Diritto del lavoro comparato
Il diritto è l'insieme delle norme giuridiche approvate ed emanate dallo Stato regolando i rapporti sociali permettendo o vietando determinati comportamenti. Nello stato vi sono 3 poteri:
- Potere legislativo: fa le leggi e lo possiede il Parlamento (costituito dalla Camera dei deputati + Senato);
- Potere esecutivo: rende esecutiva la legge scritta e lo possiede il Governo (costituito da ministri + presidente del consiglio);
- Potere giudiziario: ha il potere di applicare e far rispettare la legge.
Giurisprudenza e dottrina
Il diritto comprende la:
- Giurisprudenza: è l'attività dei giudici che emettono sentenze. Essa è lo studio di casi sottoposti al balio del giudice. È importante studiare sia il testo della legge ma anche la sentenza perché va a interpretare quella legge. Nel diritto italiano generale la giurisprudenza è fondamentale.
- Dottrina: è il commento di persone esperte alla norma o alla sentenza. La dottrina riguarda gli autori che studiano e commentano le norme.
Norma
La norma è una regola di comportamento, può vietare e consentire. Esse fanno parte della nostra vita, senza norma non vi è libertà.
Le norme possono essere di diverso tipo: possono anche non essere giuridiche, ad esempio può essere morale o religiosa. La norma giuridica è fissata dallo Stato e il cittadino deve rispettarla, altrimenti scatta la sanzione. La sanzione è una punizione che può essere una multa o un rimprovero scritto o verbale, e scatta quando la norma non viene rispettata.
Norma giuridica
Le norme giuridiche hanno delle caratteristiche, essa è:
- Generale: perché riguarda tutti;
- Astratta: perché non riguardano un caso concreto ma una fattispecie astratta; Il lavoratore licenziato in modo illegittimo: riguarda tutti i lavoratori licenziati in modo illegittimo e astrattamente viene data questa definizione perché il lavoratore è in generale.
- Coercitiva: obbliga a fare o non fare qualcosa;
- Bilaterale: perché da una parte impone degli obblighi, ma dall'altra riconoscono dei diritti.
Diritto oggettivo vs diritto soggettivo
Il diritto soggettivo è il potere/interesse di un soggetto riconosciuti dall'ordinamento politico. Esempio “lo sciopero è un diritto del lavoratore”. È quindi l'insieme dei poteri che un soggetto può esercitare.
Il diritto oggettivo è l'insieme delle norme giuridiche. Si divide in:
- Diritto privato: regola i rapporti tra individuo e Stato ed è:
- Costituzionale
- Amministrativo
- Penale
- Processuale
- Diritto pubblico: regola i rapporti tra i singoli ed è:
- Civile
- Commerciale
Diritto del lavoro
Fino agli anni 50 il diritto del lavoro non esisteva come materia autonoma di studio perché era all'interno del diritto privato o nel civile. Esso studia le norme che regolano i rapporti di lavoro e i soggetti di questi rapporti che sono bilaterali in quanto avviene tra il datore di lavoro e il lavoratore. Vi sono anche altre figure come i sindacati o l'ente di previdenza (INPS – Inail).
Nel diritto del lavoro bisogna studiare le fonti, cioè da che cosa scaturiscono le regole in materia di lavoro? Da una serie di fonti cioè regole che possono essere scritte e non scritte. La scritta veniva chiamata dai greci NOMOS, mentre la non scritta PHISIS. Le fonti a loro volta si possono dividere in:
- Fonti di produzione del diritto: fatti con i quali vengono emanate le norme giuridiche. Possono essere anche soggetti e poteri che pongono in essere questi fatti o atti. Esempio, le fonti di produzione del diritto sono la Costituzione, le leggi sovranazionali, norme europee, la legge dello stato, i contratti collettivi del lavoro;
- Fonti di cognizione del diritto: sono quei atti che fanno conoscere e capire la norma, sono delle specificazioni delle fonti di produzione. Esempio, nel diritto del lavoro, all'interno della Costituzione ci sono degli articoli che sono norme fondamentali, poi vi sono altri articoli (art. da 35 a 41) che sono più fonti di cognizione che di produzione.
Lo statuto dei lavoratori contiene una serie di norme che vanno a spiegare meglio gli istituti come il diritto alla retribuzione, diritto all'attività sindacale. Aiutano a conoscere il contenuto di altre norme. La fonte di cognizione ha bisogno della fonte di produzione e viceversa.
