vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
INTERFERNZA DI FUNZIONI:
Il principio della separazione dei poteri non è così rigoroso come sembra, sono distinti affinché un
potere non prevarichi sull'altro, in questo senso la distinzione è rigorosa, ma i poteri possono
collaborar, una collaborazione tra organi rappresentativi di poteri fondamentali. La collaborazione
può servire a non rendere conflittuali i rapporti, a raggiungere più rapidamente un obiettivo comune
dello stato. Non sono cessioni di potere ma di funzioni, un potere può esercitare delle funzioni
anche quando non rientrano nel potere di appartenenza , l'esercizio di funzioni non è sanzionato
dalla corte, perché non sono invasioni di potere , ciò le rende legittime ed utili. Ciò serve allo stato
per raggiungere obiettivi in maniera più immediata, è la costituzione stessa che agevola, spinge e
rende legittima questa collaborazione, senza privare un altro organo della sua legittimità.
Il potere è un contenitore di funzioni ed attualità ( il Parlamento non fa solo leggi ma svolge anche
molte altre funzioni, art.70-91, ad esempio le inchieste parlamentari, il parlamento può riunirsi
anche in sede congiunta , camera e senato insieme, per giudicare ad esempio il presidente della
repubblica per reati gravi che violino l'art.90, in questo caso agisce come la magistratura) (vedi
art.82).
La corte costituzionale nasce con la costituzione. I padri costituenti le danno delle funzioni tipiche,
assimilabili a quelle della magistratura (art.134), la massima esplicitazione dell'interferenza
funzionale.
Esplicitazione del principio di separazione dei poteri: art.104.
Lezione3.
Interferenze funzionali---> collaborazione fra i vari organi, legittime in quanto il nostro sistema è
caratterizzato da un'ottica di condivisione, principio che prima degli organi riguarda la persona ,
Principio di collaborazione collettiva, art.2
I padri costituenti ritennero doveroso immaginare un rapporto tra esecutivo e legislativo
caratterizzato da uno spirito di coesione. Il governo fu studiato rispettando il principio di centralità
della persona ( apparato costituzionale modellato sull'esigenza di tutela dei diritti della persona/
persona e popolo esercitano potere democratico----> popolo come organo costituzionale). La
democrazia può essere esercitata sia in forma diretta che indiretta (diretta art.1).
La sovranità popolare è l'insieme di funzioni, attività che il popolo può compiere per esercitare la
democrazia (art.1,comma 2), la sovranità si esercita nelle forme e nei limiti dettati dalla costituzione
(riserva di legge costituzionale interna).
L'art.1 rinvia a istituti di democrazia diretta dell'art.48,75,138, che integrano i diritto al voto e il
diritto all'iniziativa referendaria-----> esercizio diretto di democrazia da parte del popolo/
completato dal comma 2 dell'art.71 che vede riconosciuta al popolo la facoltà di fare proposte di
legge veicolata dal parlamento ( a cavallo tra democrazia diretta e indiretta).
La costituzione nascone altre forme di democrazia diretta ( petizione popolare, la possibilità di
partecipare all'amministrazione della giustizia----> titolo quarto---> facoltà di partecipare alla
giustizia diventando giudici onorari, la giustizia onoraria è una parte dell'attività giurisdizionale
esercitata dai cittadini (giudice di pace) (interferenza di funzioni)).
Art.83, contemplata l'elezione del presidente della repubblica espletata da una votazione complessa
delle camere, in questa fase partecipa anche una componente popolare.
Possibilità che il popolo sia titolare indirettamente di un potere democratico tramite altri soggetti,
organi, enti. Rappresentanza parlamentare, il parlamento rappresenta il popolo nell'esercizio delle
sue funzioni, art.48, elezioni con voto popolare. Il popolo è organo costituzionale come il
parlamento, deve deve rispettare la sfera parlamentare e non ha poteri impositivi come non gli ha su
nessun altro potere. Dopo la conclusione delle elezioni il popolo non può interferire sui
parlamentari, liberi nell'esercizio dei loro poteri. Il parlamento una volta eletto si svincola quindi dal
potere del popolo, lo rappresenta ma non può esserne condizionato, anche il popolo deve rispettare
il principio della separazione dei poteri. Lo esplicita la costituzione nell'art.67 “senza vincolo di
mandato”.
L'organo costituzionale che caratterizza la nostra forma di governo è il parlamento, l'organo tipico,
l'essenza della nostra forma di governo: all'interno dello stato apparato è l'organo caratterizzante.
Centralità della persona nel nostro sistema di valori.
Centralità del parlamento nel nostro sistema di governo.
E' un rogano che ritroviamo nel fare le leggi, nel conferire la fiducia al governo, nell'eleggere il
capo dello stato ed è in grado di poterlo destituire. Ha un ruolo fondamentale nell'elezione del
CSM(organo a rilevanza costituzionale), consiglio superiore della magistratura, entra nelle maglie
del potere giudiziario, elegge una parte della corte costituzionale. La forza e l'equilibrio del
parlamento incide su tutto.
