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NORMATIVA UNA SANZIONE PARI ALMENO AL DOPPIO DEL VALORE DELLE OPERE REALIZZATE
La Prof. Stefano Catasta – Geom. Fabrizio Fantini
Art. 36 - Accertamento di conformità
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, o in difformità da essa, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
NAZIONALE 3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
GLI ARTICOLI DA 52 A 66 RIGUARDANO LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELLE OPERE IN MURATURA, CEMENTO ARMATO, ACCIAIO E LA DENUNCIA DELLE OPERE EDILIZIA ESEGUITE IN CEMENTO ARMATO NORMALE O PRECOMPRESSO ED IN ACCIAIO.
L'ARTICOLO 67 TRATTA IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE (che può essere eseguito solo da laureato che esercita la professione da almeno 10 anni e che non ha partecipato alla progettazione o costruzione dell'opera)
NORMATIVA Gli articoli successivi fino all'art. 76 parlano della vigilanza, controllo e sanzioni per gli interventi strutturali
NEL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA
SONO CONFLUITE QUINDI LE NORME SULLA PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE E SULLA DENUNCIA DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO, CONTENUTE IN PRECEDENZA IN TESTI AUTONOMI
IL CAPO TERZO (dall'articolo 77 all'82) parla delle disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, facendo espresso rimando al DPR 236/1989 (decreto attuativo della Legge 13/1989).
IN QUESTO CASO IL LEGISLATORE NON HA ELIMINATO IL VECCHIO TESTO MA LO HA RICHIAMATO
L'art. 137, che elenca le norme che rimangono in vigore, cita espressamente la Legge 13/1989
IL CAPO 4 RIGUARDA LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE, dall'articolo 83 al 106
Gli articoli successivi trattano le norme per la sicurezza negli impianti (articoli 107-121) ed il contenimento del consumo di energia negli edifici (articoli 122-135 bis)
LA NORMATIVA SI CHIUDE CON LE
DISPOSIZIONI FINALI
LA Prof. Stefano Catasta – Geom. Fabrizio Fantini
GRAZIE PER LA PAZIENZA
NAZIONALE EDILIZIA NORMATIVA
LA Prof. Stefano Catasta – Geom. Fabrizio Fantini
NTC 2018: le novità capitolo per capitolo
Un po' di storia: le NTC 2008
Finalmente vede la luce l'atteso aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008), emanate con DM 14 Gennaio 2008 ed entrate in vigore in modo esclusivo sui temi tecnici nel 2009, dopo il terremoto dell'Aquila, con l'abrogazione il DM 16/01/1996.
Le NTC superavano diverse norme precedenti riguardo alla progettazione strutturale ed erano accompagnate dalla Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 617 del 2 Febbraio 2009, di Istruzioni per l'applicazione. Le innovazioni introdotte erano molte e sostanziali. Unificavano il quadro delle prescrizioni strutturali, geotecniche e sismiche.
Abbandonavano l'impiego del metodo di verifica tradizionale, adottando criteri prestazionali, e si
allineavano definitivamente alla normativa tecnica europea, con riferimento esplicito agli Eurocodici Strutturali EN pubblicati fra il 2004 e il 2005 e alle relative Appendici Nazionali italiane pubblicate con il DM 31/07/2012 e contenenti i Parametri Determinati in sede Nazionale (NDP); sotto alcuni aspetti, sopravanzano le stesse norme europee, come per la determinazione delle azioni sismiche e le relative verifiche.
Vi si consideravano le costruzioni esistenti, con la valutazione della sicurezza, le modalità d'indagine e le tecniche di intervento. Inoltre, per quanto riguarda i materiali e i prodotti per uso strutturale, il Cap. 11 affrontava le modalità di identificazione, di qualificazione e di accettazione, conformate alla Direttiva Europea n. 89/106/EEC (Construction Products Directive - CPD), che ora è stata sostituita dal Regolamento Europeo n. 305/2011 (Construction Products Regulation - CPR).
