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I LIBERTI E LE MANOMISSIONI
liberti
Oltre alle persone libere e agli schiavi troviamo i ; ovvero schiavi liberati.
Lo strumento più diffuso per liberare gli schiavi era la manomissione, ovvero un atto con la quale il
padrone liberava volontariamente il proprio schiavo.
Queste manomissioni potevano essere di due tipi: civili o pretorie.
manomissioni civili
Le sono quelle riconosciute dal diritto civile e attribuiscono al liberto non
solo la libertà ma anche la cittadinanza. Queste possono essere di tre tipi:
Manomissione vendicta: questa avviene tramite un in iure cessio, ovvero un finto processo
• i tribunale nel quale troviamo la figura del magistrato, del padrone e dell'assertore della
libertà (esso rappresenta lo schiavo in quanto quest'ultimo non ha il diritto di stare in
tribunale). In questa manomissione il rappresentante dello schiavo rivendicherà la libertà del
servo e, se il padrone tace (approva), il magistrato sentenzierà il passaggio da “persona
schiava” a “persona libera”. A partire da Giustiniano la manomissione vendicta poteva
essere svolta fuori dal tribunale ed in via del tutto informale.
Manomissione per testamento: avveniva quando il padrone, tramite una formula ben
• precisa, all'interno del testamento liberava il suo schiavo. Questa aveva un effetto immediato
(appena il padrone moriva lo schiavo diventava libero) ma poteva valere solo se lo schiavo
era di proprietà del testatore.
Se lo schiavo non apparteneva al testatore, esso poteva liberarlo comunque tramite un
fedecommesso, nel quale pregava l'erede del suo testamento di liberare lo schiavo citato al
suo interno. Chiaramente la manomissione per fedecommesso aveva effetto solo quando
l'erede adempiva all'obbligazione.
Manomissione censu (per censimento): avveniva automaticamente quando il padrone
• scriveva il nome del servo nel censimento (ovvero l'elenco scritto dei cittadini romani).
manomissioni pretorie
Troviamo poi le , ovvero per opera del pretore.
Queste non davano la cittadinanza al liberto ma solo una libertà di fatto ; ciò vuol dire
che la persona poteva vivere e circolare come persona libera, ma essa era, dal punto di vista civile,
giuridicamente sotto la proprietà del padrone. Ciò vuol dire che, qualora avesse voluto, il padrone
poteva rivendicare la proprietà del liberto manomesso dal pretore.
Per tutelare il liberto sotto questo punto di vista, il pretore, non concedeva delle azioni al liberto ma
negava la concessione dell'azione di rivendicazione al padrone.
Iunia Norbana
In un secondo momento fu emanata la legge “ ”, grazie alla quale lo schiavo
liberato dal pretore diveniva latino. Era quindi pienamente libero ma non cittadino.
Il latino al punto di morte era considerato schiavo in quanto i suoi beni veniva ereditati dal padrone.
Esisteva poi una manomissione speciale, di carattere informale, nel quale il padrone, secondo la
propria volontà liberava lo schiavo all'interno di una chiesa e davanti ad un certo numero di
sacerdoti (questa è la manomissione in sacrosantis ecclesiis)
IL DIRITTO DI PATRONATO
Abbiamo visto che tramite la manomissione si poteva acquistare la libertà e in certi casi anche la
cittadinanza. Possiamo quindi affermare che la manomissione concedeva anche una discreta
capacità giuridica, anche se il liberto era comunque minorato dal punto di vista del diritto pubblico
e del diritto privato. diritto di patronato
Questa minorazione consisteva nel .
Il diritto di patronato è un diritto che vincolava per sempre il liberto al patrono (padrone). Questo
vincolo poteva essere reciproco (come nel caso degli alimenti) ma il più delle volte era
svantaggioso per il liberto.
Questo diritto di patronato è caratterizzato da tre elementi, ovvero l'ossequio, le opere e i beni.
ossequio
Per intendiamo il fatto che il liberto non poteva chiamare in giudizio, senza previa
autorizzazione del magistrato, il suo patrono e tanto meno poteva infamare quest'ultimo. Qualora
l'ossequio non venisse rispettato il liberto poteva essere accusato dal padrone di ingratitudine;
questo poteva comportare la revoca della libertà (il liberto tornava quindi a essere schiavo).
opere
Il secondo elemento erano le ; ovvero delle giornate lavorative che il liberto doveva svolgere
presso il padrone. Queste opere veniva giurate dal liberto quando era ancora schiavo o promesse in
seguito alla liberazione tramite una normale stipulazione (questi giuramenti implicavano
chiaramente degli obblighi giuridici da rispettare). Qualora i liberto non svolgesse le opere
prestabilite il pretore concedeva al patrono l'azione operarum, da esperire nei confronti del liberto
stesso. Queste opere potevano riguardare lo svolgimento di una certa forma d'arte o dei semplici
lavori domestici. bene
L'ultimo elemento del diritto di patronato è il .
Con “bene” intendiamo il fatto che se il liberto non avesse scritto testamento e non avesse avuto
figli, la sua eredità sarebbe andata tutta nelle mani del patrono e dei rispettivi figli.
Se, invece, il liberto aveva scritto un testamento, nella quale però i beneficiari non erano i figli ma
altri parenti (per esempio il fratello o lo zio), l'eredità andava al 50% a coloro citati nel testamento,
l'altro 50% andava al patrono ed ai rispettivi figli.
