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(IMEL)
2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca
Centrale Europea, le Banche Centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari,
nonché le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane
3. L’emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato
alla giacenza della moneta elettronica
La moneta è classificabile in
• Moneta Legale: moneta contante avente corso legale all’interno del Paese, ossia monete metalliche
e banconote
• Moneta Bancaria (o Scritturale): assegni bancari e circolari, ordini di accreditamento su conto
corrente (bonifici). Questa è legata all’istituto bancario di emissione, sebbene sia riconosciuta
dall’ordinamento e da esso considerata equivalente alla moneta legale
• Moneta Virtuale: differisce dalla moneta elettronica poiché è non rappresenta la
dematerializzazione della moneta legale né vi è in alcun modo agganciata. In questa categoria
rientrano le criptovalute. Non è ancora regolare.
• Moneta complementare: si accomuna alle monete virtuali poiché anch’essa non possiede legami
con la moneta legale. Nasce su iniziativa dei privati, e non è ancora regolare.
• Moneta elettronica: introdotta con la direttiva 200/46/CE, e rappresenta un surrogato elettronico di
monete metalliche e banconote, memorizzate su dispositivo elettronico, sia esso carta a
microprocessore o una memoria di computer.
L’emissione di moneta legale è riservata a banche e IMEL, e consente un maggior controllo sul
trasferimento di fondi (in accordo con le normative antiriciclaggio), oltre all’aumento della platea
dei soggetti che non ricorrono al contante per effettuare le transazioni. I soggetti emittenti sono
regolamentati e vigilati dall’ordinamento, e per emettere moneta elettronica devono possedere
un’autorizzazione rilasciata previa la verifica del possesso di determinati requisiti. Gli IMEL sono
infatti iscritti in un apposito albo tenuto da Banca d’Italia, e sono tenuti all’immediata
trasformazione dei fondi ricevuti dal richiedente in moneta elettronica. Al di là dei profili
tecnologici, essa è pur sempre un credito nei confronti di una banca o di un IMEL, e per la sua
distribuzione e il suo rimborso, questi possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che
agiscano in loro nome. Gli IMEL non sono abilitati alla raccolta del risparmio, bensì alla sua
trasformazione: non possono infatti utilizzarlo in alcun tipo di attività diverse da quelle previste
dall’ordinamento, pena le sanzioni previste per il reato di esercizio abusivo dell’attività bancaria.
Essi però possono, oltre ad emettere moneta elettronica dietro la conversione di moneta legale,
prestare servizi di pagamento e attività accessorie strettamente connesse all’emissione di
moneta elettronica ai sensi dell’art.114-quater del TUB, 3° comma. Quest’articolo ha costituito
una breccia sulla quale si è fondato l’ingresso degli IMEL nel mercato dei servizi di pagamento,
riservato fino al 2000 in modo esclusivo alle banche.
Secondo quanto stabilito dall’art.1 del TUB, per moneta elettronica si intende
Il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica,
rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni
di pagamento e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente.
La moneta elettronica costituisce un mezzo alternativo di pagamento rispetto alla moneta legale
caratterizzato dall’idoneità di essere accettato da soggetti diversi dall’emittente. La moneta
elettronica è rappresentativa di una smaterializzazione della moneta legale, e il suo valore è pertanto
ad essa collegato. Per questi motivi la moneta elettronica è una moneta regolamentata.
[L’uso di una moneta tracciabile anche nei piccoli pagamenti ha favorito la diffusione delle carte
prepagate, che costituiscono la smaterializzazione della moneta cartacea in moneta elettronica. Per
possedere una carta prepagata non vi è la necessità di possedere un conto corrente (detenibile
solamente presso un istituto bancario). Una carta prepagata è inoltre anonima (entro il limite di
2500€ annuali), e può essere o meno ricaricabile.]
Le valute virtuali, invece, non rappresentano un mezzo di pagamento alternativo, pur sempre
regolato in una moneta statale, ma si presentano come una moneta a sé stante, non statale,
accettata in via convenzionale dagli operatori per eseguire i pagamenti e, secondariamente, per
finalità speculative in quanto il valore non ha carattere di stabilità. Non sussistono terze parti con
una funzione di garanzia. Gli emittenti sono soggetti privati, sostanzialmente anonimi, per cui
l’affidabilità della valuta è esclusivamente associata alla tecnologia su cui fa affidamento il
network. Fra le valute più note rientra il Bitcoin, che riveste il 98% del mercato, che si dice abbia
avuto origine nel 2009 da Satoshi Nakamoto.
