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(IMEL)

2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca

Centrale Europea, le Banche Centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari,

nonché le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane

3. L’emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato

alla giacenza della moneta elettronica

La moneta è classificabile in

• Moneta Legale: moneta contante avente corso legale all’interno del Paese, ossia monete metalliche

e banconote

• Moneta Bancaria (o Scritturale): assegni bancari e circolari, ordini di accreditamento su conto

corrente (bonifici). Questa è legata all’istituto bancario di emissione, sebbene sia riconosciuta

dall’ordinamento e da esso considerata equivalente alla moneta legale

• Moneta Virtuale: differisce dalla moneta elettronica poiché è non rappresenta la

dematerializzazione della moneta legale né vi è in alcun modo agganciata. In questa categoria

rientrano le criptovalute. Non è ancora regolare.

• Moneta complementare: si accomuna alle monete virtuali poiché anch’essa non possiede legami

con la moneta legale. Nasce su iniziativa dei privati, e non è ancora regolare.

• Moneta elettronica: introdotta con la direttiva 200/46/CE, e rappresenta un surrogato elettronico di

monete metalliche e banconote, memorizzate su dispositivo elettronico, sia esso carta a

microprocessore o una memoria di computer.

L’emissione di moneta legale è riservata a banche e IMEL, e consente un maggior controllo sul

trasferimento di fondi (in accordo con le normative antiriciclaggio), oltre all’aumento della platea

dei soggetti che non ricorrono al contante per effettuare le transazioni. I soggetti emittenti sono

regolamentati e vigilati dall’ordinamento, e per emettere moneta elettronica devono possedere

un’autorizzazione rilasciata previa la verifica del possesso di determinati requisiti. Gli IMEL sono

infatti iscritti in un apposito albo tenuto da Banca d’Italia, e sono tenuti all’immediata

trasformazione dei fondi ricevuti dal richiedente in moneta elettronica. Al di là dei profili

tecnologici, essa è pur sempre un credito nei confronti di una banca o di un IMEL, e per la sua

distribuzione e il suo rimborso, questi possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che

agiscano in loro nome. Gli IMEL non sono abilitati alla raccolta del risparmio, bensì alla sua

trasformazione: non possono infatti utilizzarlo in alcun tipo di attività diverse da quelle previste

dall’ordinamento, pena le sanzioni previste per il reato di esercizio abusivo dell’attività bancaria.

Essi però possono, oltre ad emettere moneta elettronica dietro la conversione di moneta legale,

prestare servizi di pagamento e attività accessorie strettamente connesse all’emissione di

moneta elettronica ai sensi dell’art.114-quater del TUB, 3° comma. Quest’articolo ha costituito

una breccia sulla quale si è fondato l’ingresso degli IMEL nel mercato dei servizi di pagamento,

riservato fino al 2000 in modo esclusivo alle banche.

Secondo quanto stabilito dall’art.1 del TUB, per moneta elettronica si intende

Il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica,

rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni

di pagamento e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente.

La moneta elettronica costituisce un mezzo alternativo di pagamento rispetto alla moneta legale

caratterizzato dall’idoneità di essere accettato da soggetti diversi dall’emittente. La moneta

elettronica è rappresentativa di una smaterializzazione della moneta legale, e il suo valore è pertanto

ad essa collegato. Per questi motivi la moneta elettronica è una moneta regolamentata.

[L’uso di una moneta tracciabile anche nei piccoli pagamenti ha favorito la diffusione delle carte

prepagate, che costituiscono la smaterializzazione della moneta cartacea in moneta elettronica. Per

possedere una carta prepagata non vi è la necessità di possedere un conto corrente (detenibile

solamente presso un istituto bancario). Una carta prepagata è inoltre anonima (entro il limite di

2500€ annuali), e può essere o meno ricaricabile.]

Le valute virtuali, invece, non rappresentano un mezzo di pagamento alternativo, pur sempre

regolato in una moneta statale, ma si presentano come una moneta a sé stante, non statale,

accettata in via convenzionale dagli operatori per eseguire i pagamenti e, secondariamente, per

finalità speculative in quanto il valore non ha carattere di stabilità. Non sussistono terze parti con

una funzione di garanzia. Gli emittenti sono soggetti privati, sostanzialmente anonimi, per cui

l’affidabilità della valuta è esclusivamente associata alla tecnologia su cui fa affidamento il

network. Fra le valute più note rientra il Bitcoin, che riveste il 98% del mercato, che si dice abbia

avuto origine nel 2009 da Satoshi Nakamoto.