Le fonti del diritto del lavoro
Tutte le fonti hanno un ruolo specifico, quelle di livello inferiore talvolta prevalgono su quelle di livello superiore. Sono fonti che si sussidiano, si completano anche se esiste questa gerarchia. Il discorso delle fonti inizia con la Costituzione, formata da articoli (dal 35 – 41, 1-2-3-4, 18 riguardano la nostra materia). Le fonti sovranazionali, si trovano subito dopo la Costituzione, talvolta prevalgono sulle leggi interne cioè su quelle nazionali. Esse si suddividono in:
- Fonti internazionali: sono ad esempio trattati o convenzioni fatte a livello internazionale e non necessariamente a livello europeo.
- Fonti europee: atti normativi dell'UE vincolati per tutti gli stati membri.
Fonti di diritto interno
Sono le leggi dello Stato, possono essere ordinarie (quindi emanata dal Parlamento) esempio la legge n 300 del 1970, lo statuto dei lavoratori, è una legge ordinaria che riguarda il diritto del lavoro; Nel diritto del lavoro ci sono molte leggi ordinarie in quanto è una materia che si aggiorna continuamente, e ci sono anche decreti legge (DL) e decreti legislativi (DLGS), esse non sono emanate dal Parlamento ma dal Governo.
Il decreto legge è un provvedimento del Governo che deve avere i caratteri di necessità e urgenza di regolamentare un certo aspetto, deve essere convertito in legge entro 60 giorni sennò decade. Il decreto legislativo viene emanato dopo una delega del parlamento. Esiste infatti una legge delega con il quale il parlamento chiede al governo di emanare un decreto.
Esempio: la legge POLETTI del 2014, la riforma del decreto Poletti è arrivata dopo che il parlamento chiese di modificare il contratto a termine e il Governo nel 2015 emanò decreti che riguardavano il mercato, conosciuta come JOBS ACT.
La costituzione
Entra in vigore il 1 gennaio 1948. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, e dopo la caduta del regime corporativo, in Italia c'era la Monarchia. Il 2 giugno si svolse un referendum in cui gli italiani andarono a votare per decidere sulla forma del governo, tra la monarchia o la repubblica. Vinse la Repubblica. Il re va in esilio in Portogallo e si instaura la Prima Repubblica Italiana. Serve una legge fondamentale, di una costituzione. Vengono così scelte delle persone esperte di diritto e vengono scelte per scrivere un testo costituzionale. In un anno terminano questi lavori, e così la costituzione scritta entra in vigore il primo gennaio del 1948.
Gli articoli che interessano la materia del diritto del lavoro
- Art. 1: L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul Lavoro. Dove c'è lavoro c'è crescita e benessere, dove non c'è non c'è felicità ma povertà.
- Art. 2: La Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (4-13) e i doveri sia come singolo sia come conglomerato. All'interno di questo articolo ci sono altri due punti; nel momento in cui l'articolo parla dell'uomo, fa riferimento per quanto riguarda il numero 13 all'articolo 13 della Costituzione e il numero 4 fa riferimento all'articolo 4 della Costituzione e quindi dice che il diritto inviolabile dell'uomo è il diritto del lavoro.
- Art. 3: Principio di uguaglianza
- Primo comma = uguaglianza davanti alla legge in riferimento al sesso;
- Secondo comma = razza, lingua, religione…
- Terzo comma = la repubblica deve favorire questa uguaglianza.
- Art. 4: La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che lo rendono effettivo questo diritto. Il secondo comma afferma che ogni cittadino ha il diritto di lavorare secondo le proprie capacità e possibilità e secondo la propria scelta. Avere un lavoro che si è scelti. Questo articolo rimanda a una situazione idilliaca, cioè avere un lavoro che sia come piace a noi, molto diversamente da ora in cui è difficile avere un lavoro ancora di più trovare qualcosa che vogliamo fare! Questo articolo inoltre va ad inserirsi pienamente nell'articolo 1 e 2.
Queste sono le fonti costituzionali più importanti. Questi 4 articoli vengono poi supportati da norme che vengono dopo:
- Art. 18 = ogni cittadino ha diritto di associarsi liberamente. Qui c'è il fondamento costituzionale per la formazione del sindacato.
Titolo terzo della costituzione
Intitolato “Rapporti Economici” (da 35 a 41), risalta la funzione economica del lavoro.
