Il diritto romano e le sue fonti
Il diritto può essere definito come “complesso organico di norme”, ma si può anche pensare come identificazione nell’ordinamento giuridico. Si divide il diritto oggettivo, dal diritto soggettivo, il primo è la definizione, il secondo è la pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo, cui corrisponde il dovere di soddisfarla. I due concetti sono evidentemente correlati, in quanto il diritto soggettivo trova nel diritto oggettivo il suo fondamento.
In latino il termine diritto veniva definito “ius”, radice ancora oggi presente nelle parole: giustizia e giurisprudenza. Il termine Ius ha a che fare con Giove, il padre degli dei, definito Iuppiter; il diritto secondo i romani univa gli uomini agli dei.
Il diritto romano
Il diritto romano era il diritto di quella collettività politica organizzata di uomini liberi che fece capo all’antica Roma, un “diritto” che si svolse per oltre 1300 anni, dalle origini della città di Roma nell’VIII secolo a.C. (754 a.C.) fino alla morte dell’imperatore Giustiniano, nel 565 d.C. Con questo imperatore ebbe luogo un evento storico di straordinaria portata, destinato ad improntare di sé la successiva storia giuridica di buona parte dell’umanità e i cui effetti duraturi sono sotto gli occhi di tutti. Egli fece scrivere “il Corpus Iuris Civilis”.
Diritto oggettivo: privato e pubblico
In merito all’idea di “diritto” occorre adesso notare che, tra le qualificazioni del diritto in senso oggettivo, è fondamentale quella per cui si distingue tra diritto privato e diritto pubblico, intendendosi per diritto privato quel settore del diritto che regola fondamentalmente rapporti tra individui in quanto tali, sicché gli interessi che in esso vengono in considerazione sono soprattutto interessi privati, individuali. Al diritto privato si contrappone il diritto pubblico, che regola l’organizzazione ed il funzionamento della collettività.
Storia del diritto romano
Per ovvie necessità espositive si è soliti distinguere, nella storia del diritto romano, diversi periodi:
Età arcaica
Età che va dalle origini della città fino alla metà circa del III secolo a.C. Il periodo arcaico è caratterizzato da formalismo e ritualità, in particolare gesti solenni immutabili e stabili, e la produzione di effetti giuridici è generalmente subordinata alla pronuncia di determinate parole, dette “certa verba”, e nel compimento di certi gesti solenni. Era un diritto, inoltre, esclusivo dei cittadini romani.
Il formalismo univa i vari soggetti della società, essi si sentivano legati in quanto interpretavano il mondo nello stesso modo, condividevano le stesse idee religione. La religione è una parola che significa legare insieme, e che era molto simile alla magia. Le potenze magiche dovevano essere assecondate e rispettate, solo ciò permetteva di raggiungere i propri obiettivi. Gli interpreti della volontà divina erano i sacerdoti, detti “pontefici”, i quali si riunivano per creare riti e ottenere in tal modo i risultati sperati.
Con le pratiche religiose si combinò fin dall’inizio un patrimonio culturale che non tendeva alla produzione di culti o di esperienze magiche, ma alla costruzione lenta e stratificata di una rete di prescrizioni destinata a disciplinare tutti i più importanti rapporti sociali della collettività: il nucleo originario del ius della città. La pronuncia di queste regole era rigorosamente riservata ai pontefici che dovevano essere i custodi e gli interpreti di tutte le più importanti conoscenze civili della collettività.
Il pontefice emanava un “responsium”, ovvero una risposta al cittadino che lo aveva interrogato, non rispettare il responso significava spezzare l’ordine della comunità, e dunque allontanarsi dalla protezione degli dei e dal sentire collettivo.
La creazione del ius attraverso i responsa si fondava innanzitutto per i pontefici sulla memoria e sulla rielaborazione dei Mores, ovvero i costumi giuridici dei maiores, cioè i più antichi Romani.
Si ammise presto che i mores, di sola interpretazione pontificale, potessero venire derogati o integrati da leggi, definite “leges publicae”, la più famosa e più antica era la legge delle XII Tavole, degli anni 451-450 a.C., fu emanata dai decemviri, ovvero magistrati straordinari appositamente eletti. La pubblicazione scritta delle leggi è da inquadrare nelle vicende relative alle lotte tra patrizi e plebei, che caratterizzarono i primi tempi della Repubblica. Con le leggi “Liciniae sexte” si parificarono i due ordini sociali romani (plebei e patrizi).
