Codice deontologico e privacy
Indice
Elementi generali________________________________________________________________________1
Capo 1, principi generali, art. 1-21__________________________________________________________1
l’utenza e la committenza, art.
Capo 2, rapporti con 22-32_______________________________________9
Capo 3, rapporti con i colleghi, art. 33-38____________________________________________________13
Capo 4, rapporti con la società, art. 39-40____________________________________________________14
Capo 5, norme di attuazione, art. 41-42_____________________________________________________15
Le linee guida del codice deontologico______________________________________________________16
Consenso informato al trattamento dei dati personali___________________________________________17
Normative privacy______________________________________________________________________17
Disclaimer____________________________________________________________________________19
Elementi generali
Un codice deontologico è uno strumento scritto e reso pubblico che stabilisce le regole di condotta che
essere rispettate nell’esercizio di un’attività professionale. Il codice deontologico degli psicologi è
devono
entrato in vigore il 16/02/1998. Esso è costituito da obblighi mandatari, ovvero regole dal valore disciplinare
che indicano il comportamento professionale cui lo psicologo deve attenersi, pena sanzioni; e obblighi
raccomandati, ovvero regole dal valore definitorio che indicano gli standard di comportamento verso cui lo
psicologo dovrebbe tendere, e definiscono quindi l’identità dello psicologo. Il codice deontologico è formato
da 5 capi e comprende un totale di 42 articoli, che sono presentati sotto con i relativi commenti.
Capo 1, principi generali, art. 1-21
Articolo 1. Obbligo di conoscenza del codice
Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo
psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità
disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano
effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.
Commenti all’articolo 1: l’obbligatorietà è sia esterna (il codice deontologico è richiesto per legge e vincola
all’albo professionale) che
tutti gli iscritti interna (il codice è stato approvato tramite referendum dagli
iscritti all’albo che quindi hanno acquisito un ruolo attivo nella formulazione di regole e vincoli).
Articolo 2. Riferimenti al regolamento disciplinare
L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione
comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo
quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite
dal Regolamento disciplinare.
Commenti all’articolo 2: Le sanzioni vanno dall’avvertimento (i.e., diffida a non protrarre la condotta
scorretta), censura (i.e., dichiarazione di biasimo per la scorrettezza compiuta), sospensione (i.e., inibizione
temporanea a non esercitare la professione per un periodo non superiore ad un anno), alla radiazione (i.e.,
espulsione dall’Albo professionale con divieto di esercizio della professione). Viene lasciato alla
dei singoli Consigli dell’Ordine uno spazio di valutazione della condotta professionale degli
discrezionalità
iscritti e delle relative sanzioni.
Articolo 3. Finalità e responsabilità sociale
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per
promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito
professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di 1
comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità
sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita
degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e
politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e
le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione
professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette
conseguenze.
Commenti all’articolo 3: Per “responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette
conseguenze” si intende, per esempio, che lo psicologo è responsabile di giustificare la validità delle proprie
di
conclusioni diagnostiche, ma non è tenuto a rispondere del fatto che una persona, turbata dall’andamento
una colloquio, provochi o subisca un incidente stradale.
Articolo 4. Eticità e laicità della professione
Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza,
all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni
e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione,
etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale,
disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua
collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e
l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini
delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed
il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela
prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.
Commenti all’articolo 4: Questo articolo costituisce il fondamento etico del codice deontologico,
fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. La
riprendendo e sintetizzando i principi
difesa di questi principi definisce la laicità della professione (i.e., autonomia delle attività umane, che
devono svolgersi secondo proprie regole, non imposte dall’esterno).
Articolo 5. Rigore scientifico nella formazione e preparazione personale
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con
particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina
un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale.
–
Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico pratici per i quali ha
acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega 2
metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del
cliente e/o utente, aspettative infondate.
Commenti all’articolo 5: Lo psicologo viene riconosciuto come professione sanitaria con il decreto Lorenzin
(D.L. 3/2018). La professione di psicologo è quindi entrata all’interno del sistema sanitario nazionale, e di
conseguenza è passata dal controllo del Ministero della giustizia a quello della salute. Lo psicologo, in
quanto professionista sanitario, è obbligato ad acquisire 150 crediti ECM a triennio, e opera con scienza e
coscienza.
Articolo 6. Autonomia professionale
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia
professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il
proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli
strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso,
dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di
altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Commenti all’articolo 6: Lo psicologo rispetta le competenze delle altre professioni ma allo stesso tempo
tutela la propria autonomia professionale, scegliendo liberamente metodi, tecniche, e strumenti, ed
assumendosi la responsabilità del loro corretto utilizzo.
Articolo 7. Rigore scientifico nella comunicazione a terzi
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse,
nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di
validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone,
all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi
specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta
ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.
Commenti all’articolo 7: Questo articolo regola la stessa problematica dell’art.5, i.e., rigore scientifico, però
in relazione alla comunicazione a terzi. Il giudizio dello psicologo deve basarsi su dati e fonti attendibili, è
“conoscenza
aperto a ipotesi esplicative alternative e/o soggetto a limitazioni. Per professionale diretta” si
“documentazione
intende un esame in prima persona, mentre un esempio di adeguata ed attendibile” è la
cartella clinica o i risultati di un test. 3
all’abusivismo
Articolo 8. Obbligo di contrasto
Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18
febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui
viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso
pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Commenti all’articolo 8: Lo psicologo contrasta l’appropriazione indebita di funzioni e prestazioni
psicologiche da parte di altri professionisti non psicologi, e al tempo stesso non utilizza in maniera
inappropriata e indebita il proprio titolo.
Articolo 9. Attività di ricerca: consenso informato e privacy
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al
fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e
professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a
tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell'ipotesi in cui
la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti
della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta
dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i
soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo
deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in
grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei
soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.
Commenti all’articolo 9: Questo articolo non prevede la possibilità di eccezioni alla riservatezza che sono
invece contemplate nel Codice Etico della Ricerca Psicologica dell’A.I.P. (Associazione Italiana Psicologia)
e che riguardano i seguenti casi: 1) motivi di consulenza con altri professionisti (e.g., psicologi, medici) che
sono tenuti alla stessa riservatezza; 2) fornire informazioni riguardo ad un partecipante alla ricerca a qualche
struttura sociale, sanitaria, o giudiziaria per motivi di tutela dello stesso.
Articolo 10. Ricerca sugli animali
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a
rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.
Commenti all’articolo 10: Secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, l’animale è una
vita non una cosa e quindi va riconosciuta la sua dimensione fisica e psichica e va trattato con rispetto, cura,
e protezione. 4
Articolo 11. Segreto professionale
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni
apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o
programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Commenti all’articolo 11: Il rapporto tra psicologo e assistito è confidenziale in modo da evitare, per quanto
possibile, l’alterazione o l’omissione di informazioni utili all’ intervento. La rivelazione di segreto
professionale è punita dall’art.622 del codice penale. Non c’è violaz
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