DIRITTO COMMERCIALE:
-IMPRESA
Chi esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione e scambio di beni e
servizi. Attività esercitata da persone in carne ed ossa
(imprenditore) oppure da una società o ente soggetto ad un
contratto (impresa collettiva).
-AZIENDA
Strumento attraverso il quale viene esercitata l’attività
economica.
Complesso di beni organizzato dall’imprenditore per esercitare
l’attività economica.
Cessione per facilitare il trasferimento dell’attività
economica senza che si disgreghi nel passaggio tra un
imprenditore e l’altro.
• Tutti i contratti stipulati da imprenditore 1 si
trasferiscono a imprenditore 2 in modo automatico se
non ci sono cause che lo vietano.
• I crediti di imprenditore 1 diventano di imprenditore 2.
• I debiti di imprenditore 1 diventano di imprenditore 2
purché risultino dai libri contabili.
• Imprenditore 1 ha per 5 anni l’obbligo di non fare
concorrenza ad imprenditore 2 (per luogo ed oggetto).
-SOCIETA’
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni
e servizi per l’esercizio comune di un’attività economica allo
scopo di dividerne gli utili. 1
Contratto che dà vita ad un soggetto giuridico diverso e
separato dai soci che sono coloro che danno vita alla società. Il
soggetto giuridico creato è separato dai patrimoni dei soci ed
ha differenti obbligazioni e capacità giuridiche.
-TIPI DI SOCIETA’ E LORO FUNZIONI
SS SOCIETA’ SEMPLICE = pensate per attività
non commerciali (es. agricole).
SNC SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO = pensate
per le attività commerciali in cui tutti i soci rispondono
solidalmente, illimitatamente, personalmente e
sussidiariamente per le obbligazioni sociali.
SAS SOCIETA’ IN ACCOMMANDITA SEMPLICE = il
capitale sociale della società è diviso in quote, in modo
tale che ogni socio ha una quota di grandezza diversa,
proporzionale ai conferimenti apportati, le quote di
partecipazione non possono mai essere costituite da
azioni. I soci si dividono in accomandanti (rispondono
delle obbligazioni contratte dalla società limitatamente
alla quota conferita -> responsabilità limitata). Al
beneficio della limitazione della responsabilità
corrisponde una rigida esclusione degli accomandanti
dall'amministrazione della società (divieto d'immistione)
ed accomandatari (rispondono solidalmente ed
illimitatamente per le obbligazioni sociali). Solamente
ad essi è attribuita l'amministrazione (e la
rappresentanza) della società.
SPA SOCIETA’ PER AZIONI = il contratto si basa
sul capitale, suddiviso tra i soci che sono anche
azionisti. Cedendo l’azione, si cede la possibilità di
essere socio. E’ una società dotata di personalità
giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. 2
SRL SOCIETA’ CON RESPONSABILITA’ LIMITATA
= dotata di personalità giuridica e risponde delle
obbligazioni sociali solo nel limite delle quote versate da
ciascun socio.
-INTRODUZIONE AL DIRITTO INDUSTRIALE
Nuovo diritto fiorito nella civiltà comunale italiana a partire dal
12 secolo, nuovo rispetto a quello romano, canonico o dei
regni barbari.
La Rivoluzione Industriale dei secoli 18/ 19 non fu fonte di
questa nuova normativa tanto quanto invece la Rivoluzione
Commerciale dell’Età comunale. Fu uno stimolo per i giuristi
per scontrarsi e studiare nuovi problemi che la produzione
industriale creava.
Il primo dei caratteri del diritto industriale fu
l’interdisciplinarietà dell’approccio del giurista ai problemi
dell’industria e la trasversalità dell’analisi rispetto al diritto
privato e quello pubblico. Questa è la ragione per la quale del
diritto industriale non se ne parla fino a metà del secolo 19 e
soltanto nelle aree europeo-continentali più industrializzate
(Francia, Belgio).
Inizialmente il diritto d’autore era escluso dalle competenze
del diritto industriale perché il primo era in antagonismo con il
secondo. Il prototipo della produzione industriale fu l’editoria
che produceva in modo meccanico ed in serie il bene-libro.
