minimo di tutela allo straniero unionista deve essere

 

garantito un minimo di tutela; 5

Armonizzazione estensione ai cittadini del minimo

 

convenzionale;

Semplificazione priorità del marchio che gode di

 

notorietà.

-CONCORRENZA SLEALE

“Diritto internazionale art 10 CUP” i Paesi UE sono tenuti a

proteggere i cittadini dalla concorrenza sleale.

Costituisce concorrenza sleale ogni atto contrario agli usi

onesti in materia industriale o commerciale.

Sono vietati 

Tutti i fatti che generino confusione con altri commerci,

 stabilimenti o prodotti;

Le asserzioni false tali da screditare uno stabilimento o

 un prodotto di un concorrente;

Le asserzioni che possano trarre in errore il pubblico

 sulla natura, fabbricazione, caratteristiche, uso,

quantità della merce.

Conseguenze 

Inibitoria cautelare

 Inibitoria o Restitutio in Integrum (per eliminare gli

 effetti del comportamento scorretto)

Risarcimento del danno o Pubblicazione di sentenza (se

 atti dolosi o colposi)

-2598 CC

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni

distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza

sleale chiunque:

Usa nomi o segni distintivi che rechino confusione nel

 pubblico, oppure imitazioni di prodotti (atti confusori); 6

Diffonde notizie discriminatorie sul prodotto

 (denigrazione) oppure si appropri di pregi di prodotti o

dell’impresa di un concorrente (appropriazione di pregi);

Con altri mezzi non conformi alla correttezza cerchi di

 danneggiare l’azienda di un concorrente (altri atti/

fattispecie social-tipiche).

-L’ANTITRUST

Tutela della concorrenza sui mercati economici.

Complesso di limiti dell’autonomia privata applicati

all’esercizio della produzione professionale di beni e servizi

che limitano le risorse stesse.

L’antitrust interviene come attuazione della politica di

efficienza ed innovazione tramite un’autorità amministrativa,

correggendo le diseconomie delle privative e temperando l’uso

delle riserve stesse.

REGOLE DELL’ANTITRUST 

Divieto di accordo tra imprese (x concorrenza più

 comoda);

Divieto di concorrenza confusoria (non si deve

 confondere il pubblico);

-IL MERCATO

Nel Trattato sull’Unione Europea di Lisbona del 2009

inizialmente è citato che la concorrenza tra le imprese è uno

degli strumenti attraverso i quali realizzare il mercato unico,

mentre quando il Trattato viene modificato si sostituisce al

termine “concorrenza” “economia sociale di mercato

fortemente competitiva”. 7

-LE TECNICHE DI PROTEZIONE GIURIDICA DEI SEGNI

DISTINTIVI

1. GLI INTERESSI INDIVIDUALI In una Costituzione

economica che riconosce l’appropriabilità dei mezzi di

produzione, chi produce professionalmente beni e

servizi ha interesse ad identificarsi rispetto alla

concorrenza sia per ciò che fa, sia per dove lo fa, sia per

l’oggetto vero e proprio che tratta. L’interesse è

appagato grazie alla protezione giuridica dell’uso dei

segni distintivi (parole, figure, forme…) che consentono

alla clientela di riconoscerlo per il suo ruolo economico,

sul territorio o per i beni e servizi che offre.

Il codice italiano ha tipizzato i segni a servizio

dell’operatore professionale denominando:

1. DITTA: il segno che identifica la persona o

l’ente per ciò che fa (ruolo economico);

2. INSEGNA: il segno che lo indentifica per dove

lo fa (operante in un dato luogo);

3. MARCHIO: il segno che identifica i beni ed i

servizi che produce (oggetti che tratta).

Questa distinzione ha sostituito la precedente che

differenziava:

1. NOME COMMERCIALE: che evocava il nome

civile apposto sui locali commerciali;

2. MARCHIO: grafema apposto sui prodotti o

involucri.

IL MARCHIO

Il marchio è il segno che distingue i prodotti o servizi di

un’impresa da quelli di altre imprese.

• Marchio di fatto Si acquista mediante

l’uso del segno per contraddistinguere

prodotti o servizi; 8

• Marchio registrato Si acquista mediante

la registrazione del segno presso l’UIBM,

l’EUIPO e tramite WIPO.

Protezione del marchio di fatto: Tutela contro il

rischio di confusione commisurata all’uso e alla

notorietà che ne consegue (marchio precedentemente

usato, ma non registrato).

Protezione del marchio registrato: Registrazione

nazionale, UE, internazionale (Profilo geografico) / tutela

contro il rischio di confusione ed associazione allargata

per i marchi che godono di rinomanza (Profilo

merceologico).

-Funzione distintiva del marchio: interesse

dell’operatore professionale di distinguersi dai suoi

concorrenti, ma soprattutto distinguere i prodotti e

servizi marcati da quelli dei concorrenti, inducendo

psicologicamente la clientela a pensare che il marchio

sia sinonimo di efficienza (interesse di rendere

preferibile il prodotto in quanto marcato come per

esempio nell’abbigliamento di lusso).

