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PARTE I DELLA COSTITUZIONE: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

art. 13: "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3].

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione.

“In casi previsti dalla legge” (non dice quale legge, quindi, riserva di legge relativa), o da atti aventi forza e valore di legge (quindi anche un decreto legge o un decreto legislativo).

In casi di necessità e urgenza, il Governo emana un decreto legge che ha la stessa forza e valore di una legge e con quel decreto si può intervenire laddove c'è bisogno.

Un soggetto è ritenuto innocente fin quando la sua condanna non è passata in giudicato. Quando passa in giudicato non ha più appello, non può difendersi, non può ricorrere, ha già passato tutti i gradi di giudizio e la sentenza definitiva ha dichiarato che lui è colpevole.

Art 14: “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [cfr. artt. 13, 111 c. 2].

Gli

accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.” Con leggi speciali non si intende leggi costituite ad hoc (perché si può essere incriminati per un reato solo se la legge è antecedente al reato) ma leggi dedicate esclusivamente a situazioni particolari. 15: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. 111 c. 1] con le garanzie stabilite dalla legge.” La corrispondenza è libera e segreta. Se qualcuno apre la corrispondenza di un altro è un reato. Es. i portieri di un condominio consegnano la corrispondenza ma non si permettono di aprirla, a meno che non vi sia l'autorizzazione da parte della persona interessata. Con autorità giudiziaria si intende

La magistratura e questa può ordinare che sia sequestrata una corrispondenza, con dei limiti che la legge stabilisce. Il problema si pone con le chat, la posta elettronica. I sistemi tecnologici devono avere sempre delle garanzie stabilite per legge. Quindi la polizia postale ha il compito di verificare che non si verifichino reati dal punto di vista della corrispondenza.

Nel limitare la libertà della corrispondenza, il giudice deve fornire obbligatoriamente la motivazione perché attraverso quest'ultima è possibile fare ricorso.

Es. la motivazione legata a un sequestro: sequestrare una corrispondenza, sequestrare un telefono con tutte le chat per risalire a una responsabilità penale.

Es. la motivazione legata a intercettazioni ambientali, che devono sempre essere autorizzate per legge dall'autorità giudiziaria, cioè da un magistrato. Nessuno può intercettare i discorsi e utilizzarli a fini processuali se non vi è

l'articolo 16 della Costituzione italiana.

Un decreto legge. Un dpcm è un atto avente forza di legge solo se alla base c'è un decreto legge cioè un decreto del Consiglio dei Ministri (e non un decreto solo del Presidente del Consiglio dei Ministri), con autorizzazione parlamentare, che va a disciplinare nei minimi dettagli quanto il decreto legge ha espresso.

Questo perché il Presidente del Consiglio dei Ministri è un organo solo (il Consiglio dei Ministri è formato da 3 organi: Consiglio dei Ministri, i singoli ministri e il Presidente del Consiglio dei Ministri) e non può avere un effetto legislativo ma ci deve essere la convivenza di tutti e tre gli organi per avere il potere di emanare un atto avente forza di legge.

Art 17: "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi"

Il diritto di riunione si distingue in modo netto dal diritto di associazione perché la riunione è una cosa libera, non calcolata, non numerica, non ci sono limiti

di ordine pubblico.”Questo significa che per le riunioni che si svolgono in luogo pubblico è necessario dare preavviso alle autorità competenti. Tuttavia, le autorità possono vietare tali riunioni solo se vi sono comprovati motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

incolumità pubblica.

Quindi quando ci si riunisce in un luogo pubblico, solo nei casi di motivi di sicurezza o incolumità pubblica bisogna dare l'avviso all'autorità. L'autorità può vietare le riunioni per comprovati motivi.

Es. se all'università si fa un convegno bisogna comunicarlo alla sicurezza dell'università. Questa può vietare solo per problemi di sicurezza e incolumità pubblica (es. se entriamo in 50 dove è consentita la presenza max di 18 persone).

art 18: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale"

Non esiste un'autorizzazione preventiva perché altrimenti si tratterebbe di censura.

Il costituente dice "in base alla legge penale": questo è un caso di riserva di legge assoluta rinforzata perché non dice solo legge ma anche penale.

è solo la legge penale che può intromettersi eventualmente e limitare il diritto di associazione. art 18 secondo comma: “Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare” Le associazioni segrete, se perseguono scopi politici mediante l'organizzazione di carattere militare e se sono fuori dal contesto di una caserma (in cui non c'è associazione ma un ordine prestabilito, infatti è un luogo tutelato dalle norme di legge in cui ci si può riunire per scopi militari), sono vietate. Il costituente ha scritto questo perchè ha paura di un attentato, di una rivoluzione, di un atto sovversivo nei confronti dello stato. La riunione ha un carattere occasionale, può essere identificata da più persone ma non dice esattamente quante persone. L’associazione ha un carattere di stabilità perchè è composta da un

Numero preciso di persone che sono iscritte come soci, hanno un tesserino di riconoscimento, quindi sono rintracciabili e hanno un carattere che dura nel tempo.

Art. 19: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume". "Tutti" significa di ogni cittadino, a prescindere dalla loro cittadinanza. Così come bisogna rispettare qualunque tipo di religione, è fondamentale rispettare anche chi non crede, chi è ateo. Se non c'è questo rispetto reciproco tra le diverse religioni, tra i diversi credi, purtroppo si innescano dei sentimenti d'odio che portano a conseguenze negative, come gli attentati.

Art. 20: "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali"

limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. L'art. 20 rafforza ulteriormente le garanzie espresse dall'art. 19: non possono essere introdotti nella legislazione italiana trattamenti discriminatori verso le associazioni e gli enti religiosi. La capacità giuridica si acquista NON dalla nascita ma dal concepimento! Si definisce capacità giuridica la capacità di un essere vivente con anima di essere destinatario di rapporti giuridici. La capacità di agire si acquista solo con il compimento della maggiore età. A 18 anni non siamo solo più destinatari di rapporti giuridici ma possiamo anche compiere rapporti giuridici. Es. firmare. Art. 21: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione." Art. 21 secondo comma: "La stampa non può essere"

“soggetta ad autorizzazioni o censure”

Il popolo è sovrano quindi si può scrivere ciò che si vuole (anche contro la Costituzione e le leggi)ma poi si è

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisacibelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Gaboardi Franco.