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Collaborazione con altri professionisti e segreto professionale

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Commenti all'articolo 15: Questo articolo presuppone che la collaborazione con altri professionisti (e.g., con il consenso dell'assistito, medici, avvocati) esista sempre.

Comunicazioni scientifiche e dati sensibili

Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione.

Commenti all'articolo 16: Questo articolo vale specificamente per le comunicazioni scientifiche sia scritte che orali (e.g., articoli scientifici, partecipazione a convegni) dirette a professionisti e non.

Custodia di dati, note

In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista.utilizzando esempi concreti e casi pratici.Commenti all'articolo 20: È fondamentale che lo psicologo trasmetta ai futuri professionisti l'importanza di rispettare i principi deontologici nella loro pratica professionale.

Ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Commenti all'articolo 20: La cultura deontologica deve essere trasmessa sia attraverso contenuti informativi sia con l'esempio pratico (i.e., comportandosi secondo i principi del codice deontologico).

Articolo 21. Divieto di insegnamento agli estranei la professione

L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali).

basatisull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l'insegnamento di conoscenze psicologiche.

Questo articolo non vieta l'insegnamento della psicologia ai non psicologi, ma vieta l'insegnamento di strumenti e tecniche in quanto correttamente utilizzabili solo quando il loro uso è supportato da un bagaglio di conoscenze proprie della professione.

Con l'utenza Capo 2, rapporti e la committenza, art. 22-32

Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Una lesione può conseguire non

ambito clinico, il compenso del professionista non può essere legato all'esito o ai risultati dell'intervento, in quanto il successo del trattamento dipende da molteplici fattori, tra cui la collaborazione dell'assistito e la complessità del caso. L'articolo 23 sottolinea l'importanza di concordare il compenso professionale nella fase iniziale del rapporto tra psicologo e assistito. È fondamentale che il compenso sia adeguato all'importanza dell'opera svolta dal professionista. La relazione tra psicologo e assistito è asimmetrica, con il primo che detiene il potere e la responsabilità di guidare il processo terapeutico. Tuttavia, è importante che il professionista non abusi di questa posizione di potere e si adoperi per interpretare il proprio ruolo con competenza ed etica. Utilizzare la relazione terapeutica al di fuori degli ambiti e delle finalità previste costituisce una lesione, in quanto si va oltre il mandato professionale e si ledono i diritti e la dignità dell'assistito. In conclusione, l'articolo 23 sottolinea l'importanza di una corretta gestione del compenso professionale e di una relazione terapeutica basata sulla competenza, l'etica e il rispetto dei diritti dell'assistito.

Altri ambiti, lo psicologo assume un obbligo di fine, per cui la sua retribuzione è condizionata al raggiungimento del risultato convenuto. Nel tariffario delle prestazioni psicologiche sono riportate le tariffe orientative, ma non obbligatorie. Al decreto Bersani (D.L. si devono l'abolizione dell'obbligatorietà dei tariffari minimi e 223/2006) e al decreto Monti (D.L. 1/2012) Con il D.LGS. 124/2017 è obbligatorio fornire all'assistito un preventivo massimi, rispettivamente. in forma scritta della sua prestazione con il consenso informato. Ciò tuttavia non impedisce che il compenso possa variare nel corso di una prestazione che si protrae nel tempo. La gratuità della prestazione non è vietata ma deve avere carattere di saltuarietà e occasionalità per non costituire un artificio volto a procacciare clientela, i.e., concorrenza sleale.

Articolo 24. Consenso informato Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale,

Il testo fornito fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Commenti all'articolo 24: Il consenso può essere espresso dall'assistito solo se sussistono due condizioni fondamentali: la capacità di agire (che si acquisisce con il compimento del 18esimo anno di età) e la capacità di intendere e volere. Il consenso deve essere 1) personale, cioè diretto all'assistito e non ad un eventuale committente; 2) libero, frutto di una scelta personale e consapevole; 3) attuale.

cioè dato in un momento prossimo alla prestazione in cui si inserisce;
  1. informato, lo psicologo dovrà informare circa: modalità, finalità, e ruoli della prestazioni; tempi, durata, e costi; possibili disagi, rischi, e benefici; alternative al trattamento e possibilità di interrompere in qualsiasi momento; necessità di consenso, anche per video o audio registrazioni; il segreto professionale e i suoi limiti (i.e., coinvolgere i genitori se il figlio è minorenne, reati procedibili d'ufficio, possibilità di ledere se stesso o gli altri);
  2. compreso, per cui si deve verificare che l'assistito abbia veramente capito a cosa va incontro;
  3. manifesto, presentato in forma scritta tramite modulo di consenso.
Articolo 25. Uso improprio di strumenti di diagnosi e valutazione Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti.

Circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.

Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Commenti all'articolo 25: Questo articolo sottolinea la necessità dell'uso di strumenti corretti per una determinata finalità, secondo le procedure corrette, nell'ambito di una relazione professionale. Inoltre, nella restituzione dell'intervento è necessario trovare un punto di equilibrio tra il corretto esercizio di un mandato, che ha spesso forti implicazioni per l'assistito, e la necessità di tutela psicologica diagnostico o valutativo, che dello stesso.

Articolo 26. Problemi, conflitti personali, e rapporti precedenti

Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire

qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.

Commenti all'articolo 26: La relazione professionale è pur sempre una relazione interpersonale. Questo articolo presuppone una qualità auto-valutativa dello psicologo che deve evitare che il proprio pre-esistente personale possa interferire con la qualità dell'attività professionale.

Articolo 27. Interruzione per mancanza di beneficio. Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio.

Dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.

Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie.

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/01 Psicologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FrankTeaching di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti di psicologia generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Arcidiacono Caterina.
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