-Funzione attrattiva del marchio: trova nell’uso

pubblicitario del segno la modalità elettiva che si presta

ad essere monetizzata attraverso atti di disposizione del

marchio stesso (merchandising). Il titolare del marchio

mira a massimizzare la remunerazione delle risorse

finanziarie investite per accreditare il marchio presso il

pubblico, onde rendere preferibili i prodotti marcati.

I marchi di forma  la forma del prodotto e della sua

confezione possono essere registrate come segno,

soprattutto perché nelle economie moderne il marketing

dei prodotti ha assunto una grande importanza

strategica basandosi sulla forma dei prodotti. Ma ci sono

anche consistenti ragioni che consigliano di tenere tutto

9

ciò sotto controllo per non concedere ad un solo

imprenditore il monopolio non solo del segno, ma anche

della stessa attività produttrice di quel bene. La

registrazione è da negarsi per forme banali, standard e

generali che non fanno riferimento solo al prodotto in

particolare, ma alla generale categoria di beni e può

ammettersi solo se le forme si discostino

significativamente dalla norma e rendano il prodotto

riconoscibile tra tanti.

Un ultimo impedimento alla registrazione può essere

che la forma in questione sia esclusivamente imposta

dalla natura stessa del prodotto.

-I conflitti con marchi registrati anteriori

3 tipi di conflitti:

1. Marchio, prodotti e servizi identici ai precedenti 

impedimento a prescindere;

2. Marchio, prodotti e servizi molto simili ai

precedenti accertamenti di confusione;

3. Marchio precedente che gode di rinomanza e

notorietà impedimento.

-Marchi registrati anteriori e cimiteri di marchi

La valutazione di marchi anteriori avviene dal

 momento della presentazione della domanda di

registrazione, dovranno quindi esser presi in

considerazione tutti i marchi registrati in data

anteriore.

La decadenza di un marchio per mancato utilizzo

 sopraggiunge se il marchio non è stato usato per

5 anni ininterrotti; nei Registri Ufficiali di Marchi si

formano veri e propri cimiteri. 10

2. GLI INTERESSI COLLETTIVI valorizzare la

strumentalità del marchio rispetto ai processi di

autoregolazione dei quali il mercato sarebbe capace:

(metafora della “mano invisibile” capace di allocare

meglio la ricchezza) promuoverebbero nel lungo periodo

il bene della collettività emarginando gli operatori

inefficienti. Nella misura nella quale il marchio

contribuisce all’identificazione dei beni e servizi offerti

sul mercato, provoca anche la selezione secondo

efficienza degli operatori.

1. FUNZIONE DI GARANZIA DEL MARCHIO =

costanza qualitativa nel tempo di beni e

servizi marcati. / segni che attestano la

provenienza geografica del prodotto che

attestano la qualità della zona o le

caratteristiche tipo dei vini o formaggi

(denominazione d’origine).

2. VERITA’ DEL MARCHIO = interesse collettivo

ad una scelta consapevole tra prodotti e

servizi offerti e senza inganno. / regole

deputate a reprimere le pratiche commerciali

scorrette.

3. L’ESCLUSIVA riguardo ai segni distintivi l’unica

tutela degli interessi individuali dei produttori di essere

riconosciuti e collettivi della clientela di riconoscerli,

entra in gioco l’esclusiva (o privativa) che permette

all’operatore l’uso di segni che consentono il processo di

identificazione nel momento della selezione, che però,

si esauriscono una volta che la selezione da parte del

pubblico è compiuta.

Questa tutela dei segni è una tecnica REALE ed ASSOLUTA:

REALE =

1. perché il danneggiato può ricevere

dall’Autorità giudiziaria non solo il risarcimento del 11

danno patrimoniale, ma anche il ripristino della

situazione precedente al danno subìto;

ASSOLUTA =

2. perché vale erga omnes, ovvero verso

chiunque.

-IL MARCHIO REGISTRATO

USO DEL SEGNO scoraggiata procedura di

 

registrazione da parte di chi non voglia con serietà

usare il suo marchio sul mercato, l’esclusiva del marchio

è quindi conferita solo a chi investe per registrarlo.

REGISTRAZIONE iscrizione al registro ufficiale dei

 

marchi. Chi ha registrato nelle forme stabilite un nuovo

marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto

di valersene in modo esclusivo.

Vi sono inoltre 2 tipi di registrazione del marchio:

NAZIONALE ED INTERNAZIONALE avviene con il

 

deposito della domanda all’Ufficio Italiano Brevetti &

Marchi;

Entro 2 e 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di

marchio sul Bollettino Ufficiale, possono essere

indirizzate all’Ufficio competente qualsiasi tipo di

osservazi

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giorgiavaretto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Cogo Alessandro.
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