Le leggi costituzionali
Il procedimento di formazione
La nostra Costituzione è una Costituzione rigida, cioè significa che per modificarla non basta il normale procedimento di approvazione delle leggi ordinarie, ma occorre un procedimento speciale che prende il nome di legge costituzionale. Questo procedimento speciale si differenzia dal procedimento di approvazione delle leggi ordinarie in quanto occorre una doppia deliberazione di ciascuna Camera, con intervallo non inferiore a 3 mesi, e nella seconda votazione occorre la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere.
Una volta formulato, si ha il progetto di legge costituzionale. Questo deve essere pubblicato per tre mesi sulla Gazzetta Ufficiale in modo tale da far conoscere a tutti il progetto di legge costituzionale (fine conoscitivo). In questi tre mesi, potrà essere richiesto un referendum per decidere se approvare o meno il progetto. Il referendum può essere richiesto:
- Da 5 Consigli Regionali;
- Da 500000 Elettori;
- Da 1/5 dei componenti di ciascuna Camera.
Il referendum verrà indetto su decreto del Presidente della Repubblica. Se il progetto ottiene la maggioranza dei voti validi, allora viene approvato e diventa legge. Se il progetto non ottiene la maggioranza dei voti validi, allora non viene approvato e verrà respinto. Se, però, la seconda votazione (nella seconda delibera) delle Camere si svolge a maggioranza dei 2/3 dei componenti, allora non sarà possibile effettuare il referendum. La proposta di legge verrà pubblicata per tre mesi sulla Gazzetta Ufficiale con lo scopo di mettere a conoscenza tutti. Trascorsi i tre mesi, la proposta verrà approvata e diventerà legge.
I limiti alla revisione costituzionale
Per quanto riguarda la revisione della Costituzione, sono presenti dei limiti sulla revisione costituzionale. Infatti, la Costituzione prevede che non potranno mai essere modificati i principi fondamentali della Costituzione, che riguardano il principio democratico della Repubblica, l'inviolabilità della persona umana, l'uguaglianza, la libertà, l'indivisibilità della Repubblica ecc. Inoltre, la forma repubblicana non potrà mai essere oggetto di revisione costituzionale.
Le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge
Le leggi ordinarie dello Stato: il procedimento di formazione
Le leggi ordinarie dello Stato sono fonti primarie del diritto che vengono poste in essere (elaborate) dalle due Camere mediante un procedimento di formazione. Le leggi ordinarie sono dotate di una particolare efficacia, cioè possono integrare o, in alcuni casi, anche modificare l’ordine legislativo preesistente. Inoltre, l’efficacia della legge formale può essere:
- Attiva, cioè quando la legge ordinaria prevale sugli altri atti gerarchicamente subordinati ad essa;
- Passiva, cioè quando la legge ordinaria resiste agli atti gerarchicamente inferiori in contrasto con essa.
Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie si divide in tre fasi:
- L’iniziativa legislativa (fase introduttiva);
- L’approvazione delle Camere (fase costitutiva);
- La promulgazione e la pubblicazione (fase integrativa dell’efficacia).
L’iniziativa legislativa consiste nella presentazione ad una delle due Camere di un progetto di legge. L’iniziativa legislativa può essere esercitata:
- Dal Governo, dove il Consiglio dei Ministri dovrà approvare un disegno di legge che, per essere presentato alle Camere, dovrà essere autorizzato da un decreto del Presidente della Repubblica;
- Da parlamentari, che presentano la proposta di legge alla Camera di appartenenza;
- Da uno o più Consigli Regionali, sia singolarmente che congiuntamente, che possono presentare alle Camere proposte di legge di attinenza alle proprie materie (materie che riguardano le Regioni);
- Attraverso iniziativa popolare, cioè 50000 elettori effettuano una proposta di legge. L’iniziativa popolare, insieme al referendum e alla petizione, rappresenta una forma di democrazia diretta (il popolo partecipa direttamente all’attività dello Stato);
- Dal Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro, che presenta proposte di legge su materie attinenti ad esso.
L’approvazione del progetto di legge da parte di ciascuna Camera può avvenire in tre procedimenti distinti:
- Con il procedimento ordinario vediamo che il progetto di legge viene esaminato preliminarmente da una commissione che ha il compito di modificarlo ed integrarlo. Successivamente, la commissione trasmette all’assemblea (Camere) il progetto di legge, allegando una o più relazioni. Se l’assemblea è favorevole al progetto, allora si procederà con l’approvazione di ogni singolo articolo del progetto di legge. Dopo l’approvazione di ogni singolo articolo, si procederà con la votazione finale del progetto nel suo complesso, che avverrà con lo scrutinio palese. Se l’assemblea non è favorevole, allora il progetto verrà respinto. In questo caso, l’assemblea agisce in sede referente (modifica o integra il progetto di legge);
- Con il procedimento decentrato vediamo che la commissione legislativa non si limita soltanto ad elaborare il progetto di legge, ma in questo caso sarà la commissione stessa ad approvarlo. Inoltre, la commissione non svolge il proprio lavoro presso le Camere, ma in sede separata. Per questi motivi si dice che la commissione svolge i suoi lavori in sede deliberante (modifica, integra ed approva il progetto di legge);
- Con il procedimento misto vediamo che la commissione legislativa svolge il proprio lavoro in sede redigente. Questo procedimento consiste nella suddivisione dei compiti tra l’assemblea e la commissione. L’assemblea, prima di passare all’esame degli articoli, decid...
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