Il diritto di patronato si estingueva alla morte; ciò vuol dire che i figli dei liberti nascevano ingenui
(completamente liberi). IL PADRE DI FAMIGLIA
persone sui iuris
Un'altra distinzione fondamentale affrontata da Gaio è quella tra , ovvero
persone alien iuris
persone di proprio diritto, e , ovvero persone i cui loro diritti sono sottoposti
alla potestà di un'altra persone. la famiglia
Da questa distinzione nasce un'ulteriore differenza tra due tipi diversi di famiglia:
proprio iure , ovvero la famiglia nucleare, intesa come famiglia in senso stretto con i genitori e i
famiglia communi iure
figli, e la , ovvero una famiglia allargata, nella quale rientrano tutti i
parenti maschi derivanti da un unico capostipite.
Un altro elemento da segnalare è il passaggio da famiglia proprio iure alla famiglia commune iure:
esso avveniva alla morte del pater, dove, di conseguenza, le persone alien iuris (ovvero i figli)
diventavano sui iuirs e la famiglia si allargava. pater
Chiaramente, all'interno di una famiglia, l'elemento più importante era il ; esso poteva
esercitare vari poteri:
DOMINUS: questo era il potere che il pater esercitava sul proprio servo.
• PATRIA POTESTAS: questo è il potere che il pater esercitava sui figli derivati da
• un'unione legittima (quelli nati da un unione illegittima non erano sotto la potestà del pater
naturale)
Questo potere permetteva al pater di vendere, di torturare, di punire e perfino di uccidere,
almeno fino ad un certo punto della storia romana, i propri figli.
E' chiaro che piano piano i figli furono sempre più tutelati e il potere del pater su questi
ultimi sempre più limitato.
La potestà sui figli si estingueva alla morte del pater, ma poteva essere persa anche prima;
capitis deminutio massima
per esempio tramite una (qualora il padre venisse
condannato a morte, a lavori forzati a vita o reso prigioniero in guerra), tramite una capitis
adrogatio
deminutio minima, ovvero se il pater veniva adottato, tramite l' , da un altro pater
(ciò vuol dire che il pater diventava da persona sui iuris a persona alien iuris, perdendo di
conseguenza la potestà sui propri figli legittimi). dare in adozione
Poteva essere persa volontariamente, se il pater decideva di il proprio
emancipazione
filglio (l'adozione prevedeva prima una mancipatio), o tramite l' .
Andiamo a spiegare il processo di emancipazione: inanzitutto per emancipare un figlio
maschio servivano tre mancipatio, per la figlia femmina ne bastava uno solo.
Il pater si avvaleva di un fiduciario al quale mancipava il proprio figlio. Il fiduciario tramite
una manomissione vendicta faceva tornare indietro il figlio al pater; così per due giri.
In seguito avveniva la terza mancipatio al fiduciario, quest'ultimo però, a differenza delle
altre volte, lo reimancipava al pater, in quanto era quest'ultimo a manometterlo per l'ultima
volta (in quanto così poteva acquistare il diritto di patronato sul figlio manomesso).
MANUS: La manus è il potere che il pater esercitava sulla moglie e sulle mogli dei sui figli.
• Questo non era però un vero e proprio matrimonio.
La manus poteva essere acquisita dal pater tramite tre diversi meccanismi: ovvero il
coemptio , che consisteva in una vera vendita della moglie (dall'epoca preclassica questa
conferratio
vendita iniziò ad essere solo simbolica), la , ovvero una cerimonia solenne,
tenuta in chiesa; essa consisteva in dei tributi al dio Giove e nello spezzare un pezzo di
focaccia di farro. usus
L'ultimo meccanismo per acquistare la manus è l' : questo ha la caratteristica di essere
sussidiario, ciò vuol dire che poteva essere utilizzato anche in altri contesti di acquisto,
diversi dal matrimonio (veniva infatti utilizzato per l'acquisizione della proprietà di molte
cose mobili ed oggetti).
Nel contesto della manus l'usus consisteva nella convivenza di un anno tra futuro marito e
futura moglie; alla fine di questa convivenza il pater acquistava la manus sulla moglie.
L'usus poteva però essere interrotto, qual'ora la moglie fuggisse per tre notti di seguito dalla
convivenza col pater.
Passando sotto la manus del pater la moglie, dal punto di vista giuridico, diventava figlia del
pater e sorella dei suoi figli; ciò vuol dire che aveva, proprio come i figli, una condizione di
favore nella successione ereditaria.
Se la donna, prima di finire sotto la manus del pater, era un persona sui iuris, tutti i suoi beni
andavano al pater.
A partire dall'epoca preclassica i matrimoni iniziarono ad essere sidemanus, ovvero liberi
dalla manus. sulle
MANCIPIUM: questo è il potere che il pater poteva esercitare sui figli di altri pater;
• persone, quindi, in mancipio.
Queste persone potevano essere mancipate da un altro pater per varie motivazioni: per una
vendita reale, per una vendita fiduciaria, dandoli a nossa.
In tutti questi casi il pater a cui venivano venduti o dati a nossa i figli altrui poteva esercitare
il mancipium su questi ultimi.
GLI IMPUBERI “SUI IURIS”
impuberi
Gaio afferma che non solo i pater sono persone “sui iuris”, ma anche gli .
Gli impuberi sono i bambini minori di 14 anni se maschi e le bambine minori di 12 anni se
femmine. Un bambino poteva diventare “sui iuris” in seguito alla morte del padre o in seguito ad un
a manomissione