Persone libere e schiavi
Parlando di persone la prima distinzione fondamentale da fare è quella tra liberi e schiavi. Le persone libere erano persone “sui iuris”, aventi la piena capacità giuridica e non sotto la potestà di un pater. Si poteva nascere liberi. Abbiamo visto che il bambino nato da un'unione legittima nasceva libero, così come un bambino nato da un'unione illegittima nella quale la madre al momento del parto fosse stata libera. Negli anni uscì una norma di favore (“favore libertatis”), con la quale un bambino nasceva libero anche se la mamma al momento del parto era schiava ma in un momento precedente era stata libera. Le persone nate libere vengono chiamate liberti. Si poteva anche diventare liberi; quest'ultimi erano i manomessi. Si diventava liberi tramite la manomissione, ovvero un atto di volontà del padrone, tramite disposizioni di legge, tramite “premio”, ovvero quando il servo denunciava l'omicida del padrone, o tramite un'accusa rivolta al padrone di abbandonare il servo malato.
Schiavi
Troviamo poi i servi (o schiavi). I servi erano considerati come cose, più precisamente come res mancipi, cose importanti. Quest'ultimi erano privi di qualsiasi capacità giuridica; non potevano quindi avvalersi dei diritti e contrarre obbligazioni. I servi erano di proprietà di un padrone, chiamato dominus, che poteva vendere, torturare e perfino uccidere il proprio schiavo (almeno inizialmente, successivamente furono create delle norme che iniziarono a tutelare maggiormente i servi).
Schiavi si poteva nascere, quando il bambino, da un'unione illegittima, nasceva da una mamma schiava al momento del parto. Ma schiavi si poteva anche diventare tramite una capitis deminutio maxima (diminuzione della capacità giuridica massima, che consisteva nella perdita della libertà e conseguentemente anche della cittadinanza). Questa capitis deminutio maxima poteva avvenire in seguito a una condanna a morte, condanna a lavori forzati a vita o tramite una prigionia di guerra.
Da questo ultimo punto di vista il cittadino romano era maggiormente tutelato rispetto agli stranieri, in quanto esistevano, secondo il diritto civile, dei provvedimenti di favore: il primo è il “postliminium” grazie al quale, se lo schiavo riesce a liberarsi dalla prigionia straniera e a tornare in patria, riacquista automaticamente la propria posizione all'interno della famiglia e diritti sulla propria persona (non riacquista automaticamente, invece, il diritto di proprietà sui beni ed il matrimonio). Il secondo provvedimento è la “finzione di legge Cornelia”, con il quale, uno schiavo (ex cittadino romano), qualora fosse morto prigioniero all'estero, potesse comunque costituire una successione legittima (specifichiamo che, anche se si tratta di un cittadino romano, lo schiavo non può scrivere testamento e non può adottare la successione legittima). Per fare questo il diritto civile fingeva che, poco prima di morire, il cittadino fosse libero e non schiavo; grazie a questa “finzione” i beneficiari legittimi del prigioniero di guerra romano riuscivano ad ereditare il suo patrimonio.
L'attività patrimoniale degli schiavi e i delitti
I servi, pur non avendo una capacità giuridica, possedevano una discreta capacità di agire. Quest'ultimi difatti potevano compiere atti giuridici. La regola generale afferma che gli effetti positivi, derivanti dalla chiusura di negozi da parte degli schiavi, ricadevano sui padroni, mentre le obbligazioni, contratte dagli schiavi in seguito alla chiusura di negozi, cadevano nel nulla, in quanto gli schiavi non avevano il diritto di contrarre le obbligazioni.
Questa affermazione è giusta fino ad un certo punto, in quanto gli schiavi potevano contrarre delle obbligazioni naturali, con il quale il creditore non poteva però chiamare in giudizio né lo schiavo né il padrone.
Con l'inizio dell'epoca preclassica, nella quale l'economia subisce un forte mutamento, passando da un carattere agricolo-pastorizio ad un carattere dinamico e commerciale, i padroni iniziarono a porre i servi a capo delle loro imprese. Da questo momento i servi iniziarono ad avere una grande responsabilità e soprattutto una grande capacità giuridica.
Da questo momento si inizia a ritenere impossibile il fatto che le obbligazioni tratte dai servi non potessero cadere sul padrone. Il pretore difatti iniziò a “creare” delle azioni esperibili, dai creditori, nei confronti dei padroni dei servi che avevano tratto l'obbligazione.
In questo contesto troviamo l'azione insistoria, esperibile nei confronti del padrone, qualora il servo, a capo di un'azienda commerciale terrestre, avesse tratto un'obbligazione; e l'azione exercitoria, esperibile sempre nei confronti del padrone del servo a capo, però, di un'azienda commerciale marittima.
Contemporaneamente iniziò a diffondersi il peculio, ovvero una serie di beni mobili (come ad esempio del denaro) di proprietà del padrone. Questi peculio venivano dati dal padrone allo schiavo; quest'ultimo ne assumeva però solo il possesso, in quanto restavano sempre di proprietà del padrone.
Molto spesso poteva capitare che uno schiavo a capo di un'azienda potesse concludere dei negozi giuridici e contrarre delle obbligazioni utilizzando il peculio donatogli dal padrone. In questo caso al creditore potevano essere concesse diversi tipi di azioni da esperire verso il padrone:
- L'azione in quod iussu, esperibile nei confronti del padrone qualora quest'ultimo abbia ordinato esplicitamente al suo servo la chiusura del negozio;
- Quando, invece, dalla chiusura del negozio tramite l'utilizzo del peculio da parte dello schiavo veniva contratta un'obbligazione svantaggiosa, il creditore poteva utilizzare l'azione de peculio, con il quale il padrone doveva risarcire il debitore con una somma pari al valore del peculio;
- Quando, invece, dalla chiusura del negozio tramite l'utilizzo del peculio nasceva un'obbligazione vantaggiosa nei confronti del padrone (es: lo schiavo acquistava frumento da dare ai cavalli del padrone), al creditore veniva concessa l'azione de in rem verso, con la quale il padrone doveva risarcire il creditore con una somma pari al valore dell'arricchimento.
Esiste poi un'ultima azione, in questo contesto, esperibile nei confronti del padrone. Quando il servo, tramite l'utilizzo del peculio, concludeva delle attività speculative, di guadagno illegale, su ordine del padrone, il pretore obbligava quest'ultimo a risarcire i vari creditori ripartendo a loro il guadagno derivato dall'attività illegittima. Qualora questo peculio non venisse suddiviso equamente, i vari creditori potevano esercitare, nei confronti del padrone, l'azione tributaria.
Poteva capitare che i servi commettessero dei reati, dei delitti dal quale nascevano delle obbligazioni. Chiaramente, per lo stesso motivo visto prima, i servi non potevano assumersi le obbligazioni. In questo caso le obbligazioni venivano invece contratte dai padroni, che, per rimediare ai delitti commessi dagli schiavi, dovevano pagare una sanzione pecuniaria, spesso molto salata. Qualora fosse inconsapevole del delitto commesso dallo schiavo, per evitare di pagare questa somma il padrone poteva decidere di dare a nossa il servo, ovvero di donare quest'ultimo alla parte offesa, alla vittima del delitto. Questa dazione a nossa non libera però del tutto il padrone dalle conseguenze del delitto.
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