La conoscenza e l’interpretazione del diritto, in questo periodo, erano nelle mani di una classe sacerdotale, i pontefici. Essi furono in sostanza i primi giuristi romani, gestivano il loro ruolo in un’atmosfera di segretezza. Ad essi si rivolgevano i cittadini per conoscere quale fosse il ius. Il diritto di questo periodo arcaico di Roma si qualifica dapprima come “ius Quiritium”, poi come “ius civile”.
Il ius quiritium, letteralmente “diritto dei quiriti”, fu il nucleo più antico del diritto romano, successivamente il diritto romano si arricchisce di nuove prospettive e si qualifica come “ius civile”, e riguardava soltanto i cittadini romani. Le sue fonti erano i mores, le leges., l’interpretazione pontificale. Comprendeva in sé il ius Quiritium, ma era rispetto a questo più ampio.
Età preclassica
A metà circa del III secolo a.C. si apre quella che si tende a chiamare età preclassica, corrispondente agli anni dell’apogeo e poi della crisi della repubblica. Hanno inizio le guerre puniche, 264 a.C., Roma estende la sua influenza su tutto il Mediterraneo, e espande il suo potere sui territori al di fuori dell’Italia organizzati in “provinciae”. I traffici commerciali, anche quelli con gli altri popoli, si intensificano.
Per quanto concerne il diritto privato bisogna ricordare che vennero individuate, riconosciute e tutelate altre posizioni giuridiche soggettive, ma soprattutto si diede riconoscimento e tutela a nuovi negozi giuridici. Il regime giuridico dei nuovi negozi, rispondeva alle nuove esigenze di commercio, essi erano dunque fruibili pure dai non cittadini (peregrini). Nell’età preclassica mantennero gli antichi mores, e le antiche leges, ma nacquero anche nuove leges. I pontefici andarono perdendo il monopolio della conoscenza e della interpretazione del diritto. Ad avere il ruolo maggiore nella crescita ed evoluzione del diritto privato in questo periodo furono il pretore e la giurisprudenza laica.
La giurisprudenza laica nasce quando fra il IV e il III secolo a.C. l’immagine del sacerdote sapiente cominciò a sbiadirsi, se non proprio a svanire, e prese il suo posto la figura del nobile sapiente. La forza del responso non risultava più dal suo innestarsi su un fondo di religione e di sacralità. Esso cominciava a reggersi su un insieme di nozioni e dottrine che già nel pieno del III secolo a.C. doveva apparire del tutto laico, ma non per questo meno prestigioso e austero nella coscienza dei cittadini romani.
Questo processo iniziò quando poterono diventare giuristi anche i normali cittadini, ovvero anche chi non era sacerdote; il primo sacerdote plebeo era Tiberio Coruncario, fu l’iniziatore della giurisprudenza in senso moderno, in quanto egli iniziò a rispondere in pubblico, non si ritirava nel tempio, ma egli veniva interrogato in pubblico e rispondeva in pubblico; gli Auditores, chi dunque lo ascoltava frequentemente, compresero il metodo che veniva applicato per risolvere i vari problemi quotidiani. Si iniziò a chiedere un parere non solo al sacerdote, ma a tutti coloro che erano in grado di dare consiglio; il giurista antico è un saggio, un sapiente un uomo in grado di dare consigli; da questo momento nasce la giurisprudenza classica.
Inevitabilmente potevano essere presenti pensieri e giudizi diversi, che permettevano di risolvere lo stesso problema, per questo si parla di un diritto controverso.
In età preclassica il ius civile subì un forte incremento, accadde infatti che a partire dal III secolo a.C. a Roma si diede tutela giudiziaria a nuovi negozi, anche se compiuti dai non cittadini, a questi negozi si riconobbe al contempo l’effetto di dar luogo ad obblighi qualificabili in termini di “oportere”. Si distinse lo ius civile in senso stretto, che faceva riferimento a negozi ed istituti riservati ai cittadini romani, l’altro più ampio che faceva riferimento ai negozi ed ad istituti estesi anche ai peregrini. In questo secondo gruppo rientrano i giudizi di buona fede, secondo cui il giudice chiamato a decidere su una lite dovesse valutare secondo buona fede i doveri del debitore convenuto.
Questi negozi di buona fede, vennero ben presto qualificati come appartenenti al “ius gentium”, dunque essi erano riconosciuti e tutelati anche nei confronti dei non cittadini. Si contrapponeva così il ius gentium al ius civile.