La corte costituzionale è la massima espressione dell'interferenza funzionale, le sue sentenze
toccano tutti gli organi avendo come oggetto delle sue attività la costituzione. La corte è una sorta di
giudice, ma nello specifico si intende che lo strumento attraverso il quale opera è lo stesso utilizzato
dalla magistratura. E' un'attività assimilabile a quella dei giudici, ma sempre disciplinata dall'art.54,
non invadendo e non sostituendosi all'attività del potere svolto dai giudici, si occupa solo di ciò che
gli compete.
I padri costituenti creano un organo completamente nuovo, di corte costituzionale non si è mai
parlato nella storia, in assenza di costituzione non serviva un'ordine garante del rispetto della
costituzione, c'erano le leggi ma a garantirne la legittimità,a interferire con la legge, ad interpretarle
e a farle rispettare era demandata la magistratura. Il giudice era il più idoneo perché doveva
analizzare interpretare la legge per risolvere i processi, uno o più giudici prendevano in esame le
leggi----> controllo (delle leggi) di natura diffusa, diffusa tra i magistrati.
Ogni giudice titolare di un processo poteva verificare la legittimità della legge in esame.
Mantenendo questo potere di controllo di natura diffusa la magistratura avrebbe avuto troppo
potere, sarebbe stato stravolto il principio personalistico, sarebbe diventato un governo
giurisdizionale e non parlamentare.
Legittimità costituzionale: quando una legge rispetta i principi costituzionali, fonte primaria di
diritto di riferimento/ conserva un patrimonio di conformità con la costituzione.
Importantissimo era però stabilirne i limiti------> è la stessa costituzione a porre i limiti dell'attività
della corte costituzionale, che deve necessariamente rientrare nei parametri della costituzione.
Funzioni: art.134
verifica di una conformità di una legge alla costituzione
dirime i conflitti di attribuzione
messa in stato di accusa del presidente della repubblica (art.90) ( su sollecitazione del
parlamento)
C'è un'altra sua competenza che non ha una esplicita attribuzione nell'art.134: quella di dichiarare le
proposte referendarie ammissibili o meno, ciò compete sistematicamente alla corte costituzionale. I
pari costituenti non l'hanno esplicitato nella carta. L'art.75 ci parla di referendum abrogativo che
nasce con la costituzione per provare ad abrogare la legge su iniziativa popolare. L'ultimo comma è
un'esplicita riserva di legge, possiamo etichettare questa norma come PROGRAMMATICA ( si dice
che su una determinata materia si dovrà scrivere in futuro) si rivolge al legislatore italiano. Questa
legge sarà scritta nel 1970, la legge 352.
I padri costituenti furono attenti anche ad un altro fenomeno nell'entrata in vigore di una legge, la
fase transitoria--------> il periodo necessario che parte dall'entrata in vigore di una legge all'effettiva
applicazione della stessa. Occorre sempre una fase di passaggio. Oggi è una delle più gravi
difficoltà. Ad esempio il titolo V: la riforma del 1999, una riforma che stravolse l'articolo V, non si
pensò infatti alla fase immediatamente attuativa della riforma, gli enti territoriali non furono pronti
ad applicarla. I padri costituenti scrissero infatti delle disposizioni transitorie finali. La VII
disposizione transitoria finale, comma 2: prima dell'operatività della corte (accentrata) si utilizzerà
la giurisdizione e un controllo di natura diffusa ( ordinamento giudiziario preesistente) (art.102,
titolo IV dedicato alla magistratura), infatti la prima legge costituzionale del 1948 fu scritta proprio
sulla corte costituzionale.
Lezione 4.
Una fonte del diritto è una fonte capace di produrre norme giuridiche,norma scritta.
Le fonti del diritto sono classificate in base al valore che esprimono nell'ordinamento:
Primarie
Secondarie
Valore posto al vertice
La costituzione è posta al vertice, la fonte che genera le altre. Le leggi costituzionali (idonee a
modificare la costituzione) sono sullo stesso livello.
Regole che trovano attuazione all'interno del gruppo sociale, consentono al gruppo di poter
condividere e di poter vedere nella tutela giudiziaria il rispetto di queste leggi. La tutela dei diritti e
di diritti e doveri è nei processi, nei giudizi.
Il sistema delle fonti e degli ordinamenti è garantito dall'ordinamento giudiziario.
La norma giuridica è caratterizzata da:
generalità
astrattezza
coaptività
ha un testo scritto di riferimento-----> vale per tutte quelle fonti considerate ATTO, che hanno un
testo che le configura.
Ci sono fonti che non hanno un testo scritto, hanno altri elementi costitutivi. Sono le fonti FATTO,
hanno un profilo consuetudinario, fatto dal ripetersi e tramandarsi di alcuni comportamenti che nel
tempo acquisiscono una valenza giuridica, anche loro hanno una gradualità:
l'espressione più significativa è la consuetudine, fonte fatto per eccellenza considerata come:
consuetudine ORDINARIA: consuetudine collettiva, regola i rapporti fra tutti
consuetudine COSTITUZIONALE, efficacia limitata solo agli ordini costituzionali.
E' prevalente la fonte ATTO sulla fonte FATTO.
Il nostro ordinamento è fondato sulla centralità della legge e della fonte atto, ordinamento fondato
sulla legge comune, di Civil law.
Si contrappone agli ordinamenti (minoritari) che invece poggiano le loro fo