Il retroterra della normativa italiana in materia è
stato richiamato dallo scrivente nell'articolo "Come si è giunti alla normativa tecnica sul calcestruzzo strutturale" - In CONCRETO, n. speciale #150.2017 - Roma, Ottobre 2017. Ecco le novità delle NTC 2018 L'aggiornamento delle NTC ha dunque percorso tutto l'iter dovuto - esame delle osservazioni pervenute, revisione e studio degli emendamenti, adeguamento e integrazione alle altre norme intervenute, discussione e redazione del nuovo testo, approvazione del C.S. LL.PP., della Conferenza Stato-Regioni, Decreto del Ministro - e sono in via di pubblicazione sulla GURI. Esse conservano l'impostazione delle vigenti NTC2008, mantenendosene in continuità. Il testo è stato in generale semplificato, venendo incontro alle richieste in tal senso dell'utenza, ma non variato sostanzialmente, integrandosi sempre più con la normativa comunitaria, ora rappresentata dal summenzionato CPR come riferimento generale.avvicinandosi ancora agli Eurocodici Strutturali sul piano strettamente tecnico. La suddivisione tematica e l'ordine dei capitoli sono rimasti invariati. Nel merito, le modifiche hanno riguardato tutti i capitoli e si possono riassumere succintamente come segue. Capitolo 1 - Oggetto delle NTC Nel Capitolo 1 (Oggetto) è precisato che le Norme tecniche per le costruzioni sono emesse ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così come riunite nel Testo Unico per l'Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186. È, anche, precisato che le Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso.di incendio, e di durabilità. Le norme tecniche forniscono, quindi, i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.
Il capitolo, trattando l'oggetto della norma, è rimasto pressoché invariato.
Capitolo 2 - Sicurezza e prestazioni attese
Il Capitolo 2 definisce i principi fondamentali per la valutazione della sicurezza, definendo altresì gli Stati Limite (ultimi e di esercizio) per i quali devono essere effettuate le opportune verifiche sulle opere. Introduce il principio di Vita nominale di progetto, Classi d'uso e Vita di riferimento delle opere e definisce quattro Classi d'uso. Classifica quindi le possibili azioni agenti sulle costruzioni, indica le diverse combinazioni delle stesse e le verifiche da eseguire. È stato aggiunto un
< p >nuovoparagrafo che riguarda le caratteristiche di durabilità delle opere ed è stato, inoltre,eliminato il valore minimo di 35 anni per il periodo di riferimento dell’azionesismica. p > < p >Sono stati aggiunti paragrafi sui requisiti di Durabilità e di Robustezza e sonostate inserite prescrizioni specifiche sulla Sicurezza in caso d’incendio. p > < p >È stato riformulato il par. 2.4, in relazione a definizione e prescrizioni sulla vitanominale di progetto, introducendo categorie di opere, differenziate sotto ilprofilo non tipologico ma prestazionale. p > < p >Ogni riferimento residuo al metodo di verifica c.d. alle tensioni ammissibili è statoeliminato, restando in vita solo quello agli Stati Limite (SL). p > < p >Capitolo 3 – Azioni sulle costruzioni p > < p >Al Capitolo 3 il testo codifica i modelli per la descrizione delle azioni ambientali enaturali (pesi e carichi permanenti, sovraccarichi variabili, azione sismica, azioni delvento, azioni della neve, azioni della temperatura, p >azioni eccezionali) con tanteriorganizzazioni e puntualizzazioni per le definizioni dei carichi e sovraccarichi, perovviare alle carenze delle NTC2008; sono stati, anche, introdotti alcuni coefficientiriduttivi e sono state riviste alcune formulazioni e coefficienti. È stata rivista ladenominazione delle classi del terreno ed annullate le classi S1 ed S2, le quali sonostate assorbite dalle altre classi. Sono state inoltre rese più puntuali le azioni delvento, della neve ed aggiunta la definizione di quattro zone omogenee per l’azionedella temperatura. È stata riordinata e rivista la classificazione dei sovraccarichi variabili eriformulate le categorie di sottosuolo. Precisazioni sono state fornite circa leazioni del vento, della neve, termiche e sismiche. Sono altresì precisate lecondizioni sulla valutazione delle azioni eccezionali e all’Incendio di progetto. Capitolo 4 – Costruzioni civili e industriali tratta le diverse tipologie dicostruzioni civili ed industriali (calcestruzzo, acciaio, legno, muratura, altri materiali). È stata aggiunto il concetto di rigidezza fessurata per l'analisi lineare del delta termico "stagionale" e tutto il capitolo è indirizzato a far convergere la nuova normativa verso gli eurocodici e verso le norme UNI. È stata, poi, aggiunta la tipologia di muratura confinata, indispensabile per risolvere alcuni problemi che si presentano nel recupero del patrimonio edilizio esistente, in muratura.
4.1 - Costruzioni in calcestruzzo
Le principali modifiche riguardano: integrazioni dei diagrammi σ-ε del calcestruzzo; per gli SL di esercizio, precisazioni nella verifica a fessurazione; per gli SLU: possibilità di redistribuzione dei momenti flettenti nell'analisi elastica lineare, con limitazioni; eccentricità minima negli elementi c