Oltre ai diritti già definiti trovavamo anche il ius honorarium, derivante dall’attività sostanzialmente creativa di alcuni organi giurisdizionali: i pretori, urbano e peregrino, gli edili curili e i governatori delle province; che erano magistrati eletti dal popolo con carica annuale.
Lo ius honorarium si identificava con l’editto emanato dal magistrato, all’inizio del suo incarico, detto pretore. L’editto scadeva alla fine del mandato del pretore che l’aveva emesso, ma col tempo gli editti precedenti servivano come base, vennero migliorati, ampliati e confermati. Si formò così, gradualmente, un consistente nucleo edittale che si trasmetteva inalterato da pretore a pretore.
Il pretore era dotato di imperium, cioè di potere di comando, e di un potere, detto giurisdizione, che non è la misura della competenza ma è lo iuris dictio, ovvero deve dire solennemente il diritto; il quale avrebbe dovuto amministrare la giustizia civile. Il diritto non è infatti la giustizia, in quanto il primo è una scienza pratica la seconda un concetto teorico; tuttavia tende ad ispirarsi alla giustizia, per cercare di concretizzarla, è fondamentale l’azione del pretore che realizza la giustizia ispirandosi all’equità. Il pretore presiedeva all’amministrazione della giustizia, proponeva soluzioni ispirate all’equità, e ogni anno si proponevano nuove soluzioni che si aggiungevano a quelle precedenti e ottimali. Il diritto dunque ogni anno era costantemente adeguato ai cambiamenti sociali grazie all’opera del pretore. Il pretore caratterizzò l’epoca classica del mondo romano.
L’età classica
Con la fine della repubblica romana e l’avvento del principato, fondato da Ottaviano Augusto (27 a.C.) si fa iniziare l’età classica del diritto romano. Sotto l’aspetto costituzionale siamo di fronte ad un regime ibrido, non più repubblicano ma non ancora monarchico. Il dominio territoriale di Roma si ingrandisce ulteriormente e cresce, economicamente, spiritualmente, culturalmente, la società romana.
Intorno al 130 d.C. il giurista Salvo Giuliano, per incarico dell’imperatore Adriano, stabilì il testo definitivo dell’editto pretorio, che Adriano curò poi di proporre al Senato per l’approvazione, si ebbe così l’editto perpetuo.
L’età post classica
L’attività giurisprudenziale si inaridì quasi improvvisamente durante la prima metà del III secolo d.C. in concomitanza con una delle tante crisi che travagliavano l’impero romano. Tuttavia lo studio del diritto sopravvive: sia in Occidente che in Oriente sia avranno diversi rielaboratori di opere classiche. Nel VI secolo Giustiniano poté concepire la grande compilazione di giurisprudenza classica e costituzioni imperiali che oggi porta il nome di Corpus Iuris Civilis.
Fonti di produzione e fonti di cognizione
Fonti di produzione
L’espressione fonti del diritto può essere riferita sia alle fonti di produzione che alle fonti di cognizione, è fonte di produzione ogni atto o fatto da cui scaturisce il diritto, è fonte di cognizione ogni materiale che ci consenta di conoscerne forme e contenuti. Fonti di produzione furono soprattutto: la giurisprudenza, prima pontificale e poi laica, e gli editti del pretore, i mores e le leges.
Alle leges i classici equipararono anche la consuetudine, tradizionalmente intesa quale osservanza generale e costante da tempo immemorabile di un comportamento da parte di una collettività con la convinzione della sua necessità, con la convenzione, quindi di obbedire ad una norma giuridica.
Fonti di cognizione
La principale e più importante è il Corpus Iuris Civilis, con questa denominazione si indica dal XVI secolo in poi, la monumentale compilazione di “iura e leges”, compiuta nel VI secolo d.C. su iniziativa di Giustiniano, poi completata con le leges dello stesso imperatore emanate dopo il 534. Il Corpus Iuris Civilis consta di quattro parti distinte:
- Le Institutiones, sono scritte in forma di discorso diretto che l’imperatore tiene ai giovani che si avviano agli studi giuridici, hanno quindi funzione didattica e ricalcano il sistema delle Istituzioni di Gaio a cui attingono largamente anche il contenuto.
- Il Digesto, o Pandectae, è una grande antologia giuridica, che raccoglie brani tratti da opere di giuristi classici organizzati per materia. Ai Digesta fu data forza di legge, infatti oltre che per esigenze di compilazione, i brani furono spesso modificati nel linguaggio e nella forma.
