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Sezione 2: LE LEGGI ORDINARIE E GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

1) Le leggi ordinarie dello Stato: il procedimento di formazione

Le leggi ordinarie dello Stato sono fonti primarie del diritto che vengono poste in essere (elaborate) dalle

due Camere mediante un procedimento di formazione.

Le leggi ordinarie sono dotate di una particolare efficacia, cioè possono integrare o, in alcuni casi, anche

modificare l’ordine legislativo preesistente.

Inoltre, l’efficacia della legge formale può essere:

1. Attiva, cioè quando la legge ordinaria prevale sugli altri atti gerarchicamente subordinati ad essa;

2. Passiva, cioè quando la legge ordinaria resiste agli atti gerarchicamente inferiori in contrasto con

essa.

Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie si divide in tre fasi:

1. L’iniziativa legislativa (fase introduttiva);

2. L’approvazione delle Camere (fase costitutiva);

3. La promulgazione e la pubblicazione (fase integrativa dell’efficacia).

L’iniziativa legislativa consiste nella presentazione ad una delle due Camere di un progetto di legge.

L’iniziativa legislativa può essere esercitata:

1. Dal Governo, dove il Consiglio dei Ministri dovrà approvare un disegno di legge che, per essere

presentato alle Camere, dovrà essere autorizzato da un decreto del Presidente della Repubblica;

2. Da parlamentari, che presentano la proposta di legge alla Camera di appartenenza;

3. Da uno o più Consigli Regionali, sia singolarmente che congiuntamente, che possono presentare

alle Camere proposte di legge di attinenza alle proprie materie (materie che riguardano le Regioni);

4. Attraverso iniziativa popolare, cioè 50000 elettori effettuano una proposta di legge. L’iniziativa

popolare, insieme al referendum e alla petizione, rappresenta una forma di democrazia diretta (il

popolo partecipa direttamente all’attività dello Stato);

5. Dal Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro, che presenta proposte di legge su materie

attinenti ad esso.

L’approvazione del progetto di legge da parte di ciascuna Camera può avvenire in tre procedimenti distinti:

N 2 F

1. Con il procedimento ordinario vediamo che il progetto di legge viene esaminato preliminarmente

da una commissione che ha il compito di modificarlo ed integrarlo. Successivamente, la

commissione trasmette all’assemblea (Camere) il progetto di legge, allegando una o più relazioni.

Se l’assemblea è favorevole al progetto, allora si procederà con l’approvazione di ogni singolo

articolo del progetto di legge. Dopo l’approvazione di ogni singolo articolo, si procederà con la

votazione finale del progetto nel suo complesso, che avverrà con lo scrutinio palese. Se l’assemblea

non è favorevole, allora il progetto verrà respinto. In questo caso, l’assemblea agisce in sede

referente (modifica o integra il progetto di legge);

2. Con il procedimento decentrato vediamo che la commissione legislativa non si limita soltanto ad

elaborare il progetto di legge, ma in questo caso sarà la commissione stessa ad approvarlo. Inoltre,

la commissione non svolge il proprio lavoro presso le Camere, ma in sede separata. Per questi

motivi di dice che la commissione svolge i suoi lavori in sede deliberante (modifica, integra ed

approva il progetto di legge);

3. Con il procedimento misto vediamo che la commissione legislativa svolge il proprio lavoro in sede

redigente. Questo procedimento consiste nella suddivisione dei compiti tra l’assemblea e la

commissione. L’assemblea, prima di passare all’esame degli articoli, decide di affidare alla

commissione (permanente o speciale) la formulazione degli articoli di un progetto di legge.

Tuttavia, vediamo che questo procedimento negli ultimi anni è sempre meno utilizzato.

Attraverso il procedimento decentrato ed il procedimento misto non potranno essere elaborati progetti di

legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a

ratificare i trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. A questi progetti di legge ne sono

stati aggiunti altri dai regolamenti parlamentari. (quindi potranno essere elaborati soltanto attraverso il

procedimento ordinario).

La promulgazione e la pubblicazione rappresentano l’ultima fase del procedimento di formazione delle

leggi, cioè quella integrativa dell’efficacia.

La legge, una volta approvata da entrambe le Camere, dovrà essere trasmessa dal Presidente della Camera

che l’ha approvata per ultima al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

La legge approvata dovrà essere promulgata entro un mese dalla sua approvazione.

Mediante la promulgazione, il Presidente della Repubblica:

1. Attesta che la legge è stata approvata da entrambe le Camere;

2. Dichiara la sua volontà di promulgare la legge;

3. Ordina la pubblicazione della legge e vi appone (applica) la clausola esecutiva.

Il Presidente della Repubblica non è tenuto a promulgare le leggi. Esso, infatti, avvalendosi dei poteri

conferiti dalla Costituzione, potrà rinviarla alle Camere con un messaggio motivato per richiedere una

nuova deliberazione.

Con il rinvio della legge alle Camere, il Presidente della Repubblica esercita su di essa un controllo che può

essere:

1. Di legittimità costituzionale formale, cioè se sono stati osservati tutti i procedimenti e le procedure

previste dalla Costituzione; N 3 F

2. Di legittimità costituzionale sostanziale, cioè se la legge è in contrasto o meno con una legge

costituzionale.

