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CITTADINI E STRANIERI

Presupposto indefettibile per la qualifica di cittadino romano è il possesso dello status libertatis: non può esservi cittadinanza senza libertà. Chi non è cittadino è definito peregrinus, e le differenze di trattamento giuridico tra cittadini e stranieri sono nette: ai primi è riservato il ius civile, mentre ai secondi si applica il ius gentium; inoltre solo ai cives è attribuito il pieno godimento dei diritti.

Onomastica il sistema onomastico romano è basato sui tria nomina:

  • Praenomen (nome) assegnato con la nascita;
  • Nomen (cognome) lega i discendenti da un lontano capostipite comune (appartenenza a una gens);
  • Cognomen appellativo inizialmente attribuito a un individuo per i suoi tratti distintivi, virtù personali o luogo di provenienza, e poi trasmesso per via ereditaria.

Le donne non possiedono il prenome, ma solo il nome e il cognome, a volte.

accompagnati dal nome del marito al genitivo o dal patronimico. Gli schiavi presentano solo il nome comune, seguito da quello del proprietario al genitivo. In età arcaica, il criterio di acquisto della cittadinanza è soprattutto etnico, applicato in presenza di iustum matrimonium, che presuppone il conubium: per una discendenza legittima si richiede dunque la cittadinanza romana del padre regolarmente sposato all'atto del concepimento. Fuori da iustae nuptiae, il figlio è cittadino solo se nasce da madre cittadina al momento del parto; successivamente, la lex Minicia (100 a.C.) dispone che il figlio nato dall'unione tra donna romana e uomo straniero sfornito di conubium sia di condizione peregrina. -> Tipi di civitates la maggioranza dei peregrini è tale per far parte di comunità formalmente indipendenti da Roma, ai cui ordinamenti civici si concede perciò, secondo le circostanze, maggiore o minore autonomia. con cui viene

Riconosciuta l'autonomia alle singole città, il massimo riconoscimento si attua con il foedus, le quali diventano civitates liberae et foederate; poi ci sono le civitates sine foedere liberae, non strette da alleanza con Roma ma caratterizzate dal godimento di alcune libertà; e poi le civitates autonome di fatto, riconosciute come autonome, anche se in mancanza di un riconoscimento formale. In genere, gli assetti istituzionali e gli equilibri politici interni a queste città non vengono toccati, purché si riconosca la supremazia politica e militare di Roma, e se ne osservino le direttive.

I Peregrini comprendono i peregrini alicuius civitatis, di una data città alla quale Roma abbia riconosciuto autonomia, anche se solo in via informale; i peregrini nullius civitatis, sui diritti dei quali le autorità romane possono intervenire discrezionalmente secondo opportunità; e i peregrini dediticii, cioè membri di comunità

civiche assoggettate da Roma e non più ricostituite, per cui per loro non è neppure possibile vantare il proprio originario ordinamento giuridico.

o Latini prisci latini più antichi che godono, in territorio romano, di un trattamento speciale: possiedono il ius commerci, il ius connubii, cioè il diritto di sposare un cittadino romano, e il ius migrandi, cioè il diritto di acquistare la cittadinanza trasferendosi stabilmente a Roma. I Latini prisci scompaiono con l'estensione della cittadinanza romana a tutti gli italici, nel I secolo a.C.

o Latini coloniarii membri delle colonie latine fondate da Roma dopo il 338 a.C., ai quali vengono riconosciuti il ius commerci, il ius connubi, il ius suffragii e il ius honorum, cioè il diritto di diventare cittadini per aver ricoperto una carica magistratuale. Equiparati a costoro vi sono i Latini Iuniani, cioè gli schiavi liberati secondo il ius honorarium. L'estensione

La concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'Impero, ordinata da Caracalla nel 212 d.C., provoca una netta cesura rispetto al passato sul piano dello status di cittadini.

Lo status familiae —> condizione giuridica propria dei membri di una medesima unità familiare costituita intorno all'interno di questo gruppo, definito a un pater familias. In familia proprio iure, si distinguono:

  • “di diritto proprio”: Persone sui iuris, pienamente autonome, è soltanto il pater familias;
  • “di diritto altrui”: Persone alieni iuris, i restanti membri sono subordinati alla potestà del pater.

L'elemento che regge l'intera organizzazione della familia è l'essere tutti membri. Dunque, in familia proprio iure, tutti sono sottoposti alla potestà del pater familias in vita. Soltanto colui che non è soggetto alla potestà di altri ed è dunque sui iuris, può essere titolare di situazioni e

Rapporti rilevanti per il diritto (possiede soggettività giuridica). Anche la donna libera e cittadina può essere sui iuris se non sia sottoposta ad altri: in questo caso è una mater familias; al contrario del pater familias, però non può porre in essere da sola atti rilevanti per il diritto, né può esercitare la potestas sui figli (la donna è dotata di soggettività limitata).

Al pater familias è concesso di fare tutto ciò che non sia espressamente vietato, e la sua figura costituisce il punto di riferimento privilegiato delle numerose discipline dettate dal ius civile e dal ius honorarium.