- Il Codex, raccoglie le costituzioni imperiali, è diviso in 12 libri, a loro volta divisi in titoli, all’interno dei titoli le costituzioni raccolte seguono l’una all’altra in ordine cronologico.
- Le Novellae, sono le costituzioni di Giustiniano emanate successivamente e furono raccolte dopo la morte dell’imperatore.
Sicuramente il Corpus Iuris Civilis è la fonte di cognizione principale, ma fondamentali sono anche le Istituzioni di Gaio, manoscritto del V secolo e leggibile per oltre quattro quinti; è un’opera divisa in quattro libri: il primo dedicato alle persone, il secondo e il terzo alle cose, e il quarto alle azioni.
Le persone
La dottrina moderna pone a base di ogni discorso sul diritto delle persone i concetti di capacità giuridica e capacità di agire. Per capacità giuridica s’intende l’idoneità ad essere titolari di diritti ed obblighi, o in ogni caso di situazioni giuridiche soggettive; per capacità di agire, l’idoneità ad operare direttamente nel mondo del diritto e pertanto a compiere personalmente atti giuridici.
Giuridicamente capaci, sono oggi, nel nostro sistema, tutti gli esseri umani, e la capacità giuridica la si riconosce anche ad alcune entità, ovvero organizzazioni di persone o cose, a cui si dà il nome di persone giuridiche. In contrapposizione ad esse gli esseri umani si dicono persone fisiche. Per il diritto romano le cose stavano diversamente. Anzitutto dal punto di vista terminologico: la parola persona era riferita solo a quelle che noi definiamo persone fisiche. Inoltre non tutti gli esseri umani avevano capacità giuridica, potevano averla, ma non l’avevano necessariamente le persone libere, non l’avevano mai, di principio, gli schiavi. La capacità di agire oggi è negata ai minori di età e agli infermi di mente, nel mondo romano la capacità di agire era riconosciuta alle persone intellettualmente capaci, ma non coesisteva per forza con la capacità giuridica.
Piena capacità giuridica ha la persona che si trova in una certa posizione rispetto agli status: status libertatis, civitatis e familiae; per status si intende la posizione giuridica della persona, se liberi, se cittadini romani, se padri di famiglia.
La persona giuridicamente capace viene detta sui iuris, in quanto non soggetta a potestà. Ai sui iuris, si contrappongono gli alieni iuris, cioè persone giuridicamente incapaci che sono soggette ad altrui potestà.
Il possesso dello status libertatis, l’essere cioè uomo libero, era la prima condizione per poter godere a Roma di capacità giuridica. Liberi si nasceva o si diventava. Nascevano liberi i nati da madre libera, diventavano liberi gli schiavi liberati, i primi erano detti ingenui, i secondi liberti.
La schiavitù
La schiavitù è un istituto antico del diritto romano, già noto alle XII Tavole. La diffusione su larga scala a Roma della schiavitù è però legata al succedersi delle guerre vittoriose e conseguente cattura di schiere sempre più numerose di prigionieri, i quali come era solito fare nel mondo antico, venivano ridotti in schiavitù.
Le cause più rilevanti di schiavitù furono: la nascita da madre schiava e la cattura del nemico.
Nella considerazione dei giuristi la posizione dei servi è complessa: i servi sono considerati persone, ma anche come possibili oggetti di proprietà o di altri diritti soggettivi, erano di conseguenza paragonati alle “cose”, in particolare alle “res mancipi”. Non sono giuri capente capaci, infatti essi non hanno nessun diritto soggettivo; addirittura il matrimonio tra servo e serva non aveva nessun rilievo per il diritto, che non lo definiva “matrimonium” ma “contubernium”.
Gli schiavi erano persone Alieni iuris, poiché assoggettati ad altrui potestà, alla potestà del proprietario, detto dominus, nel suo dominium ex iure Quiritium; il dominus esercitava sugli schiavi un diritto assoluto, pure di vita e di morte.
Ai servi, tuttavia, si riconobbe la capacità di agire, si diede quindi rilevanza a certi loro comportamenti volontari; tuttavia gli schiavi con le loro azioni potevano solo migliorare, e non peggiorare, la posizione giuridico- patrimoniale del dominus. Appartiene al diritto arcaico la regola per cui, contro il servo altrui responsabile...
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