L'usufrutto
L'usufrutto è un diritto con il quale, all'usufruttuario, vengono concessi l'uso e i frutti della cosa di cui egli non è proprietario (di una cosa altrui). Questo è un diritto che, a differenza delle servitù, riguarda l'interesse della persona. È difendibile tramite un' actio in rem. È quindi identificabile come un diritto reale sulle cose altrui.
Inizialmente l'usufrutto veniva utilizzato come diritto di garanzia a favore della moglie vedova, per il suo sostentamento. Il de cuius (colui che scriveva il legato) trasmetteva la proprietà dei suoi beni ai figli, mentre il diritto di usufrutto su tali beni andava in capo alla moglie.
Diritto a termine
L'usufrutto è un diritto a termine; il termine massimo è la morte dell'usufruttuario. Esso è applicabile sulle cose inconsumabili. L'usufruttuario, colui che possiede questo diritto, non è possessore della cosa altrui ma solamente detentore.
L'usufruttuario fa suoi i frutti della cosa (e non la cosa). Se la cosa è naturalmente fruttifera (un albero da frutto, per esempio), basta la presa di possesso dei frutti per far sì che quest'ultimo ne diventi proprietario. Se invece la cosa non è naturalmente fruttifera, l'usufruttuario può acquistarne i frutti civili.
Vincoli
L'usufruttuario ha anche dei vincoli. Questi riguardano il fatto che, alla scadenza del termine, egli deve riconsegnare la cosa al nudo proprietario così com'era stata data inizialmente; inoltre tutte le spese di manutenzione del bene sono a carico dell'usufruttuario.
Questi vincoli nascono da una stipulazione fatta tra il nudo proprietario e l'usufruttuario, nella quale quest'ultimo promette l'uso adeguato del diritto, di non agire in maniera dolosa e di restituire la cosa al termine del diritto. Questa promessa viene chiamata “cautio fructuaria”. Questa “cautio fructuaria” era indispensabile per la validità del diritto e avveniva in presenza di testimoni.
Il nudo proprietario poteva esercitare, verso l'usufruttuario o verso chiunque si appropriasse illegittimamente del suo bene, vari tipi di azione di rivendicazione. Queste erano tutte azioni in personam (in quanto, in questo specifico contesto, il proprietario possiede una sorta di diritto di credito verso colui che gli ha sottratto il bene; parliamo quindi di diritto relativo).
Modi di costituzione
Diversi sono i modi di costituzione del diritto di usufrutto. Per quanto riguarda le costituzioni civili sono la in iure cessio, la mancipatio, il legato di usufrutto e l'aggiudicazione. Per quanto riguarda la costituzione onoraria (dal magistrato) parliamo di stipulazione, quasi traditio.
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