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Periodizzazioni, leggi scritte e non scritte, diritto tripartito, e fonti del diritto nelle varie epoche Pag. 1
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PERIODI E FONTI

Il diritto romano è una materia che si dilunga in maniera molto ampia nel tempo. Generalmente il

periodo che più si tiene a studiare va dal 754 a.c al 565 d.c, ovvero dalla nascita della città di Roma

fino alla morte di Giustiniano. Per studiare meglio il diritto romano bisogna suddividere l'arco

temporale precedentemente descritto utilizzando due diversi tipi di periodizzazione.

Il primo tipo di periodizzazione si basa sulle diverse forme di governo che caratterizzarono Roma:

ETA' REGIA (754 a.c- 510 a.c): Quest'età inizia con la nascita della città di Roma e si

– conclude con la “cacciata”, per mano della popolazione, del suo ultimo Re. Questo periodo è

caratterizzato da una monarchia, nella quale il Re è affiancato da tre organi, ovvero il senato

(che aveva una funzione consultiva), le assemblee popolari (si occupavano di materie

specifiche) e i collegi sacerdotali (formati da sacerdoti che si occupavano del diritto privato).

Altre branchie del diritto, come per esempio quello pubblico e quello finanziario, erano

materia di altri collegi.

ETA' REPUBBLICANA (510 a.c- 27 a.c): Quest'età inizia con la “cacciata dell'ultimo Re di

– Roma e si conclude con la salita al trono del principe Ottaviano Augusto. Quest'età è

caratterizzata da una Repubblica e dalla conseguente presenza di una Costituzione. In questi

anni gli organi amministrativi sono tre: il senato (che ha funzioni consultive e legislative

rispetto a materie finanziarie e di politica estera ed è formato da ex magistrati), le assemblee

popolari (votano le leggi ed eleggono i magistrati (hanno quindi una funzione deliberativa

ed elettiva) ed i magistrati (tramite i loro editti e le loro sentenze producono la legge,

esercitano quindi una funzione governativa).

ETA' DEL PRINCIPATO (27 a.c- 285 d.c): Quest'età inizia con la salita al trono del principe

– Ottaviano Augusto e si conclude con la morte di Diocleziano. In questo periodo Roma era

caratterizzata dalla presenza di un principato, nato su delega del senato, per via di diverse

guerre civili che stavano distruggendo Roma (proprio per questo c'è stato bisogno di

delegare ad un principe il potere politico). Nel suo esercizio del potere politico il principe è

affiancato dagli stessi organi presenti nell'età repubblicana (senato, magistratura e assemblee

popolari). Anche se negli ultimi anni di questa “età” il principe (che si definiva pari al

magistrato ma dotato di un auctoritas superiore), tramite un ottimo lavoro di propaganda,

concentrò l'intero politico su se stesso, andando a creare, come conseguenza, l'età del

dominato.

ETA' DEL DOMINATO (285 d.c- 565 d.c): Quest'età inizia con la morte di Diocleziano e si

– conclude con la morte di Giustiniano. In questi anni Roma fu caratterizzata dalla presenza in

un impero assoluto, con la presenza di un imperatore. I più importanti imperatori furono

Costantino e Giustiniano. L'imperatore era chiamato “dominus” ovvero “padrone”. A partire

da Costantino il titolo di “dominus” si trasmetteva alla prole. L'unico evento politico

importante in questi anni consiste nella scissione dell'impero romano (dal quale nascono

l'Impero Romano d'Oriente e quello d'Occidente).

La seconda periodizzazione si basa invece sui cambiamenti economici, sociali e culturali nell'

ambito romano, che di conseguenza portarono grandi novità anche nel contesto del diritto:

EPOCA ARCAICA (754 a.c- 367 a.c): Quest'epoca va dalla nascita di Roma fino alla

• nascita del primo pretore. Di quest'epoca non sappiamo tanto. Possiamo affermare che il

diritto era materia di sacerdoti. Per quanto riguarda il diritto privato, quest'ultimo era

abbastanza chiuso ed immobile, nel senso che l'economia romana era basata sull'agricoltura

e sulla pastorizia, di conseguenza il diritto privato era poco preso in cosiderazione.

EPOCA PRECLASSICA (367 a.c- 27 a.c): Quest'epoca va dalla “creazione” del pretore

• fino alla salita al trono di Ottaviano Augusto. Quest'epoca è fondamentale per il diritto e

vede il pretore come figura centrale nella giurisprudenza. Il diritto non è più materia

esclusiva dei sacerdoti ma passa sotto la competenza dei giuristi laici e razionali.

L'economia si amplia, il commercio e la circolazione di persone è incrementata; per questo il

diritto privato diventa di fondamentale importanza.

EPOCA CLASSICA (27 a.c- 285 d.c): Quest'epoca va dalla salita al trono di Ottaviano

• Augusto alla morte di Diocleziano. Questa è considerata dai giuristi come l'epoca d'oro del

diritto romano. Molto importante fu il principe Diocleziano, ultimo custode del diritto

privato classico. Un aspetto giurisdizionale rilevante in questa epoca fu l'editto di Antonio

Caracalla (212 d.c.) con il quale il diritto civile fu esteso ai cittadini stranieri e nelle

province.

EPOCA POSTCLASSICA (285 d.c- 565 d.c): Quest'epoca inizia con la morte di

• Diocleziano e si conclude con la morte di Giustiniano. In quest'epoca Roma vive un periodo

di decadenza sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista del diritto (tralasciando

l'epoca Giustinianea, che fu invece di grande rilevanza da questo punto di vista). In questi

anni il cristianesimo viene dichiarato religione ufficiale dell'impero. Di conseguenza anche il

diritto privato inizia ad essere influenzato da esso.

