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Codice deontologico e privacy

Indice

Elementi generali________________________________________________________________________1

Capo 1, principi generali, art. 1-21__________________________________________________________1

l’utenza e la committenza, art.

Capo 2, rapporti con 22-32_______________________________________9

Capo 3, rapporti con i colleghi, art. 33-38____________________________________________________13

Capo 4, rapporti con la società, art. 39-40____________________________________________________14

Capo 5, norme di attuazione, art. 41-42_____________________________________________________15

Le linee guida del codice deontologico______________________________________________________16

Consenso informato al trattamento dei dati personali___________________________________________17

Normative privacy______________________________________________________________________17

Disclaimer____________________________________________________________________________19

Elementi generali

Un codice deontologico è uno strumento scritto e reso pubblico che stabilisce le regole di condotta che

essere rispettate nell’esercizio di un’attività professionale. Il codice deontologico degli psicologi è

devono

entrato in vigore il 16/02/1998. Esso è costituito da obblighi mandatari, ovvero regole dal valore disciplinare

che indicano il comportamento professionale cui lo psicologo deve attenersi, pena sanzioni; e obblighi

raccomandati, ovvero regole dal valore definitorio che indicano gli standard di comportamento verso cui lo

psicologo dovrebbe tendere, e definiscono quindi l’identità dello psicologo. Il codice deontologico è formato

da 5 capi e comprende un totale di 42 articoli, che sono presentati sotto con i relativi commenti.

Capo 1, principi generali, art. 1-21

Articolo 1. Obbligo di conoscenza del codice

Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo

psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità

disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano

effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

Commenti all’articolo 1: l’obbligatorietà è sia esterna (il codice deontologico è richiesto per legge e vincola

all’albo professionale) che

tutti gli iscritti interna (il codice è stato approvato tramite referendum dagli

iscritti all’albo che quindi hanno acquisito un ruolo attivo nella formulazione di regole e vincoli).

Articolo 2. Riferimenti al regolamento disciplinare

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione

comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo

quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite

dal Regolamento disciplinare.

Commenti all’articolo 2: Le sanzioni vanno dall’avvertimento (i.e., diffida a non protrarre la condotta

scorretta), censura (i.e., dichiarazione di biasimo per la scorrettezza compiuta), sospensione (i.e., inibizione

temporanea a non esercitare la professione per un periodo non superiore ad un anno), alla radiazione (i.e.,

espulsione dall’Albo professionale con divieto di esercizio della professione). Viene lasciato alla

dei singoli Consigli dell’Ordine uno spazio di valutazione della condotta professionale degli

discrezionalità

iscritti e delle relative sanzioni.

Articolo 3. Finalità e responsabilità sociale

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per

promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito

professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di 1

comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità

sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita

degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e

politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e

le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione

professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette

conseguenze.

Commenti all’articolo 3: Per “responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette

conseguenze” si intende, per esempio, che lo psicologo è responsabile di giustificare la validità delle proprie

di

conclusioni diagnostiche, ma non è tenuto a rispondere del fatto che una persona, turbata dall’andamento

una colloquio, provochi o subisca un incidente stradale.

Articolo 4. Eticità e laicità della professione

Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza,

all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni

e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione,

etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale,

disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua

collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e

l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini

delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed

il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela

prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.

Commenti all’articolo 4: Questo articolo costituisce il fondamento etico del codice deontologico,

fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. La

riprendendo e sintetizzando i principi

difesa di questi principi definisce la laicità della professione (i.e., autonomia delle attività umane, che

devono svolgersi secondo proprie regole, non imposte dall’esterno).

Articolo 5. Rigore scientifico nella formazione e preparazione personale

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con

particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina

un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale.

Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico pratici per i quali ha

acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega 2

metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del

cliente e/o utente, aspettative infondate.

Commenti all’articolo 5: Lo psicologo viene riconosciuto come professione sanitaria con il decreto Lorenzin

(D.L. 3/2018). La professione di psicologo è quindi entrata all’interno del sistema sanitario nazionale, e di

conseguenza è passata dal controllo del Ministero della giustizia a quello della salute. Lo psicologo, in

quanto professionista sanitario, è obbligato ad acquisire 150 crediti ECM a triennio, e opera con scienza e

coscienza.

Articolo 6. Autonomia professionale

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia

professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il

proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli

strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso,

dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di

altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Commenti all’articolo 6: Lo psicologo rispetta le competenze delle altre professioni ma allo stesso tempo

tutela la propria autonomia professionale, scegliendo liberamente metodi, tecniche, e strumenti, ed

assumendosi la responsabilità del loro corretto utilizzo.

Articolo 7. Rigore scientifico nella comunicazione a terzi

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse,

nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di

validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone,

all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi

specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta

ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Commenti all’articolo 7: Questo articolo regola la stessa problematica dell’art.5, i.e., rigore scientifico, però

in relazione alla comunicazione a terzi. Il giudizio dello psicologo deve basarsi su dati e fonti attendibili, è

“conoscenza

aperto a ipotesi esplicative alternative e/o soggetto a limitazioni. Per professionale diretta” si

“documentazione

intende un esame in prima persona, mentre un esempio di adeguata ed attendibile” è la

cartella clinica o i risultati di un test. 3

all’abusivismo

Articolo 8. Obbligo di contrasto

Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18

febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui

viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso

pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Commenti all’articolo 8: Lo psicologo contrasta l’appropriazione indebita di funzioni e prestazioni

psicologiche da parte di altri professionisti non psicologi, e al tempo stesso non utilizza in maniera

inappropriata e indebita il proprio titolo.

Articolo 9. Attività di ricerca: consenso informato e privacy

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al

fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e

professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a

tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell'ipotesi in cui

la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti

della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta

dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i

soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo

deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in

grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei

soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

Commenti all’articolo 9: Questo articolo non prevede la possibilità di eccezioni alla riservatezza che sono

invece contemplate nel Codice Etico della Ricerca Psicologica dell’A.I.P. (Associazione Italiana Psicologia)

e che riguardano i seguenti casi: 1) motivi di consulenza con altri professionisti (e.g., psicologi, medici) che

sono tenuti alla stessa riservatezza; 2) fornire informazioni riguardo ad un partecipante alla ricerca a qualche

struttura sociale, sanitaria, o giudiziaria per motivi di tutela dello stesso.

Articolo 10. Ricerca sugli animali

Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a

rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

Commenti all’articolo 10: Secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, l’animale è una

vita non una cosa e quindi va riconosciuta la sua dimensione fisica e psichica e va trattato con rispetto, cura,

e protezione. 4

Articolo 11. Segreto professionale

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni

apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o

programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Commenti all’articolo 11: Il rapporto tra psicologo e assistito è confidenziale in modo da evitare, per quanto

possibile, l’alterazione o l’omissione di informazioni utili all’ intervento. La rivelazione di segreto

professionale è punita dall’art.622 del codice penale. Non c’è violaz

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/01 Psicologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FrankTeaching di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti di psicologia generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Arcidiacono Caterina.
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