Agli albori il guadagno che percepiva l’autore andava in base
al prezzo a cui riusciva a vendere il manufatto allo stampatore,
che guadagnava a sua volta anche i proventi derivanti dallo
sfruttamento dell’opera. Nascono così le prime leggi per
regolare questo rapporto in protezione degli autori.
Le tematiche di questo ramo del diritto sono: 3
Nella sua estensione massima la disciplina
dell’azienda, della concorrenza, sleale, antitrust, limiti
legali e convenzionali, i segni distintivi, i brevetti;
Nella sua estensione minima il diritto della
concorrenza, sempre quella sleale ma non antitrust, il
diritto dei segni distintivi e quello delle invenzioni e dei
modelli.
-LA NOZIONE DI BENE IMMATERIALE
L’interprete più memorabile dell’atteggiamento industriale fu
Josef Kohler che, tentando di dare scientificità alla tematica del
diritto d’autore e delle invenzioni, propose l’impiego di una
nuova figura concettuale che ebbe molta fortuna: il “bene
immateriale”
Bene = invenzione / opera;
Immateriale = per coglierne lo specifico del termine
(prodotto spirituale).
-LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Per effetto di alcuni trattati internazionali del OMC
(Organizzazione Mondiale del Commercio) essa è stata inserita
nei temi necessari di un regime planetario del commercio, è
stata inoltre inserita tra i Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea.
= Insieme di diritti di carattere esclusivo su beni immateriali
(es. diritto esclusivo di sfruttare un’invenzione).
Si protegge perché ad ognuno si devono riconoscere le
proprietà sui frutti del proprio lavoro, e perché ogni creazione
intellettuale porta il segno della persona che la crea.
La proprietà intellettuale presuppone che ogni cittadino abbia
riconosciuta l’appropriabilità dei mezzi di produzione da un 4
lato, mentre dall’altro regola le condizioni di libertà d’uso dei
mezzi di produzione fino ad escluderne l’utilizzo a terzi.
Quando un’attività economica è riservata si parla di
“privativa” o “esclusiva”.
La repressione della concorrenza sleale è complementare alle
privative su segni distintivi, invenzioni e
modelli. Si potrebbe dire che grazie alla privativa diffusa, ogni
operatore economico ha una debole riserva
nell’appropriazione e l’uso dei mezzi di produzione.
Oggetto della proprietà intellettuale sono:
Diritti sui segni distintivi (marchio, ditta, insegna);
Diritti sulle innovazioni (brevetti, modelli, disegni);
Proprietà letteraria ed artistica delle opere d’ingegno
(diritto d’autore).
-LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Le leggi che tutelano la proprietà intellettuale sono derivano
da: Principi territoriali ciascun Paese ha discipline diverse
Leggi nazionali valgono sul territorio nazionale
Primo correttivo: diritto internazionale
La Convenzione di Unione di Parigi (1883) = Convenzione di
Unione di Berna (1886):
Territorialità ciascun Paese disciplina la Proprietà
intellettuale a modo suo;
Indipendenza la protezione offerta da un Paese è
indipendente da quella offerta dagli altri;
Assimilazione lo straniero unionista è trattato come
cittadino;
Minimo di tutela allo straniero unionista deve essere
garantito un minimo di tutela; 5
Armonizzazione estensione ai cittadini del minimo
convenzionale;
Semplificazione priorità del marchio che gode di
notorietà.
-CONCORRENZA SLEALE
“Diritto internazionale art 10 CUP” i Paesi UE sono tenuti a
proteggere i cittadini dalla concorrenza sleale.
Costituisce concorrenza sleale ogni atto contrario agli usi
onesti in materia industriale o commerciale.
Sono vietati
Tutti i fatti che generino confusione con altri commerci,
stabilimenti o prodotti;
Le asserzioni false tali da screditare uno stabilimento o
un prodotto di un concorrente;
Le asserzioni che possano trarre in errore il pubblico
sulla natura, fabbricazione, caratteristiche, uso,
quantità della merce.
