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RISERVA ALLA LEGGE ORDINARIA
La materia riservata va disciplinata dalla legge parlamentare oppure da un atto di Governo avente forza di legge. La legge opera come strumento di garanzia del principio democratico perché gli atti del Governo vengono sottoposti al controllo del Parlamento. Si identifica: argomento letterale, sistematico, storico.
Quando c'è riserva di legge ordinaria che contempla la due possibilità:
- Si pone il divieto di interventi da parte di atti diversi dalla legge (atti normativi primari) = aspetto negativo
- Obbligo per la legge di intervenire nella materia riservata
Un intervento normativo di fonte secondaria può essere escluso (riserva assoluta) oppure limitato (riserva relativa):
- Riserva assoluta: solo atti normativi primari
- Si trova principalmente della parte della Costituzione dedicata alle libertà fondamentali:
- Art 13.2 – la libertà sia limitata nei soli casi e modi previsti dalla legge = le limitazioni
individuare i principi, regolare gli aspetti essenziali della materia.
La Costituzione pone un vincolo al legislatore che deve dettare la disciplina generale della materia e al potere esecutivo i cui atti sono sottoposti al principio di legalità sostanziale. Il regolamento potrà poi aggiungere le norme di dettaglio, attenendosi a quanto indicato dalla legge.
- Art. 23 Cost.
- Art. 23.2 Cost.
- Art. 95 Cost.
- Art. 97.1 Cost.
RISERVA DI LEGGE ORDINARIA RINFORZATA:
La Costituzione riserva la materia alla legge ordinaria, ponendo ad essa dei vincoli: (es. Art.16 Cost.)
- Vincolo del contenuto
Vincoli procedurali (es. Art. 9 Cost.)
- La legge del Parlamento può regolare solo i casi previsti, eccezionali di necessità e d'urgenza. Se non è relativa a questi contenuti, è una legge illegittima.
La Costituzione non si limita a riservare la disciplina di una materia alla legge ma pone ulteriori vincoli al legislatore.
Riserva di legge rinforzata
per contenutoLe riserve rinforzate per contenuto Art. 79 Cost.:” L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata amaggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale”.- Si hanno in quei casi in cui la Costituzione prevede una regolazione anche alla legge ordinaria solo con contenutiparticolari:o Art 14.3: consente al legislatore di dettare regole speciali, meno rigide per le perquisizioni domiciliari –quindi derogatorie rispetto al comma 2 “motivi di sanità e di incolumità pubblica” / “per fini economici efiscali” = la guardia di finanza può entrare negli uffici a controllare i documenti contabili senza il “mandato”del giudiceo Art 16.1: consente al legislatore di limitare la libertà di circolazione, ma solo con regole che dispongono “ingenerale per motivi di sanità o di sicurezza”.o Art 43: consente alla legge“a fini di utilità generale” di “nazionalizzare” le imprese, non in via generale ma solo individuando “determinate imprese o categorie di imprese” → Per limitare il potere del legislatore, in modo che le leggi che intendessero comprimere la sfera di libertà degli individui potranno essere considerate legittime soltanto a condizione che siano razionalmente giustificabili nella Costituzione e non discriminatorie.
Riserva di legge rinforzata per procedimento → La Costituzione prevede che la disciplina di una certa materia debba essere posta seguendo un procedimento legislativo aggravato o rinforzato rispetto al normale procedimento legislativo.
Per limitare il potere della maggioranza parlamentare nei confronti di minoranze (confessionali, territoriali) chiamate a partecipare al procedimento legislativo che le riguarda.
Procedimento legislativo rinforzato per procedimento
Art. 7 – I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, già
Regolati dal "Concordato", possano essere modificati solo previo accordo tra le due parti. Nel procedimento l'iniziativa sarà anticipata da un accordo già stipulato e il Parlamento non potrà procedere senza aver raggiunto un punto comune.
Art. 8 - confessioni religiose- Art. 132 e 133 – Circoscrizioni territoriali delle Regioni, Province e comuni: attraverso l'obbligo di consultazione delle assemblee elettive locali e della popolazione interessata, vengono introdotti rafforzamenti della formazione della legge costituzionale, statale e regionale.
Queste leggi non sono sottoponibili al referendum abrogativo perché sono a protezione e tutela di una minoranza.
Per adottare delle modifiche ad un territorio che interessano una piccola comunità, è necessaria in primis una legge che consulti i soggetti interessati. Solo, in seguito, si procederà con una legge costituzionale secondo quanto previsto dall'Art.
- 132-133. = riserva dilegge costituzionale rinforzata.
Alcune leggi, a seguito di una riforma del testo costituzionale devono essere approvate a maggioranza diversa da quella relativa:
- Come l'Art 79 che disciplina due classici atti di clemenza generale: Amnistia e Indulto.
AMNISTIA | INDULTO |
---|---|
Provvedimento che estingue i reati: ha l'effetto di bloccare i processi e di "sconto" sulle pene già irrogate dal giudice: ha l'effetto di sfoltire la popolazione carceraria. | Provvedimento che concede un'ol'effetto di bloccare i processi e di "sconto" sulle pene già irrogate dal giudice: ha l'effetto di sfoltire la popolazione carceraria. |
Determina l'estinzione del reato. | Causa l'estinzione (riduzione) della pena. |
GRAZIA: Atto di clemenza individuale concesso dal PdR ai sensi dell'Art 87 della Costituzione.
Prima della riforma dei 1992, questi due provvedimenti erano emanati dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere ma siccome si era fatto abuso di questi strumenti Il Parlamento vota una riforma drastica.
L'indulto possono essere concessi solo con legge formale, approvata a maggioranza dei 2/3 necessaria fino alla votazione dei singoli articoli.
Situazione paradossale: è più difficile fare una legge di amnistia e indulto che modificare la Costituzione. (vedi schema riassuntivo delle riserve costituzionali pag. 313)
Art 13 Cost. "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e → nei soli casi e modi previsti dalla legge. riserva di giurisdizione e riserva assoluta → In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge riserva rinforzata l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità.
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva".
"dalla legge" = leggi, decreti-legge, decreti-legislativi
"nei soli casi e modi previsti" = riserva di legge – solo leggi ordinarie, del Parlamento, aventi forza di legge
Corte Cost. 238/1996 LIBERTÀ PERSONALE: PRINCIPIO SUPREMO E DIRITTO INVIOLABILE
"rientra tra principi supremi come indefettibile nucleo essenziale dell'individuo, non diversamente dal contiguo estrettamente connesso diritto alla vita e all'integrità fisica, con il quale concorre a costituire la matrice di ogni altro diritto costituzionalmente protetto"
"Art. 13 è norma immediatamente precettiva (Corte Cost. 2/1956) configura
in capo al singolo un diritto soggettivo perfetto e valevole erga omnes, tanto nei confronti dei pubblici poteri che dei privati, e non può essere limitato se non alle condizioni stabilite dalla stessa Costituzione (Corte. Cost. 122/1970)"
ART. 13 E LE GARANZIE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
-
Riserva assoluta di legge – Art 13.2
Impegna il legislatore a rispettare il principio di tassatività in ordine all'individuazione dei casi e modi di restrizione della libertà personale:
- Legge deve indicare le fattispecie dei reati (casi) con un grado di determinatezza e precisione tale da consentire di distinguere le condotte lecite e illecite
- La legge deve indicare le misure restrittive (modi) della libertà personale
-
Riserva di giurisdizione e l'atto motivato – Art 13.2
Attribuzione all'autorità giudiziaria della competenza all'emanazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. L'autorità
Costituzione c'è uno schema a spirale prec