Abbiamo visto che esistono quindi diverse periodizzazioni. A seconda delle diverse periodizzazioni

esistono anche diverse fonti del diritto. Per “fonte del diritto” intendiamo un fatto giuridico ritenuto

idoneo a produrre legge.

Uno dei più importanti imperatori dell'epoca postclassica, ovvero Giustiniano, affermò (all'interno

delle “Istituzioni di Giustiniano”) che il diritto privato romano è un diritto “tripartito”. Con questo

diritto naturale

termine Giustiniano va ad identificare tre diversi tipi di diritti: il (ius naturale in

latino), ovvero un diritto che spetta di natura a tutti gli essere animati. Questo diritto, che spetta non

solo agli uomini ma anche agli animali, è insostituibile, immodificabile e non può essere infranto

(es: diritto di allevare la prole, diritto di procreare, diritto di accoppiamento tra due persone di

diritto civile

diverso sesso). Troviamo poi il (ius civilis), ovvero un diritto che spetta solo agli

essere umani. Questo è il diritto creato da Roma e che di conseguenza appartiene solo ai suoi

cittadini e può essere esercitato solamente all'interno del proprio territorio. Possiamo quindi

diritto delle genti

identificarlo come diritto della città. L'ultimo è il (ius gentium). Questo diritto

è valido solo per gli esseri umani ed è diverso da quello civile in quanto è comune a tutte le genti

del mondo. Questo suo caratteristica generale e comune a tutti è determinata dal fatto che il diritto

delle genti si basa sui valori del diritto naturale.

Un'altra distinzione può essere fatta tra le fonti di produzione scritte e quelle non scritte.

fonti scritte

Le sono chiaramente quelle scritte, tramite una disposizione, all'interno di un qualsiasi

codice o Costituzione (nell'epoca romana erano fonti di produzione scritte le leggi, gli editti dei

magistrati, i senatoconsulti, le sentenze dei giudici le costituzioni imperiali).

fonti non scritte consuetudine

Le sono invece rappresentate dalla . Lo stesso Gaio, e in seguito

anche Giustiniano, descrissero la consuetudine come “un'azione o un comportamento ripetuto nel

tempo da una società”. La consuetudine, fin dall'epoca romana, apprese una funzione vincolante,

simile alla legge.

Nell'epoca romana, come nel diritto moderno, la legge scritta era una fonte del diritto di grado

superiore rispetto alla consuetudine; quest'ultima veniva utilizzata in assenza della legge scritta e

non poteva mai essere in contrasto con essa.

Solamente nell'epoca arcaica la consuetudine era una fonte di livello superiore rispetto alla legge;

basti pensare che la legge scritta poteva persino essere abrogata da una consuetudine.

A seconda delle diverse periodizzazioni (noi prenderemo in esame il secondo tipo, ovvero le

“epoche”) esistevano diverse fonti del diritto:

EPOCA ARCAICA: Nell'epoca arcaica, caratterizzata dalla monarchia e dalla presenza di

• mores leges

giuristi sacerdoti, le principali fonti del diritto erano le e le .

1. Le mores sono gli usi, i costumi e le consuetudini tramandate dal padre al figlio; sono quindi

fonti primarie

leggi non scritte. Le mores sono del diritto nell'epoca arcaica. Queste sono

opera della conoscenza dei sacerdoti, che in quest'epoca svolgevano il ruolo dei giuristi. I

sacerdoti avevano la funzione di creare regole, di creare quindi mores; proprio per questo

non esisteva una distinzione tra la sfera religiosa e la sfera del diritto. Queste mores erano

forma orale

caratterizzate una . La “giusta” forma orale, che era disciplinata appunto dalla

mores, dalle consuetudini, rendeva valido l'effetto di un negozio giuridico. (es: Parliamo di

uno stipulazio, che consisteva in un negozio giuridico basato su una “promessa”. Il creditore

formulava la domanda: <<Prometti tu di darmi 100?>>. Il debitore, per far si che il negozio

venisse ritenuto valido, doveva rispondere riprendendo la domanda: <<Prometto ecc..>>.

Solo utilizzando questa forma orale corretta il negozio era valido.

legge

2. La seconda fonte del diritto nell'epoca arcaica è invece la (lex in latino). La legge era

re

creata, almeno inizialmente, dal . Essa non nasceva però dalla proposta del re e dalla

conseguente votazione della popolazione; era per lo più un provvedimento preso

unilateralmente dal re verso i cittadini. Per questo erano chiamate leggi regie (leggi del re).

Sono nella tarda epoca arcaica iniziarono a nascere le “leges pubblicae” (leggi pubbliche).

legge delle XII tavole

Le leggi pubbliche nascono con la creazione della “ ”. Questa legge

nasce da una richiesta dei cittadini romani di ceto inferiore per portarsi, da un punto di vista

sociale, allo stesso livello dei patrizi. C'era quindi il bisogno di mettere per iscritto le

consuetudini orali. Queste leggi furono quindi create da un gruppo di magistrati, votate dalla

popolazione e infine trascritte su queste 12 tavole. Secondo i giuristi classici, anche in

questa ultima fase dell'epoca arcaica, la consuetudine, essendo l'espressione del iuris civilis

(il diritto di Roma), era più importante rispetto alle nuove leggi scritte.

EPOCA PRECLASSICA: Nell'epoca preclassica abbiamo tre fonti

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Publisher
A.A. 2017-2018
5 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MatLanders di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Desanti Lucetta.