- Articolo 35 (L'articolo dell'apertura) tutela il lavoro a 360 gradi.
- 1 Comma: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue Forme (quindi che sia un lavoro manuale, libero o intellettuale ecc..) ed Applicazioni.
- 2 Comma: Cura la Formazione (che di base è scolastica) e l'elevazione professionale.
- 3 Comma: parlano del lavoro all'estero = “La Repubblica favorisce gli accordi internazionali che difendono il lavoro”.
- 4 Comma: emigrazione per motivi di lavoro.
Art. 36: Fa riferimento alla retribuzione e orari di lavoro
- 1 comma: diritto alla retribuzione
- 2 comma: durata del lavoro
- 3 comma: riposo
Art. 37 = Dedicato alle donne e minori (prima erano quelli minori di 21 anni)
- 1 Comma: lavoratrici e lavoratrici madri
- 2 Comma: Minori
Art. 38 = norma che si occupa della sicurezza sociale
- Comma 1 = parla dei cittadini, per distinguerli dai lavoratori. Si parla di cittadini inabili al lavoro, privi di mezzi necessari per vivere. In questo caso scattano le Assistenze sociali.
- Comma 2 = parla dei lavoratori: per loro devono essere previsti dei mezzi in caso di interruzione del lavoro, troviamo la previdenza sociale, che scatta quando si verificano degli eventi che rendono impossibile al lavoratore continuare la prestazione lavorativa come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, e la disoccupazione involontaria.
- Comma 3 = riguarda i soggetti con disabilità che devono essere inseriti in contesti in cui possano sfruttare le loro abilità.
Dalla combinazione dell'assistenza sociale e della previdenza sociale viene fuori la sicurezza sociale la quale significa liberare una persona dallo stato di bisogno, sia che essa sia un lavoratore o meno.
Articoli che regolano il diritto sindacale
Passarelli diceva che il diritto sindacale è senza norme perché difficilmente troviamo leggi che se ne occupano, è solamente disciplinato da accordi. Il diritto sindacale inoltre studia l'organizzazione / l'attività dei sindacati, che inizialmente erano gruppi di lavoratori che si schierarono contro il datore per rivendicare dei diritti, oggi invece hanno anche un ruolo politico. E sono associazioni che tutelano i lavoratori, formati dai lavoratori stessi.
- Art. 39 ha 4 commi ma solo 1 è stato attivato (perché il 2 e il 3 proponevano un modello simile a quello del periodo fascista, quindi di nuovo controllato dallo stato)
Comma 1 = l'organizzazione sindacale è libera. Abbiamo quindi il concetto di libertà:
- Di fondare un sindacato
- Per i cittadini di iscriversi o no a un sindacato
- Dai controlli pubblici
- Di compiere attività sindacali (sciopero o contratto collettivo)
Comma 2 = I sindacati devono registrarsi secondo le norme di legge; facendo ciò, il sindacato diventerebbe un soggetto pubblico, e andrebbero poi a stipulare contratti collettivi di diritto pubblico, per poi essere applicato a tutti i lavoratori di una categoria, quindi con efficacia erga omnes. Per questo i sindacati non si sono mai registrati, sono tutti privati. I sindacati sono liberi, privati e spontanei e possono stipulare contratti collettivi che diventano privati, una delle parti che stipula il contratto è un soggetto collettivo che agisce da privato.
Insieme all'Art. 39 troviamo l'Art. 18 che afferma che i cittadini possiedono il diritto di associarsi liberamente.
- Art. 40: è stato scritto per ampliare il 39
Comma 1: il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
- Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto alla sicurezza, vi deve essere dignità umana perciò la legge coordina affinché non ci siano esempi di padrone-schiavo.
I sindacati
La storia dei sindacati ha inizio nel periodo coincidente alla prima rivoluzione industriale. I cittadini lasciano la campagna e si trasferiscono in città, vanno a lavorare nelle fabbriche. Quando questi iniziano a capire che lavorano in condizioni difficili e disumane, decidono di farsi sentire ribellandosi nei confronti del datore di lavoro. Nasce così la questione sociale; nascono poi le prime società di mutuo soccorso nel 1700, sistemi di autoprotezione fatte dai lavoratori stessi. I lavoratori poi iniziano a farsi sentire anche nei confronti dello Stato e iniziano a istituire le prime associazioni che sono libere, private e spontanee con le quali chiedevano migliori condizioni di lavoro.
