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INTERFERNZA DI FUNZIONI:

Il principio della separazione dei poteri non è così rigoroso come sembra, sono distinti affinché un

potere non prevarichi sull'altro, in questo senso la distinzione è rigorosa, ma i poteri possono

collaborar, una collaborazione tra organi rappresentativi di poteri fondamentali. La collaborazione

può servire a non rendere conflittuali i rapporti, a raggiungere più rapidamente un obiettivo comune

dello stato. Non sono cessioni di potere ma di funzioni, un potere può esercitare delle funzioni

anche quando non rientrano nel potere di appartenenza , l'esercizio di funzioni non è sanzionato

dalla corte, perché non sono invasioni di potere , ciò le rende legittime ed utili. Ciò serve allo stato

per raggiungere obiettivi in maniera più immediata, è la costituzione stessa che agevola, spinge e

rende legittima questa collaborazione, senza privare un altro organo della sua legittimità.

Il potere è un contenitore di funzioni ed attualità ( il Parlamento non fa solo leggi ma svolge anche

molte altre funzioni, art.70-91, ad esempio le inchieste parlamentari, il parlamento può riunirsi

anche in sede congiunta , camera e senato insieme, per giudicare ad esempio il presidente della

repubblica per reati gravi che violino l'art.90, in questo caso agisce come la magistratura) (vedi

art.82).

La corte costituzionale nasce con la costituzione. I padri costituenti le danno delle funzioni tipiche,

assimilabili a quelle della magistratura (art.134), la massima esplicitazione dell'interferenza

funzionale.

Esplicitazione del principio di separazione dei poteri: art.104.

Lezione3.

Interferenze funzionali---> collaborazione fra i vari organi, legittime in quanto il nostro sistema è

caratterizzato da un'ottica di condivisione, principio che prima degli organi riguarda la persona ,

Principio di collaborazione collettiva, art.2

I padri costituenti ritennero doveroso immaginare un rapporto tra esecutivo e legislativo

caratterizzato da uno spirito di coesione. Il governo fu studiato rispettando il principio di centralità

della persona ( apparato costituzionale modellato sull'esigenza di tutela dei diritti della persona/

persona e popolo esercitano potere democratico----> popolo come organo costituzionale). La

democrazia può essere esercitata sia in forma diretta che indiretta (diretta art.1).

La sovranità popolare è l'insieme di funzioni, attività che il popolo può compiere per esercitare la

democrazia (art.1,comma 2), la sovranità si esercita nelle forme e nei limiti dettati dalla costituzione

(riserva di legge costituzionale interna).

L'art.1 rinvia a istituti di democrazia diretta dell'art.48,75,138, che integrano i diritto al voto e il

diritto all'iniziativa referendaria-----> esercizio diretto di democrazia da parte del popolo/

completato dal comma 2 dell'art.71 che vede riconosciuta al popolo la facoltà di fare proposte di

legge veicolata dal parlamento ( a cavallo tra democrazia diretta e indiretta).

La costituzione nascone altre forme di democrazia diretta ( petizione popolare, la possibilità di

partecipare all'amministrazione della giustizia----> titolo quarto---> facoltà di partecipare alla

giustizia diventando giudici onorari, la giustizia onoraria è una parte dell'attività giurisdizionale

esercitata dai cittadini (giudice di pace) (interferenza di funzioni)).

Art.83, contemplata l'elezione del presidente della repubblica espletata da una votazione complessa

delle camere, in questa fase partecipa anche una componente popolare.

Possibilità che il popolo sia titolare indirettamente di un potere democratico tramite altri soggetti,

organi, enti. Rappresentanza parlamentare, il parlamento rappresenta il popolo nell'esercizio delle

sue funzioni, art.48, elezioni con voto popolare. Il popolo è organo costituzionale come il

parlamento, deve deve rispettare la sfera parlamentare e non ha poteri impositivi come non gli ha su

nessun altro potere. Dopo la conclusione delle elezioni il popolo non può interferire sui

parlamentari, liberi nell'esercizio dei loro poteri. Il parlamento una volta eletto si svincola quindi dal

potere del popolo, lo rappresenta ma non può esserne condizionato, anche il popolo deve rispettare

il principio della separazione dei poteri. Lo esplicita la costituzione nell'art.67 “senza vincolo di

mandato”.

L'organo costituzionale che caratterizza la nostra forma di governo è il parlamento, l'organo tipico,

l'essenza della nostra forma di governo: all'interno dello stato apparato è l'organo caratterizzante.

Centralità della persona nel nostro sistema di valori.

Centralità del parlamento nel nostro sistema di governo.

E' un rogano che ritroviamo nel fare le leggi, nel conferire la fiducia al governo, nell'eleggere il

capo dello stato ed è in grado di poterlo destituire. Ha un ruolo fondamentale nell'elezione del

CSM(organo a rilevanza costituzionale), consiglio superiore della magistratura, entra nelle maglie

del potere giudiziario, elegge una parte della corte costituzionale. La forza e l'equilibrio del

parlamento incide su tutto.

