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L'USUFRUTTO
Questo è un diritto con la quale, all'usufruttaio, vengono concessi l'uso e i frutti della
cosa di cui essi non è proprietario (di una cosa altrui).
Questo è un diritto che, a differenza delle servitù, riguarda l'interesse della persona. E' difendibile
actio in rem
tramite un' . E' quindi identificabile come un diritto reale sulle cose altrui.
Inizialmente l'usufrutto veniva utilizzato come diritto di garanzia a favore della moglie vedova, per
il suo sostentamento. Il de cuius (colui che scriveva il legato) trasmetteva la proprietà dei suoi beni
ai figli, mentre il diritto di usufrutto su tali bene andava in capo alla moglie.
diritto a termine
L'usufrutto è un ; il termine massimo è la morte dell'usufruttaio. Esso è
cose inconsumabili.
applicabile sulle
L'usufruttaio, colui che possiede questo diritto, non è possessore della cosa altrui ma solamente
detentore.
L'usufruttaio fa suoi i frutti della cosa (e non la cosa). Se la cosa è naturalmente fruttifera (un albero
da frutto per esempio) basta la presa di possesso dei frutti per far si che quest'ultimo ne diventi
proprietario. Se invece la cosa non è naturalmente fruttifera, l'usufruttaio può acquistarne i frutti
civili. vincoli
L'usufruttaio ha anche dei . Questi riguardano il fatto che, alla scadenza del termine, esso
deve riconsegnare la cosa al nudo proprietario così come gli è stata data inizialmente; inoltre tutte le
spese di manutenzione del bene sono a carico dell'usufruttaio.
Questi vincoli nascono da una stipulazione fatta tra il nudo proprietario e l'usufruttaio, nella quale
quest'ultimo promette l'uso adeguato del diritto, di non agire in maniera dolosa e di restituire la cosa
cautio fructuaria
al termine del diritto. Questa promessa viene chiamata “ ”. Questa “cautio
fructuaria” era indispensabile per la validità del diritto e avveniva in presenza di testimoni.
Il nudo proprietario poteva esercitare, verso l'usufruttaio o verso chiunque persone che si
appropriasse illegittimamente del suo bene, vari tipi di azione di rivendicazione. Queste erano tutte
azioni in personam (in quanto, in questo specifico contesto, il proprietario possiede una sorta di
diritto di credito verso colui che gli ha sottratto il bene; parliamo quindi di diritto relativo).
costituzioni
Diversi sono i modi di costituzione del diritto di usufrutto. Per quanto riguarda le
civili sono la in iure cessio, la mancipatio, il legato di usufrutto e l'aggiudicazione. Per quanto
costituzione onoraria
riguarda la (dal magistrato) parliamo di stipulazione, quasi traditio e
semplice permesso da parte del nudo proprietario. La costituzione onoraria avveniva soprattutto
quando il diritto di usufrutto veniva concesso da un proprietario provinciale.
usucapione
E' bene sottolineare che con Giustiniano anche l' viene ritenuta idonea per la
trasmissione del diritto di usufrutto (per lo stesso motivo visto con le servitù prediali ed il quasi
possesso). modi di estinzione
Diversi sono i di tale diritto. Il diritto di usufrutto si estingueva con il termine,
con la morte dell'usufruttaio, con la rinuncia in iure cessio a favore del proprietario, con la
consolidazione, ovvero con l'acquisto della nuda proprietà da parte dell'usufruttaio, quando la cosa
diventava incommerciabile o veniva distrutta o con una capitis deminutio. E' bene specificare che
capitis deminutio minima.
Giustiniano abolì, come causa di estinzione del diritto di usufrutto, la
Per quanto riguarda la difesa di tale diritto, l'usufruttaio poteva esperire un'azione chiamata
rivendicazione di usufrutto
“ ” non solo contro il proprietario della cosa, ma anche contro
chiunque impedisca il pieno godimento del suo diritto.
I senatoconsulti, una delle principali fonti del diritto nell'epoca classica e postclassica, crearono