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INVENZIONE
Art. 63
- I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
- Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.
- Contratti anteriori alla realizzazione dell'invenzione = invenzione dei dipendenti;
- Contratti successivi alla realizzazione dell'invenzione = cessioni / licenze;
Art. 64 INVENZIONI DEI DIPENDENTI
- DI SERVIZIO = Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di essere riconosciuto autore.
- D'AZIENDA = Se non è prevista e stabilita una retribuzione,
in compenso dell'attività inventiva i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione.
3. OCCASIONALI = Qualora non ricorrano le condizioni previste precedentemente e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto verso corresponsione del canone o del prezzo con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.
-IL DIRITTO DI BREVETTO
I diritti di brevetto per invenzione industriale
consistono nellafacoltà di esclusiva di attuare l'invenzione e trarne profitto nelterritorio dello Stato, entro i limiti e le condizioni previste.Il brevetto europeo conferisce al suo titolare i medesimi diritti che gli conferirebbe un brevettonazionale concesso dallo Stato. Ogni contraffazione albrevetto europeo è valutata conformemente alledisposizioni della legislazione nazionale.Il brevetto europeo con effetto unitario valido per tutto il territorio dell'Unione Europea che conferisceanch'esso al titolare il diritto ad un'esclusivasull'invenzione brevettata. E' conferita dal brevetto lafacoltà di impedire a qualsiasi terzo ogni attività direttaad attuare l'invenzione e trarne profitto all'interno delloStato.Sono vietate inoltre la fabbricazione ecommercializzazione del prodotto brevettato ol'attuazione del procedimento brevettato per arrivare alprodotto, ed anche la commercializzazione del
prodotto ottenuto illecitamente o illecitamente fabbricato.
Se l'oggetto del brevetto è il prodotto, il divieto di fabbricazione e commercializzazione è assoluto dato che esso è un prodotto brevettato. L'esclusiva comprende anche la messa in commercio del prodotto purché si tratti del prodotto direttamente ottenuto con il nuovo metodo o processo industriale. L'efficacia di questa circostanza si rifà alla teoria del DISCOVERY statunitense.
DISCOVERY = non sempre chi sia imputato di un illecito ha il diritto di negare la sua responsabilità e non sempre ha il diritto di dichiarare il falso. Sussistendo obiettive ragioni che fanno ritenere probabile la contraffazione dell'invenzione di procedimento, infatti, è sufficiente (per aversi l'effetto dell'inversione) che il titolare del brevetto abbia compiuto ragionevoli sforzi per dare prova della contraffazione senza esserci riuscito, sicché sarà onere del
presunto contraffattore dire con quale procedimento abbia ottenuto il prodotto. Oltre al divieto di fabbricazione e commercializzazione vi è anche il divieto per uso a fini commerciali e l'importazione dello stesso. Non è però compreso nella contraffazione l'uso strettamente personale per fini non commerciali.
Contraffazione indiretta quando un terzo fornisce materiali necessari alla contraffazione di un prodotto brevettato a colui che intende farlo.
Contraffazione per equivalenti sembra diverso, ma non lo è.
IL DIRITTO AL BREVETTO: DIRITTO INTERNO, INTERNAZIONALE ED UE
Un'invenzione può essere oggetto di diversi tipi di brevetto a seconda che il suo inventore la voglia sfruttare solo a livello nazionale, in più Stati, o su tutto il territorio UE.
Il diritto dei brevetti è governato dal principio di territorialità che significa che ogni titolo ha validità e può essere azionato solo sul territorio dello
Stato in cui è stato concesso. Se l'inventore vuole farlo valere in più Stati, dovrà richiedere il brevetto all'ente preposto in ciascuno degli Stati interessati. Siccome questa prospettiva di depositare numerose domande negli Stati interessati risultava un po' complicata (per difficoltà e per non rovinare la novità del brevetto negli Stati che l'avrebbero pubblicato dopo), si sono introdotte diverse convenzioni internazionali: Convenzione di Unione di Parigi (CUP) = (1883) - ha introdotto la regola della priorità unionista, ovvero chi deposita una domanda di brevetto per invenzione in uno Stato aderente all'UE ha tempo 1 anno per presentare la domanda anche in ciascuno degli altri Stati coinvolti. Patent Cooperation Treaty (PCT) = (1970) - domanda ricevuta dall'Ufficio Nazionale che la trasmette al Bureau International, il PCT prevede che la domanda di brevetto venga sottoposta ad una verifica di anteriorità edA un esame preliminare di brevettabilità. Da un'unica domanda di brevetto nescaturisce un fascio di brevetti nazionali indipendenti tra loro.
