Appunti di economia aziendale e ragioneria
Appunti a cura di Giacomo Gargiulo
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Per tutte le info o osservazioni: giacomo.gargiulo.made4Core@gmail.com
L'economia aziendale
L'economia aziendale è la scienza che studia l'ordine economico degli istituti umani, ovvero delle organizzazioni che svolgono attività economica. Per definire tale ordine economico si utilizza comunemente il termine "azienda", sostantivo che dà appunto il nome a questa disciplina. L'economia aziendale rileva, analizza e descrive tutte le operazioni pertinenti alle conduzioni di produzione e, in generale, allo svolgimento dell'attività economica. Obiettivo: fornire metodi e logiche per la comprensione della complessità aziendale e formula le leggi che permettono di amministrarla. Gli ambienti disciplinari dell'economia aziendale sono: sociali, economici, giuridici, tecnici e aziendali.
L'attività economica
L'attività economica è l'insieme di tutte le operazioni che l'uomo compie per procurarsi ed utilizzare risorse, beni e servizi, per soddisfare i propri bisogni e si divide in quattro fasi principali: la produzione, il consumo, il risparmio e lo investimento.
La trasformazione
La trasformazione è l'attività che consente il mutamento di stato degli input in output, oppure il loro trasferimento nello spazio e nel tempo.
L'azienda
(Libro V - Del lavoro Titolo VIII art. 2555 C.C.) "L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore [2082] per lo esercizio dell'impresa". Quindi l'azienda è un'organizzazione di persone ed elementi interdipendenti e coofinalizzati fra i quali esiste un rapporto di coordinazione di tipo sistematico e di beni economici, la quale, attraverso una serie coordinata di operazioni, mira al soddisfacimento dei bisogni umani. L'azienda è un sistema aperto, perché è in continua relazione con l'ambiente esterno operando in un contesto: politico, economico, sociale, giuridico e culturale.
L'azienda e le sue possibili classificazioni
Ricordando che l'azienda è un'organizzazione di persone e di beni economici, la quale, attraverso una serie coordinata di operazioni, mira al soddisfacimento dei bisogni umani. Gli elementi costitutivi dell'azienda sono:
- Il fine: cioè la creazione di valore nel tempo e il soddisfacimento diretto (consumo) o indiretto (produzione e scambio) dei bisogni umani.
- Una struttura organizzativa: destinata a durare nel tempo, perché la funzione economica dell'azienda è proiettata al futuro.
- Un insieme di persone: che forniscono all'azienda le proprie energie lavorative o altre risorse necessarie allo svolgimento dell'attività.
- Un insieme di beni economici: materiali e immateriali impiegati nei processi di produzione o di consumo.
- Le operazioni: programmate e compiute dalle persone utilizzando i beni per conseguire il fine.
La classificazione delle aziende
Le aziende possono essere classificate secondo:
- L'oggetto/destinazione dell'attività produttiva: in cui si caratterizzano le: (aziende di produzione), le quali attuano processi di trasformazione economico-tecnica di beni o di servizi da cedere a terzi sul mercato attraverso atti di scambio. (Aziende di consumo o erogazione), che hanno come scopo il soddisfacimento diretto dei bisogni dei soggetti che la compongono. Sono esempi di aziende di erogazione le famiglie, gli enti pubblici territoriali e altri. (Aziende composte), le quali svolgono, accanto alla attività erogativa, anche un'attività di produzione che fornisce direttamente o indirettamente i mezzi di consumo al settore erogativo.
- Il soggetto giuridico: ossia il soggetto a cui vanno riferiti i diritti e gli obblighi derivati dall'attività aziendale, si hanno: (aziende private), nelle quali il soggetto giuridico è una persona fisica oppure una persona giuridica o un'associazione di persone con finalità private. (Aziende pubbliche), il cui soggetto giuridico è una persona giuridica pubblica, ossia un ente che persegue finalità che interessano direttamente la collettività.
- Lo scopo: tale classificazione considera la destinazione del guadagno scaturente dall'azienda. Distingue le aziende in: (aziende no profit) sono quelle aziende in cui il "guadagno" non è destinato al soggetto giuridico, ma è utilizzato per il miglioramento dell'attività aziendale. (Aziende for profit) sono quelle aziende, in cui il soggetto giuridico si appropria del "guadagno" creato dall'azienda.
- La dimensione: secondo questa classificazione abbiamo le (micro imprese) per essere considerata tale, l'impresa deve avere al massimo 10 persone e un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro, le (piccole imprese) per essere considerata tale, l'impresa deve avere al massimo 50 persone e un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro, poi abbiamo le (medie imprese) per essere considerata tale, l'impresa deve avere al massimo 250 persone e un totale di bilancio non superiore a 50 milioni di euro, infine abbiamo le (grandi imprese) che per essere considerate tali, l'impresa deve superare le condizioni delle precedenti.