La corte costituzionale è la massima espressione dell'interferenza funzionale, le sue sentenze

toccano tutti gli organi avendo come oggetto delle sue attività la costituzione. La corte è una sorta di

giudice, ma nello specifico si intende che lo strumento attraverso il quale opera è lo stesso utilizzato

dalla magistratura. E' un'attività assimilabile a quella dei giudici, ma sempre disciplinata dall'art.54,

non invadendo e non sostituendosi all'attività del potere svolto dai giudici, si occupa solo di ciò che

gli compete.

I padri costituenti creano un organo completamente nuovo, di corte costituzionale non si è mai

parlato nella storia, in assenza di costituzione non serviva un'ordine garante del rispetto della

costituzione, c'erano le leggi ma a garantirne la legittimità,a interferire con la legge, ad interpretarle

e a farle rispettare era demandata la magistratura. Il giudice era il più idoneo perché doveva

analizzare interpretare la legge per risolvere i processi, uno o più giudici prendevano in esame le

leggi----> controllo (delle leggi) di natura diffusa, diffusa tra i magistrati.

Ogni giudice titolare di un processo poteva verificare la legittimità della legge in esame.

Mantenendo questo potere di controllo di natura diffusa la magistratura avrebbe avuto troppo

potere, sarebbe stato stravolto il principio personalistico, sarebbe diventato un governo

giurisdizionale e non parlamentare.

Legittimità costituzionale: quando una legge rispetta i principi costituzionali, fonte primaria di

diritto di riferimento/ conserva un patrimonio di conformità con la costituzione.

Importantissimo era però stabilirne i limiti------> è la stessa costituzione a porre i limiti dell'attività

della corte costituzionale, che deve necessariamente rientrare nei parametri della costituzione.

Funzioni: art.134

 verifica di una conformità di una legge alla costituzione

 dirime i conflitti di attribuzione

 messa in stato di accusa del presidente della repubblica (art.90) ( su sollecitazione del

parlamento)

C'è un'altra sua competenza che non ha una esplicita attribuzione nell'art.134: quella di dichiarare le

proposte referendarie ammissibili o meno, ciò compete sistematicamente alla corte costituzionale. I

pari costituenti non l'hanno esplicitato nella carta. L'art.75 ci parla di referendum abrogativo che

nasce con la costituzione per provare ad abrogare la legge su iniziativa popolare. L'ultimo comma è

un'esplicita riserva di legge, possiamo etichettare questa norma come PROGRAMMATICA ( si dice

che su una determinata materia si dovrà scrivere in futuro) si rivolge al legislatore italiano. Questa

legge sarà scritta nel 1970, la legge 352.

I padri costituenti furono attenti anche ad un altro fenomeno nell'entrata in vigore di una legge, la

fase transitoria--------> il periodo necessario che parte dall'entrata in vigore di una legge all'effettiva

applicazione della stessa. Occorre sempre una fase di passaggio. Oggi è una delle più gravi

difficoltà. Ad esempio il titolo V: la riforma del 1999, una riforma che stravolse l'articolo V, non si

pensò infatti alla fase immediatamente attuativa della riforma, gli enti territoriali non furono pronti

ad applicarla. I padri costituenti scrissero infatti delle disposizioni transitorie finali. La VII

disposizione transitoria finale, comma 2: prima dell'operatività della corte (accentrata) si utilizzerà

la giurisdizione e un controllo di natura diffusa ( ordinamento giudiziario preesistente) (art.102,

titolo IV dedicato alla magistratura), infatti la prima legge costituzionale del 1948 fu scritta proprio

sulla corte costituzionale.

Lezione 4.

Una fonte del diritto è una fonte capace di produrre norme giuridiche,norma scritta.

Le fonti del diritto sono classificate in base al valore che esprimono nell'ordinamento:

Primarie

Secondarie

Valore posto al vertice

La costituzione è posta al vertice, la fonte che genera le altre. Le leggi costituzionali (idonee a

modificare la costituzione) sono sullo stesso livello.

Regole che trovano attuazione all'interno del gruppo sociale, consentono al gruppo di poter

condividere e di poter vedere nella tutela giudiziaria il rispetto di queste leggi. La tutela dei diritti e

di diritti e doveri è nei processi, nei giudizi.

Il sistema delle fonti e degli ordinamenti è garantito dall'ordinamento giudiziario.

La norma giuridica è caratterizzata da:

 generalità

 astrattezza

 coaptività

ha un testo scritto di riferimento-----> vale per tutte quelle fonti considerate ATTO, che hanno un

testo che le configura.

Ci sono fonti che non hanno un testo scritto, hanno altri elementi costitutivi. Sono le fonti FATTO,

hanno un profilo consuetudinario, fatto dal ripetersi e tramandarsi di alcuni comportamenti che nel

tempo acquisiscono una valenza giuridica, anche loro hanno una gradualità:

l'espressione più significativa è la consuetudine, fonte fatto per eccellenza considerata come:

consuetudine ORDINARIA: consuetudine collettiva, regola i rapporti fra tutti

consuetudine COSTITUZIONALE, efficacia limitata solo agli ordini costituzionali.

E' prevalente la fonte ATTO sulla fonte FATTO.

Il nostro ordinamento è fondato sulla centralità della legge e della fonte atto, ordinamento fondato

sulla legge comune, di Civil law.

Si contrappone agli ordinamenti (minoritari) che invece poggiano le loro fo

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher morenosayan di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Perchinunno Remigio.