Le valute virtuali sono genericamente dotate di una serie di caratteristiche che le accomunano:

• Sono create da un emittente privato o, in via diffusa, da utenti che utilizzano software altamente

sofisticati

• Non sono fisicamente detenute dall’utente, bensì movimentate attraverso un conto

personalizzato (portafoglio elettronico o e-wallet)

• Sono scambiate in apposite piattaforme che offrono il servizio di conversione da valute virtuali in

moneta legale

• Possono essere acquistate su tali piattaforme con moneta legale o ricevute online direttamente da

qualcuno che le possiede

• Sono utilizzate per pagamenti a soggetti che le accettano

• I titolari dei portafogli sono protetti dall’anonimato, così come i soggetti coinvolti nelle transazioni

• Le transazioni sono irreversibili e protette da criptografia

Dal momento che il valore di queste valute è soggetto ad oscillazioni, le autorità di vigilanza

temono i rischi legati a questo tipo di valute, principalmente collegati alla volatilità delle stesse, e ne

auspicano la regolazione. Dal momento che le transazioni sono anonime, è auspicabile una

regolamentazione da parte del pubblico per contrastare il riciclaggio di denaro o il finanziamento al

terrorismo che può avvenire attraverso le operazioni compiute mediante le valute virtuali. Di

recente, una risoluzione del Parlamento Europeo richiama la necessità di un approccio basato sui

rischi, in condizioni di neutralità tecnologica e di uniformità delle norme. In Italia il d.lgs.90 del

2017 ha imposto ai soggetti che forniscono professionalmente servizi funzionali all’utilizzo, allo

scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione in valute aventi corso legale,

limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali in valute aventi corso

forzoso, obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti e di dati e

informazioni su di essi. L’art.8 della stessa legge prevede infatti che

I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale dovranno essere iscritti in una sezione

speciale del registro già tenuto dall’Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi per coloro

che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute.

Le monete complementari, invece, attengono all’ambito delle valute locali utilizzate in ambiti

molto ristretti, quali una città o una regione. Esse sono strumenti di cambio che si affiancano alle

valute legali, senza tuttavia sostituirle. Lezione 9

A norma dell’art.11 del TUB non costituisce raccolta di risparmio presso il pubblico

1. La ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica

2. La ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la

prestazione di servizi di pagamento

Il conto corrente e il conto di deposito sono i tipici contratti bancari mediante i quali avviene la

raccolta del risparmio, e differiscono da un conto di pagamento in quanto quest’ultimo è

unicamente funzionale all’erogazione di servizi di pagamento.

L’attività di intermediazione creditizia è riservata in via esclusiva alle banche come stabilito

dai primi due commi dell’art. 10 del TUB

1. La raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria.

Essa ha carattere di impresa.

2. L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche

Tuttavia, sebbene l’attività bancaria esercitata in via esclusiva dalle banche consista nella raccolta

del risparmio ed erogazione del credito, non si può dire altrettanto delle altre attività finanziarie

definite al terzo comma:

3. Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la

disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di

attività previste dalla legge.

Fra le attività finanziarie svolgibili da una banca rientrano i servizi di pagamento erogati alla

clientela.

I servizi di pagamento sono definiti dall’art.1, comma 1, lett. b), d.lgs. 11/2010 come

Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché di tutte le

operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento

e dall’art.2, comma 2 del medesimo decreto come

Servizi che permettono prelievi in contanti da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni

richieste da un conto di pagamento

Fra i servizi offerti rientrano l’esecuzione di ordini di pagamento da parte della clientela, incluso il

trasferimento di fondi su un contro di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento

dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento. Da un conto di pagamento

possono essere disposte le seguenti operazioni:

• Esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum

• Esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi

• Esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti

I servizi di pagamento sono fra i servizi maggiormente interessati dall’evoluzione tecnologica. Fino

dagli anni ’80 del secolo scorso, lo sviluppo dell’elettronica e il massiccio impiego della stessa nelle

attività bancarie e finanziarie hanno dato avvio ad una radicale trasformazione del settore: da

servizi di pagamento basati essenzialmente sull’uso di strumenti cartacei (assegni bancari,

traveller’s cheques, ecc.) a modalità di trasferimento di fondi basate sull’elettronica,

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Publisher
A.A. 2017-2018
66 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lolilion di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione Bancaria e Finanziaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Mattasoglio Francesca.