Le valute virtuali sono genericamente dotate di una serie di caratteristiche che le accomunano:
• Sono create da un emittente privato o, in via diffusa, da utenti che utilizzano software altamente
sofisticati
• Non sono fisicamente detenute dall’utente, bensì movimentate attraverso un conto
personalizzato (portafoglio elettronico o e-wallet)
• Sono scambiate in apposite piattaforme che offrono il servizio di conversione da valute virtuali in
moneta legale
• Possono essere acquistate su tali piattaforme con moneta legale o ricevute online direttamente da
qualcuno che le possiede
• Sono utilizzate per pagamenti a soggetti che le accettano
• I titolari dei portafogli sono protetti dall’anonimato, così come i soggetti coinvolti nelle transazioni
• Le transazioni sono irreversibili e protette da criptografia
Dal momento che il valore di queste valute è soggetto ad oscillazioni, le autorità di vigilanza
temono i rischi legati a questo tipo di valute, principalmente collegati alla volatilità delle stesse, e ne
auspicano la regolazione. Dal momento che le transazioni sono anonime, è auspicabile una
regolamentazione da parte del pubblico per contrastare il riciclaggio di denaro o il finanziamento al
terrorismo che può avvenire attraverso le operazioni compiute mediante le valute virtuali. Di
recente, una risoluzione del Parlamento Europeo richiama la necessità di un approccio basato sui
rischi, in condizioni di neutralità tecnologica e di uniformità delle norme. In Italia il d.lgs.90 del
2017 ha imposto ai soggetti che forniscono professionalmente servizi funzionali all’utilizzo, allo
scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione in valute aventi corso legale,
limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali in valute aventi corso
forzoso, obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti e di dati e
informazioni su di essi. L’art.8 della stessa legge prevede infatti che
I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale dovranno essere iscritti in una sezione
speciale del registro già tenuto dall’Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi per coloro
che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute.
Le monete complementari, invece, attengono all’ambito delle valute locali utilizzate in ambiti
molto ristretti, quali una città o una regione. Esse sono strumenti di cambio che si affiancano alle
valute legali, senza tuttavia sostituirle. Lezione 9
A norma dell’art.11 del TUB non costituisce raccolta di risparmio presso il pubblico
1. La ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica
2. La ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la
prestazione di servizi di pagamento
Il conto corrente e il conto di deposito sono i tipici contratti bancari mediante i quali avviene la
raccolta del risparmio, e differiscono da un conto di pagamento in quanto quest’ultimo è
unicamente funzionale all’erogazione di servizi di pagamento.
L’attività di intermediazione creditizia è riservata in via esclusiva alle banche come stabilito
dai primi due commi dell’art. 10 del TUB
1. La raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria.
Essa ha carattere di impresa.
2. L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche
Tuttavia, sebbene l’attività bancaria esercitata in via esclusiva dalle banche consista nella raccolta
del risparmio ed erogazione del credito, non si può dire altrettanto delle altre attività finanziarie
definite al terzo comma:
3. Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la
disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di
attività previste dalla legge.
Fra le attività finanziarie svolgibili da una banca rientrano i servizi di pagamento erogati alla
clientela.
I servizi di pagamento sono definiti dall’art.1, comma 1, lett. b), d.lgs. 11/2010 come
Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché di tutte le
operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento
e dall’art.2, comma 2 del medesimo decreto come
Servizi che permettono prelievi in contanti da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni
richieste da un conto di pagamento
Fra i servizi offerti rientrano l’esecuzione di ordini di pagamento da parte della clientela, incluso il
trasferimento di fondi su un contro di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento
dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento. Da un conto di pagamento
possono essere disposte le seguenti operazioni:
• Esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum
• Esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi
• Esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti
I servizi di pagamento sono fra i servizi maggiormente interessati dall’evoluzione tecnologica. Fino
dagli anni ’80 del secolo scorso, lo sviluppo dell’elettronica e il massiccio impiego della stessa nelle
attività bancarie e finanziarie hanno dato avvio ad una radicale trasformazione del settore: da
servizi di pagamento basati essenzialmente sull’uso di strumenti cartacei (assegni bancari,
traveller’s cheques, ecc.) a modalità di trasferimento di fondi basate sull’elettronica,