European Patent Convention
EPC = Convenzione di Monaco (1973) (sul brevetto europeo) procedura unificata di rilascio di un brevetto avendo efficacia in ciascuno Stato aderente alla Convenzione. Rilascia il brevetto l'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) di Monaco di Baviera che procede alla verifica dei requisiti che l'invenzione deve avere per essere validamente brevettata. Il Brevetto Europeo non è un unico brevetto valido per tutti gli Stati aderenti all'EPC, ma un fascio di brevetti nazionali ciascuno aderente alle norme interne dello Stato a cui far riferimento.
IL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO (BEEU)
E' un unico brevetto valido su tutto il territorio UE. Ha lo scopo di rendere accessibile con facilità il sistema brevettuale con la presenza di un'unica domanda di effetto unitario e la
diffusione delle info del brevetto in tutte le lingue dell'Unione Europea tramite un sistema gratuito ed automatico di traduzione on-line. Lo svantaggio è dato dal fatto che i costi della giustizia saranno molto più elevati potendo essere chiamati a rispondere di contraffazione o dovendo agire in tutela del proprio brevetto in Paesi esteri che sono noti per avere costi molto elevati. IL PREUSO DELL'INVENZIONE BREVETTATA Se la stessa invenzione era stata realizzata in precedenza da parte di un terzo che non l'aveva brevettata, ma che l'aveva attuata nell'ambito della sua attività di impresa impedendone agli altri l'acquisizione tramite il mantenimento delle condizioni di segretezza, la concessione del brevetto comporta l'esclusiva al titolare e quindi la necessità che il preutente ne cessi lo sfruttamento. Questa regola è stata modificata in modo che riconosca al preutente la possibilità di continuare ad usarla neilimiti del preuso posto in essere nel 12 mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto. Il brevetto dura 20 anni dal deposito della domanda e non può essere rinnovato o prorogato, può essere solo allungata la richiesta di tutela per un massimo di 5 anni.
I 4 REQUISITI DI VALIDITÀ DEL BREVETTO
LA NOVITÀ Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, un'utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. È l'insieme delle informazioni che formano la sapienza tecnologica disponibile nel mondo intero nel settore pertinente al momento del deposito della domanda di brevetto.
L'ATTIVITÀ INVENTIVA detta anche "originalità",
Il tuo compito è impedire che sia accordata la protezione ad un'idea di soluzione ad un problema tecnico per il solo fatto che sia nuova e cioè non compresa nello stato della tecnica. L'idea di soluzione può essere determinata unicamente dal fatto che in precedenza il problema non era stato posto da alcuno e solo per questo motivo non era ancora stato risolto.
Nel nostro ordinamento il "Problem and Solution Approach" è il metodo di valutazione dell'attività inventiva ormai tendenzialmente più usato dai consulenti tecnici.
L'INDUSTRIALITÀ caratterizza un'invenzione per il fatto che abbia un oggetto che può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria.
LA LICEITÀ assenza di contrasto con l'ordine pubblico e il buon costume. Per quanto concerne la legge: l'invenzione non può essere considerata illecita per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di
legge.-LA SUFFICIENTE DESCRIZIONE (requisito della domanda di brevetto come documento e non dell'invenzione in sé) è il requisito per la quale l'invenzione debba essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla senza bisogno di ulteriori ricerche o chiarimenti.
-LA LICENZA OBBLIGATORIA PER MANCATA O INSUFFICIENTE ATTUAZIONE DELL'INVENZIONE
Licenza = atto che trasf