Conseguenze
Inibitoria cautelare
Inibitoria o Restitutio in Integrum (per eliminare gli
effetti del comportamento scorretto)
Risarcimento del danno o Pubblicazione di sentenza (se
atti dolosi o colposi)
-2598 CC
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni
distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza
sleale chiunque:
Usa nomi o segni distintivi che rechino confusione nel
pubblico, oppure imitazioni di prodotti (atti confusori); 6
Diffonde notizie discriminatorie sul prodotto
(denigrazione) oppure si appropri di pregi di prodotti o
dell’impresa di un concorrente (appropriazione di pregi);
Con altri mezzi non conformi alla correttezza cerchi di
danneggiare l’azienda di un concorrente (altri atti/
fattispecie social-tipiche).
-L’ANTITRUST
Tutela della concorrenza sui mercati economici.
Complesso di limiti dell’autonomia privata applicati
all’esercizio della produzione professionale di beni e servizi
che limitano le risorse stesse.
L’antitrust interviene come attuazione della politica di
efficienza ed innovazione tramite un’autorità amministrativa,
correggendo le diseconomie delle privative e temperando l’uso
delle riserve stesse.
REGOLE DELL’ANTITRUST
Divieto di accordo tra imprese (x concorrenza più
comoda);
Divieto di concorrenza confusoria (non si deve
confondere il pubblico);
-IL MERCATO
Nel Trattato sull’Unione Europea di Lisbona del 2009
inizialmente è citato che la concorrenza tra le imprese è uno
degli strumenti attraverso i quali realizzare il mercato unico,
mentre quando il Trattato viene modificato si sostituisce al
termine “concorrenza” “economia sociale di mercato
fortemente competitiva”. 7
-LE TECNICHE DI PROTEZIONE GIURIDICA DEI SEGNI
DISTINTIVI
1. GLI INTERESSI INDIVIDUALI In una Costituzione
economica che riconosce l’appropriabilità dei mezzi di
produzione, chi produce professionalmente beni e
servizi ha interesse ad identificarsi rispetto alla
concorrenza sia per ciò che fa, sia per dove lo fa, sia per
l’oggetto vero e proprio che tratta. L’interesse è
appagato grazie alla protezione giuridica dell’uso dei
segni distintivi (parole, figure, forme…) che consentono
alla clientela di riconoscerlo per il suo ruolo economico,
sul territorio o per i beni e servizi che offre.
Il codice italiano ha tipizzato i segni a servizio
dell’operatore professionale denominando:
1. DITTA: il segno che identifica la persona o
l’ente per ciò che fa (ruolo economico);
2. INSEGNA: il segno che lo indentifica per dove
lo fa (operante in un dato luogo);
3. MARCHIO: il segno che identifica i beni ed i
servizi che produce (oggetti che tratta).
Questa distinzione ha sostituito la precedente che
differenziava:
1. NOME COMMERCIALE: che evocava il nome
civile apposto sui locali commerciali;
2. MARCHIO: grafema apposto sui prodotti o
involucri.
IL MARCHIO
Il marchio è il segno che distingue i prodotti o servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese.
• Marchio di fatto Si acquista mediante
l’uso del segno per contraddistinguere
prodotti o servizi; 8
• Marchio registrato Si acquista mediante
la registrazione del segno presso l’UIBM,
l’EUIPO e tramite WIPO.
Protezione del marchio di fatto: Tutela contro il
rischio di confusione commisurata all’uso e alla
notorietà che ne consegue (marchio precedentemente
usato, ma non registrato).
Protezione del marchio registrato: Registrazione
nazionale, UE, internazionale (Profilo geografico) / tutela
contro il rischio di confusione ed associazione allargata
per i marchi che godono di rinomanza (Profilo
merceologico).
-Funzione distintiva del marchio: interesse
dell’operatore professionale di distinguersi dai suoi
concorrenti, ma soprattutto distinguere i prodotti e
servizi marcati da quelli dei concorrenti, inducendo
psicologicamente la clientela a pensare che il marchio
sia sinonimo di efficienza (interesse di rendere
preferibile il prodotto in quanto marcato come per
esempio nell’abbigliamento di lusso).
-Funzione attrattiva del marchio: trova nell’uso
pubblicitario del segno la modalità elettiva che si presta
ad essere monetizzata attraverso atti di disposizione del
marchio stesso (merchandising). Il titolare del marchio
mira a massimizzare la remunerazione delle risorse
finanziarie investite per accreditare il marchio presso il
pubblico, onde rendere preferibili i prodotti marcati.