L'azienda è il complesso dei beni, propri o altrui, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (Art. 2555 C.C.). Gli elementi costitutivi dell'azienda si distinguono in due categorie:
- Beni materiali, quali ad esempio edifici, denaro, etc;
- Beni immateriali, quali la: ditta, l'insegna, l'emblema, il marchio, che sono i segni distintivi dell'azienda e le varie creazioni dell'ingegno, che sono oggetto del diritto d'autore.
L'avviamento non è un elemento costitutivo dell'azienda, ma la sua qualità dell'azienda a produrre un reddito, può essere prevalentemente oggettivo: cioè dipende da una particolare ubicazione dell'azienda, ad es: il bar della stazione. In altri casi, l'avviamento può essere soggettivo, cioè dipendere solo dalle capacità dell'imprenditore.
Il trasferimento può essere di fatto oggetto nel suo complesso definitivo se viene trasferita la proprietà dell'azienda o temporaneo se si trasferisce il godimento. Gli effetti derivanti dal trasferimento dell'azienda sono:
- Il divieto di concorrenza (art. 2557): per almeno 5 anni dal trasferimento;
- La successione nei contratti: senza il bisogno del consenso del contraente, che non abbiano carattere personale;
- La successione nei crediti: la regola è quella del loro automatico trasferimento;
- La successione nei debiti, sia l'acquirente e sia l'alienante non sono liberati dai debiti.
I segni distintivi dell'azienda
Sono i segni che individuano univocamente l'azienda, distinguendola dalle altre, essi sono:
- La Ditta: è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita l'impresa, per usufruire della tutela giuridica la ditta deve presentare i requisiti della:
- Veridicità: la ditta deve contenere almeno il cognome dell'imprenditore o la sua sigla (art. 2563), se non contiene tale composizione è ritenuta irregolare.
- Novità: la ditta non deve essere confondibile con ditte concorrenti.
- Liceità: la ditta non deve essere contraria a norme imperative e all'ordine pubblico.
- L'insegna e l'emblema: può essere:
- Denominativo: cioè costituita dalla ditta o da altre indicazioni;
- Figurativo: cioè costituita da una figura simbolica;
- Mista: cioè può essere denominativa e figurativa allo stesso tempo.
- Marchio: il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa, la tipologia dei marchi, che si distinguono in:
- Fabbrica/commercio/di servizio: è apposta dal rivenditore a quello del produttore, ma non sopprime quello del produttore (art. 2572).
- Individuale/collettivo: è quello adottato esclusivamente da soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura e la qualità del prodotto.
Classificazione delle società
Le società sono soggetti d'impresa che svolgono un'attività economica allo scopo di conseguire un utile (impresa sociale), nel titolo V del libro del lavoro il codice civile secondo la recente riforma legislativa regola sei tipi di società.
La costituzione dell'impresa può avvenire o per contratto: per società pluripersonale, che si costituisce tra due o più soci (impresa collettiva), o per atto unilaterale.
Il contratto di società: è un contratto con cui due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili (contratto bilaterale o plurilaterale, a titolo oneroso, con comunicazione di scopo).
La classificazione delle società avviene:
- Secondo il tipo di attività economica: commerciali o non commerciali;
- Secondo il grado di autonomia patrimoniale: società di persone (non dotate di personalità giuridica): società semplice, s.n.c., s.a.s., società di capitali (dotate di personalità giuridica): s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative, mutue assicurazioni;
- Secondo lo scopo: società lucrative (società semplice, s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.), società mutualistiche: società cooperative, mutue assicuratrici.
Esistono inoltre figure particolari di società come:
- Società apparente, si ha quando, pur non essendo stato stipulato un contratto, due o più persone si comportano nei confronti dei terzi come se fossero soci.
- Società occulta, in questo caso due o più persone danno vita a un contratto di società che non viene portato a conoscenza dei terzi e si presentano e trattano con i terzi non come soci, ma come imprenditori individuali.
- Società di comodo, mediante le quali i soci, costituendo una società con il conferimento dei beni personali, sottraggono in realtà i propri beni alle richieste dei creditori e al fisco.
- Società occasionali, sorte per la conclusione di un unico affare, purché nello stesso sia implicito lo svolgimento di un'attività.
Società semplice (S.S.)
La Società Semplice è la forma più elementare di società, riservata all'esercizio di attività non commerciali (Art. 2249, comma 2, C.C.). Tale tipo di società è stato creato per regolare l'esercizio dell'impresa non commerciale in forma non collettiva.
I caratteri della società semplice, la distinguono in quanto è una società:
- Di persone: con autonomia patrimoniale imperfetta;
- Non commerciale;
- Registrata in apposita sezione speciale del registro delle imprese;
- A capitale fisso;
- Lucrativa;
- Pluripersonale: impresa collettiva.
La costituzione dell'impresa attraverso (atto costitutivo), non richiede alcuna forma, a meno che siano conferiti beni immobili in proprietà o in locazione ultranovennale. L'atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese in apposita sezione speciale. Salvo patto diverso, il contratto sociale può essere modificato all'unanimità.