Di regola, è con la morte del pater familias che cessa il vincolo potestativo sui figli, con il conseguente mutamento dello status familiae di questi ultimi, che da alieni iuris diventano sui iuris e a loro volta patres, costituendo ciascuno una nuova familia proprio iure. La moglie del pater familias deceduto diventa sui iuris.

iuris, mentre le mogli dei figli passano nella manus dei rispettivi mariti. Dal punto di vista economico, la titolarità del patrimonio familiare passa dal pater ai fliii, senza però che tra costoro si proceda a una divisione dei beni: si costituisce invece un regime di comproprietà tra i figli (consortium ercto non cito). Tripartizione sulla base del potere paterno:
  • Potestas esercitata sugli schiavi e sui figli nati da giuste nozze;
  • Manus investe le donne libere, entrate a far parte della famiglia del pater in virtù di un matrimonio cum manu, contratto con il pater stesso o con un suo sottoposto;
  • Mancipium esercitata sulle persone libere vendute al pater per mezzo di mancipatio. Un pater familias a questo punto, il figlio è di proprietà di colui che l'ha può infatti vendere il proprio figlio a un altro pater: comprato, ma è ancora sottoposto alla potestà di suo padre. Con le XII

Tavole viene introdotto un limite al ius vendendi, considerando come abuso la vendita del figlio per più di tre volte e punendo in tal caso il pater con la perdita della potestà. Il potere del pater familias sugli schiavi si chiama dominica potestas, quello sui figli patria potestas, quello sulla moglie manus e quello sulle res (prevalentemente terreni e animali) si chiama dominium. Tutto il potere complessivo e indistinto del pater familias, che quindi comprende tutti gli altri poteri, si chiama mancipium. Man mano che passa il tempo, il potere del pater diventa sempre più specifico e settoriale. In particolare, il dominium, il potere sulle cose, con il tempo perde il suo aspetto potestativo e assume un aspetto economico.

LA FAMIGLIA E IL MATRIMONIO

Familia comunità di persone legate da vincoli di sangue o di diritto alla figura di un capo, il pater familias.

O Familia proprio iure composta da coloro che si trovano sotto la potestà di un

pater in vita;—>o Familia communi iure formata dai liberi attualmente sui iuris, essendo deceduto il capofamiglia, mache sarebbero sotto la potestà di costui se egli fosse ancora in vita (comprende anche i defunti).—> —> legame giuridico tra le generazioni all’interno dellao Adgnatio legame di diritto familia.—> —> salvo l’impedimento al matrimonio.o Cognatio legame di sangue non ha rilevanza giuridica,per il fatto che mentre in quest’ultima il capofamiglia,La gens si distingue dalla familia communi iure purdefunto, è ancora ben vivo nella memoria di coloro che gli erano sottoposti, nella gens invece i vincoli diappartenenza si vanno allentando fino a diventare flebili e a ridursi soltanto al nomen. I gentiles sono coloroche appartengono alla medesima gens, la quale, dunque, si forma e si consolida con il proliferare di nucleifamiliari originati da un unico pater in tempi lontani; tuttavia, da un punto di

Vista strettamente giuridico, l'importanza dei membri della gens è limitata alla sola epoca arcaica. La familia romana ha una struttura gerarchica, al cui centro è il pater familias vivente, con poteri quasi assoluti (soprattutto in età arcaica):
  • All'atto della nascita di un figlio, il Ius exponendi pater familias può esercitare la facoltà di abbandonare il neonato (expositio), disconoscendone la discendenza legittima. Questa pratica viene compiuta soprattutto nei confronti dei bambini nati deformi e dei figli ritenuti illegittimi.
  • Ius vendendi diritto di vendita del sottoposto, tramite lo strumento giuridico della mancipatio, che verso il padre e verso l'acquirente. Spesso il negozio ha il porta ad uno stato di duplice assoggettamento, nell'interesse del compratore, in rapporto al quale il soggetto venduto viene definito liber in causa mancipii.

“nossa”, Ius noxae dandi diritto di dare a per consentire che il sottoposto sia punito da un terzo. Tale potere viene esercitato quando il figlio o lo schiavo compiono un illecito di natura delittuosa (delictum); il può liberarsi da ogni responsabilità consegnando il colpevole all’offeso, pater che può punirlo o sfruttarnela forza-lavoro a titolo di riparazione del danno subito.

Ius vitae ac necis diritto di vita e di morte, esercitato indistintamente su tutti i sottoposti in base al giudizio del pater. Si tratta di un potere in origine illimitato, che successivamente viene circoscritto dal costume sociale e dell’ordinamento.

Ius corrigendi diritto di correggere il figlio. La centralità del pater familias è evidente anche sotto il profilo relativo alla successione testamentaria: ciascun cittadino sente infatti l’esigenza di adoperarsi affinché i suoi culti familiari vengano trasmessi.

allegenerazioni successive. Di conseguenza, l'heres designato come successore è cons

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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca.bortolotto13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzacchi Chiara.