La pubblicazione della legge avviene ad opera e sotto la responsabilità del Ministro di Giustizia e consiste:

1. Nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana;

2. Nella pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Una volta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, la legge entra in vigore nel 15° giorno successivo alla

pubblicazione. Dopo essere entrata in vigore, proprio grazie alla pubblicazione vediamo che la legge non

ammette ignoranza (ignorantia legis non excusat), cioè nessuno potrà dire di non essere a conoscenza

dell’esistenza di tale legge.

2) Gli atti aventi forza di legge

Gli atti aventi forza di legge sono degli atti che non vengono posti in essere dalle Camere ma che vengono

posti in essere direttamente dal Governo e che hanno la stessa efficacia delle leggi ordinarie.

Tra gli atti aventi forza di legge rientrano i decreti legge ed i decreti legislativi.

I decreti legge sono atti emanati dal governo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Hanno efficacia

breve, di 60 giorni (dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Quindi il Governo presenta il decreto legge

alle Camere e, allo stesso tempo, presenta anche il disegno di legge per convertirle il legge. Le Camere,

entro 60 giorni, potranno decidere se esaminare o meno il disegno di legge, se approvarlo (e quindi

trasformarlo in legge) oppure se rigettarlo.

I decreti legislativi non vengono adottati in casi straordinari di necessità e di urgenza, ma sono atti che

vengono emanati in situazione di normalità.

Il Governo, però, dovrà essere espressamente delegato dalle Camere attraverso una legge che prende il

nome di legge delega.

Generalmente, le Camere ricorrono alla delega quando si tratta di materie complesse, in quanto il Governo

potrà avvalersi di organi consultivi tecnici.

La legge delega deve contenere:

1. I principi ed i criteri essenziali del decreto legislativo;

2. Il tempo entro il quale il Governo dovrà emanare il decreto legislativo;

3. L’oggetto sul quale il Governo potrà legiferare (l’oggetto del decreto legislativo).

3) Il referendum abrogativo

Il referendum abrogativo rientra fra le fonti del diritto ed ha pari efficacia della legge ordinaria e degli atti

aventi forza di legge.

Col referendum abrogativo non si integra l’ordinamento giuridico con una nuova legge, ma si modifica

l’ordinamento giuridico preesistente (si abroga una legge).

N 4 F

il referendum abrogativo è regolato dall’articolo 75 della Costituzione, che stabilisce che può essere

richiesto da 500000 elettori oppure da 5 Consigli Regionali (per materie di pertinenza della Regione) e può

essere richiesto per abrogare leggi ordinarie e atti aventi forza di legge.

Sempre l’articolo 75 pone dei limiti, in quanto stabilisce che il referendum abrogativo non può essere

richiesto per quanto riguarda leggi tributarie, di bilancio, amnistia, indulto, per ratificare trattati

internazionali ecc.

La Corte Costituzionale giudica sull’ammissibilità del referendum abrogativo, cioè dovrà verificare se è

stato indetto per gli argomenti di propria competenza.

Inoltre, la Corte Costituzionale ha stabilito ulteriori limiti al referendum abrogativo. Esso non potrà essere

effettuato per quanto riguarda le leggi costituzionali ed i decreti legge (a causa della loro breve durata, è

impensabile effettuare un referendum abrogativo).

I referendum abrogativi possono essere promossi direttamente dalle forze politiche (referendum sul

nucleare proposto dall’opposizione contro Berlusconi) o direttamente dagli elettori.

Il referendum abrogativo non è l’unico strumento di difesa contro l’inerzia del Parlamento. Infatti, abbiamo

anche l’iniziativa legislativa popolare e regionale, il ricorso alla Corte Costituzionale, il potere di messaggio e

di rinvio del Presidente della Repubblica.

Nel caso in cui questi casi non basteranno, allora si ricorrerà al referendum abrogativo.

4) Gli statuti delle regioni di diritto comune

Gli Statuti delle Regioni fanno parte delle fonti di diritto. Essi vengono costituiti con doppia deliberazione a

maggioranza assoluta dei Consigli Regionali, ad intervallo non minore di due mesi. La stessa procedura è

prevista per ogni modifica.

5) Le leggi regionali ordinarie: a) il procedimento di formazione, i limiti

Il procedimento di formazione delle leggi regionali è simile al procedimento di formazione delle leggi

statali. Esso si divide in tre fasi:

1. La fase dell’iniziativa;

2. La fase costitutiva;

3. La fase integrativa dell’efficacia.

L’iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta Regionale, ai singoli consiglieri ed agli elettori regionali.

Nelle Regioni a Statuto Ordinario, l’iniziativa spetta anche ai Consigli Comunali e Provinciali.

Ogni progetto di legge viene esaminato dalla commissione legislativa competente per materia.

Successivamente viene discusso e votato dal Consiglio, articolo per articolo.

Nel caso in cui viene approvato, allora la legge regionale verrà promulgata dal Presidente della Giunta e

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dopo 15 giorni dalla sua pubblicaz

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nico--91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Falzea Paolo.