Poi però negli anni 20 inizia il periodo corporativo, i sindacati diventano soggetti pubblici controllati dallo stato: lo sciopero era considerato un reato e non vi è più pluralismo dei sindacati, ma doveva essere un solo sindacato per ogni categoria lavorativa che stipulava contratti collettivi pubblici. Sempre in questo periodo si dà maggiore importanza alla famiglia, vengono istituiti i primi assegni famigliari. Venne istituita la ONMI che tutelava le lavoratrici madri.
Con la caduta del fascismo, i sindacati sono tornati ad essere ass. libere, private e spontanee con pluralità sindacale. Allargano il loro raggio d'azione coinvolgendo le questioni politiche ed economiche. Il problema principale che esisteva tra i sindacati era l'identificazione del più rappresentativo. Per molto tempo i sindacati maggiormente rappresentativi erano CGIL CISL UIL, ritenute le uniche degne di rappresentare i lavoratori. Negli anni 80 iniziano a nascere altre sigle sindacali e le 3 confederazioni entrano in crisi, perché, anche se minori, questi sindacati potevano rappresentare meglio gli interessi dei lavoratori. Così sorge il problema della maggiore rappresentatività.
Un sindacato doveva essere:
- Rappresentante: agire per conto di qualcuno
- Rappresentativo: avere la forza di garantire i diritti ai lavoratori
Poiché non vi erano leggi che parlassero della rappresentatività di un sindacato, è intervenuta la giurisprudenza creando 4 indici di maggiore rappresentatività:
- Il sindacato deve avere un certo numero di iscritti
- Deve agire su piano locale e nazionale
- Deve essere presente in vari settori
- Deve stipulare contratti collettivi
In quel periodo, ad avere tutti e 4 i requisiti erano proprio le 3. Nella legge 300 del 1970, nota anche come statuto dei lavoratori, troviamo l'Art. 19 che riprende la questione della rappresentatività del sindacato: i lavoratori possono fondare delle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) all'interno delle imprese ed eleggere dei soggetti che diventeranno poi soggetti sindacali per quella particolare azienda. Diceva anche che si dava solo ai sindacati confederali la possibilità di fondare queste rappresentanze all'interno di un'azienda. Potevano farlo anche sindacati non appartenenti alle confederazioni, ma questi dovevano avere la forza di stipulare contratti collettivi nazionali o provinciali; chiaramente questa forza fino a quel momento apparteneva solo ai sindacati confederali. Conclusione: l'articolo diceva che gli unici sindacati maggiormente rappresentativi erano quelli delle confederazioni.
Ovviamente i sindacati nati dagli anni 80 non erano d'accordo, così venne chiesto un referendum dell'Art. 19. Precedentemente all'attuazione del referendum, nel 1993 le confederazioni stipularono un accordo interconfederale con il Governo istituendo per la prima volta una nuova forma di rappresentanza nell'azienda: le RSU (rapp. sindacali unitarie) con la stessa funzione delle RSA ma in questo caso, le RSU hanno una parte dei rappresentanti scelti tra gli iscritti ai sindacati confederali. Danno così la possibilità di istituire le RSU accanto alle RSA. Nel 1955 si fa il referendum per modificare l'Art. 19. Ebbe esito positivo. Oggi infatti l'Art. 19 dice che possono essere fondate RSA da sindacati che possono stipulare contratti collettivi, quindi si rendono rappresentativi anche i sindacati che non appartengono alle confederazioni, ma che hanno la forza di stipulare contratti collettivi.
I contratti collettivi possono essere:
- Nazionali = CCNL
- Aziendali = CCA: un sindacato che stipula un contratto collettivo anche solo aziendale diventa un sindacato rappresentativo.
Strumenti dell'attività sindacale
1. Contratto collettivo
2. Sciopero
Entrambi hanno la stessa finalità, garantire tutele e diritti al lavoratore. La differenza tra i due:
- Il contratto collettivo è uno strumento pacifico, di composizione pacifica di interessi contrapposti.
- Lo sciopero è una protesta, è uno strumento dinamico di lotta sindacale.
Contratto collettivo
Negozio giuridico bilaterale, prevede un incontro tra le due parti e ognuno esprime le proprie richieste. Vi partecipano il datore di lavoro come individuo...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti esame Diritto costituzionale europeo comparato
-
Appunti Diritto privato comparato
-
Appunti di Diritto comparato del lavoro
-
Diritto privato comparato - Appunti