I marchi di forma la forma del prodotto e della sua
confezione possono essere registrate come segno,
soprattutto perché nelle economie moderne il marketing
dei prodotti ha assunto una grande importanza
strategica basandosi sulla forma dei prodotti. Ma ci sono
anche consistenti ragioni che consigliano di tenere tutto
9
ciò sotto controllo per non concedere ad un solo
imprenditore il monopolio non solo del segno, ma anche
della stessa attività produttrice di quel bene. La
registrazione è da negarsi per forme banali, standard e
generali che non fanno riferimento solo al prodotto in
particolare, ma alla generale categoria di beni e può
ammettersi solo se le forme si discostino
significativamente dalla norma e rendano il prodotto
riconoscibile tra tanti.
Un ultimo impedimento alla registrazione può essere
che la forma in questione sia esclusivamente imposta
dalla natura stessa del prodotto.
-I conflitti con marchi registrati anteriori
3 tipi di conflitti:
1. Marchio, prodotti e servizi identici ai precedenti
impedimento a prescindere;
2. Marchio, prodotti e servizi molto simili ai
precedenti accertamenti di confusione;
3. Marchio precedente che gode di rinomanza e
notorietà impedimento.
-Marchi registrati anteriori e cimiteri di marchi
La valutazione di marchi anteriori avviene dal
momento della presentazione della domanda di
registrazione, dovranno quindi esser presi in
considerazione tutti i marchi registrati in data
anteriore.
La decadenza di un marchio per mancato utilizzo
sopraggiunge se il marchio non è stato usato per
5 anni ininterrotti; nei Registri Ufficiali di Marchi si
formano veri e propri cimiteri. 10
2. GLI INTERESSI COLLETTIVI valorizzare la
strumentalità del marchio rispetto ai processi di
autoregolazione dei quali il mercato sarebbe capace:
(metafora della “mano invisibile” capace di allocare
meglio la ricchezza) promuoverebbero nel lungo periodo
il bene della collettività emarginando gli operatori
inefficienti. Nella misura nella quale il marchio
contribuisce all’identificazione dei beni e servizi offerti
sul mercato, provoca anche la selezione secondo
efficienza degli operatori.
1. FUNZIONE DI GARANZIA DEL MARCHIO =
costanza qualitativa nel tempo di beni e
servizi marcati. / segni che attestano la
provenienza geografica del prodotto che
attestano la qualità della zona o le
caratteristiche tipo dei vini o formaggi
(denominazione d’origine).
2. VERITA’ DEL MARCHIO = interesse collettivo
ad una scelta consapevole tra prodotti e
servizi offerti e senza inganno. / regole
deputate a reprimere le pratiche commerciali
scorrette.
3. L’ESCLUSIVA riguardo ai segni distintivi l’unica
tutela degli interessi individuali dei produttori di essere
riconosciuti e collettivi della clientela di riconoscerli,
entra in gioco l’esclusiva (o privativa) che permette
all’operatore l’uso di segni che consentono il processo di
identificazione nel momento della selezione, che però,
si esauriscono una volta che la selezione da parte del
pubblico è compiuta.
Questa tutela dei segni è una tecnica REALE ed ASSOLUTA:
REALE =
1. perché il danneggiato può ricevere
dall’Autorità giudiziaria non solo il risarcimento del 11
danno patrimoniale, ma anche il ripristino della
situazione precedente al danno subìto;
ASSOLUTA =
2. perché vale erga omnes, ovvero verso
chiunque.
-IL MARCHIO REGISTRATO
USO DEL SEGNO scoraggiata procedura di
registrazione da parte di chi non voglia con serietà
usare il suo marchio sul mercato, l’esclusiva del marchio
è quindi conferita solo a chi investe per registrarlo.
REGISTRAZIONE iscrizione al registro ufficiale dei
marchi. Chi ha registrato nelle forme stabilite un nuovo
marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto
di valersene in modo esclusivo.
Vi sono inoltre 2 tipi di registrazione del marchio:
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE avviene con il
deposito della domanda all’Ufficio Italiano Brevetti &
Marchi;
Entro 2 e 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di
marchio sul Bollettino Ufficiale, possono essere
indirizzate all’Ufficio competente qualsiasi tipo di
osservazi
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