Rapporti tra i soci
Obblighi:
- Ogni socio ha l'obbligo di eseguire i conferimenti dei:
- Beni in proprietà;
- Beni in godimento;
- Servizi, in caso di socio d'opera;
- Crediti.
- Ogni socio ha l'obbligo verso gli altri di non servirsi dei beni sociali per fini estranei alla società, e infine, hanno l'obbligo di partecipare alle perdite.
Diritti:
- Ogni socio ha diritto:
- Di partecipare agli utili;
- Di partecipare alla gestione della società;
- Di controllare l'amministrazione della società.
Amministrazione della società
- Disgiuntiva, se non è convenuto diversamente: spetta disgiuntamente a ciascun socio;
- Congiuntiva, spetta congiuntamente a più soci o a tutti i soci.
Rapporti con i terzi
Rappresentanza:
- Il diritto di rappresentanza, salvo patto diverso, spetta a ciascun amministratore ed è generale.
Responsabilità verso i creditori:
- Ne rispondono tutti i soci: personalmente, solidamente, illimitatamente;
- In virtù di apposito patto portato a conoscenza dei terzi, possono essere chiamati a rispondere solo i soci che hanno agito in nome e per conto della società.
- La responsabilità è diretta, ma il socio richiesto del pagamento può avvalersi del beneficio di escussione.
Rapporti con i terzi (il creditore può):
- Agire sugli utili spettanti al socio;
- Compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio;
- Chiedere la liquidazione anticipata della quota del socio.
Scioglimento della società
- Per decorso del termine;
- Per conseguimento o impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale;
- Per volontà di tutti i soci;
- Per il venir meno della pluralità dei soci se non viene ricostruita entro 6 mesi;
- Per le altre cause previste dal contratto sociale.
Liquidazione
Le fasi conseguenti allo scioglimento della società, in cui si procede:
- Alla liquidazione dell'attivo;
- Al pagamento dei debiti sociali;
- Alla ripartizione del residuo attivo tra i soci.
Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
- Per morte del socio;
- Per recesso del socio:
- Per giusta causa, senza preavviso;
- Se la società è a tempo indeterminato, previo preavviso;
- Negli altri casi previsti dal contratto sociale;
- Per esclusione del socio:
- Su deliberazione della maggioranza;
- Di diritto:
- Fallimento;
- Richiesta di liquidazione del creditore particolare.
Liquidazione della quota
- Entro 3 mesi (creditore particolare, art. 2270 c.c.);
- Entro 6 mesi (altri casi, art. 2289 c.c.).
Società commerciali di persone
La società in nome collettivo (S.N.C.)
La Società in Nome Collettivo (S.N.C.) è una società di tipo commerciale in cui tutti i soci rispondono illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali.
Disciplina:
Si applica la stessa della società semplice, in quanto non sia derogata da norme specifiche.
Costituzione:
L'atto costitutivo deve rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, deve presentare il contenuto richiesto dalla legge, e deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni (società registrata).
Rapporti tra i soci
Obblighi
- Eseguire i conferimenti;
- Non servirsi dei beni sociali per fini estranei alla società;
- Partecipare alle perdite;
- Non esercitare un'attività concorrente con quella della società;
Diritti
- Partecipare alla gestione della società;
- Controllare l'amministrazione della società;
- Partecipare agli utili purché:
- Siano utili realmente conseguiti;
- Non vi siano perdite del capitale sociale o siano state reintegrate, oppure il capitale sia stato ridotto.
Amministrazione della società
- Può essere disgiuntiva o congiuntiva;
- Gli amministratori devono risultare dall'atto costitutivo;
- Gli amministratori devono tenere le scritture contabili.
Rapporti con i terzi
Rappresentanza
- I soci amministratori che hanno la rappresentanza devono risultare dall'atto costitutivo;
- Le limitazioni della rappresentanza devono essere iscritte nel registro delle imprese.
Responsabilità verso i creditori sociali
- Tutti i soci rispondono:
- Personalmente e sussidiariamente;
- Illimitatamente;
- Solidalmente;
- Il patto che limita o esclude dalla responsabilità alcuni soci non ha effetto verso i terzi;
- La responsabilità è sussidiaria, poiché la stessa legge impone la preventiva escussione del patrimonio sociale.
- Responsabilità verso i creditori particolari del socio:
- Agire sugli utili;
- Compiere atti conservativi sulla quota;
- Il creditore non può chiedere la liquidazione della quota del socio finché dura la società.
Scioglimento della società
- Per le stesse cause previste per la società semplice e inoltre:
- Per provvedimento dell'Autorità governativa;
- Per fallimento, qualora la società eserciti un'attività commerciale;
- Compiuta la liquidazione, la società deve essere cancellata dal registro delle imprese.
Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
Per le stesse cause previste per la società semplice e inoltre:
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